21.01.2013- Sinergie territoriali e collaborazione tra istituzioni per la ricerca delle persone scomparse
Il coordinamento e l'impulso che i prefetti devono promuovere
sono stati rimarcati in una circolare del Commissario straordinario
Basilone
Con una circolare del 14 gennaio 2013, il Commissario straordinario per le persone scomparse, prefetto Paola Basilone,
ha segnalato ai prefetti gli aspetti della legge 14 novembre 2012, n. 203, entrata in vigore il 29 novembre, che costituiscono un elemento di
novità nell’ordinamento vigente. La legge, finalizzata a favorire la
ricerca delle persone scomparse, costituisce infatti un importante
quadro di riferimento sia per le istituzioni coinvolte che per la
pubblica opinione, visto anche il recente risalto mediatico determinato
dai numerosi casi trattati dalla cronaca giudiziaria.
CHIUNQUE PUO' FARE DENUNCIA
Il primo aspetto di rilievo riguarda
quei casi nei quali, qualora si abbia ragione di temere che dalla
scomparsa possa discendere un pericolo per la incolumità personale
dell’interessato, è data facoltà a chiunque, non solo ai diretti
familiari, di sporgerne denuncia.
L’ufficio di polizia promuoverà l’immediato avvio delle ricerche, informandone il prefetto per il tempestivo e diretto coinvolgimento del Commissario straordinario per le persone scomparse. Il prefetto intraprenderà le iniziative del caso anche con il concorso degli enti locali, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del sistema di protezione civile, delle associazioni di volontariato sociale e di altri enti, anche privati, attivi sul territorio. Sentiti l’Autorità Giudiziaria e i familiari dello scomparso, il prefetto valuterà l’eventuale coinvolgimento degli organi di informazione.
La previsione del rapporto con gli organi d’informazione rappresenta un’importante modalità operativa da perseguire, vista la ricaduta positiva che talune informazioni possono avere per favorire le ricerche. La normativa ha voluto poi rimarcare la centralità del ruolo del prefetto quale raccordo di tutte le forze in campo a livello provinciale, responsabilità collaudate da tempo anche in altri delicati settori.
L’ufficio di polizia promuoverà l’immediato avvio delle ricerche, informandone il prefetto per il tempestivo e diretto coinvolgimento del Commissario straordinario per le persone scomparse. Il prefetto intraprenderà le iniziative del caso anche con il concorso degli enti locali, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del sistema di protezione civile, delle associazioni di volontariato sociale e di altri enti, anche privati, attivi sul territorio. Sentiti l’Autorità Giudiziaria e i familiari dello scomparso, il prefetto valuterà l’eventuale coinvolgimento degli organi di informazione.
La previsione del rapporto con gli organi d’informazione rappresenta un’importante modalità operativa da perseguire, vista la ricaduta positiva che talune informazioni possono avere per favorire le ricerche. La normativa ha voluto poi rimarcare la centralità del ruolo del prefetto quale raccordo di tutte le forze in campo a livello provinciale, responsabilità collaudate da tempo anche in altri delicati settori.
IL SISTEMA RICERCA SCOMPARSI
Altro aspetto di rilievo segnalato dalla
circolare è quello della corretta alimentazione del sistema d’indagine
dal quale si origina il sistema Ricerca Scomparsi RI.SC.,
contenente tutte le informazioni più significative sulla persona
scomparsa, in grado di supportare le indagini anche per l’utilizzo della
funzione di matching con i dati relativi ai corpi rinvenuti e
rimasti senza identità. Per la corretta tenuta del sistema, il
denunciante viene obbligato, in caso di ritrovamento della persona
scomparsa, a darne immediata comunicazione.
