IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante:
«Nuovo Codice della strada», e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'articolo 75 del predetto decreto
legislativo, in materia di accertamento dei requisiti di idoneita'
alla circolazione e omologazione dei veicoli a motore e loro
rimorchi, il cui comma 3-bis demanda a decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti l'emanazione di norme specifiche per
l'approvazione nazionale di sistemi, componenti ed entita' tecniche,
nonche' le idonee procedure per la loro installazione quali elementi
di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di
autovetture e motocicli nuovi o in circolazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, recante regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo
codice della strada, e successive modificazioni, ed in particolare
l'articolo 236, in materia di modifica delle caratteristiche
costruttive dei veicoli in circolazione ed aggiornamento della carta
di circolazione, il cui comma 2, tra l'altro, individua gli elementi
del veicolo la cui modifica e' subordinata al rilascio di apposito
nulla osta da parte della casa costruttrice;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2
maggio 2001, n. 277, recante: «Disposizioni concernenti le procedure
di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine
agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed
entita' tecniche», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 3 maggio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2007,
recante: «Recepimento della direttiva 2005/64/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 sull'omologazione dei
veicoli a motore, per quanto riguarda la loro riutilizzabilita',
riciclabilita' e recuperabilita' e che modifica la direttiva
70/156/CEE del Consiglio»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12
luglio 2008, supplemento ordinario, recante: «Recepimento della
direttiva 2007/46/CE della Commissione europea del 5 settembre 2007,
relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi,
nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a tali
veicoli»;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante:
«Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori
uso», e successive modificazioni;
Visto, in particolare, il regolamento n. 124 della Commissione
economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) recante:
«Disposizioni uniformi relative all'omologazione di ruote per
autovetture e loro rimorchi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea n. L 375/588 del 27 dicembre 2006, e successiva
rettifica pubblicata nella medesima Gazzetta Ufficiale n. L 70/413
del 9 marzo 2007;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici 21 aprile 2009,
recante: «Procedure di verifica del sistema di controllo di
conformita' del processo produttivo e della conformita' del prodotto
al tipo omologato per veicoli, sistemi, componenti ed entita'
tecniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2009, n.
107;
Considerata l'esigenza di regolamentare, ai sensi del citato
articolo 75, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, le procedure di approvazione nazionale di ruote diverse da
quelle originali e da quelle sostitutive del costruttore,
singolarmente o in abbinamento agli pneumatici, nonche' le procedure
idonee per la loro istallazione quali elementi di sostituzione o di
integrazione di parti di veicoli, sulle autovetture nuove o in
circolazione;
Espletata la procedura d'informazione in materia di norme e
regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n.
317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre
2000, n. 427;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere n. 8215 del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25
ottobre 2012;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono applicabili le definizioni di
cui al paragrafo 2 del regolamento n. 124 della Commissione economica
per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) recante: «Disposizioni
uniformi relative all'omologazione di ruote per autovetture e loro
rimorchi». Inoltre, si intende per:
a) «sistema ruota»: una ruota, diversa dalle «ruote originali» e
dalle «ruote sostitutive del costruttore del veicolo», quali
definite, rispettivamente, dai punti 2.3 e 2.4.1 del predetto
paragrafo 2 del regolamento n. 124 UN/ECE, singolarmente considerata
ovvero unitamente ad uno o piu' dei seguenti elementi: pneumatico
gia' omologato in base alle disposizioni vigenti in materia, viti o
dadi di fissaggio, adattatori o distanziali ruota;
b) «tipo di veicolo»: l'insieme dei veicoli quali definiti
dall'articolo 3, comma 1, lettera s), del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008;
c) «famiglia di veicoli»: sottoinsieme di varianti o versioni,
quali definite dall'allegato II , parte B, punto 1, del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008,
appartenenti allo stesso tipo di veicolo, che non differiscano per
carrozzeria e caratteristiche dimensionali e prestazionali
dell'impianto frenante;
d) «campo d'impiego»: le famiglie di veicoli sulle quali il
«sistema ruota» puo' essere installato.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 75 del codice della
strada:
«Art. 75 (Accertamento dei requisiti di idoneita' alla
circolazione e omologazione) (In vigore dal 1° marzo 2009).
