Il c.d. preavviso di diniego ex art. 10 bis , l. n. 241 del 1990, non ha alcun valore di adempimento del generale obbligo di provvedere codificato dall'art. 2, l. n. 241 del 1990 e s.m. entro il termine stabilito dal terzo comma.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con sentenza n.920/2013, depositata il 15 febbraio 2013, che ha accolto il ricorso dichiarando nuovamente l’obbligo del Comune di provvedere nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione in via amministrativa della presente decisione.