Sarà stimolato, anche con la collaborazione del Tavolo Tecnico interforze, la messa a punto di un sistema nazionale per la ricerca di persone scomparse per facilitare, con l’utilizzo delle tecnologie informatiche, interventi omogenei su tutto il territorio nazionale. Per questo fine, potrebbero essere utili, per esempio, la istituzione in sede provinciale di tavoli di confronto non solo con le Forze dell’ordine ma anche con gli altri soggetti istituzionali, quali i responsabili degli enti locali e gli uomini e i mezzi della polizia locale. Si potranno organizzare corsi di addestramento e di formazione per la costituzione di squadre specializzate, programmare momenti di incontro con esperti della materia, coinvolgere le associazioni dei familiari delle persone scomparse.
Sarà stimolato, anche con la collaborazione del Tavolo Tecnico interforze, la messa a punto di un sistema nazionale per la ricerca di persone scomparse per facilitare, con l’utilizzo delle tecnologie informatiche, interventi omogenei su tutto il territorio nazionale. Per questo fine, potrebbero essere utili, per esempio, la istituzione in sede provinciale di tavoli di confronto non solo con le Forze dell’ordine ma anche con gli altri soggetti istituzionali, quali i responsabili degli enti locali e gli uomini e i mezzi della polizia locale. Si potranno organizzare corsi di addestramento e di formazione per la costituzione di squadre specializzate, programmare momenti di incontro con esperti della materia, coinvolgere le associazioni dei familiari delle persone scomparse.
Tratto da:MINISTERO DELL'INTERNO
OGGETTO: Legge 14 novembre 2012, n. 203, recante ”Disposizioni per la ricerca
delle persone scomparse”.
delle persone scomparse”.
Il 29 novembre dello scorso anno è entrata in vigore la legge 14 novembre
2012, n. 203 con la quale sono state emanate disposizioni per favorire la ricerca
delle persone scomparse.
L’articolato normativo, pur nella sua concisione, costituisce un importante
quadro di riferimento sia per le istituzioni coinvolte che per la pubblica opinione,
visto anche il recente risalto mediatico determinato dai numerosi casi trattati dalla
cronaca giudiziaria.
Si ritiene, pertanto, opportuno attirare l’attenzione delle SS.LL. sugli aspetti
che costituiscono un elemento di novità nell’ordinamento vigente.
Rispetto agli istituti civilistici dell’assenza e della morte presunta, la cui
disciplina, come noto, attiene essenzialmente agli aspetti di volontaria giurisdizione
e di tutela patrimoniale degli interessi degli eredi, la scomparsa di persona dal
luogo di dimora abituale o temporanea afferisce piuttosto al rapporto che ciascun
cittadino, italiano o straniero, ha con la propria comunità di appartenenza. Da tale
rapporto discendono diritti e doveri reciproci, compreso quello della garanzia del
bene più grande, quale è quello della vita. Pertanto, eccezion fatta per i casi
riguardanti le denunce connesse a reati perseguibili d'ufficio, di cui all’art.333
c.p.p., qualora si abbia ragione di temere che dalla scomparsa possa discendere un
pericolo per la incolumità personale dell’interessato, è data facoltà a chiunque, non
solo ai diretti familiari, di sporgerne denuncia.
L’art. 1 - comma 4 stabilisce, infatti, che l’ufficio di polizia che ha ricevuto
la denuncia di scomparsa promuove l’immediato avvio delle ricerche e ne dà
contestuale comunicazione al Prefetto per il tempestivo e diretto coinvolgimento
del Commissario straordinario per le persone scomparse e per le iniziative di
competenza, da intraprendere anche con il concorso degli enti locali, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e del sistema di protezione civile, delle associazioni
di volontariato sociale e di altri enti, anche privati, attivi sul territorio. Il Prefetto
valuta, altresì, sentiti l’Autorità Giudiziaria e i familiari dello scomparso,
l’eventuale coinvolgimento degli organi di informazione.
La previsione di disciplinare compiutamente il rapporto con gli organi
d’informazione rappresenta un’importante modalità operativa da perseguire, vista
la ricaduta positiva che talune informazioni possono avere per favorire le ricerche.
