Mi è stato chiesto tramite mail se sono previsti “sconti sulle multe” in materia di codice della strada.
RISPOSTA: E che siamo al supermercato? Altro che sconti sulle “Multe” .Al sottoscritto, ad oggi, non risulta.
A partire dal 1° gennaio 2013, tutte le sanzioni sono aumentate per effetto del nuovo aggiornamento, ad eccezione di tutte quelle per i quali non era ancora decorso il previsto biennio dalla loro entrata in vigore, riportate nella tabella II in allegato al Decreto 19 dicembre 2012, emanato da parte del Ministero della Giustizia:
RISPOSTA: E che siamo al supermercato? Altro che sconti sulle “Multe” .Al sottoscritto, ad oggi, non risulta.
A partire dal 1° gennaio 2013, tutte le sanzioni sono aumentate per effetto del nuovo aggiornamento, ad eccezione di tutte quelle per i quali non era ancora decorso il previsto biennio dalla loro entrata in vigore, riportate nella tabella II in allegato al Decreto 19 dicembre 2012, emanato da parte del Ministero della Giustizia:
- · Articolo 23, comma 12;
- · Articolo 1, comma 3, legge 22 marzo 2012, n. 33;
- · Articolo 115, comma 1-ter;
- · Articolo 122, comma 5-bis;
- · Articolo 167, comma 2-bis, comma 3-bis e comma 5, secondo periodo.
Meritano un discorso a parte, i famosi sconti del 20% sulle “multe” pagate entro 5 giorni, previste dalla Mini-riforma “Valducci”. Per il momento, infatti, sono rimaste solo sulla carta, poiché, lo stesso governo che g. 20/12/2012 aveva espresso parere favorevole alla commissione trasporti, ha avuto vita breve come è ben noto a tutti.
Staremo a vedere col nuovo governo cosa succederà.
Mario Serio
© Riproduzione riservata
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VERSIONE IN VIGORE FINO AL 18/01/2012
Durata e
conferma della validità della patente di guida
1. Le patenti di guida delle categorie A e B
sono valide per anni dieci; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha
superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni e a chi ha
superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni.
2. La patente speciali di guida delle categorie
A e B rilasciata a mutilati e minorati fisici e quella della categoria C sono
valide per cinque anni, e per tre anni a partire dal settantesimo anno di
età. La patente della categoria D è valida per cinque anni.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, con propri decreti, può stabilire termini di validità più ridotti
per determinate categorie di patenti anche in relazione all'uso cui sono
destinati i veicoli condotti, all'età dei conducenti o ai loro requisiti
fisici e psichici, determinando altresì in quali casi debba addivenirsi alla
sostituzione della patente.
4. L'accertamento
dei requisiti previsti dall'art. 119, comma 1, per la guida dei motoveicoli e
degli autoveicoli di cui all'art. 116, comma 8 e 8-bis, deve essere
effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione della conferma di
validità della patente di guida. Detto accertamento deve effettuarsi con cadenza
biennale nei confronti di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni
di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva a pieno
carico superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto
di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 20 t, e
macchine operatrici.
4-bis. Per i soggetti affetti da diabete
trattati con insulina gli accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4,
lettera d-bis), sono effettuati ogni anno, salvo i periodi più brevi indicati
sul certificato di idoneità .
5. La
validità della patente è confermata dal competente ufficio del Dipartimento
per i trasporti terrestri, che trasmette per posta al titolare della patente
di guida un duplicato della patente medesima, con l’indicazione del nuovo
termine di validità. A tal fine gli uffici da cui dipendono i sanitari
indicati nell'art. 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nel termine di cinque
giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, i dati e
ogni altro documento utile ai fini dell’emissione del duplicato della patente
di cui al precedente periodo. Analogamente procedono le commissioni di cui
all'art. 119, comma 4, nonché i competenti uffici del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti nei casi di cui all'art. 119, comma 5. Non
possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano,
previa esibizione delle ricevute, di aver effettuato i versamenti in conto
corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validità della
patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita è
responsabile in solido dell'omesso pagamento. La ricevuta andrà conservata
dal titolare della patente per il periodo di validità. Il titolare della
patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione
della patente scaduta di validità.
5-bis. Per i cittadini italiani residenti o
dimoranti in un Paese non comunitario per un periodo di almeno sei mesi, la
validità della patente e' altresì confermata, tranne per i casi previsti
nell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle Autorità diplomatico-consolari
italiane presenti nei Paesi medesimi, che rilasciano una specifica
attestazione, previo accertamento dei requisiti psichici e fisici da parte di
medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, temporaneamente
sostitutiva del tagliando di convalida di cui al comma 5 per il periodo di
permanenza all'estero; riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il
cittadino dovrà confermare la patente ai sensi del comma 5.
