Circolare n. 40 del 14-03-2013
Oggetto: Articolo 4, comma 24, lettera a) Legge 28 giugno 2012 n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”: diritto del padre al congedo obbligatorio e al congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre.
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Categoria:
Circolari
Fonte:Inps
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Roma, 14/03/2013
Circolare n. 40
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Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
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OGGETTO: |
Articolo 4, comma 24, lettera a) Legge
28 giugno 2012 n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato
del lavoro in una prospettiva di crescita”: diritto del padre al congedo
obbligatorio e al congedo facoltativo, alternativo al congedo di
maternità della madre. |
SOMMARIO: |
1 Premessa e quadro normativo 2 Ambito di applicazione 2.1 Congedo obbligatorio 2.2 Congedo facoltativo 2.3 Padre adottivo o affidatario 3 Trattamento economico, normativo e previdenziale 4 Modalità di fruizione 5 Compatibilità con le prestazioni a sostegno del reddito 6 Trattamento previdenziale (contribuzione figurativa) del congedo obbligatorio e facoltativo del padre |
1 - Premessa e quadro normativo
La legge 28 giugno 2012, n. 92, recante
“Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita”, pubblicata nella G. U. n. 153 del 3/7/2012
supplemento ordinario n. 136, ha previsto alcuni interventi volti alla
promozione di una “cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura
dei figli all’interno della coppia e per favorire la conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro”.
In particolare il comma 24 lettera a)
dell’art. 4 istituisce per il padre, lavoratore dipendente, un congedo
obbligatorio (un giorno) e un congedo facoltativo, alternativo al
congedo di maternità della madre (due giorni), d’ora innanzi denominato
“congedo facoltativo”.
Con decreto del 22 dicembre 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2013, n. 37, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, ha definito i criteri di accesso
e modalità di utilizzo dei congedi.
2 – Ambito di applicazione
Il congedo obbligatorio ed il congedo
facoltativo, di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28
giugno 2012, n. 92, sono fruibili dal padre, lavoratore dipendente,
entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio. Pertanto tale
termine resta fissato anche nel caso di parto prematuro, ipotesi nella
quale la madre potrebbe invece far slittare il termine di inizio del
congedo obbligatorio [1].
La disciplina si applica agli eventi parto, adozioni e affidamenti avvenuti a partire dal 1° gennaio 2013.
Alla luce di quanto disposto dall’art.1,
commi 7 e 8 della citata legge 92 del 2012, la Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, ha chiarito che la
normativa in questione non è direttamente applicabile ai rapporti di
lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sino
all’approvazione di apposita normativa che, su iniziativa del Ministro
per la pubblica amministrazione, individui e definisca gli ambiti, le
modalità ed i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
Analogamente a quanto disposto per il
congedo di maternità obbligatorio, la durata del congedo obbligatorio e
del congedo facoltativo del padre non subisce variazioni nei casi di
parto plurimo.
2.1 Congedo obbligatorio
Il congedo obbligatorio di un giorno è
fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino e quindi
durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche
successivamente purché entro il limite temporale sopra richiamato.
Si precisa che il congedo del padre si
configura come un diritto autonomo e pertanto esso è aggiuntivo a quello
della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre
al congedo obbligatorio.
Il giorno di congedo obbligatorio è
riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai
sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
2.2 Congedo facoltativo
La fruizione, da parte del padre
lavoratore dipendente, del congedo facoltativo, ai sensi del secondo
periodo dell'articolo 4, comma 24, lettera a) citato, di uno o due
giorni, anche continuativi, è condizionata alla scelta della madre
lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di
maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo
post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni
fruiti dal padre.
Il dettato normativo configura questa
fattispecie non come un diritto autonomo bensì come un diritto derivato
da quello della madre lavoratrice dipendente o iscritta alla gestione
separata che in tal caso dovrà, ovviamente, trovarsi in astensione
dall’attività lavorativa.
Questo congedo facoltativo è fruibile dal padre anche contemporaneamente all'astensione della madre.
Si precisa che il congedo facoltativo
dovrà essere fruito dal padre comunque entro il quinto mese dalla data
di nascita del figlio indipendentemente dal termine ultimo del periodo
di astensione obbligatoria spettante alla madre a fronte di una
preventiva rinuncia della stessa di un equivalente periodo (uno o due
giorni).
Si precisa che il congedo facoltativo spetta anche se la madre, pur avendone diritto, non si avvale del congedo di maternità.
2.3 Padre adottivo o affidatario
Gli istituti di cui ai precedenti punti
2.1 e 2.2 si applicano anche al padre adottivo o affidatario e il
termine del quinto mese decorre dall’effettivo ingresso in famiglia del
minore nel caso di adozione nazionale o dall’ingresso del minore in
Italia nel caso di adozione internazionale.
3 - Trattamento economico, normativo.
Il padre lavoratore dipendente ha
diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo ad
un'indennità giornaliera a carico dell'INPS, pari al 100 per cento della
retribuzione.
Al trattamento normativo e previdenziale
si applicano le disposizioni previste in materia di congedo di
paternità dagli articoli 29 e 30 del decreto legislativo n. 151 del
2001.
Pertanto, l’indennità è anticipata dal
datore di lavoro – e successivamente conguagliata con modalità che
saranno illustrate con successivo messaggio – fatti salvi i casi in cui
sia previsto il pagamento diretto da parte dell’INPS, come previsto per
l’indennità di maternità in generale (msg. INPS n.18529 del 13 luglio
2010 e msg. INPS n.28997 del 18 novembre 2010).