- 1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i
filoveicoli e i rimorchi, per essere ammessi alla
circolazione, sono soggetti all'accertamento dei dati di
identificazione e della loro corrispondenza alle
prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e
funzionali previste dalle norme del presente codice. Per i
ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un
motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cc³, tale
accertamento e' limitato al solo motore.
2. L'accertamento di cui al comma 1 puo' riguardare
singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di
veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da parte dei
competenti uffici delle direzioni generali territoriali del
Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto
intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con le modalita' stabilite con decreto dallo
stesso Ministero. Con il medesimo decreto e' indicata la
documentazione che l'interessato deve esibire a corredo
della domanda di accertamento.
3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o
entita' tecniche prodotti in serie, sono soggetti
all'omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito
dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un
prototipo, secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo
stesso decreto e' indicata la documentazione che
l'interessato deve esibire a corredo della domanda di
omologazione.
3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
stabilisce con propri decreti norme specifiche per
l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entita'
tecniche, nonche' le idonee procedure per la loro
installazione quali elementi di sostituzione o di
integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e
motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed
entita' tecniche, per i quali siano stati emanati i
suddetti decreti contenenti le norme specifiche per
l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla
necessita' di ottenere l'eventuale nulla osta della casa
costruttrice del veicolo di cui all' art. 236, secondo
comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia
diversamente disposto nei decreti medesimi.
3-ter. Qualora le norme di cui al comma 3-bis si
riferiscano a sistemi, componenti ed entita' tecniche
oggetto di direttive comunitarie, ovvero di regolamenti
emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite recepite
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le
prescrizioni di approvazione nazionale e di installazione
sono conformi a quanto previsto dalle predette direttive o
regolamenti.
3-quater. Gli accertamenti relativi all'approvazione
nazionale di cui al comma 3-bis sono effettuati dai
competenti uffici delle direzioni generali territoriali del
Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto
intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. 4. I veicoli di tipo omologato da adibire a
servizio di noleggio con conducente per trasporto di
persone di cui all'art. 85 o a servizio di piazza, di cui
all'art. 86, o a servizio di linea per trasporto di persone
di cui all'art. 87, sono soggetti all'accertamento di cui
al comma 2.
5. Fatti salvi gli accordi internazionali,
l'omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno Stato
estero, puo' essere riconosciuta in Italia a condizione di
reciprocita'.
6. L'omologazione puo' essere rilasciata anche a
veicoli privi di carrozzeria. Il successivo accertamento
sul veicolo carrozzato ha luogo con le modalita' previste
nel comma 2.
7. Sono fatte salve le competenze del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.».
- Il regolamento 16 dicembre 1992 (Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n.
303, supplemento ordinario.
- Il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 2 maggio 2001, n. 277 (Disposizioni concernenti
le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei
rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine
operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entita'
tecniche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio
2001, n. 160.
- Il decreto del Ministro dei trasporti 3 maggio 2007
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio
2007.
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 28 aprile 2008 e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2008, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
(Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli
fuori uso) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto
2003, n. 182, supplemento ordinario.
- Il regolamento n. 124 della Commissione economica per
l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) recante:
«Disposizioni uniformi relative all'omologazione di ruote
per autovetture e loro rimorchi», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 375/588 del 27
dicembre 2006. La successiva rettifica e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. L 70/413 del 9 marzo 2007.
- Il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti,
la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 21
aprile 2009 (Procedure di verifica del sistema di controllo
di conformita' del processo produttivo e della conformita'
del prodotto al tipo omologato per veicoli, sistemi,
componenti ed entita' tecniche), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2009, n. 107.
- La legge 21 giugno 1986, n. 317, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151.