Resta ferma, ovviamente, la necessità di condivisione dell’intera pianificazione
provinciale con l’Autorità giudiziaria competente, anche quella minorile, per i
risvolti di carattere riservato che, in tanti casi, rivestono indagini sulle persone
scomparse.
Si osserva che la legge codifica un modus operandi già attuato nella prassi,
giacché l’azione svolta dall’Ufficio del Commissario Straordinario, sin dalla sua
cronaca giudiziaria.
Si ritiene, pertanto, opportuno attirare l’attenzione delle SS.LL. sugli aspetti
che costituiscono un elemento di novità nell’ordinamento vigente.
Rispetto agli istituti civilistici dell’assenza e della morte presunta, la cui
disciplina, come noto, attiene essenzialmente agli aspetti di volontaria giurisdizione
e di tutela patrimoniale degli interessi degli eredi, la scomparsa di persona dal
luogo di dimora abituale o temporanea afferisce piuttosto al rapporto che ciascun
cittadino, italiano o straniero, ha con la propria comunità di appartenenza. Da tale
rapporto discendono diritti e doveri reciproci, compreso quello della garanzia del
bene più grande, quale è quello della vita. Pertanto, eccezion fatta per i casi
riguardanti le denunce connesse a reati perseguibili d'ufficio, di cui all’art.333
c.p.p., qualora si abbia ragione di temere che dalla scomparsa possa discendere un
pericolo per la incolumità personale dell’interessato, è data facoltà a chiunque, non
solo ai diretti familiari, di sporgerne denuncia.
L’art. 1 - comma 4 stabilisce, infatti, che l’ufficio di polizia che ha ricevuto
la denuncia di scomparsa promuove l’immediato avvio delle ricerche e ne dà
contestuale comunicazione al Prefetto per il tempestivo e diretto coinvolgimento
del Commissario straordinario per le persone scomparse e per le iniziative di
competenza, da intraprendere anche con il concorso degli enti locali, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e del sistema di protezione civile, delle associazioni
di volontariato sociale e di altri enti, anche privati, attivi sul territorio. Il Prefetto
valuta, altresì, sentiti l’Autorità Giudiziaria e i familiari dello scomparso,
l’eventuale coinvolgimento degli organi di informazione.
La previsione di disciplinare compiutamente il rapporto con gli organi
d’informazione rappresenta un’importante modalità operativa da perseguire, vista
la ricaduta positiva che talune informazioni possono avere per favorire le ricerche.
Resta ferma, ovviamente, la necessità di condivisione dell’intera pianificazione
provinciale con l’Autorità giudiziaria competente, anche quella minorile, per i
risvolti di carattere riservato che, in tanti casi, rivestono indagini sulle persone
scomparse.
Si osserva che la legge codifica un modus operandi già attuato nella prassi,
giacché l’azione svolta dall’Ufficio del Commissario Straordinario, sin dalla sua
istituzione nel 2007, è stata incentrata sull’opera di coordinamento delle forze
istituzionali e non, coinvolte nella ricerca di persone scomparse, per favorire la
tempestività e la sinergia degli interventi, consentendo di ottenere apprezzabili
risultati nel contrasto del complesso fenomeno. Si richiamano, al riguardo, le nove
relazioni semestrali sinora presentate e pubblicate sul sito dell’Ufficio.
Si è potuto, difatti, riscontrare come in tutti i casi di scomparsa verificatisi,
l’attivazione dei Piani provinciali da parte delle Prefetture che li hanno approntati,
sulla base di quanto indicato nelle linee-guida di cui alla circolare commissariale n.
832 del 5 agosto 2010, ha evidenziato come il puntuale coordinamento delle forze
dell’ordine e degli altri soggetti istituzionali, come pure il concorso del
volontariato, espressione della società civile, abbia permesso il ritrovamento dello
scomparso in tempi rapidi.
