"....ogni denuncia di reato presentata dalla pubblica amministrazione
all'autorità giudiziaria costituisce atto coperto da segreto istruttorio
penale e come tale sottratta all'accesso, in quanto, se la denuncia è
presentata dalla pubblica amministrazione nell'esercizio delle proprie
istituzionali funzioni amministrative, non si ricade nell'ambito di
applicazione dell'art. 329, c.p.p.; tuttavia se la pubblica
amministrazione che trasmette all'autorità giudiziaria una notizia di
reato non lo fa nell'esercizio della propria istituzionale attività
amministrativa, ma nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria
specificamente attribuite dall'ordinamento, si è in presenza di atti di
indagine compiuti dalla polizia giudiziaria, che, come tali, sono
soggetti a segreto istruttorio ai sensi dell'art. 329 c.p.p. e
conseguentemente sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24, l. n. 241
del 1990 (in tal senso: Cons. Stato, VI, 9 dicembre 2008, n. 6117)".
Mario Serio