venerdì 11 gennaio 2013

Modulo per la certificazione dell'attività in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, istituito dalla Decisione della Commissione 2007/230/CE del 12 aprile 2007. - Articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE.





Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I  REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA STRADALE

Prot. 300/A/9119/12/111/20/3

OGGETTO: Modulo per la certificazione dell'attività in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, istituito dalla Decisione della Commissione 2007/230/CE del 12 aprile 2007. - Articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE.



Si fa riferimento alla nota del 5 settembre 2012, concernente l'oggetto, che, per gli Uffici cui la presente è diretta per conoscenza, si allega in copia.
Conformemente allo spirito e al contenuto della nota di orientamento della Commissione europea n. 5/2009, si ritiene che l'ipotesi in cui un veicolo, rientrante nel campo di applicazione dei Regolamenti (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 561/2006, si guasti durante il tragitto ed il guasto sia tale da rendere impossibile la prosecuzione del viaggio, possa essere compreso tra i casi di obiettiva impossibilità ad effettuare le registrazioni mediante l'apposito apparecchio di controllo e quindi giustificare la compilazione del modulo in oggetto come prova dci rispetto delle norme di cui al Regolamento (CE) n. 561/2006.
Tuttavia, la scelta tra tale modalità di certificazione dell'attività svolta e quella,  analoga per situazioni simili, prevista dall'articolo 16, comma 2, del Regolamento (CEE) n. 3821/85 (1), è legata in concreto all'impiego cui è adibito successivamente il conducente: se posto in disponibilità o impiegato in un lavoro diverso dalla guida, appare più aderente alla norma la compilazione del modulo in esame; se,invece, durante il periodo del guasto compie tutte quelle attività funzionali dell'efficienza del mezzo, può essere più coerente riportare le indicazioni sul foglio o sui fogli di registrazione, oppure su un foglio ad hoc da accludere al foglio di registrazione o alla carta del conducente, su cui riporta gli elementi che consentono di identificarlo e la firma.
IL DIRETTORE DEI SERVIZI
Rizzi




(1)Durante il periodo del guasto o del cattivo funzionamento dell’apparecchio di controllo, il conducente riporta le indicazioni relative ai gruppi di tempi, nella misura in cui essi non sono più correttamente registrati o stampati dall'apparecchio di controllo, sul foglio o sui fogli di registrazione, oppure su un foglio ad hoc da accludere al foglio di registrazione o alla carta del conducente e su cui riporta gli elementi che consentono di identificarlo (nome e numero della patente di guida o nome con numero della  carta del conducente), ivi compresa la firma.
  



DIRETTIVA 2006/22/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 15 marzo 2006
sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85
del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che
abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
…..3. Un modulo in formato elettronico e stampabile è
elaborato dalla Commissione conformemente alla procedura
di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e va utilizzato in caso di
assenza per malattia o ferie annuali di un conducente, oppure
di guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione
del regolamento (CEE) n. 3820/85, da parte del conducente
nel periodo indicato all'articolo 15, paragrafo 7, primo
 comma, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 3821/85.

Mario Serio 
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