4. Modalità di fruizione
Ai sensi dell’art.3 del decreto
ministeriale del 22 dicembre 2012, per poter usufruire dei giorni di
congedo il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le
date in cui intende fruirne, con un anticipo di almeno quindici giorni,
e ove richiesti in relazione all'evento nascita, sulla base della data
presunta del parto.
Il datore di lavoro comunica all'INPS le
giornate di congedo fruite, attraverso il flusso uni-emens. A tal fine
saranno fornite specifiche istruzioni.
Nel caso di domanda di congedo
facoltativo il padre lavoratore allega alla richiesta una dichiarazione
della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante
per un numero di giorni equivalente a quelli richiesti dal padre, con
conseguente riduzione del congedo di maternità. La predetta
dichiarazione di non fruizione deve essere presentata anche al datore di
lavoro della madre a cura di uno dei due genitori.
L’Istituto provvederà alle verifiche
necessarie per accertare la correttezza dei comportamenti dei fruitori
dei congedi. La riduzione andrà operata, stante la possibilità di
fruirne in contemporanea da entrambi i genitori, nel giorno o nei giorni
finali del congedo obbligatorio della madre.
Si richiama l’attenzione sul fatto che i congedi non possono essere frazionati ad ore.
5. Compatibilità con altre prestazioni a sostegno del reddito
Il congedo obbligatorio per il padre ed
il congedo facoltativo sono fruibili in costanza di rapporto di lavoro
nonché nelle ipotesi descritte dall’art. 24 del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151.
In particolare, entrambi i congedi
possono essere richiesti anche durante il periodo indennizzato per
indennità di disoccupazione (ASpI) e mini ASpI, nel periodo transitorio
durante la percezione dell’indennità di mobilità e del trattamento di
integrazione salariale a carico della cassa integrazione guadagni con le
stesse modalità previste nel sopra menzionato art. 24 d.lgs.151/2001
con riferimento ai periodi di congedo di maternità. Di conseguenza, in
tali periodi, analogamente a quanto previsto in materia di congedo di
maternità, è prevalente l’indennità per la fruizione dei congedi in
argomento, di cui all’art. 4, comma 24, lett. a) della citata legge
92/2012, rispetto alle altre prestazioni a sostegno del reddito, che
sono, pertanto, incumulabili.
In entrambi i congedi sono riconosciuti gli assegni per il nucleo familiare (ANF).
6. Trattamento previdenziale ( contribuzione figurativa ) del congedo obbligatorio e facoltativo del padre.
Ai sensi dell’art.2, comma 2, del
decreto ministeriale 22.12.2012, al congedo obbligatorio e facoltativo
del padre di cui all’art. 4, comma 24, lett.a della legge n.92/2012, si
applica la disposizione prevista in materia di congedo di paternità
dall’art.30 del D.Lgs.n.151 /2001.
Come è noto, il predetto articolo 30,
nel disciplinare il trattamento previdenziale del congedo di paternità
di cui all’art.28 del D.lgs.151/2001, rinvia a sua volta all’art. 25 del
citato decreto 151, che disciplina il trattamento previdenziale
(contributi figurativi ), sia per il periodo di congedo di maternità
caduto in corso di rapporto di lavoro ( art.25, comma 1 ) sia per il
periodo corrispondente al congedo di maternità trascorso al di fuori del
rapporto di lavoro (art.25 comma 2).
Al riguardo va evidenziato che il
congedo obbligatorio del padre si configura come un diritto aggiuntivo a
quello della madre ed autonomo rispetto ad esso, in quanto spetta
comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo
obbligatorio. Pertanto, esclusivamente per l’ipotesi di congedo
obbligatorio del padre di cui sopra, la contribuzione figurativa nel
periodo trascorso al di fuori del rapporto di lavoro è riconosciuta
analogamente a quanto accade per il congedo obbligatorio della madre
(artt.16 e 17 del citato testo unico), a condizione che il soggetto
possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di
contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro (art.25 comma
2). La contribuzione dovrà essere valorizzata in base a quanto previsto
dalle disposizioni vigenti e varrà ai fini del diritto e della misura
della pensione, fatte sempre salve le disposizioni specifiche che
limitino o escludano l’efficacia della contribuzione figurativa.
Ove il lavoratore dipendente si trovi in
congedo di paternità previsto dall’art. 28 del D.lgs.n.151/2001, potrà
chiedere il congedo obbligatorio di cui all’art. 4, comma 24, lett. a,
della legge 92/2012 ( ciò in forza di quanto previsto dall’ art.1, comma
6, DM 22.12.2012). Anche in questo caso, la contribuzione figurativa a
copertura del giorno di fruizione del congedo obbligatorio sarà
valorizzata secondo le disposizioni vigenti e la scadenza del congedo di
paternità ex art. 28 del D.lgs.151 si sposterà di un giorno.
La contribuzione figurativa per il
congedo obbligatorio e facoltativo di cui all’art.4, comma 24, lett.a
della legge 92/2012, spetterà anche nei casi di applicazione dell’art.
24 del D.Lgs.151/2001 previsti dal paragrafo 5 della presente
circolare.
[1] Cfr. sentenza della Corte Costituzionale n.116 del 7 aprile 2011, pubblicata in G.U. il 13 aprile 2011.
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