giovedì 14 febbraio 2013

la mancata indicazione dell'accertatore nel verbale meccanizzato non è sufficiente a determinare la nullità dell'atto

In tema di verbale di accertamento redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, in conformità al disposto degli artt. 383, quarto comma, e 385, terzo e quarto comma, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, la mancata indicazione a stampa, prescritta dall’art. 3, secondo comma, del d.lgs. n. 39 del 1993, del nominativo dell’accertatore, individuato solo con la qualifica e l’aggiunta della dicitura pro tempore, non è sufficiente a determinare la nullità dell’atto, dovendosi tale modalità ritenere equipollente a quella prevista dalla legge, in quanto consente comunque, in caso di necessità, di identificare il soggetto responsabile e verificarne, anche più agevolmente, la competenza.
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza n. 2674 del 5 febbraio 2013. 
Immagine tratta da:www.asaps.it