In tema di verbale di accertamento redatto con sistema meccanizzato o di
elaborazione dati, in conformità al disposto degli artt. 383, quarto
comma, e 385, terzo e quarto comma, del regolamento di esecuzione e di
attuazione del codice della strada, la mancata indicazione a stampa,
prescritta dall’art. 3, secondo comma, del d.lgs. n. 39 del 1993, del
nominativo dell’accertatore, individuato solo con la qualifica e
l’aggiunta della dicitura pro tempore, non è sufficiente a determinare
la nullità dell’atto, dovendosi tale modalità ritenere equipollente a
quella prevista dalla legge, in quanto consente comunque, in caso di
necessità, di identificare il soggetto responsabile e verificarne, anche
più agevolmente, la competenza.
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