giovedì 7 marzo 2013

Regolamento recante norme in materia di approvazione nazionale di sistemi ruota, nonche' procedure idonee per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti di veicoli sulle autovetture nuove o in circolazione.


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 10 gennaio 2013 , n. 20  
Regolamento recante norme in materia  di  approvazione  nazionale  di
sistemi ruota, nonche' procedure idonee  per  la  loro  installazione
quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti di  veicoli
sulle autovetture nuove o in circolazione. (13G00059) 
(GU n.56 del 7-3-2013)
 
 Vigente al: 7-3-2013  
 
 
 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  recante:
«Nuovo Codice della strada», e successive modificazioni; 
  Visto,  in  particolare,  l'articolo  75   del   predetto   decreto
legislativo, in materia di accertamento dei  requisiti  di  idoneita'
alla  circolazione  e  omologazione  dei  veicoli  a  motore  e  loro
rimorchi, il cui comma 3-bis demanda a  decreti  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti l'emanazione di norme  specifiche  per
l'approvazione nazionale di sistemi, componenti ed entita'  tecniche,
nonche' le idonee procedure per la loro installazione quali  elementi
di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli,  su  tipi  di
autovetture e motocicli nuovi o in circolazione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, recante regolamento di esecuzione  ed  attuazione  del  nuovo
codice della strada, e successive modificazioni,  ed  in  particolare
l'articolo  236,  in  materia  di  modifica   delle   caratteristiche
costruttive dei veicoli in circolazione ed aggiornamento della  carta
di circolazione, il cui comma 2, tra l'altro, individua gli  elementi
del veicolo la cui modifica e' subordinata al  rilascio  di  apposito
nulla osta da parte della casa costruttrice; 
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della  navigazione  2
maggio 2001, n. 277, recante: «Disposizioni concernenti le  procedure
di omologazione dei veicoli a motore, dei  rimorchi,  delle  macchine
agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed
entita' tecniche», e successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  3  maggio  2007,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  165  del  18  luglio  2007,
recante:  «Recepimento  della  direttiva  2005/64/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 26  ottobre  2005  sull'omologazione  dei
veicoli a motore, per  quanto  riguarda  la  loro  riutilizzabilita',
riciclabilita'  e  recuperabilita'  e  che  modifica   la   direttiva
70/156/CEE del Consiglio»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  162  del  12
luglio  2008,  supplemento  ordinario,  recante:  «Recepimento  della
direttiva 2007/46/CE della Commissione europea del 5 settembre  2007,
relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei  loro  rimorchi,
nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a  tali
veicoli»; 
  Visto il decreto legislativo  24  giugno  2003,  n.  209,  recante:
«Attuazione della direttiva  2000/53/CE  relativa  ai  veicoli  fuori
uso», e successive modificazioni; 
  Visto, in particolare, il  regolamento  n.  124  della  Commissione
economica  per  l'Europa  delle  Nazioni  Unite   (UN/ECE)   recante:
«Disposizioni  uniformi  relative  all'omologazione  di   ruote   per
autovetture e loro rimorchi»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione Europea n. L 375/588 del 27 dicembre 2006,  e  successiva
rettifica pubblicata nella medesima Gazzetta Ufficiale  n.  L  70/413
del 9 marzo 2007; 
  Visto il decreto del Capo del  Dipartimento  per  i  trasporti,  la
navigazione ed i sistemi informativi e  statistici  21  aprile  2009,
recante:  «Procedure  di  verifica  del  sistema  di   controllo   di
conformita' del processo produttivo e della conformita' del  prodotto
al  tipo  omologato  per  veicoli,  sistemi,  componenti  ed  entita'
tecniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  11  maggio  2009,  n.
107; 
  Considerata  l'esigenza  di  regolamentare,  ai  sensi  del  citato
articolo 75, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.
285, le procedure di  approvazione  nazionale  di  ruote  diverse  da
quelle  originali  e   da   quelle   sostitutive   del   costruttore,
singolarmente o in abbinamento agli pneumatici, nonche' le  procedure
idonee per la loro istallazione quali elementi di sostituzione  o  di
integrazione di parti  di  veicoli,  sulle  autovetture  nuove  o  in
circolazione; 
  Espletata  la  procedura  d'informazione  in  materia  di  norme  e
