lunedì 4 marzo 2013

Vietato riportare nella documentazione fotografica comprovante violazioni in materia di circolazione stradale immagini di soggetti non coinvolti

Vietato riportare nella documentazione fotografica comprovante violazioni in materia di circolazione stradale immagini di soggetti non coinvolti - 13 dicembre 2012
Registro dei provvedimenti
n. 408 del 13 dicembre 2012
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");
VISTA la nota con la quale il sig. Simone Franceschi (e-mail del 23 settembre 2012) ha lamentato la trasmissione da parte del Comune di Adria della documentazione fotografica, da egli stesso espressamente richiesta a seguito della ricezione del verbale di contestazione che lo riguarda per l'avvenuta violazione delle disposizioni del Nuovo Codice della strada (d.lg. 30 aprile 1992, n. 285), comprovante la commessa infrazione, nella quale risulta visibile "un'altra autovettura che viaggiava in corsia opposta senza oltrepassare alcun limite di velocità, immortalando nelle foto scattate la targa e i conducenti … usando un'apparecchiatura per l'ingrandimento delle immagini si nota perfettamente il viso di una minorenne seduta al fianco della conducente e il numero di targa risalibile al legittimo proprietario";
VISTA la nota dell'Ufficio (prot. n. 25396/82647 del 12 ottobre 2012) con la quale, per i profili di competenza di questa Autorità stabiliti dal Codice e dal "Provvedimento in materia di videosorveglianza" dell'8 aprile 2010 (pubblicato in G.U. n. 99 del 29 aprile 2010, reperibile sul sito www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1712680), è stato chiesto al Comune di Adria di fornire ogni informazione utile alla valutazione del caso, avuto riguardo alle modalità di rilevazione e di utilizzo delle immagini raccolte tramite sistemi di videosorveglianza, anche alla luce della normativa di settore in materia di contestazioni delle violazioni al Nuovo Codice della strada;
VISTA la nota con la quale il Responsabile del Corpo di Polizia Locale presso il Comune di Adria (prot. n. 25346 del 30 ottobre 2012), nel fornire riscontro, ha rappresentato che "nella circostanza non si ritiene violato il diritto alla privacy nei confronti dell'intestatario del veicolo [sanzionato] … Infatti, la Circ. Min. Int. [del 14 agosto 2009] prescrive esattamente che "le esigenze di riservatezza personale escludono la possibilità di effettuare il rilevamento della velocità con sistemi automatici, senza contestazione immediata dalla violazione, attraverso la ripresa frontale del veicolo e la memorizzazione di immagini che permettano di identificare le persone che vi si trovano a bordo", con espresso riferimento alle persone che si trovano a bordo del veicolo oggetto di sanzione. Nel caso in oggetto, si rileva che l'intestatario del veicolo sanzionato risulta essere soggetto estraneo e pertanto non titolare di una legittimazione attiva". A seguito della contestazione del sig. Simone Franceschi in relazione al fatto che la documentazione fotografica, inviata su sua richiesta quale intestatario del veicolo sanzionato, "riprendeva anche un veicolo in senso contrario (direttrice di marcia non oggetto di controllo sul rispetto del limite massimo di velocità)" il Corpo di Polizia locale del suddetto Comune "provvedeva prontamente a diffidare [l'interessato] dall'utilizzare e/o divulgare le immagini precedentemente inviate, provvedendo contestualmente a inviare nuovamente le immagini stesse opportunamente oscurate e in sostituzione di quelle precedentemente inviate";
VISTO che il trattamento dei dati personali deve essere effettuato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali (art. 2, comma 1, Codice);
CONSIDERATO che mediante lo strumento della segnalazione è possibile sollecitare un controllo da parte di questa Autorità sulla disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali in relazione a trattamenti illeciti riguardanti dati personali relativi anche a soggetti diversi dal segnalante medesimo (art. 143, comma 1, lett. b), del Codice);
CONSIDERATO che la questione in esame concerne la trasmissione di documentazione fotografica nella quale sono visualizzabili anche soggetti non coinvolti nel procedimento amministrativo di accertamento da parte di un comune al trasgressore delle disposizioni del Nuovo Codice della strada e che tale flusso di dati personali, che nel caso di specie ha ad oggetto immagini di soggetti non coinvolti nel procedimento di accertamento, configura, ai sensi del Codice, una comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico a un soggetto privato, operazione ammessa unicamente quando è prevista da una norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, Codice).
