Vietato
riportare nella documentazione fotografica comprovante violazioni in
materia di circolazione stradale immagini di soggetti non coinvolti - 13
dicembre 2012
Registro dei provvedimenti
n. 408 del 13 dicembre 2012
n. 408 del 13 dicembre 2012
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA
riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente,
della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna
Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott.
Giuseppe Busia, segretario generale;
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");
VISTA
la nota con la quale il sig. Simone Franceschi (e-mail del 23 settembre
2012) ha lamentato la trasmissione da parte del Comune di Adria della
documentazione fotografica, da egli stesso espressamente richiesta a
seguito della ricezione del verbale di contestazione che lo riguarda per
l'avvenuta violazione delle disposizioni del Nuovo Codice della strada
(d.lg. 30 aprile 1992, n. 285), comprovante la commessa infrazione,
nella quale risulta visibile "un'altra autovettura che viaggiava in
corsia opposta senza oltrepassare alcun limite di velocità, immortalando
nelle foto scattate la targa e i conducenti … usando un'apparecchiatura
per l'ingrandimento delle immagini si nota perfettamente il viso di una
minorenne seduta al fianco della conducente e il numero di targa
risalibile al legittimo proprietario";
VISTA
la nota dell'Ufficio (prot. n. 25396/82647 del 12 ottobre 2012) con la
quale, per i profili di competenza di questa Autorità stabiliti dal
Codice e dal "Provvedimento in materia di videosorveglianza"
dell'8 aprile 2010 (pubblicato in G.U. n. 99 del 29 aprile 2010,
reperibile sul sito www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1712680), è stato
chiesto al Comune di Adria di fornire ogni informazione utile alla
valutazione del caso, avuto riguardo alle modalità di rilevazione e di
utilizzo delle immagini raccolte tramite sistemi di videosorveglianza,
anche alla luce della normativa di settore in materia di contestazioni
delle violazioni al Nuovo Codice della strada;
VISTA
la nota con la quale il Responsabile del Corpo di Polizia Locale presso
il Comune di Adria (prot. n. 25346 del 30 ottobre 2012), nel fornire
riscontro, ha rappresentato che "nella circostanza non si ritiene
violato il diritto alla privacy nei confronti dell'intestatario del
veicolo [sanzionato] … Infatti, la Circ. Min. Int. [del 14 agosto 2009]
prescrive esattamente che "le esigenze di riservatezza personale
escludono la possibilità di effettuare il rilevamento della velocità con
sistemi automatici, senza contestazione immediata dalla violazione,
attraverso la ripresa frontale del veicolo e la memorizzazione di
immagini che permettano di identificare le persone che vi si trovano a
bordo", con espresso riferimento alle persone che si trovano a bordo del
veicolo oggetto di sanzione. Nel caso in oggetto, si rileva che
l'intestatario del veicolo sanzionato risulta essere soggetto estraneo e
pertanto non titolare di una legittimazione attiva". A seguito
della contestazione del sig. Simone Franceschi in relazione al fatto che
la documentazione fotografica, inviata su sua richiesta quale
intestatario del veicolo sanzionato, "riprendeva anche un veicolo in
senso contrario (direttrice di marcia non oggetto di controllo sul
rispetto del limite massimo di velocità)" il Corpo di Polizia locale del suddetto Comune "provvedeva
prontamente a diffidare [l'interessato] dall'utilizzare e/o divulgare
le immagini precedentemente inviate, provvedendo contestualmente a
inviare nuovamente le immagini stesse opportunamente oscurate e in
sostituzione di quelle precedentemente inviate";
VISTO
che il trattamento dei dati personali deve essere effettuato nel
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità
degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza,
all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali
(art. 2, comma 1, Codice);
CONSIDERATO
che mediante lo strumento della segnalazione è possibile sollecitare un
controllo da parte di questa Autorità sulla disciplina rilevante in
materia di protezione dei dati personali in relazione a trattamenti
illeciti riguardanti dati personali relativi anche a soggetti diversi
dal segnalante medesimo (art. 143, comma 1, lett. b), del Codice);
CONSIDERATO
che la questione in esame concerne la trasmissione di documentazione
fotografica nella quale sono visualizzabili anche soggetti non coinvolti
nel procedimento amministrativo di accertamento da parte di un comune
al trasgressore delle disposizioni del Nuovo Codice della strada e che
tale flusso di dati personali, che nel caso di specie ha ad oggetto
immagini di soggetti non coinvolti nel procedimento di accertamento,
configura, ai sensi del Codice, una comunicazione di dati personali da
parte di un soggetto pubblico a un soggetto privato, operazione ammessa
unicamente quando è prevista da una norma di legge o di regolamento
(art. 19, comma 3, Codice).
