Non
si possono mettere on line informazioni sullo stato di salute,
patologie o handicap di una persona. Il Garante privacy è intervenuto su
due gravi casi di violazione della riservatezza vietando al Comune di
Siderno [doc. web n. 2192671] e alla Asl Napoli 2 Nord [doc. web n.2194472]
l'ulteriore diffusione in Internet, in qualsiasi area del loro sito
istituzionale, dei dati sulla salute rispettivamente di cittadini
disabili e di persone che hanno beneficiato di rimborsi per spese
sanitarie.
Alle
due amministrazioni, inoltre, è stato prescritto di conformare la
pubblicazione on line di atti e documenti alle disposizioni contenute
nel Codice privacy e nelle Linee guida del 2 marzo 2011 [doc. web n. 1793203],
rispettando, in particolare, il divieto di diffusione di dati sulla
salute. Nel disporre i divieti il Garante ha dichiarato illecito il
trattamento di dati effettuato dal Comune e dalla Asl perché in
contrasto con la norma che vieta ai soggetti pubblici di diffondere i
dati da cui si possano desumere malattie, patologie e qualsiasi
riferimento a invalidità, disabilità o handicap fisici o psichici. Dagli
accertamenti effettuati dal Garante a seguito di segnalazioni
telefoniche è risultato infatti che sul sito del Comune era liberamente
consultabile un allegato al Piano comunale di protezione civile
contenente l'elenco delle persone non autosufficienti che abitano da
sole o con altri inabili. Nell'allegato erano riportati in chiaro il
nome e cognome, la sigla della disabilità oppure la sua indicazione per
esteso (es. non vedente) e in alcuni casi anche la data di nascita e/o
l'indirizzo della persona non autosufficiente. Mentre sul sito della
Asl, nella sezione dedicata all'albo pretorio, erano presenti le
determinazioni con le liquidazioni degli indennizzi per patologie
contratte per cause di servizio, rimborsi per spese sanitarie ( anche a
favore di trapiantati o di persone affette da determinate patologie),
che riportavano in chiaro il nominativo e/o il codice fiscale degli
interessati o dei familiari che avevano beneficiato dei rimborsi.
Con
un separato procedimento l'Autorità sta valutando gli estremi per
contestare al Comune e alla Asl una eventuale sanzione amministrativa.Tratto da: http://www.garanteprivacy.it |
rivolto soprattutto ad operatori di Polizia che vogliono tenersi costantemente aggiornati
sabato 26 gennaio 2013
No a dati sulla salute sul web
Il divieto del Garante è scattato per due amministrazioni pubbliche