MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 13 febbraio 2013
Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende
agrituristiche. (13A01897)
(GU n.54 del 5-3-2013)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante disciplina
dell'agriturismo ed, in particolare, l'art. 9, comma 2, che prevede
la determinazione dei criteri di classificazione omogenei per
l'intero territorio nazionale e definisce le modalita' per
l'utilizzo, da parte delle Regioni, di parametri di valutazione
riconducibili a peculiarita' territoriali;
Visto l'art. 15 della legge sopracitata che prevede disposizioni
particolari per le Regioni a statuto speciale e per le Province
Autonome di Trento e Bolzano;
Visto il decreto ministeriale di istituzione dell'Osservatorio
nazionale dell'agriturismo n. 30032 del 22 dicembre 2009 e il
successivo decreto ministeriale integrativo n. 21932 del 17 ottobre
2011;
Visti i decreti ministeriali di costituzione dell'Osservatorio
nazionale dell'Agriturismo n. 4888 dell'8 marzo 2010 e n. 24228 del
16 novembre 2011;
Visto il parere favorevole reso dal Ministero dello sviluppo
economico con nota n. 0013087 del 20 giugno 2011 ai sensi dell'art.
9, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96;
Visto il verbale della riunione in data 24 gennaio 2012 con il
quale l'Osservatorio ha espresso unanime parere favorevole sulla
determinazione dei criteri di classificazione omogenei per l'intero
territorio nazionale che fa parte integrante del verbale stesso;
Considerato che, per effetto dell'art. 12, comma 20, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
nella legge 7 agosto 2012, n. 135, le funzioni dell'Osservatorio
nazionale dell'Agriturismo sono state ricondotte all'interno
dell'Ufficio ministeriale competente, il quale ha provveduto alla
consultazione dei cessati componenti dello stesso Osservatorio sul
marchio nazionale dell'agriturismo italiano;
Ritenuto di dover procedere alla emanazione dei criteri di
classificazione omogenei delle aziende agrituristiche per l'intero
territorio nazionale ed all'individuazione del simbolo grafico che
dovra' essere impiegato per indicare le categorie di classificazione;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 24 gennaio 2013;
Decreta:
Art. 1
Sono emanati i criteri di classificazione omogenei delle aziende
agrituristiche per l'intero territorio nazionale come risulta
nell'allegato A - «Definizione dei criteri unitari di classificazione
delle aziende agrituristiche» - del presente decreto.
Art. 2
1. Il recepimento dei criteri di classificazione adattati alle
realta' regionali e alle loro normative dovra' essere effettuato in
armonia con quanto previsto dalla «Procedura di applicazione a
livello regionale» di cui all'allegato B - «Procedura di applicazione
a livello regionale dei criteri di classificazione delle aziende
agrituristiche» - del presente decreto.
2. Le Regioni e le Province Autonome sottoporranno al parere non
vincolante del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, che lo emanera' sentiti i componenti dell'ex Osservatorio,
l'eventuale proposta di adattamento predisposta secondo la
metodologia unitaria approvata.
3. Nell'ambito del Programma promozionale triennale di cui all'art.
11 della legge n. 96/2006, il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, d'intesa con le Regioni e sentiti gli altri
componenti dell'ex Osservatorio, mettera' in atto interventi di
stimolo finalizzati a favorire un armonico ed uniforme allineamento
temporale dell'applicazione della metodologia unitaria approvata ed
una campagna promozionale finalizzata a divulgare nel settore
turistico la conoscenza del marchio adottato.
4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
d'intesa con le Regioni e sentiti gli altri componenti dell'ex
Osservatorio, stabilira' tempi e modalita' per effettuare verifiche
sull'attuazione dei criteri di classificazione allo scopo di
valutarne la funzionalita' anche in ordine ad eventuali proposte
riguardanti la sola ristorazione.
Art. 3
1. E' approvato il marchio nazionale dell'agriturismo italiano
corredato della linea grafica di immagine coordinata che include il
modulo grafico di indicazione della classificazione di cui
all'allegato C; tale modulo grafico potra' essere eventualmente
integrato da un modulo grafico definito a livello regionale.
2. Con successivo provvedimento ministeriale, da emanare previa
intesa della Conferenza Stato - Regioni entro 12 mesi dall'entrata in
vigore del presente decreto, sono definite le modalita' applicative
per l'utilizzo del marchio.
Art. 4
Le disposizioni del presente provvedimento si applicano alle
Regioni a statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e
Bolzano in conformita' agli statuti speciali di autonomia e delle
relative norme di attuazione del settore agrituristico.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 febbraio 2013
Il Ministro: Catania
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato C
Parte di provvedimento in formato grafico