6. L'autorità
sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 5 rilevi che siano
venute a mancare le condizioni per la conferma della validità della patente,
comunica al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri l'esito dell'accertamento
stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130.
7. Chiunque guida con patente o carta di qualificazione del conducente
la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 168,00
a € 674,00. Alla violazione consegue la sanzione
accessoria del ritiro della patente o della carta di qualificazione del
conducente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
(Il comma 1-bis. Introdotto all’art. 5
del D.L.30/06/05 n. 115 prescrive che gli istituti della revisione,
sospensione e revoca della patente di guida di cui agli articoli 128, 129,
130 e 219 si applicano, limitatamente
alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici, anche ai
conducenti dei ciclomotori. Analogamente, si applicano al certificato di
idoneità alla guida dei ciclomotori le norme concernenti la durata di
validità della patente della categoria A di cui all’articolo 126. La conferma
di validità del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori è effettuata con le modalità stabilite dal
Dipartimento per i trasporti terrestri
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore (13
Agosto 2010) della presente legge 120/10, sono stabiliti i contenuti e le
procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente, di cui
al comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da
ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.
Le disposizioni del comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. All'attuazione del
presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
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VERSIONE IN VIGORE DAL
19/01/2013
D. Legislativo 18/04/2011
n. 59
Art. 126
Durata e
conferma della validità della patente di guida
1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 119, la durata della validità
delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui
all'articolo 116, commi 8 e 10, è regolata dalle disposizioni del presente
articolo. La conferma della validità delle patenti di guida e dei certificati
di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10, è
subordinata alla permanenza dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla
guida.
2.
Le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE sono valide per
dieci anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il
cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni ed a chi ha superato il
settantesimo anno di età sono valide per tre anni.
3.
Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque
anni fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età e, oltre tale
limite di età, per due anni, previo accertamento dei requisiti fisici e
psichici in commissione medica locale. Fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 115, comma 2, lettera a), al compimento del sessantacinquesimo
anni di età, le patenti di categoria C e CE abilitano alla guida di veicoli
di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t.
4.
Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque
anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di età. Fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera b) al compimento del
sessantesimo anno di età, le patenti di guida di categoria D1 o D, ovvero di
categoria D1E o DE abilitano alla guida solo di veicoli per i quali è
richiesto rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o BE. È
fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione
della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di
categoria B o BE.
5.
Le patenti di guida speciali, rilasciate a mutilati e minorati fisici, delle
categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE sono valide per cinque anni; qualora
siano rilasciate o confermate a chi ha superato il settantesimo anno di età
sono valide per tre anni. Alle patenti di guida speciali delle categorie C1,
C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.
6.
I titolari delle patenti di guida di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, al compimento
dell'ottantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta
ogni due anni. ( L’ultima parte del comma 6 è
stata soppressa dal DL 9.2.2012 n. 5).
7.
L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rinnovo di validità dei
certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB è effettuato ogni
cinque anni e comunque in occasione del rinnovo di validità della patente di
guida.
8.
La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici, che trasmette per posta al titolare della patente di guida un
duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di
validità. A tal fine i sanitari indicati nell'articolo 119, comma 2, sono
tenuti a trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici, nel termine di cinque
giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, i dati e
ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato della patente
di cui al primo periodo. Analogamente procedono le commissioni di cui
all'articolo 119, comma 4. Non possono essere sottoposti alla visita medica i
conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di avere
effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la
conferma di validità della patente di guida. Il personale sanitario che
effettua la visita è responsabile in solido dell'omesso pagamento. Il
titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla
distruzione della patente scaduta di validità.
9.
Per i titolari di patente italiana, residenti o dimoranti in un altro Stato
per un periodo di almeno sei mesi, la validità della patente è altresì
confermata, tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle
autorità diplomatico-consolari italiane presenti negli Stati medesimi, che
rilasciano, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici da parte di
medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, una specifica
attestazione che per il periodo di permanenza all'estero fa fede
dell'avvenuta verifica del permanere dei requisiti di idoneità psichica e
fisica. Riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino, che ha
provveduto secondo quanto previsto nel periodo precedente, dovrà confermare
la patente ai sensi del comma 8.
10.
L'autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 8
rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della
validità della patente, comunica al competente ufficio della Direzione
generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici l'esito dell'accertamento
stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130.
11. Chiunque guida con patente
o con altra abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8, 10,
11 e 12, scaduti di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 155,00 euro a 624,00 euro. Alla
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della
patente, del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB o
della carta di qualificazione del conducente, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.
12.
Chiunque viola le disposizioni del comma 3, secondo periodo, è punito con le
sanzioni di cui all'articolo 116, commi 15 e 17. Le medesime sanzioni si
applicano a chiunque viola le disposizioni del comma 4, secondo periodo.
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