VISTO che con il citato "Provvedimento in materia di videosorveglianza" dell'8 aprile 2010 questa Autorità ha introdotto un quadro di specifiche garanzie in ordine al trattamento di dati personali derivante dall'impiego di impianti elettronici di rilevamento automatizzato delle infrazioni, utilizzati per documentare la violazione delle disposizioni in materia di circolazione stradale, prevedendo in particolare che:
• l'attività di videosorveglianza deve essere effettuata nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità "nelle varie fasi del trattamento che deve comportare, comunque, un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite" (art. 11, comma 1, lett. d) del Codice) (v. par. 2, lett. c), del provvedimento citato);
• l'utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Nuovo Codice della strada è "lecito se sono raccolti solo dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del titolare, delimitando a tal fine la dislocazione e l'angolo visuale delle riprese in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate" (v. par. 5.3.1., del provvedimento citato);
"gli impianti elettronici di rilevamento devono circoscrivere la conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe automobilistiche ai soli casi in cui risultino non rispettate le disposizioni in materia di circolazione stradale" (v. par. 5.3.1., lett. a), del provvedimento citato);
"le risultanze fotografiche o le riprese video possono individuare unicamente gli elementi previsti dalla normativa di settore per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni (es., ai sensi dell'art. 383 [del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495] il tipo di veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta); deve essere effettuata una ripresa del veicolo che non comprenda o, in via subordinata, mascheri, per quanto possibile, la porzione delle risultanze video/fotografiche riguardanti soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo (es., pedoni, altri utenti della strada)" (v. par. 5.3.1., lett. b), del provvedimento citato);
"le risultanze fotografiche o le riprese video rilevate devono essere utilizzate solo per accertare le violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale anche in fase di contestazione, ferma restando la loro accessibilità da parte degli aventi diritto" (v. par. 5.3.1., lett. c), del provvedimento citato);
"la visione della documentazione video-fotografica deve essere resa disponibile a richiesta del destinatario del verbale; al momento dell'accesso, dovranno essere opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo" (v. par. 5.3.1., lett. f), del provvedimento citato);
VISTO che il regolamento di attuazione del Nuovo Codice della strada stabilisce che il verbale, oltre a dover essere conforme al modello VI.1 ad esso allegato, deve contenere unicamente "l'indicazione del giorno, dell'ora e della località nei quali la violazione è avvenuta, delle generalità e della residenza del trasgressore e, ove del caso, l'indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonché la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l'inserzione" "specificando i motivi per i quali non è stato possibile procedere alla contestazione immediata" (artt. da 383 a 386 d.P.R. n. 495/1992 citato);
TENUTO CONTO che il Ministero dell'interno -nel precisare come "la doverosa considerazione dei diritti della persona, impone l'adozione di alcune cautele" nell'utilizzo dei dispositivi di controllo utilizzati per l'accertamento dell'eccesso di velocità che consentono di documentare la violazione commessa- ha individuato una serie di accorgimenti che devono essere impiegati dagli organi di polizia stradale a tutela della riservatezza dei trasgressori al Nuovo Codice della strada laddove il trattamento dei relativi dati personali si effettui tramite le risultanze fotografiche e le riprese video (v. "Direttiva per garantire un'azione coordinata di prevenzione e contrasto dell'eccesso di velocità sulle strade", Ministero dell'interno, Dipartimento per la pubblica sicurezza, prot. n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14 agosto 2009). In particolare è stato previsto che:
"gli apparecchi di rilevazione, pur potendo effettuare un continuo monitoraggio del traffico, memorizzino le immagini solo in caso di infrazione" (par. 6);
