Sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo 2013 è stato pubblicato il decreto ministeriale 21/01/2013, che recepisce nel nostro ordinamento la direttiva 2012/45/UE della commissione del 3 dicembre 2012, che adegua per la seconda volta al processo scientifico e tecnico, gli allegati della direttiva 2008/68/CE del
Parlamento Europeo relativi al trasporto di merci pericolose su strada
(ADR), per ferrovia (RID) e per via navigabile interna (ADN).
La nuova edizione dell’ADR è in vigore dal 1° gennaio 2013 per
tutti i trasporti internazionali di merci pericolose, mentre per quelli
nazionali diverrà obbligatoria a partire dal 1° luglio 2013.
Illustriamo, di seguito, le principali novità dell’ADR 2013.
MOVIMENTAZIONI E STIVAGGIO (CAP. 7.5.7)
Tra le novità introdotte dalla nuova versione dell’accordo, spicca
quella prevista al capitolo 7.5.7 (movimentazioni e stivaggio), la cui
sottosezione 7.5.7.1 è stata modificata, prevedendo che le
prescrizioni in materia di fissaggio dei carichi contenenti merci
pericolose sui veicoli e nei containers, si intendono rispettate quando
il carico venga stivato in conformità alle norma tecnica EN 12195-1:
2010.
La norma tecnica sopraindicata fornisce indicazioni sull’ancoraggio
delle merci nei veicoli e nei container, per i carichi di massa
complessiva superiore alle 3,5 ton, specificando le modalità di
fissaggio del carico, il numero delle cinghie da utilizzare e le loro
caratteristiche tecniche sotto il profilo della resistenza e della
funzionalità.
Tra le altre novità, segnaliamo le seguenti:
ESENZIONI (CAP. 1.1.3)
E’ stata modificata la tabella 1.1.3.6.3 sulle esenzioni
“parziali” per unità di trasporto, con l’introduzione delle nuove
rubriche relative ai “prodotti chimici sotto pressione della classe 2”.
RESPONSABILITÀ DELLO SPEDITORE E DEL TRASPORTATORE (CAP. 1.1.4.2.1.1)
Lo speditore deve fornire al trasportatore tutte le
informazioni e i dati relativi alle merci che presenta al trasporto, in
maniera tracciabile, e, se necessario, deve fornire anche i documenti di
trasporto e quelli di accompagnamento (autorizzazioni,
approvazioni, notifiche, certificati, ecc.) eventualmente richiesti, con
particolare riguardo alle disposizioni del capitolo 5.4 e delle tabelle
della parte 3.
CONTRASTO TRA LE NORME e l’A.D.R. (CAP. 1.1.5)
Per risolvere tutti i possibili conflitti tra normative e disposizioni
dell’A.D.R è stata introdotta una nuova sezione che precisa: “quando
è richiesta l’applicazione di una norma e vi è un qualsiasi tipo di
conflitto tra questa e le disposizioni dell’ADR, le disposizioni
dell’ADR prevalgono.”
CONSULENTE PER LA SICUREZZA DEL TRASPORTO (CAP. 1.8.3.3)
Il consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose deve verificare
che il personale addetto alla gestione di tali merci sia stato
opportunamente formato e che tale formazione sia costantemente
aggiornata a seguito delle revisioni della norma. La formazione deve essere registrata.
NOTIFICA DEGLI EVENTI CHE COINVOLGONO LE MERCI PERICOLOSE (CAP.1.8.5)
Viene specificato che la trasmissione all’autorità competente
della relazione di incidente, ovvero della “notifica degli eventi che
coinvolgono le merci pericolose”, durante il carico, il riempimento, il
trasporto o lo scarico, atto di competenza del consulente per la
sicurezza del trasporto, debba avvenire entro un mese dall’avvenuto
evento.