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
Art. 2
Campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina le procedure per l'approvazione
nazionale, ai fini dell'omologazione, e le procedure di istallazione
di sistemi ruote su veicoli delle categorie internazionali M1 ed M1G,
quali elementi di sostituzione dei corrispondenti componenti
originali o loro ricambi.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) alle «ruote originali» ed alle «ruote sostitutive del
costruttore del veicolo», quali definite rispettivamente dai punti
2.3 e 2.4.1 del paragrafo 2 del regolamento n. 124 UN/ECE;
b) alle «ruote sostitutive identiche», alle «ruote sostitutive
replica» ed alle «ruote sostitutive replica parziale», quali
definite, rispettivamente, dai punti 2.4.2, 2.4.3 e 2.4.4 del
paragrafo 2 del regolamento n. 124 UN/ECE ed omologate in conformita'
allo stesso.
Art. 3
Omologazione
1. La domanda di omologazione di un sistema ruota e' presentata,
presso un servizio tecnico quale definito dall'articolo 3, comma 1,
lettera ll) del decreto 28 aprile 2008 del Ministro delle
infrastrutture e trasporti, in conformita' alle disposizioni di cui
all'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 2 maggio 2001, n. 277. La domanda reca specifica del
programma di prova effettuato dal costruttore del sistema per la
verifica del comportamento su strada, di cui al punto 2.2.3.2
dell'allegato C, ed e' corredata da una scheda informativa conforme
al modello di cui all'allegato A.
2. Ogni sistema ruota e' omologato, con eventuali estensioni di
omologazione di cui all'articolo 7, comma 5, lettera c), del decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 277 del 2001, in
relazione ad una o piu' famiglie di veicoli, all'esito favorevole
della verifica di idoneita' dello stesso, esperita in base ai criteri
e con le procedure riportate nell'allegato C.
3. All'esito delle procedure di cui al comma 2, a ciascun sistema
ruota e' assegnato un numero di omologazione. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 277 del 2001.
4. La Direzione Generale per la Motorizzazione rilascia il
certificato di omologazione del sistema ruota, recante le eventuali
estensioni, in conformita' al modello di cui all'allegato B.
Art. 4
Caratteristiche generali del sistema ruota
richieste per l'omologazione
1. Ciascun sistema ruota e' progettato, costruito e montato in modo
che, in condizioni normali di impiego e malgrado le sollecitazioni
cui puo' essere sottoposto, non siano alterate le originarie
caratteristiche del veicolo in termini di prestazioni e sicurezza,
nonche' in modo da resistere agli agenti di corrosione e di
invecchiamento cui e' esposto.
2. E' richiesto il preventivo nulla osta del costruttore del
veicolo nei casi in cui il sistema ruota richieda sostituzione o
modifiche di parti del veicolo al di fuori del sistema stesso, ovvero
di software per la gestione dei sistemi anti-bloccaggio, controllo
della trazione e della stabilita' del veicolo con altri di
caratteristiche diverse da quelli previsti dal medesimo costruttore
del veicolo.
3. L'istallazione del sistema ruota sul veicolo deve avvenire in
modo da consentire il ripristino della configurazione originaria del
veicolo stesso con la semplice rimozione del sistema ruota ed il
montaggio dei corrispondenti elementi originari.
4. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 3, qualora il
costruttore del veicolo rilasci, per ogni singolo veicolo, specifico
nulla osta con il quale autorizzi le modifiche necessarie
all'installazione del sistema ruota.
Art. 5
Prescrizioni per il costruttore del sistema ruota
1. Ogni sistema ruota conforme al tipo omologato ai sensi
dell'articolo 3 riporta, in modo ben leggibile ed indelebile sulla
ruota, il marchio dell'omologazione, omettendo i caratteri relativi
all'eventuale estensione della omologazione di base. Si applicano le
disposizioni di cui al paragrafo 4, punti 4.4.1, 4.4.2 e 4.5 del
regolamento n. 124 UN/ECE.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la ruota elemento
del sistema ruota reca apposita marcatura: a tale riguardo si
applicano le disposizioni di cui al paragrafo 5 del regolamento n.