VISTO
che con il citato "Provvedimento in materia di videosorveglianza"
dell'8 aprile 2010 questa Autorità ha introdotto un quadro di specifiche
garanzie in ordine al trattamento di dati personali derivante
dall'impiego di impianti elettronici di rilevamento automatizzato delle
infrazioni, utilizzati per documentare la violazione delle disposizioni
in materia di circolazione stradale, prevedendo in particolare che:
•
l'attività di videosorveglianza deve essere effettuata nel rispetto del
c.d. principio di proporzionalità "nelle varie fasi del trattamento che
deve comportare, comunque, un trattamento di dati pertinenti e non
eccedenti rispetto alle finalità perseguite" (art. 11, comma 1, lett. d)
del Codice) (v. par. 2, lett. c), del provvedimento citato);
•
l'utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni
al Nuovo Codice della strada è "lecito se sono raccolti solo dati
pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità
istituzionali del titolare, delimitando a tal fine la dislocazione e
l'angolo visuale delle riprese in modo da non raccogliere immagini non
pertinenti o inutilmente dettagliate" (v. par. 5.3.1., del provvedimento
citato);
• "gli
impianti elettronici di rilevamento devono circoscrivere la
conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe
automobilistiche ai soli casi in cui risultino non rispettate le
disposizioni in materia di circolazione stradale" (v. par. 5.3.1., lett. a), del provvedimento citato);
• "le
risultanze fotografiche o le riprese video possono individuare
unicamente gli elementi previsti dalla normativa di settore per la
predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni (es., ai
sensi dell'art. 383 [del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495] il tipo di
veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è
avvenuta); deve essere effettuata una ripresa del veicolo che non
comprenda o, in via subordinata, mascheri, per quanto possibile, la
porzione delle risultanze video/fotografiche riguardanti soggetti non
coinvolti nell'accertamento amministrativo (es., pedoni, altri utenti
della strada)" (v. par. 5.3.1., lett. b), del provvedimento citato);
• "le
risultanze fotografiche o le riprese video rilevate devono essere
utilizzate solo per accertare le violazioni delle disposizioni in
materia di circolazione stradale anche in fase di contestazione, ferma
restando la loro accessibilità da parte degli aventi diritto" (v. par. 5.3.1., lett. c), del provvedimento citato);
• "la
visione della documentazione video-fotografica deve essere resa
disponibile a richiesta del destinatario del verbale; al momento
dell'accesso, dovranno essere opportunamente oscurati o resi comunque
non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo" (v. par. 5.3.1., lett. f), del provvedimento citato);
VISTO
che il regolamento di attuazione del Nuovo Codice della strada
stabilisce che il verbale, oltre a dover essere conforme al modello VI.1
ad esso allegato, deve contenere unicamente "l'indicazione del
giorno, dell'ora e della località nei quali la violazione è avvenuta,
delle generalità e della residenza del trasgressore e, ove del caso,
l'indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale,
degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa
di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonché la
citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali
il trasgressore chiede l'inserzione" "specificando i motivi per i quali
non è stato possibile procedere alla contestazione immediata" (artt. da 383 a 386 d.P.R. n. 495/1992 citato);
TENUTO
CONTO che il Ministero dell'interno -nel precisare come "la doverosa
considerazione dei diritti della persona, impone l'adozione di alcune
cautele" nell'utilizzo dei dispositivi di controllo utilizzati per
l'accertamento dell'eccesso di velocità che consentono di documentare la
violazione commessa- ha individuato una serie di accorgimenti che
devono essere impiegati dagli organi di polizia stradale a tutela della
riservatezza dei trasgressori al Nuovo Codice della strada laddove il
trattamento dei relativi dati personali si effettui tramite le
risultanze fotografiche e le riprese video (v. "Direttiva per garantire