regolamentazioni tecniche prevista dalla legge  21  giugno  1986,  n.
317, modificata ed integrata  dal  decreto  legislativo  23  novembre
2000, n. 427; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Udito il parere n. 8215 del  Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla
sezione consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza  del  25
ottobre 2012; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto sono applicabili le definizioni  di
cui al paragrafo 2 del regolamento n. 124 della Commissione economica
per l'Europa delle  Nazioni  Unite  (UN/ECE)  recante:  «Disposizioni
uniformi relative all'omologazione di ruote per  autovetture  e  loro
rimorchi». Inoltre, si intende per: 
  a) «sistema ruota»: una ruota, diversa dalle  «ruote  originali»  e
dalle  «ruote  sostitutive  del  costruttore  del   veicolo»,   quali
definite,  rispettivamente,  dai  punti  2.3  e  2.4.1  del  predetto
paragrafo 2 del regolamento n. 124 UN/ECE, singolarmente  considerata
ovvero unitamente ad uno o piu'  dei  seguenti  elementi:  pneumatico
gia' omologato in base alle disposizioni vigenti in materia,  viti  o
dadi di fissaggio, adattatori o distanziali ruota; 
  b)  «tipo  di  veicolo»:  l'insieme  dei  veicoli  quali   definiti
dall'articolo 3, comma 1, lettera s), del decreto del Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008; 
  c) «famiglia di veicoli»:  sottoinsieme  di  varianti  o  versioni,
quali definite dall'allegato II , parte B, punto 1, del  decreto  del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  28  aprile  2008,
appartenenti allo stesso tipo di veicolo, che  non  differiscano  per
carrozzeria   e   caratteristiche   dimensionali   e    prestazionali
dell'impianto frenante; 
  d) «campo  d'impiego»:  le  famiglie  di  veicoli  sulle  quali  il
«sistema ruota» puo' essere installato. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              - Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  (Nuovo
          codice della strada) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario. 
              - Si riporta il testo dell'art.  75  del  codice  della
          strada: 
              «Art. 75 (Accertamento dei requisiti di idoneita'  alla
          circolazione e omologazione) (In vigore dal 1° marzo 2009).
          - 1. I  ciclomotori,  i  motoveicoli,  gli  autoveicoli,  i
          filoveicoli  e  i  rimorchi,  per   essere   ammessi   alla
          circolazione, sono soggetti all'accertamento  dei  dati  di
          identificazione   e   della   loro   corrispondenza    alle
          prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e
          funzionali previste dalle norme del presente codice. Per  i
          ciclomotori costituiti da un normale  velocipede  e  da  un
          motore  ausiliario  di  cilindrata  fino  a  50  cc³,  tale
          accertamento e' limitato al solo motore. 
              2. L'accertamento di cui al  comma  1  puo'  riguardare
          singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo  di
          veicolo ed ha luogo mediante visita e prova  da  parte  dei
          competenti uffici delle direzioni generali territoriali del
          Dipartimento per i  trasporti  terrestri  e  del  trasporto
          intermodale  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, con le modalita'  stabilite  con  decreto  dallo
          stesso Ministero. Con il medesimo decreto  e'  indicata  la
          documentazione che l'interessato  deve  esibire  a  corredo
          della domanda di accertamento. 
              3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti  o
          entita'  tecniche  prodotti   in   serie,   sono   soggetti
          all'omologazione  del  tipo;  questa  ha  luogo  a  seguito
          dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata  su  un
          prototipo, secondo le modalita' stabilite con  decreto  del
          Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  Con  lo
          stesso  decreto   e'   indicata   la   documentazione   che
          l'interessato deve  esibire  a  corredo  della  domanda  di
          omologazione. 
              3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
          stabilisce  con  propri  decreti   norme   specifiche   per
          l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entita'
          tecniche,  nonche'  le  idonee  procedure   per   la   loro
          installazione  quali  elementi   di   sostituzione   o   di
          integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e
          motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed
          entita'  tecniche,  per  i  quali  siano  stati  emanati  i
          suddetti  decreti  contenenti  le  norme   specifiche   per
          l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati  dalla
          necessita' di ottenere l'eventuale nulla  osta  della  casa
          costruttrice del veicolo di  cui  all'  art.  236,  secondo
          comma, del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,  salvo  che  sia
          diversamente disposto nei decreti medesimi. 
              3-ter. Qualora le  norme  di  cui  al  comma  3-bis  si
          riferiscano  a  sistemi,  componenti  ed  entita'  tecniche
          oggetto di direttive  comunitarie,  ovvero  di  regolamenti
          emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite  recepite
          dal Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  le
          prescrizioni di approvazione nazionale e  di  installazione
          sono conformi a quanto previsto dalle predette direttive  o
          regolamenti. 
              3-quater. Gli  accertamenti  relativi  all'approvazione
          nazionale  di  cui  al  comma  3-bis  sono  effettuati  dai
          competenti uffici delle direzioni generali territoriali del
          Dipartimento per i trasporti terrestri e per  il  trasporto
          intermodale  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti. 4. I veicoli di  tipo  omologato  da  adibire  a
          servizio  di  noleggio  con  conducente  per  trasporto  di
          persone di cui all'art. 85 o a servizio di piazza,  di  cui
          all'art. 86, o a servizio di linea per trasporto di persone
          di cui all'art. 87, sono soggetti all'accertamento  di  cui
          al comma 2. 
              5.   Fatti   salvi    gli    accordi    internazionali,
          l'omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno  Stato
          estero, puo' essere riconosciuta in Italia a condizione  di
          reciprocita'. 
              6.  L'omologazione  puo'  essere  rilasciata  anche   a
          veicoli privi di carrozzeria.  Il  successivo  accertamento
          sul veicolo carrozzato ha luogo con le  modalita'  previste
          nel comma 2. 
              7.  Sono  fatte  salve  le  competenze  del   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio.». 
              - Il  regolamento  16  dicembre  1992  (Regolamento  di
          esecuzione e di attuazione del nuovo codice  della  strada)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n.
          303, supplemento ordinario. 
              -  Il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
          navigazione 2 maggio 2001, n. 277 (Disposizioni concernenti
          le procedure di omologazione  dei  veicoli  a  motore,  dei
          rimorchi,   delle   macchine   agricole,   delle   macchine
          operatrici  e  dei  loro  sistemi,  componenti  ed  entita'
          tecniche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12  luglio
          2001, n. 160. 
              - Il decreto del Ministro dei trasporti 3  maggio  2007
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio
          2007. 
              - Il decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti 28  aprile  2008  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2008, supplemento ordinario. 
              -  Il  decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  209
          (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai  veicoli
          fuori uso) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7  agosto
          2003, n. 182, supplemento ordinario. 
              - Il regolamento n. 124 della Commissione economica per
          l'Europa   delle   Nazioni    Unite    (UN/ECE)    recante:
          «Disposizioni uniformi relative all'omologazione  di  ruote
          per autovetture  e  loro  rimorchi»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 375/588 del  27
          dicembre 2006. La successiva rettifica e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. L 70/413 del 9 marzo 2007. 
              - Il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti,
          la navigazione ed i sistemi  informativi  e  statistici  21
          aprile 2009 (Procedure di verifica del sistema di controllo
          di conformita' del processo produttivo e della  conformita'
          del  prodotto  al  tipo  omologato  per  veicoli,  sistemi,
          componenti  ed  entita'  tecniche),  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2009, n. 107. 
              - La legge 21 giugno 1986, n. 317, e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
 
