Circolare Prot. 9412 del 11/04/2013
emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Titolo/Oggetto
Circolare n. 9412 dell'11/04/2013: decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 25 febbraio 2013, recante
recepimento della direttiva 2012/36/UE –disposizioni di immediata
applicazione
testo 9412: Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25
febbraio 2013, recante recepimento della direttiva 2012/36/UE –
disposizioni di immediata applicazione
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.84 del 10.4.2013, il
decreto di cui all’oggetto che - recependo la direttiva 2012/36/UE –
modifica in parte gli allegati I e II della decreto legislativo 28
aprile 2011, n. 59, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio
2013, n. 2. Raccomandando una lettura del relativo testo, di seguito si
segnalano le novità di immediata applicazione, rinviando ad una
successiva circolare l’illustrazione delle ulteriori modifiche normative
che, ancorché in vigore, non sono al momento applicabili. Con
riferimento alle caratteristiche dei veicoli utili a sostenere la prova
di verifica delle capacità e dei comportamenti, per il conseguimento
delle patenti di guida, per il periodo decorrente dalla data della
presente circolare ed entro e non oltre il 30 giugno 2013, il candidato
può essere ammesso a sostenere le predette prove o su veicoli conformi
alle caratteristiche già prescritte nell’allegato II, lettera B, del
citato decreto legislativo n. 59 del 2011 e s.m.i., o su veicoli
conformi alle seguenti prescrizioni:
a) per i veicoli di categoria A1, A2 e A è consentita una tolleranza di 5 cm3 sotto la cilindrata minima già prescritta;
b) per la patente di categoria A1: motociclo di categoria A1 senza sidecar, di una potenza nominale massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 90 km/h. Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 120 cm3. Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,08 kW/kg;
c) per la patente di categoria A2: motociclo senza sidecar, di una potenza nominale di almeno 20 kW ma non superiore a 35 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg. Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 400 cm3. Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,15 kW/kg;
d) per la patente di categoria C: un veicolo di categoria C con massa limite pari o superiore a 12000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m, larghezza pari o superiore a 2,40 m e in grado di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonché dell’apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 10000 kg di massa totale effettiva;
e) per la patente di categoria CE: un autoarticolato o un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 m; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20000 kg, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 m e la larghezza pari o superiore ai 2,40 m; i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonché dell’apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 15000 kg di massa totale effettiva.
Inoltre, si rappresenta che, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto in oggetto, è immediatamente applicabile il principio di equiparazione di tutti i veicoli dotati di sistema di cambio diverso da quello manuale, ai veicoli dotati di cambio automatico: pertanto sarà annotato il codice UE 78 sulla patente conseguita sostenendo la prova di capacità e comportamento su veicoli dotati di qualsiasi sistema di cambio diverso da quello manuale. Per completezza di informazione, si riporta di seguito la definizione di veicolo con cambio manuale: “veicolo nel quale è presente un pedale della frizione - o leva azionata manualmente per le categorie A, A2 e A1 - che deve essere azionato dal conducente quando avvia o ferma il veicolo e cambia le marce”.
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a) per i veicoli di categoria A1, A2 e A è consentita una tolleranza di 5 cm3 sotto la cilindrata minima già prescritta;
b) per la patente di categoria A1: motociclo di categoria A1 senza sidecar, di una potenza nominale massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 90 km/h. Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 120 cm3. Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,08 kW/kg;
c) per la patente di categoria A2: motociclo senza sidecar, di una potenza nominale di almeno 20 kW ma non superiore a 35 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg. Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 400 cm3. Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,15 kW/kg;
d) per la patente di categoria C: un veicolo di categoria C con massa limite pari o superiore a 12000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m, larghezza pari o superiore a 2,40 m e in grado di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonché dell’apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 10000 kg di massa totale effettiva;
e) per la patente di categoria CE: un autoarticolato o un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 m; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20000 kg, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 m e la larghezza pari o superiore ai 2,40 m; i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonché dell’apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 15000 kg di massa totale effettiva.
Inoltre, si rappresenta che, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto in oggetto, è immediatamente applicabile il principio di equiparazione di tutti i veicoli dotati di sistema di cambio diverso da quello manuale, ai veicoli dotati di cambio automatico: pertanto sarà annotato il codice UE 78 sulla patente conseguita sostenendo la prova di capacità e comportamento su veicoli dotati di qualsiasi sistema di cambio diverso da quello manuale. Per completezza di informazione, si riporta di seguito la definizione di veicolo con cambio manuale: “veicolo nel quale è presente un pedale della frizione - o leva azionata manualmente per le categorie A, A2 e A1 - che deve essere azionato dal conducente quando avvia o ferma il veicolo e cambia le marce”.
Circolare n. 9412 dell\'11/\'4/2013: decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 25 febbraio 2013, recante recepimento
della direttiva 2012/36/UE –disposizioni di immediata applicazione
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