un'azione coordinata di prevenzione e contrasto dell'eccesso di velocità
sulle strade", Ministero dell'interno, Dipartimento per la pubblica
sicurezza, prot. n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14 agosto 2009). In
particolare è stato previsto che:
•
"gli apparecchi di rilevazione, pur potendo effettuare un continuo
monitoraggio del traffico, memorizzino le immagini solo in caso di
infrazione" (par. 6);
•
"la registrazione continua del monitoraggio del traffico sia conservata
in forma di dati anonimi, senza possibilità di identificazione dei
veicoli o delle persone e possa essere disponibile, sempre attraverso
dati anonimi, soltanto per studi o ricerche sul traffico" (par. 6);
•
al momento dell'accesso da parte dell'interessato alle fotografie o
alle immagini che costituiscono fonte di prova per gli illeciti
accertati "dovranno essere opportunamente oscurati o resi comunque
non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo controllato" (par. 6.3)
• "le
esigenze di riservatezza personale escludono la possibilità di
effettuare il rilevamento della velocità con sistemi automatici, senza
contestazione immediata della violazione, attraverso la ripresa
fotografica frontale del veicolo e la memorizzazione di immagini che
permettano di identificare le persone che vi si trovano a bordo. Un
siffatto tipo di accertamento, infatti, in quanto non indispensabile, si
pone in violazione alle norme in materia di riservatezza" (par. 6.4);
TENUTO
CONTO che il Ministero dell'interno ha altresì evidenziato, in
relazione al diritto dell'interessato di prendere visione o estrarre
copia delle immagini fotografiche rilevate a mezzo di apparecchiature
elettroniche, che "qualora dall'immagine siano riconoscibili a bordo del
veicolo altre persone diverse dal conducente, la visione o la copia
potrà essere autorizzata solo previo oscuramento totale delle persone
stesse con l'ausilio di inchiostro indelebile" (v. par. 6, della
circolare riguardante "Accesso ai documenti amministrativi
riguardanti l'attività di accertamento e contestazione delle violazioni
in materia di limiti di velocità", Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, prot. n. 300/A/1/34197/101/138 del 6 maggio 2008);
RITENUTO
pertanto che, qualora nella fase di raccolta delle immagini relative
alle autovetture che commettono infrazioni al Nuovo Codice della strada
non sia stato possibile oscurare i dati relativi a soggetti non
coinvolti nel procedimento amministrativo a causa delle difficoltà
obiettive ed eccezionali derivanti da cause contingenti (es.
sopraggiungimento di altri utenti della strada, ampiezza dell'angolo
visuale sulle carreggiate, ecc.), laddove la documentazione
video/fotografica comprovante l'avvenuta violazione debba essere
trasmessa al trasgressore, occorre in ogni caso mascherare la porzione
delle risultanze video/fotografiche riguardante i predetti soggetti non
coinvolti;
CONSIDERATO
che, dalla documentazione in atti, in relazione alla vicenda segnalata,
risulta come le modalità di raccolta delle immagini riguardanti le
autovetture che commettono infrazioni al Nuovo Codice della strada in
essere presso il Comune di Adria comprendono anche soggetti non
coinvolti nell'accertamento amministrativo e che, in particolare, non è
stata mascherata la porzione delle risultanze fotografiche riguardante i
predetti soggetti non coinvolti contenuta nella documentazione
fotografica comprovante l'avvenuta violazione delle suddette
disposizioni all'atto della relativa trasmissione al sig. Simone
Franceschi;
CONSIDERATO
che, sulla base delle disposizioni suesposte, la trasmissione da parte
del Comune di Adria al sig. Simone Franceschi della documentazione
fotografica comprovante l'avvenuta violazione delle disposizioni del
Nuovo Codice della strada, nella quale risultano visibili gli occupanti e
la targa dell'autovettura che viaggiava nella direzione opposta di
marcia senza oltrepassare alcun limite di velocità, non risulta conforme
né ai presupposti stabiliti dal Codice, né alle citate norme di settore
vigenti;
RILEVATA,
pertanto, per i profili di competenza in materia di protezione dei dati
personali, l'illiceità del trattamento effettuato dal Comune di Adria
in relazione alla comunicazione di dati personali di terzi al sig.
