Circolare n. 3350 del 26 marzo da parte del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di REGGIO EMILIA inviata a tutti Sindaci
Prot n. 0003350 deI26/03/2013
Oggetto: Indirizzi di prevenzione incendi per le aree mercadali, fiere eommerciali e
manifestazioni varie a carattere temporaneo, svolte lungo le vie cittadine.
Si fa seguito alle varie richieste di chiarimenti ed indirizzi utili ai fini deUa sicurezza delle
attività mercadali e fieristiche lungo le vie cittadine, per ribadire, come noto, che tali attività di
pubblico esercizio ancorchè itineranti, allo stato della legislazione non risultano assoggettate ai
controlli ed alle autorizzazioni antincendio da parte del C.N.VV.F .. Consegue che non sussiste alcuna specifica normativa in materia.
Naturalmente da contatti avuti con il Dipartimento VV.F. non si esclude che sulla scia
emozionale dell'ultimo grave incidente del giorno 9 u.s. in Guastalla, il Ministero dell 'Interno possa,
quale Organo competente, disporre l' elaborazione di una linea guida in materia, così da confortare gli Enti Comunali chiamati ad esprimersi nell'ambito del1'autorizzazione per Poccupazione del suolo
pubblico, da parte dei venditori ambulanti in genere.
Purtuttavia nelle more si reputa opportuno fornire i seguenti suggerimenti tecnici,che ovviamente non hanno carattere esaustivo ma di. semplice indirizzo precauzionale. Nel' dettaglio si è
dell'avviso che per ciascun veicolo attrezzato con impianto di cottura a gas, il titolare dovrebbe esibire:
al dichiarazione di confonnità alle nonne UNI CIG7131/98 ex. Legge46/90 e s.m.i.,
b) certificazione del collaudo decennale a tenuta dei bidoni del g.p.L e fattura di ultimo
acquisto presso rivenditore autorizzato;
c) certificazione di avvenuta, revisione annuale degli apparati idraulici. meccanici, elettrici e
tennici inCOIporati nel veicolo (analogia punto 7.7 del D.M. 19/08/96);
d) dichiarazione di conformità alle nonneCElper gli impianti elettrici e di terra provvisori
eseguiti perI' occasione.
In generale poi, sarebbe utile prestare attenzione ai seguentiaccorgimertti:
l) ogni ambulante dovrebbe possedere almeno: un estintore a polvere da 6 kg. in regola con la
'. revision.e semestiale di efficienza; nonché una lampada di emergenza portatile di tipo
ricaricabile;
2) i veicoli dotati di impianto a gas per la cottura di alimenti dovrebbero osservare una
distanza di almeno 20 metri dai fabbricati, e di 6 metri da aperture sotto il livello del
praticabile esterno, da altre bancarelle eia veicoli di vendita (analogia punti 7.1 e 7.2 del
D.M. 19/08/96);
3) sui veicoli dotati di impianto a gas non possono essere tenuti bidoni di g.p.l. non allacciati
agli utilizzatori eia collocati all'esterno dell'alloggiamento allo scopo destinato;
4) la portata termica totale degli utìlizzatori a gas installati sui veicoli può essere uguale o
inferiore a 35 kw e ciascun bruciatore deve essere dotato di rubinetto valvolato con
comando a tennocoppia marcato CE;
5) i criteri che precedono devono essere osservati anche per gli impianti non inseriti
stabilmente sui veicoli;
6) il lay-out di collocazione dei veicoli e/o dei banchi di vendita dovrebbe essere valutato
preventivamente su tavola grafica in scala, a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, al fine di
consentire l'avvicinamento e la manovra degli automezzi di soccorso e la possibilità di
sfollamento delle persone verso aree adiacenti (analogia punto 7.1 D.M. 19/08/96);
7) i titolari delle unità di vendita ambulante dovrebbero conoscere ed osservare le misure
precauzionali e gestionali antincendio, (analogia al punto 7.5 del D.M. 19/08/96 ed aver
partecipato ad un corso di almeno 4 ore di formazione e addestramento in materia di
prevenzione a lotta antincendio, documentato con apposito attestato;
8) l'ufficio comunale competente alla emissione dell'autorizzazione dovrebbe pianificare tutti
gli adempimenti necessari per una corretta gestione della sÌcurezza antincendio, in un
apposito documento, adeguato alle dimensioni e caratteristiche di ciascuna manifestazione,
che specifichi in particolare:
i controlli e l'acquisizione delle documentazioni;
gli accorgimenti per prevenire gli incendi di cui al precedente punto 7);
gli interventi di manutenzione e allestimenti impiantistici provvisori;
l'informazione e l'addestramento dei venditori;
le istruzioni per il pubblico;
le procedure da attuare in caso di incendio.
Tale ultimo documento dovrebbe essere fornito in copia, unitamente all'autorizzazione
comunale, a ciascun venditore.