E’ utile sottolineare come le disposizioni contenute nella recente normativa,
nel sancire la tempestività dell’azione del Prefetto sia nella fase di comunicazione
all’Ufficio del Commissario Straordinario sia in quella operativa di attivazione del
Piano provinciale, abbiano rimarcato la centralità del ruolo del Prefetto stesso nella
essenziale funzione di raccordo di tutte le forze in campo a livello provinciale,
responsabilità, peraltro, collaudate da tempo anche in altri delicati settori.
Altro aspetto degno di rilievo è costituito dalla corretta alimentazione, a cura
degli operatori di polizia, del sistema d’indagine dal quale si origina il sistema
Ricerca Scomparsi “RI.SC.”, operativo dall’aprile 2010, contenente tutte le
informazioni più significative sulla persona scomparsa, in grado di supportare le
indagini anche per l’utilizzo della funzione di “matching” con i dati relativi ai corpi
rinvenuti e rimasti senza identità. Per la corretta tenuta del suddetto sistema, è fatto
obbligo per il denunciante, in caso di ritrovamento della persona scomparsa, di
darne immediata comunicazione, ai sensi del co.5 dell’art. 1 della legge in esame.
Si ritiene, ad ogni modo, che, grazie anche al supporto normativo sopracitato,
quanto fatto finora possa essere ulteriormente affinato sia nell’ottica della migliore
comprensione del problema nel suo insieme che per la individuazione di
metodologie di ausilio all’azione degli operatori.
E’, infatti, intendimento di questo Ufficio stimolare, anche con la
collaborazione dell’apposito Tavolo Tecnico interforze, la messa a punto di un
istituzionali e non, coinvolte nella ricerca di persone scomparse, per favorire la
tempestività e la sinergia degli interventi, consentendo di ottenere apprezzabili
risultati nel contrasto del complesso fenomeno. Si richiamano, al riguardo, le nove
relazioni semestrali sinora presentate e pubblicate sul sito dell’Ufficio.
Si è potuto, difatti, riscontrare come in tutti i casi di scomparsa verificatisi,
l’attivazione dei Piani provinciali da parte delle Prefetture che li hanno approntati,
sulla base di quanto indicato nelle linee-guida di cui alla circolare commissariale n.
832 del 5 agosto 2010, ha evidenziato come il puntuale coordinamento delle forze
dell’ordine e degli altri soggetti istituzionali, come pure il concorso del
volontariato, espressione della società civile, abbia permesso il ritrovamento dello
scomparso in tempi rapidi.
E’ utile sottolineare come le disposizioni contenute nella recente normativa,
nel sancire la tempestività dell’azione del Prefetto sia nella fase di comunicazione
all’Ufficio del Commissario Straordinario sia in quella operativa di attivazione del
Piano provinciale, abbiano rimarcato la centralità del ruolo del Prefetto stesso nella
essenziale funzione di raccordo di tutte le forze in campo a livello provinciale,
responsabilità, peraltro, collaudate da tempo anche in altri delicati settori.
Altro aspetto degno di rilievo è costituito dalla corretta alimentazione, a cura
degli operatori di polizia, del sistema d’indagine dal quale si origina il sistema
Ricerca Scomparsi “RI.SC.”, operativo dall’aprile 2010, contenente tutte le
informazioni più significative sulla persona scomparsa, in grado di supportare le
indagini anche per l’utilizzo della funzione di “matching” con i dati relativi ai corpi
rinvenuti e rimasti senza identità. Per la corretta tenuta del suddetto sistema, è fatto
obbligo per il denunciante, in caso di ritrovamento della persona scomparsa, di
darne immediata comunicazione, ai sensi del co.5 dell’art. 1 della legge in esame.
Si ritiene, ad ogni modo, che, grazie anche al supporto normativo sopracitato,
quanto fatto finora possa essere ulteriormente affinato sia nell’ottica della migliore
comprensione del problema nel suo insieme che per la individuazione di
metodologie di ausilio all’azione degli operatori.
E’, infatti, intendimento di questo Ufficio stimolare, anche con la
collaborazione dell’apposito Tavolo Tecnico interforze, la messa a punto di un
sistema nazionale per la ricerca di persone scomparse per facilitare, con l’utilizzo
delle tecnologie informatiche, interventi omogenei su tutto il territorio nazionale.
