domenica 24 febbraio 2013

Regione Sicilia:Sicurezza alimentare. Autorità competente a ricevere i rapporti di cui all’art. 18 della legge n. 689/81 - Rettifica della nota n. 10507 del 7 febbraio 2012


ASSESSORATO DELLA SALUTE CIRCOLARE 17 gennaio 2013.
Sicurezza alimentare. Autorità competente a ricevere i rapporti di cui all’art. 18 della legge n. 689/81 - Rettifica della nota n. 10507 del 7 febbraio 2012.
AI SINDACI DEI COMUNI DELLA SICILIA
ALLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI DIPARTIMENTI
DI PREVENZIONE VETERINARI
ALLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI DIPARTIMENTI
DI PREVENZIONE MEDICI
ALLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI SERVIZI DI
IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
ALLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI SERVIZI DI
IGIENE ALIMENTARE E NUTRIZIONE
AL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA
SALUTE - NAS – PALERMO - RAGUSA - CATANIA

Con nota prot./servizio 4/ n. 10507 del 7 febbraio 2012, questo dipartimento è intervenuto in merito  all'autorità competente a ricevere i rapporti di cui all’art. 18 della legge n. 689/81, con particolare riferimento alla violazione di norme in materia di sicurezza alimentare, individuandola nella figura del sindaco.
Tuttavia, ulteriori spunti di riflessione hanno indotto il dipartimento a riconsiderare la materia nel suo complesso ed a chiedere l’autorevole supporto dell’Avvocatura dello Stato.

L’organo di consulenza ha fornito il proprio parere con nota n. 73824 del 19 settembre 2012. Sostiene l’Avvocatura che “la competenza, strutturalmente transitoria, del sindaco nella materia in argomento è cessata ben presto, già per effetto della legge regionale 20 agosto 1994 n. 33”, la quale “delegando (art. 18) alle aziende sanitarie le funzioni in materia di igiene degli alimenti e delle bevande, in passato esercitate dalla Regione… dà all’intera materia un nuovo assetto nel quale non ha più alcun senso l’attesa della condizione risolutiva della competenza sindacale,  prevista dall’art. 38, quarto comma, della precedente legge regionale n. 30/93”.

Ebbene, la competenza transitoria venuta meno ha così determinato “l’applicabilità del principio ordinario del parallelismo tra competenza materiale e competenza sanzionatoria”.
“Deriva di conseguenza – precisa ancora l’Avvocatura – che la competenza a ricevere il rapporto ex art. 17 L. n. 689/1981 in tema di violazioni di norme in materia di sicurezza alimentare debba essere risolto alla luce dell’individuazione della competenza amministrativa primaria in tema di igiene degli alimenti. E non c’è dubbio che proprio l’art. 18, c. 2, lett. c), della legge regionale n. 33/1983, nel delegare alle aziende le funzioni in materia di igiene degli alimenti e delle bevande…, individua nelle stesse le strutture amministrative depositarie dei compiti di amministrazione primaria in materia di sicurezza alimentare”.

Conclusivamente, poiché le argomentazioni dell’Avvocatura dello Stato risultano del tutto condivisibili ed esaustive, questo dipartimento, a rettifica della precedente nota n. 10507 del 7 febbraio 2012, individua l’autorità competente a ricevere i rapporti di cui alla L. n. 689/81 e ad emettere l’ordinanza di archiviazione o di ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa in materia di sicurezza alimentare nelle aziende sanitarie provinciali.

I sindaci avranno cura di disporre la trasmissione dei fascicoli relativi alle pratiche in itinere alle aziende sanitarie provinciali Le somme relative alle ordinanze ingiunzioni emesse devono essere versate alla Regione attraverso la Cassa regionale competente per territorio, sul cap. 2301, entrate bilancio regionale, cat. V, mediante versamento su c/c postale intestato alla Cassa regionale, indicando la seguente causale: “da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, cat. V”.

Il dirigente generale ad interim del dipartimento regionale per le attività sanitarie
e osservatorio epidemiologico: SAMMARTANO