124 UN/ECE.
3. Per ogni sistema ruota, prodotto in conformita' al tipo
omologato, il costruttore del sistema rilascia apposito certificato
di conformita', redatto secondo il modello di cui all'allegato D,
nonche' le prescrizioni per l'installazione, comprendenti le
indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche.
Art. 6
Prescrizioni per l'installazione del sistema ruota
sui veicoli
1. L'installatore del sistema ruota sul veicolo rilascia una
dichiarazione, conforme al modello di cui all'allegato E, con la
quale certifica l'osservanza delle prescrizioni per l'installazione
disposte dal costruttore del sistema ovvero, nei casi previsti
dall'articolo 4, commi 2 e 4, dal costruttore del veicolo.
2. L'installazione del sistema ruota sui veicoli non deve
comportare modifiche a parafanghi, passaruote, fiancate ovvero ad
altri elementi della carrozzeria del veicolo, ne' prevedere l'uso di
codoli passaruota aggiuntivi, salvo che questi ultimi non siano gia'
previsti come elementi alternativi ovvero opzionali nella
documentazione di omologazione del veicolo.
Art. 7
Aggiornamento della carta di circolazione
1. L'installazione di un sistema ruota su di un veicolo comporta, a
seguito di visita e prova, l'aggiornamento della carta di
circolazione, a norma dell'articolo 78 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nei casi e con le
modalita' stabilite con provvedimento della Direzione generale per la
Motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e di
sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, non si procede
all'aggiornamento della carta di circolazione nel caso in cui
l'installazione di un sistema ruota non comporti variazione delle
misure degli pneumatici gia' previste in sede di omologazione del
veicolo dal costruttore dello stesso. In tal caso, a bordo del
veicolo deve essere tenuta la dichiarazione dell'installatore,
rilasciata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, unitamente al
certificato di conformita', di cui all'articolo 5, comma 3.
3. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 2,
secondo periodo, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 180,
comma 7, primo periodo, e comma 8 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 78 del codice della
strada:
«Art. 78 (Modifiche delle caratteristiche costruttive
dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di
circolazione) (In vigore dal 1 gennaio 1993). - 1. I
veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere
sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del
Dipartimento per i trasporti terrestri quando siano
apportate una o piu' modifiche alle caratteristiche
costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi
d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure
sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta
giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici
competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri ne
danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai
fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche
costruttive e funzionali, nonche' i dispositivi di
equipaggiamento che possono essere modificati solo previa
presentazione della documentazione prescritta dal
regolamento medesimo. Sono stabilite, altresi', le
modalita' per gli accertamenti e l'aggiornamento della
carta di circolazione.
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state
apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel
certificato di omologazione o di approvazione e nella carta
di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non
risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le
prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al
quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e
che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le
prescritte visita e prova, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 ad
euro 1.596.
4. Le violazioni suddette importano la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI.».
- Si riporta il testo dell'art. 180 del codice della
strada:
«Art. 180 (Possesso dei documenti di circolazione e di
guida) (In vigore dal 2 febbraio 2013). - 1. Per poter
circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con
se' i seguenti documenti:
a) la carta di circolazione, il certificato di
idoneita' tecnica alla circolazione o il certificato di
circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto;
b) la patente di guida valida per la corrispondente
categoria del veicolo, nonche' lo specifico attestato sui
requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi
di cui all'art. 115, comma 2;
c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per
la corrispondente categoria del veicolo in luogo della
patente di guida di cui alla lettera b), nonche' un
documento personale di riconoscimento;
d) il certificato di assicurazione obbligatoria.
2. La persona che funge da istruttore durante le
esercitazioni di guida deve avere con se' la patente di
guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida
deve aver con se' anche l'attestato di qualifica
professionale di cui all'art. 123, comma 7.
3. Il conducente deve, altresi', avere con se'
l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo e'
impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.
4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da
quello risultante dalla carta di circolazione ovvero quando
il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve
avere con se' la relativa autorizzazione. Per i veicoli
adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per
quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di
circolazione puo' essere sostituita da fotocopia
autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione
del medesimo.
