E. COMMISSIONI
MEDICHE LOCALI PREVISTE DAL CODICE STRADALE
Su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
competenti, il Consiglio ha approvato in via definitiva, dopo aver
acquisito i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata
Stato-Regioni, un regolamento che modifica il codice della strada in merito
alle Commissioni mediche locali.
Il regolamento
semplifica e regionalizza le procedure per la costituzione delle
Commissioni - che hanno competenza in materia di accertamenti sanitari per
le patenti - e per la nomina dei presidenti (confronta comunicato stampa n.
64 del 11 gennaio 2013).
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Parere sullo schema di decreto del
Presidente della Repubblica concernente “Regolamento recante modifiche al
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in
materia di Commissioni Mediche Locali” (SALUTE) Codice sito: 4.10/2012/80
(Servizio III) Parere ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Parere, ai
sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica
concernente “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di Commissioni Mediche
Locali”.
Rep. Atti n. 6/CU del 24 gennaio 2013
LA CONFERENZA
UNIFICATA
Nella odierna seduta del 24 gennaio 2013:
VISTO l’articolo
9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
VISTO l’art. 11, comma 1, lettera b) del decreto
legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “ Disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 aprile 2012, n. 35, che ha modificato l’art. 119, comma 4, del Decreto
Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante “ Nuovo Codice della strada”, prevedendo che le
commissioni mediche locali siano costituite dai competenti organi regionali
ovvero dalle Province autonome di Trento e Bolzano che provvedono, altresì,
alla nomina dei rispettivi presidenti;
VISTO il comma 4 del citato articolo 11, che
demanda al Governo il compito di provvedere alle conseguenti modifiche
dell’articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, recante “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada”;
VISTA la nota in data 14
gennaio 2013, con la quale il Dipartimento per gli Affari giuridici e
legislativi ha trasmesso, ai fini dell’acquisizione del prescritto parere,
lo schema di decreto del Presidente della Repubblica di cui all’oggetto, previamente approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta dell’11
gennaio 2013;
VISTA
la nota in data 15 gennaio 2013, con la quale lo schema di decreto di cui
trattasi è stato diramato alle Regioni e Province autonome ed alle
Autonomie locali;
RILEVATO che, nel corso dell’
incontro tecnico svoltosi in data 21 gennaio 2013, i rappresentanti delle Regioni e Province Autonome hanno espresso
assenso sul testo del documento indicato in oggetto ed i rappresentanti
dell’ANCI hanno rappresentato il proprio assenso tecnico condizionato
all’accoglimento di talune richieste emendative;
CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di
questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e
l’UPI hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto in parola;
RILEVATO che, nel corso dell’odierna seduta,
l’ANCI ha espresso parere favorevole condizionato all’accoglimento delle
richieste emendative contenute nel documento consegnato in seduta, Allegato
A, parte integrante del presente atto;
CONSIDERATO che il Ministro della salute ha fatto
presente di ritenere accoglibili le predette richieste di modifiche dello
schema di decreto che interessa;
ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE
sullo schema di decreto del Presidente della
Repubblica concernente “Regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di Commissioni
Mediche Locali”.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Cons. Ermenegilda
Siniscalchi Dott.
Piero Gnudi
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