Viene così modificato il termine di 45 giorni previsto dal d.lgs. 35/2010, facendo prevalere, come previsto dal nuovo Cap. 1.1.5. la previsione contenuta nell’Accordo A.D.R. sulle leggi nazionali
RESTRIZIONE IN GALLERIA (CAP. 1.9.5)
Quando le quantità di merci pericolose confezionate in quantità limitata ai sensi del cap.3.4,superino
le 8 ton di massa lorda totale per unità di trasporto, saranno
applicate le restrizioni al trasporto nelle gallerie appartenenti alla
classe “E” (es.: la galleria del Traforo del Monte Bianco),
DISPOSIZIONI SPECIALI - MANUFATTI CONTENENTI MENO DI 1 KG DI MERCURIO (CAP. 3.3)
È stata introdotta una disposizione speciale - n. 366 - che esonera dall’A.D.R. gli strumenti e gli oggetti manufatti contenenti non più di 1 kg. di mercurio.
PANNELLI DI PERICOLO (CAP. 3.4.13)
Su un’unità di trasporto di massa complessiva superiore alle 12
ton (veicolo stradale, carro ferroviario, container) contenente
contemporaneamente
si potrà segnalare la pericolosità della merce, solo con i
pannelli arancione (per i veicoli) o solo con le placche (per i
container), aggiungendo se lo si ritenga opportuno, anche la segnaletica della quantità limitata.
MARCATURA DEI COLLI (CAP. 5.2)
Sono state definite le dimensioni minime dei caratteri che
costituiscono il numero ONU preceduto dalle lettere “UN” che devono
figurare sui colli:
Nel caso in cui, durante il trasporto, un rimorchio contenente merci pericolose viene staccato dal suo veicolo trattore, sul retro del rimorchio deve rimanere fissato un pannello arancione. MATERIE REFRIGERANTI (CAP 5.5.3) Sono state introdotte disposizioni speciali applicabili ai colli, veicoli e container contenenti materie che presentano un rischio di asfissia, quando sono utilizzate a scopo di refrigerazione o di condizionamento, come il ghiaccio secco (UN 1845), l’azoto refrigerato (UN 1977) o l’argon liquido refrigerato (UN 1951). Nel documento di accompagnamento, devono essere riportati il numero ONU preceduto dalle lettere “UN” e la designazione ufficiale di trasporto della materia (gas) utilizzata, seguita dall’indicazione “agente refrigerante” o “agente di condizionamento” nella lingua del paese d’origine ed in inglese, francese o tedesco. I veicoli ed i container devono recare un apposito segnale di attenzione che deve essere collocato su ogni punto di accesso ed in posizione facilmente visibile a coloro che aprono o entrano nel veicolo o container, sino a quando lo stesso non sia stato ventilato e le merci refrigeranti o condizionanti scaricate. L’esenzione dal resto dell’A.D.R non si applica quando queste merci siano trasportate a titolo di spedizione di merci pericolose, o quando utilizzate per la refrigerazione o il condizionamento di cisterne o CGEM durante il trasporto. RECIPIENTI A PRESSIONE DI SOCCORSO (CAP. 6.2.3.11) La nuova sezione disciplina la tipologia dell’imballo per il recipiente di soccorso. MARCATURA DELLE CISTERNE SMONTABILI (CAP 6.8.2.5) E’ stata introdotta una nuova norma sulla marcatura delle cisterne smontabili, per effetto della quale sulle stesse deve risultare:
In deroga alle prescrizioni del cap. 6.8.2.4, per le cisterne destinate al trasporto di gas liquidi refrigerati, le prove vanno effettuate al massimo dopo sei anni di servizio (otto anni per i contenitori cisterna) e, in seguito, almeno ogni dodici anni. I controlli intermedi previsti al 6.8.2.4.3 continuano a dover essere effettuati, al massimo, sei anni dopo ogni controllo periodico DIVIETO DI CARICO IN COMUNE (CAP. 7.5.2.4) Anche le merci pericolose imballate in quantità limitata, non potranno essere caricate in comune con ogni tipo di materia o oggetto esplosivo, ad eccezione di quelli della divisione 1,4 e dei numeri ONU 0161 e 0499. DOTAZIONE DI ESTINTORI A BORDO (CAP. 8.1.4) La seguente tabella, riformulando quanto previsto nella stesura precedente, fornisce le indicazioni in merito al numero minimo di estintori da avere a bordo del veicolo:
Tratto da: http://www.assotir.it
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