                               Art. 2 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto disciplina le procedure  per  l'approvazione
nazionale, ai fini dell'omologazione, e le procedure di  istallazione
di sistemi ruote su veicoli delle categorie internazionali M1 ed M1G,
quali  elementi  di  sostituzione   dei   corrispondenti   componenti
originali o loro ricambi. 
  2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: 
  a)  alle  «ruote  originali»  ed  alle   «ruote   sostitutive   del
costruttore del veicolo», quali definite  rispettivamente  dai  punti
2.3 e 2.4.1 del paragrafo 2 del regolamento n. 124 UN/ECE; 
  b) alle «ruote  sostitutive  identiche»,  alle  «ruote  sostitutive
replica»  ed  alle  «ruote  sostitutive  replica   parziale»,   quali
definite,  rispettivamente,  dai  punti  2.4.2,  2.4.3  e  2.4.4  del
paragrafo 2 del regolamento n. 124 UN/ECE ed omologate in conformita'
allo stesso. 
                               Art. 3 
 
 
                            Omologazione 
 
  1. La domanda di omologazione di un sistema  ruota  e'  presentata,
presso un servizio tecnico quale definito dall'articolo 3,  comma  1,
lettera  ll)  del  decreto  28  aprile  2008   del   Ministro   delle
infrastrutture e trasporti, in conformita' alle disposizioni  di  cui
all'articolo 4  del  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione 2 maggio 2001, n. 277.  La  domanda  reca  specifica  del
programma di prova effettuato dal  costruttore  del  sistema  per  la
verifica del  comportamento  su  strada,  di  cui  al  punto  2.2.3.2
dell'allegato C, ed e' corredata da una scheda  informativa  conforme
al modello di cui all'allegato A. 
  2. Ogni sistema ruota e' omologato,  con  eventuali  estensioni  di
omologazione di cui all'articolo 7, comma 5, lettera c), del  decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 277  del  2001,  in
relazione ad una o piu' famiglie  di  veicoli,  all'esito  favorevole
della verifica di idoneita' dello stesso, esperita in base ai criteri
e con le procedure riportate nell'allegato C. 
  3. All'esito delle procedure di cui al comma 2, a  ciascun  sistema
ruota e'  assegnato  un  numero  di  omologazione.  Si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), del  decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 277 del 2001. 
  4.  La  Direzione  Generale  per  la  Motorizzazione  rilascia   il
certificato di omologazione del sistema ruota, recante  le  eventuali
estensioni, in conformita' al modello di cui all'allegato B. 
                               Art. 4 
 
 
             Caratteristiche generali del sistema ruota 
                    richieste per l'omologazione 
 
  1. Ciascun sistema ruota e' progettato, costruito e montato in modo
che, in condizioni normali di impiego e  malgrado  le  sollecitazioni
cui  puo'  essere  sottoposto,  non  siano  alterate  le   originarie
caratteristiche del veicolo in termini di  prestazioni  e  sicurezza,
nonche'  in  modo  da  resistere  agli  agenti  di  corrosione  e  di
invecchiamento cui e' esposto. 
  2. E' richiesto  il  preventivo  nulla  osta  del  costruttore  del
veicolo nei casi in cui il  sistema  ruota  richieda  sostituzione  o
modifiche di parti del veicolo al di fuori del sistema stesso, ovvero
di software per la gestione dei  sistemi  anti-bloccaggio,  controllo
della  trazione  e  della  stabilita'  del  veicolo  con   altri   di
caratteristiche diverse da quelli previsti dal  medesimo  costruttore
del veicolo. 
  3. L'istallazione del sistema ruota sul veicolo  deve  avvenire  in
modo da consentire il ripristino della configurazione originaria  del
veicolo stesso con la semplice rimozione  del  sistema  ruota  ed  il
montaggio dei corrispondenti elementi originari. 
  4. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 3,  qualora  il
costruttore del veicolo rilasci, per ogni singolo veicolo,  specifico
nulla  osta  con  il  quale   autorizzi   le   modifiche   necessarie
all'installazione del sistema ruota. 
                               Art. 5 
 
