Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA STRADALE
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA STRADALE
Prot. 300/A/9119/12/111/20/3
OGGETTO: Modulo per la certificazione
dell'attività in materia sociale nel settore dei trasporti su strada,
istituito dalla Decisione della Commissione 2007/230/CE del 12 aprile 2007. -
Articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE.
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Si fa
riferimento alla nota del 5 settembre 2012, concernente l'oggetto, che, per gli
Uffici cui la presente è diretta per conoscenza, si allega in copia.
Conformemente
allo spirito e al contenuto della nota di orientamento della Commissione
europea n. 5/2009, si ritiene che l'ipotesi in cui un veicolo, rientrante nel
campo di applicazione dei Regolamenti (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 561/2006, si
guasti durante il tragitto ed il guasto sia tale da rendere impossibile la
prosecuzione del viaggio, possa essere compreso tra i casi di obiettiva
impossibilità ad effettuare le registrazioni mediante l'apposito apparecchio di
controllo e quindi giustificare la compilazione del modulo in oggetto come
prova dci rispetto delle norme di cui al Regolamento (CE) n. 561/2006.
Tuttavia, la
scelta tra tale modalità di certificazione dell'attività svolta e quella, analoga per situazioni simili, prevista
dall'articolo 16, comma 2, del Regolamento (CEE) n. 3821/85 (1), è
legata in concreto all'impiego cui è adibito successivamente il conducente: se
posto in disponibilità o impiegato in un lavoro diverso dalla guida, appare più
aderente alla norma la compilazione del modulo in esame; se,invece, durante il
periodo del guasto compie tutte quelle attività funzionali dell'efficienza del
mezzo, può essere più coerente riportare le indicazioni sul foglio o sui fogli
di registrazione, oppure su un foglio ad hoc da accludere al foglio di
registrazione o alla carta del conducente, su cui riporta gli elementi che
consentono di identificarlo e la firma.
IL DIRETTORE
DEI SERVIZI
Rizzi
(1)Durante il periodo del guasto o del cattivo funzionamento dell’apparecchio
di controllo, il conducente riporta le indicazioni relative ai gruppi di tempi,
nella misura in cui essi non sono più correttamente registrati o stampati
dall'apparecchio di controllo, sul foglio o sui fogli di registrazione, oppure
su un foglio ad hoc da accludere al foglio di registrazione o alla carta del
conducente e su cui riporta gli elementi che consentono di identificarlo (nome
e numero della patente di guida o nome con numero della carta del conducente), ivi compresa la firma.
DIRETTIVA 2006/22/CE DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 15 marzo 2006
sulle norme minime per
l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85
del Consiglio relativi a
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che
abroga la direttiva 88/599/CEE
del Consiglio
(Testo
rilevante ai fini del SEE)
…..3. Un modulo in formato elettronico e stampabile è
elaborato dalla Commissione conformemente alla procedura
di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e va utilizzato in
caso di
assenza per malattia o ferie annuali di un conducente,
oppure
di guida di un altro veicolo escluso dal campo di
applicazione
del regolamento (CEE) n. 3820/85, da parte del conducente
nel periodo indicato all'articolo 15, paragrafo 7, primo
comma, primo
trattino, del regolamento (CEE) n. 3821/85.
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Mario Serio
© Riproduzione riservata
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