"la registrazione continua del monitoraggio del traffico sia conservata in forma di dati anonimi, senza possibilità di identificazione dei veicoli o delle persone e possa essere disponibile, sempre attraverso dati anonimi, soltanto per studi o ricerche sul traffico" (par. 6);
• al momento dell'accesso da parte dell'interessato alle fotografie o alle immagini che costituiscono fonte di prova per gli illeciti accertati "dovranno essere opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo controllato" (par. 6.3)
"le esigenze di riservatezza personale escludono la possibilità di effettuare il rilevamento della velocità con sistemi automatici, senza contestazione immediata della violazione, attraverso la ripresa fotografica frontale del veicolo e la memorizzazione di immagini che permettano di identificare le persone che vi si trovano a bordo. Un siffatto tipo di accertamento, infatti, in quanto non indispensabile, si pone in violazione alle norme in materia di riservatezza" (par. 6.4);
TENUTO CONTO che il Ministero dell'interno ha altresì evidenziato, in relazione al diritto dell'interessato di prendere visione o estrarre copia delle immagini fotografiche rilevate a mezzo di apparecchiature elettroniche, che "qualora dall'immagine siano riconoscibili a bordo del veicolo altre persone diverse dal conducente, la visione o la copia potrà essere autorizzata solo previo oscuramento totale delle persone stesse con l'ausilio di inchiostro indelebile" (v. par. 6, della circolare riguardante "Accesso ai documenti amministrativi riguardanti l'attività di accertamento e contestazione delle violazioni in materia di limiti di velocità", Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, prot. n. 300/A/1/34197/101/138 del 6 maggio 2008);
RITENUTO pertanto che, qualora nella fase di raccolta delle immagini relative alle autovetture che commettono infrazioni al Nuovo Codice della strada non sia stato possibile oscurare i dati relativi a soggetti non coinvolti nel procedimento amministrativo a causa delle difficoltà obiettive ed eccezionali derivanti da cause contingenti (es. sopraggiungimento di altri utenti della strada, ampiezza dell'angolo visuale sulle carreggiate, ecc.), laddove la documentazione video/fotografica comprovante l'avvenuta violazione debba essere trasmessa al trasgressore, occorre in ogni caso mascherare la porzione delle risultanze video/fotografiche riguardante i predetti soggetti non coinvolti;
CONSIDERATO che, dalla documentazione in atti, in relazione alla vicenda segnalata, risulta come le modalità di raccolta delle immagini riguardanti le autovetture che commettono infrazioni al Nuovo Codice della strada in essere presso il Comune di Adria comprendono anche soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo e che, in particolare, non è stata mascherata la porzione delle risultanze fotografiche riguardante i predetti soggetti non coinvolti contenuta nella documentazione fotografica comprovante l'avvenuta violazione delle suddette disposizioni all'atto della relativa trasmissione al sig. Simone Franceschi;
CONSIDERATO che, sulla base delle disposizioni suesposte, la trasmissione da parte del Comune di Adria al sig. Simone Franceschi della documentazione fotografica comprovante l'avvenuta violazione delle disposizioni del Nuovo Codice della strada, nella quale risultano visibili gli occupanti e la targa dell'autovettura che viaggiava nella direzione opposta di marcia senza oltrepassare alcun limite di velocità, non risulta conforme né ai presupposti stabiliti dal Codice, né alle citate norme di settore vigenti;
RILEVATA, pertanto, per i profili di competenza in materia di protezione dei dati personali, l'illiceità del trattamento effettuato dal Comune di Adria in relazione alla comunicazione di dati personali di terzi al sig. Simone Franceschi in violazione dell'art. 19, comma 3, del Codice, in quanto il predetto Comune avrebbe dovuto mascherare la porzione delle risultanze fotografiche riguardante i soggetti non coinvolti nel procedimento amministrativo riguardante il sig. Simone Franceschi contenuti nella documentazione trasmessa allo stesso sig. Franceschi; 
RISERVATA, con autonomo provvedimento, la verifica dei presupposti per contestare al Comune di Adria la violazione amministrativa concernente la comunicazione di dati personali a terzi in mancanza di idonei presupposti normativi (artt. 19, comma 3, 162, comma 2-bis e 167 del Codice);
VISTO che il Garante ha il compito di prescrivere, anche d'ufficio, le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti (artt. 143, comma 1, lett. b), e 154, comma 1, lett. c), Codice);