Simone Franceschi in violazione dell'art. 19, comma 3, del Codice, in
quanto il predetto Comune avrebbe dovuto mascherare la porzione delle
risultanze fotografiche riguardante i soggetti non coinvolti nel
procedimento amministrativo riguardante il sig. Simone Franceschi
contenuti nella documentazione trasmessa allo stesso sig. Franceschi;
RISERVATA,
con autonomo provvedimento, la verifica dei presupposti per contestare
al Comune di Adria la violazione amministrativa concernente la
comunicazione di dati personali a terzi in mancanza di idonei
presupposti normativi (artt. 19, comma 3, 162, comma 2-bis e 167 del
Codice);
VISTO
che il Garante ha il compito di prescrivere, anche d'ufficio, le misure
necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle
disposizioni vigenti (artt. 143, comma 1, lett. b), e 154, comma 1,
lett. c), Codice);
RILEVATA,
pertanto, la necessità di prescrivere al Comune di Adria, ai sensi dei
citati artt. 143, comma 1, lett. b), e 154, comma 1, lett. c), del
Codice, di mascherare per il futuro la porzione delle risultanze
video/fotografiche riguardante i soggetti non coinvolti
nell'accertamento amministrativo all'atto della relativa ostensione agli
autori delle violazioni delle disposizioni in materia di circolazione
stradale;
RILEVATA
l'esigenza che il Comune di Adria rispetti quanto stabilito nei par. 2,
lett. c), e 5.3.1, lett. a), b) e c) del provvedimento in materia di
videosorveglianza dell'8 aprile 2010, in particolare adottando idonei
accorgimenti, anche di natura tecnica, affinché le risultanze
fotografiche o le riprese video individuino unicamente gli elementi
previsti dalla normativa di settore per la predisposizione del verbale
di accertamento delle violazioni (in particolare, ai sensi dell'art. 383
del d.P.R. n. 495/1992 citato, il tipo di veicolo, il giorno, l'ora e
il luogo nei quali la violazione è avvenuta) e la ripresa del veicolo
che commette l'infrazione non comprenda o, in via subordinata, mascheri,
per quanto possibile, la porzione delle risultanze video/fotografiche
riguardanti soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo
(es., pedoni, altri utenti della strada);
CONSIDERATO
altresì che, alla luce delle medesime disposizioni sopra richiamate, i
dati personali relativi ai soggetti presenti nell'autovettura che
sopraggiungeva in direzione opposta a quella del trasgressore, acquisiti
dal sig. Simone Franceschi in conseguenza della predetta comunicazione
illecita effettuata dal Comune di Adria, non possono essere trattati dal
medesimo sig. Franceschi (art. 11, comma 2, Codice);
VISTO
che il Garante ha il compito di vietare anche d'ufficio il trattamento
illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco, nonché di
adottare, altresì, gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina
applicabile al trattamento di dati personali (artt. 143, comma 1, lett.
c), e 154, comma 1, lett. d), del Codice);
RILEVATA,
pertanto, la necessità di vietare al sig. Simone Franceschi, ai sensi
dei citati artt. 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1, lett. d), del
Codice, ogni eventuale trattamento dei dati personali riguardanti gli
occupanti dell'autovettura che sopraggiungeva in senso opposto contenuti
nella documentazione fotografica comprovante l'avvenuta violazione da
parte sua delle disposizioni del Nuovo Codice della strada, in ragione
dell'inutilizzabilità dei predetti dati personali derivante
dall'illecita comunicazione da parte del Comune di Adria accertata nel
presente provvedimento (art. 11, comma 2, del Codice);
TENUTO
CONTO che, ai sensi dell'art. 162, comma 2-ter del Codice, in caso di
inosservanza del presente provvedimento, è altresì applicata in sede
amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da
trentamila a centottantamila euro;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE
le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore la prof.ssa Licia Califano;
TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE
ritenuto
illecito il trattamento dei dati effettuato dal Comune di Adria, nella
parte in cui ha trasmesso al sig. Simone Franceschi la documentazione
fotografica comprovante l'avvenuta violazione delle disposizioni in
materia di circolazione stradale, nella quale sono contenute anche dati
personali relativi a terzi:
1)
prescrive, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), e 154, comma 1,
lett. c), del Codice, al Comune di Adria di mascherare per il futuro la
porzione delle risultanze video/fotografiche riguardante i soggetti non
coinvolti nell'accertamento amministrativo all'atto della relativa
ostensione agli autori delle violazioni delle disposizioni in materia di
circolazione stradale;
2)
vieta, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1,
lett. d), del Codice, al sig. Simone Franceschi, ogni eventuale
trattamento dei dati personali riguardanti i soggetti non coinvolti
nell'accertamento amministrativo, contenuti nella documentazione
fotografica comprovante l'avvenuta violazione da parte sua delle
disposizioni in materia di circolazione stradale, in ragione
dell'inutilizzabilità dei predetti dati personali derivante
dall'illecita comunicazione di tale documentazione fotografica da parte
del Comune di Adria accertata nel presente provvedimento.
Ai
sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011 avverso il
presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità
giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del
luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro
il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del
provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede
all'estero.
Roma, 13 dicembre 2012
IL PRESIDENTE
Soro
Soro
IL RELATORE
Califano
Califano
IL SEGRETARIO GENERALE
Busia
Fonte:http://www.garanteprivacy.it
Busia