5. Il conducente deve avere con se' il certificato di
abilitazione professionale, la carta di qualificazione del
conducente e il certificato di idoneita', quando
prescritti.
6.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 39 ad euro 159. Quando si tratta di
ciclomotori la sanzione e' da euro 24 ad euro 94.
8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera
all'invito dell'autorita' di presentarsi, entro il termine
stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per
fornire informazioni o esibire documenti ai fini
dell'accertamento delle violazioni amministrative previste
dal presente codice, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 ad
euro 1.596. Alla violazione di cui al presente comma
consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale
dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per
la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei
termini per la notificazione dal giorno successivo a quello
stabilito per la presentazione dei documenti.».
Art. 8
Conformita' della produzione
1. Gli impianti di produzione dei sistemi ruota sono soggetti al
sistema di controllo di conformita' del processo produttivo e della
conformita' del prodotto al tipo omologato, ai sensi del decreto del
Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici 21 aprile 2009.
Art. 9
Riconoscimento dei sistemi omologati da altri Stati dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo
1. I sistemi equivalenti al sistema ruota, omologati da Stati
appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio economico europeo, sono
soggetti a verifica delle condizioni di sicurezza del prodotto e di
protezione degli utenti.
2. La verifica di cui al comma 1 si effettua sulla base di idonea
documentazione, rilasciata dallo Stato che ha provveduto
all'omologazione. Quest'ultima e' riconosciuta in ambito nazionale
solo se, dall'esame documentale, si evince che le condizioni di
sicurezza del sistema e di protezione degli utenti sono equivalenti o
superiori a quelle richieste dal presente decreto.
Art. 10
Disposizioni transitorie e finali
1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
sono stabilite le procedure per l'aggiornamento della carta di
circolazione dei veicoli appartenenti ad un tipo di veicolo, per il
quale il costruttore del veicolo stesso abbia rilasciato specifico
nulla osta per il montaggio sulle ruote degli pneumatici con misure
non previste in sede di omologazione.
2. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, in cui possono essere commercializzati sistemi ruota
prodotti in assenza delle prescrizioni di cui al presente decreto, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, comma 3-bis, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni.
Il presente decreto, unitamente agli allegati che ne costituiscono
parte integrante, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla sua pubblicazione. Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 gennaio 2013
Il Ministro: Passera
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2013
Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio
e del mare, registro n. 1, foglio n. 233
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 77 del codice della
strada:
«Art. 77 (Controlli di conformita' al tipo omologato)
(In vigore dal 13 agosto 2010). - 1. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ha facolta' di procedere, in
qualsiasi momento, all'accertamento della conformita' al
tipo omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei
dispositivi per i quali sia stata rilasciata la relativa
dichiarazione di conformita'. Ha facolta', inoltre, di
sospendere l'efficacia della omologazione dei veicoli e dei
dispositivi o di revocare l'omologazione stessa qualora dai
suddetti accertamenti di controllo risulti il mancato
rispetto della conformita' al tipo omologato.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentiti i Ministeri interessati, sono stabiliti
i criteri e le modalita' per gli accertamenti e gli
eventuali prelievi di veicoli e dispositivi. I relativi
oneri sono a carico del titolare dell'omologazione.
3. Chiunque produce o mette in commercio un veicolo non
conforme al tipo omologato e' soggetto, se il fatto non
costituisce reato, alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 798 ad euro 3.194.
3-bis. Chiunque importa, produce per la
commercializzazione sul territorio nazionale ovvero
commercializza sistemi, componenti ed entita' tecniche
senza la prescritta omologazione o approvazione ai sensi
dell'art. 75, comma 3-bis, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 ad
euro 624. E' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 779 ad euro 3.119 chiunque
commetta le violazioni di cui al periodo precedente
relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta
ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I componenti di
cui al presente comma, ancorche' installati sui veicoli,
sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI.
4. Sono fatte salve le competenze del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato C
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato D
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato E
Parte di provvedimento in formato grafico