lunedì 11 marzo 2013

Regolamento recante modifiche al DPR 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, in materia di commissioni mediche locali


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Regolamento recante modifiche al DPR 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, in materia di commissioni mediche locali.
Consiglio dei Ministri: 08/03/2013
Proponenti: Infrastrutture e Trasporti
 

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E. COMMISSIONI MEDICHE LOCALI PREVISTE DAL CODICE STRADALE
Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri competenti, il Consiglio ha approvato in via definitiva, dopo aver acquisito i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata Stato-Regioni, un regolamento che modifica il codice della strada in merito alle Commissioni mediche locali.
Il regolamento semplifica e regionalizza le procedure per la costituzione delle Commissioni - che hanno competenza in materia di accertamenti sanitari per le patenti - e per la nomina dei presidenti (confronta comunicato stampa n. 64 del 11 gennaio 2013).

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Parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di Commissioni Mediche Locali” (SALUTE) Codice sito: 4.10/2012/80 (Servizio III) Parere ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di Commissioni Mediche Locali”.

Rep. Atti n.          6/CU    del 24 gennaio 2013             


LA CONFERENZA  UNIFICATA


Nella odierna seduta del 24 gennaio  2013:

VISTO l’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO l’art. 11, comma 1, lettera b) del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “ Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che ha modificato l’art. 119, comma 4, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “ Nuovo Codice della strada”, prevedendo che le commissioni mediche locali siano costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle Province autonome di Trento e Bolzano che provvedono, altresì, alla nomina dei rispettivi presidenti;

VISTO il comma 4 del citato articolo 11, che demanda al Governo il compito di provvedere alle conseguenti modifiche dell’articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”;

VISTA la nota in data 14 gennaio 2013, con la quale il Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi ha trasmesso, ai fini dell’acquisizione del prescritto parere, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica di cui all’oggetto, previamente approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta dell’11 gennaio 2013;

VISTA la nota in data 15 gennaio 2013, con la quale lo schema di decreto di cui trattasi è stato diramato alle Regioni e Province autonome ed alle Autonomie locali;

RILEVATO che, nel corso dell’ incontro tecnico svoltosi in data 21 gennaio 2013, i rappresentanti delle Regioni e Province Autonome hanno espresso assenso sul testo del documento indicato in oggetto ed i rappresentanti dell’ANCI hanno rappresentato il proprio assenso tecnico condizionato all’accoglimento di talune richieste emendative;

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e l’UPI hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto in parola;

RILEVATO che, nel corso dell’odierna seduta, l’ANCI ha espresso parere favorevole condizionato all’accoglimento delle richieste emendative contenute nel documento consegnato in seduta, Allegato A, parte integrante del presente atto;

CONSIDERATO che il Ministro della salute ha fatto presente di ritenere accoglibili le predette richieste di modifiche dello schema di decreto che interessa;


ESPRIME PARERE FAVOREVOLE


sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di Commissioni Mediche Locali”.




                              IL SEGRETARIO                                                IL PRESIDENTE
                  Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                       Dott. Piero Gnudi