Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Divisione II
Prot. n. 402 17/01/2013
Oggetto: Box (speed-test)
posizionamento stabile sulla carreggiata stradale. Quesito. Rif. prot. n. 350
del 11.01.2013.
Con riferimento a quanto esposto nel quesito in oggetto, si
premette che il controllo della velocità all'interno dei centri abitati, su
strade urbane di tipo E e F, pur potendo dar luogo alla contestazione non
immediata della violazione ai sensi dell'art. 201, c. 1-bis, lett. e), del
Codice (DLgs n. 285/1992), deve necessariamente essere condotto con la presenza
degli organi di polizia stradale, e non richiede l'intervento prefettizio, in
quanto l'attività non ricade nelle fattispecie previste dall'art. 4 del D.L. n.
121/2002, convertito con modificazioni dalla L. n. 168/2002 e successive
modifiche.
Ciò premesso, a parere di quest' Ufficio, all'interno di
centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, l'installazione
dei manufatti in argomento è comunque soggette a nulla osta da parte dell'ente
proprietario della strada.
Si conferma che l'unico impiego consentito è quello che
prevede l'installazione al loro interno di misuratori di velocità di tipo
approvato, ovvero quando è previsto, nell'ambito delle strategie di controllo
delle infrazioni, adottate dagli organi di polizie stradale, un ricorso
frequente all'utilizzo di box di contenimento per collocarvi un rilevatore
mobile.
Al riguardo
si osserva che una collocazione fissa non implica necessariamente un'attività
di rilevamento continuativa, e pertanto non è necessario rimuovere i manufatti
dopo l'effettuazione del servizio.
Si resta a
disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Ing. Sergio DONDOLINI)