 
          Prescrizioni per il costruttore del sistema ruota 
 
  1.  Ogni  sistema  ruota  conforme  al  tipo  omologato  ai   sensi
dell'articolo 3 riporta, in modo ben leggibile  ed  indelebile  sulla
ruota, il marchio dell'omologazione, omettendo i  caratteri  relativi
all'eventuale estensione della omologazione di base. Si applicano  le
disposizioni di cui al paragrafo 4, punti  4.4.1,  4.4.2  e  4.5  del
regolamento n. 124 UN/ECE. 
  2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1,  la  ruota  elemento
del sistema  ruota  reca  apposita  marcatura:  a  tale  riguardo  si
applicano le disposizioni di cui al paragrafo 5  del  regolamento  n.
124 UN/ECE. 
  3.  Per  ogni  sistema  ruota,  prodotto  in  conformita'  al  tipo
omologato, il costruttore del sistema rilascia  apposito  certificato
di conformita', redatto secondo il modello  di  cui  all'allegato  D,
nonche'  le  prescrizioni  per   l'installazione,   comprendenti   le
indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche. 
                               Art. 6 
 
 
         Prescrizioni per l'installazione del sistema ruota 
                             sui veicoli 
 
  1. L'installatore  del  sistema  ruota  sul  veicolo  rilascia  una
dichiarazione, conforme al modello di  cui  all'allegato  E,  con  la
quale certifica l'osservanza delle prescrizioni  per  l'installazione
disposte dal  costruttore  del  sistema  ovvero,  nei  casi  previsti
dall'articolo 4, commi 2 e 4, dal costruttore del veicolo. 
  2.  L'installazione  del  sistema  ruota  sui  veicoli   non   deve
comportare modifiche a parafanghi,  passaruote,  fiancate  ovvero  ad
altri elementi della carrozzeria del veicolo, ne' prevedere l'uso  di
codoli passaruota aggiuntivi, salvo che questi ultimi non siano  gia'
previsti   come   elementi   alternativi   ovvero   opzionali   nella
documentazione di omologazione del veicolo. 
                               Art. 7 
 
