IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza;
Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante il
regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico;
Visto il capitolo IV dell'Allegato B al regio decreto 6 maggio
1940, n. 635 sulle «Condizioni da soddisfarsi nell'impianto, o
adattamento, di un fabbricato ad uso di deposito di materie
esplosive»;
Ritenuto di modificare le norme sopraindicate per adeguare, nel
rispetto delle esigenze di sicurezza, la normativa vigente a nuove
caratteristiche di stabilita' dei prodotti, dovute all'impiego di
processi di innovazione tecnologica;
Visto l'art. 97 della Costituzione;
Letto l'art. 83, ultimo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n.
635, che consente al Ministero dell'interno di apportare variazioni o
aggiunte agli allegati al regolamento stesso;
Sentito il parere della commissione consultiva centrale per il
controllo delle armi per le funzioni consultive in materia di
sostanze esplosive e infiammabili, espresso nelle sedute del 20
luglio 2011 e 3 maggio 2012, nonche' il parere espresso, in data 8
febbraio 2013, da un tavolo tecnico di consultazione costituito da
esperti in materia di sostanze esplosive e infiammabili, sul modello
della composizione della suddetta commissione, riunito a seguito
della soppressione degli organi collegiali operanti presso il
Ministero dell'interno di cui all'art. 12, comma 20, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, nel rispetto dei canoni di buona
amministrazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
Decreta:
Art. 1
1. All'Allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al Capitolo I, sono apportate le seguenti modifiche:
1. al paragrafo 4, lettera b), l'elencazione dei prodotti
contenuti nei laboratori con il corrispondente coefficiente numerico
K e' sostituita dalla seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. al paragrafo 4, lettera c), l'elencazione dei prodotti
contenuti nei magazzini della fabbrica con il corrispondente
coefficiente numerico K e' sostituita dalla seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
b) al Capitolo III, paragrafo 5, il secondo periodo e' sostituito
dal seguente:
«E' anche permesso l'impianto di depositi per quantita' superiore
ai 100 kg di polveri a condizione che distino non meno di 100 m da
locali di lavorazione o depositi di prodotti finiti riducibili alla
meta' in presenza di terrapieni o muri tagliafuoco. Il carico massimo
di polveri in tal caso verra' determinato applicando i criteri
indicati al precedente Cap. I, paragrafo 4., lettera c). Fermo
restando il rispetto del quantitativo massimo di 20.000 Kg prescritto
per ciascun magazzino di fabbrica, in detto deposito le polveri
dovranno essere conservate nei loro contenitori originali di tipo
approvato nel rispetto dei corretti criteri di stivaggio indicati
nell'art. 5 del decreto ministeriale 18 luglio 2001»;
c) al Capitolo IV, sono apportate le seguenti modifiche:
1. al paragrafo 2. (Depositi di fabbrica ), comma 3, la Tabella
e' sostituita dalla seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. al paragrafo 4, lettera a), alinea, le parole «strade
pubbliche e simili, deve essere, per i vari casi, quella che risulta
dai seguenti prospetti fatto salvo quanto disposto al paragrafo 2,
comma 6:» sono sostituite dalle seguenti: «strade pubbliche e simili,
deve essere quella che risulta dalla applicazione dei criteri
indicati al precedente paragrafo 2. - (Depositi di fabbrica).» ed i
relativi prospetti sono soppressi.
Roma, 20 febbraio 2013
Il Ministro: Cancellieri