RILEVATA, pertanto, la necessità di prescrivere al Comune di Adria, ai sensi dei citati artt. 143, comma 1, lett. b), e 154, comma 1, lett. c), del Codice, di mascherare per il futuro la porzione delle risultanze video/fotografiche riguardante i soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo all'atto della relativa ostensione agli autori delle violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale;
RILEVATA l'esigenza che il Comune di Adria rispetti quanto stabilito nei par. 2, lett. c), e 5.3.1, lett. a), b) e c) del provvedimento in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010, in particolare adottando idonei accorgimenti, anche di natura tecnica, affinché le risultanze fotografiche o le riprese video individuino unicamente gli elementi previsti dalla normativa di settore per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni (in particolare, ai sensi dell'art. 383 del d.P.R. n. 495/1992 citato, il tipo di veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta) e la ripresa del veicolo che commette l'infrazione non comprenda o, in via subordinata, mascheri, per quanto possibile, la porzione delle risultanze video/fotografiche riguardanti soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo (es., pedoni, altri utenti della strada);
CONSIDERATO altresì che, alla luce delle medesime disposizioni sopra richiamate, i dati personali relativi ai soggetti presenti nell'autovettura che sopraggiungeva in direzione opposta a quella del trasgressore, acquisiti dal sig. Simone Franceschi in conseguenza della predetta comunicazione illecita effettuata dal Comune di Adria, non possono essere trattati dal medesimo sig. Franceschi (art. 11, comma 2, Codice);
VISTO che il Garante ha il compito di vietare anche d'ufficio il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco, nonché di adottare, altresì, gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento di dati personali (artt. 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1, lett. d), del Codice);
RILEVATA, pertanto, la necessità di vietare al sig. Simone Franceschi, ai sensi dei citati artt. 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ogni eventuale trattamento dei dati personali riguardanti gli occupanti dell'autovettura che sopraggiungeva in senso opposto contenuti nella documentazione fotografica comprovante l'avvenuta violazione da parte sua delle disposizioni del Nuovo Codice della strada, in ragione dell'inutilizzabilità dei predetti dati personali derivante dall'illecita comunicazione da parte del Comune di Adria accertata nel presente provvedimento (art. 11, comma 2, del Codice);
TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 162, comma 2-ter del Codice, in caso di inosservanza del presente provvedimento, è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore la prof.ssa Licia Califano;
TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE
ritenuto illecito il trattamento dei dati effettuato dal Comune di Adria, nella parte in cui ha trasmesso al sig. Simone Franceschi la documentazione fotografica comprovante l'avvenuta violazione delle disposizioni in materia di circolazione stradale, nella quale sono contenute anche dati personali relativi a terzi:
1) prescrive, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), e 154, comma 1, lett. c), del Codice, al Comune di Adria di mascherare per il futuro la porzione delle risultanze video/fotografiche riguardante i soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo all'atto della relativa ostensione agli autori delle violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale;
2) vieta, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1, lett. d), del Codice, al sig. Simone Franceschi, ogni eventuale trattamento dei dati personali riguardanti i soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo, contenuti nella documentazione fotografica comprovante l'avvenuta violazione da parte sua delle disposizioni in materia di circolazione stradale, in ragione dell'inutilizzabilità dei predetti dati personali derivante dall'illecita comunicazione di tale documentazione fotografica da parte del Comune di Adria accertata nel presente provvedimento.
Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
Roma, 13 dicembre 2012
IL PRESIDENTE
Soro
IL RELATORE
Califano
IL SEGRETARIO GENERALE
Busia
Fonte:http://www.garanteprivacy.it