 
              Aggiornamento della carta di circolazione 
 
  1. L'installazione di un sistema ruota su di un veicolo comporta, a
seguito  di  visita  e  prova,   l'aggiornamento   della   carta   di
circolazione, a norma dell'articolo 78  del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nei casi  e  con  le
modalita' stabilite con provvedimento della Direzione generale per la
Motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e  di
sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti. 
  2. In deroga  a  quanto  disposto  dal  comma  1,  non  si  procede
all'aggiornamento  della  carta  di  circolazione  nel  caso  in  cui
l'installazione di un sistema ruota  non  comporti  variazione  delle
misure degli pneumatici gia' previste in  sede  di  omologazione  del
veicolo dal costruttore dello  stesso.  In  tal  caso,  a  bordo  del
veicolo  deve  essere  tenuta  la  dichiarazione   dell'installatore,
rilasciata  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  1,   unitamente   al
certificato di conformita', di cui all'articolo 5, comma 3. 
  3. Nel caso di violazione delle disposizioni di  cui  al  comma  2,
secondo periodo, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 180,
comma 7, primo periodo, e comma 8 del decreto legislativo  30  aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni. 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'art.  78  del  codice  della
          strada: 
              «Art. 78 (Modifiche delle  caratteristiche  costruttive
          dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta  di
          circolazione) (In vigore  dal  1  gennaio  1993).  -  1.  I
          veicoli  a  motore  ed  i  loro  rimorchi   devono   essere
          sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici  del
          Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri   quando   siano
          apportate  una  o  piu'  modifiche   alle   caratteristiche
          costruttive   o   funzionali,   ovvero    ai    dispositivi
          d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e  72,  oppure
          sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta
          giorni  dall'approvazione  delle  modifiche,   gli   uffici
          competenti del Dipartimento per i  trasporti  terrestri  ne
          danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai
          fini dei conseguenti adeguamenti fiscali. 
              2. Nel regolamento sono  stabiliti  le  caratteristiche
          costruttive  e  funzionali,  nonche'   i   dispositivi   di
          equipaggiamento che possono essere modificati  solo  previa
          presentazione   della   documentazione    prescritta    dal
          regolamento  medesimo.   Sono   stabilite,   altresi',   le
          modalita' per  gli  accertamenti  e  l'aggiornamento  della
          carta di circolazione. 
              3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state
          apportate  modifiche  alle  caratteristiche  indicate   nel
          certificato di omologazione o di approvazione e nella carta
          di circolazione, oppure con il telaio modificato e che  non
          risulti  abbia  sostenuto,   con   esito   favorevole,   le
          prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al
          quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte  e
          che non risulti abbia sostenuto  con  esito  favorevole  le
          prescritte  visita  e  prova,  e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da  euro  398  ad
          euro 1.596. 
              4.  Le  violazioni  suddette  importano   la   sanzione
          amministrativa  accessoria  del  ritiro  della   carta   di
          circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II,  del
          titolo VI.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 180  del  codice  della
          strada: 
              «Art. 180 (Possesso dei documenti di circolazione e  di
          guida) (In vigore dal 2 febbraio  2013).  -  1.  Per  poter
          circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con
          se' i seguenti documenti: 
              a)  la  carta  di  circolazione,  il   certificato   di
          idoneita' tecnica alla circolazione  o  il  certificato  di
          circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto; 
              b) la patente di guida  valida  per  la  corrispondente
          categoria del veicolo, nonche' lo specifico  attestato  sui
          requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano  le  ipotesi
          di cui all'art. 115, comma 2; 
              c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida  per
          la corrispondente categoria  del  veicolo  in  luogo  della
          patente di  guida  di  cui  alla  lettera  b),  nonche'  un
          documento personale di riconoscimento; 
              d) il certificato di assicurazione obbligatoria. 
              2. La  persona  che  funge  da  istruttore  durante  le
          esercitazioni di guida deve avere con  se'  la  patente  di
          guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida
          deve  aver  con  se'   anche   l'attestato   di   qualifica
          professionale di cui all'art. 123, comma 7. 
              3.  Il  conducente  deve,  altresi',  avere   con   se'
          l'autorizzazione  o  la  licenza  quando  il   veicolo   e'
          impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82. 
              4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso  diverso  da
          quello risultante dalla carta di circolazione ovvero quando
          il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve
          avere con se' la relativa  autorizzazione.  Per  i  veicoli
          adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone  e  per
          quelli adibiti a locazione senza  conducente  la  carta  di
          circolazione   puo'   essere   sostituita   da    fotocopia
          autenticata dallo stesso  proprietario  con  sottoscrizione
          del medesimo. 
              5. Il conducente deve avere con se' il  certificato  di
          abilitazione professionale, la carta di qualificazione  del
          conducente  e   il   certificato   di   idoneita',   quando
          prescritti. 
              6. 
              7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
          e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
          una somma da euro 39 ad  euro  159.  Quando  si  tratta  di
          ciclomotori la sanzione e' da euro 24 ad euro 94. 
              8. Chiunque senza  giustificato  motivo  non  ottempera
          all'invito dell'autorita' di presentarsi, entro il  termine
          stabilito nell'invito medesimo, ad uffici  di  polizia  per
          fornire  informazioni   o   esibire   documenti   ai   fini
          dell'accertamento delle violazioni amministrative  previste
          dal   presente   codice,   e'   soggetto   alla    sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da  euro  398  ad
          euro 1.596.  Alla  violazione  di  cui  al  presente  comma
          consegue l'applicazione, da parte  dell'ufficio  dal  quale
          dipende l'organo accertatore, della sanzione  prevista  per
          la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei
          termini per la notificazione dal giorno successivo a quello
          stabilito per la presentazione dei documenti.». 
                               Art. 8 
 
 
                    Conformita' della produzione 
 
  1. Gli impianti di produzione dei sistemi ruota  sono  soggetti  al
sistema di controllo di conformita' del processo produttivo  e  della
conformita' del prodotto al tipo omologato, ai sensi del decreto  del
Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione  ed  i  sistemi
informativi e statistici 21 aprile 2009. 
                               Art. 9 
 