In vista di tale importante obiettivo da perseguire, pertanto, potrebbero
essere utili, per esempio, la istituzione in sede provinciale di tavoli di confronto non
solo con le Forze dell’ordine ma anche con gli altri soggetti istituzionali. Tra questi,
assumono particolare rilevanza i responsabili degli enti locali, per la loro prossimità
al cittadino e per la funzione insostituibile di rappresentanza e di gestione delle
problematiche delle comunità locali, tanto utili da conoscere anche per inquadrare
il contesto nel quale è avvenuta la scomparsa stessa. A ciò, si aggiunga la
previsione dell’utilizzo degli uomini e dei mezzi della polizia locale, il cui
coinvolgimento è, peraltro, previsto dal co. 4 dell’art.1 della normativa in
argomento per le denunce di scomparsa.
Potrà, altresì, essere favorita la organizzazione di corsi di addestramento e di
formazione per la costituzione di squadre specializzate e appositamente dedicate, la
programmazione di momenti di incontro con esperti della materia per l’analisi e
l’approfondimento delle tematiche concernenti il cennato fenomeno, con il
contributo delle Associazioni dei familiari delle persone scomparse per i diversi
aspetti di interesse.
Sulla base delle esperienze maturate sul campo, codeste Prefetture vorranno,
pertanto, formulare ogni utile proposta e suggerimento per implementare un iter
procedimentale uniforme a livello nazionale, pure in considerazione dei diversi
scenari di riferimento e delle specifiche realtà territoriali.
Si coglie l’occasione, infine, per sottolineare la necessità per le Prefetture
che non vi abbiano ancora provveduto, di elaborare quanto prima il proprio
Piano provinciale facendone pervenire una copia allo scrivente Ufficio.
Si confida nella consueta, fattiva collaborazione e si rimane a disposizione
per ogni ulteriore chiarimento.
delle tecnologie informatiche, interventi omogenei su tutto il territorio nazionale.
In vista di tale importante obiettivo da perseguire, pertanto, potrebbero
essere utili, per esempio, la istituzione in sede provinciale di tavoli di confronto non
solo con le Forze dell’ordine ma anche con gli altri soggetti istituzionali. Tra questi,
assumono particolare rilevanza i responsabili degli enti locali, per la loro prossimità
al cittadino e per la funzione insostituibile di rappresentanza e di gestione delle
problematiche delle comunità locali, tanto utili da conoscere anche per inquadrare
il contesto nel quale è avvenuta la scomparsa stessa. A ciò, si aggiunga la
previsione dell’utilizzo degli uomini e dei mezzi della polizia locale, il cui
coinvolgimento è, peraltro, previsto dal co. 4 dell’art.1 della normativa in
argomento per le denunce di scomparsa.
Potrà, altresì, essere favorita la organizzazione di corsi di addestramento e di
formazione per la costituzione di squadre specializzate e appositamente dedicate, la
programmazione di momenti di incontro con esperti della materia per l’analisi e
l’approfondimento delle tematiche concernenti il cennato fenomeno, con il
contributo delle Associazioni dei familiari delle persone scomparse per i diversi
aspetti di interesse.
Sulla base delle esperienze maturate sul campo, codeste Prefetture vorranno,
pertanto, formulare ogni utile proposta e suggerimento per implementare un iter
procedimentale uniforme a livello nazionale, pure in considerazione dei diversi
scenari di riferimento e delle specifiche realtà territoriali.
Si coglie l’occasione, infine, per sottolineare la necessità per le Prefetture
che non vi abbiano ancora provveduto, di elaborare quanto prima il proprio
Piano provinciale facendone pervenire una copia allo scrivente Ufficio.
Si confida nella consueta, fattiva collaborazione e si rimane a disposizione
per ogni ulteriore chiarimento.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prefetto Paola Basilone
Prefetto Paola Basilone