 
Riconoscimento dei  sistemi  omologati  da  altri  Stati  dell'Unione
              europea o dello Spazio economico europeo 
 
  1. I sistemi equivalenti  al  sistema  ruota,  omologati  da  Stati
appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio economico europeo, sono
soggetti a verifica delle condizioni di sicurezza del prodotto  e  di
protezione degli utenti. 
  2. La verifica di cui al comma 1 si effettua sulla base  di  idonea
documentazione,   rilasciata   dallo   Stato   che   ha    provveduto
all'omologazione. Quest'ultima e' riconosciuta  in  ambito  nazionale
solo se, dall'esame documentale,  si  evince  che  le  condizioni  di
sicurezza del sistema e di protezione degli utenti sono equivalenti o
superiori a quelle richieste dal presente decreto. 
                               Art. 10 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti
sono stabilite  le  procedure  per  l'aggiornamento  della  carta  di
circolazione dei veicoli appartenenti ad un tipo di veicolo,  per  il
quale il costruttore del veicolo stesso  abbia  rilasciato  specifico
nulla osta per il montaggio sulle ruote degli pneumatici  con  misure
non previste in sede di omologazione. 
  2. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  in  cui  possono  essere  commercializzati  sistemi   ruota
prodotti in assenza delle prescrizioni di cui al presente decreto, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 77,  comma  3-bis,  del
decreto  legislativo  30  aprile   1992,   n.   285,   e   successive
modificazioni. 
  Il presente decreto, unitamente agli allegati che ne  costituiscono
parte  integrante,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  ed  entra  in  vigore  il  quindicesimo  giorno
successivo alla sua pubblicazione. Il presente  decreto,  munito  del
sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
    Roma, 10 gennaio 2013 
 
                                                 Il Ministro: Passera 
Visto, il Guardasigilli: Severino 
 

Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2013 
Ufficio di  controllo  atti  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del  territorio
e del mare, registro n. 1, foglio n. 233 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il testo dell'art.  77  del  codice  della
          strada: 
              «Art. 77 (Controlli di conformita' al  tipo  omologato)
          (In vigore dal 13 agosto 2010). -  1.  Il  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti ha facolta' di procedere, in
          qualsiasi momento, all'accertamento  della  conformita'  al
          tipo omologato dei veicoli a motore,  dei  rimorchi  e  dei
          dispositivi per i quali sia stata  rilasciata  la  relativa
          dichiarazione di  conformita'.  Ha  facolta',  inoltre,  di
          sospendere l'efficacia della omologazione dei veicoli e dei
          dispositivi o di revocare l'omologazione stessa qualora dai
          suddetti  accertamenti  di  controllo  risulti  il  mancato
          rispetto della conformita' al tipo omologato. 
              2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, sentiti i Ministeri interessati, sono  stabiliti
          i criteri  e  le  modalita'  per  gli  accertamenti  e  gli
          eventuali prelievi di veicoli  e  dispositivi.  I  relativi
          oneri sono a carico del titolare dell'omologazione. 
              3. Chiunque produce o mette in commercio un veicolo non
          conforme al tipo omologato e' soggetto,  se  il  fatto  non
          costituisce  reato,  alla   sanzione   amministrativa   del
          pagamento di una somma da euro 798 ad euro 3.194. 
              3-bis.    Chiunque    importa,    produce    per     la
          commercializzazione   sul   territorio   nazionale   ovvero
          commercializza  sistemi,  componenti  ed  entita'  tecniche
          senza la prescritta omologazione o  approvazione  ai  sensi
          dell'art.  75,  comma  3-bis,  e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da  euro  155  ad
          euro 624. E'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 779 ad euro  3.119  chiunque
          commetta  le  violazioni  di  cui  al  periodo   precedente
          relativamente a sistemi frenanti, dispositivi  di  ritenuta
          ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I  componenti  di
          cui al presente comma, ancorche'  installati  sui  veicoli,
          sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del  capo  I,
          sezione II, del titolo VI. 
              4.  Sono  fatte  salve  le  competenze  del   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio. 
                                                           Allegato A 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato B 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato C 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato D 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato E 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico