Vi do notizia, quasi in tempo reale (perchè a me le notizie piacciono darle in anteprima...), della utilissima Circolare n. 1/2013 del Ministero dell'Interno, prot. 137 del 14 Gennaio 2013 che chiarisce, una volta per tutte, la problematica derivante dall'art. 1, comma secondo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, così come modificato dall'articolo 1, comma 18, della legge 15 luglio 2009, n. 94, e sulla quale lo stesso Ministero si era già precedentemente pronunciato con circolare n. 9 del 7 luglio 2012.
Il dubbio interpretativo, scaturente dalla norma suddetta, si basava sul fatto che "L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell' immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza. ai sensi delle vigenti norme sanitarie"
Con l'ultima circolare in esame, viene reso noto il parere 4849/2012 da parte del Consiglio di Stato, chiamato in causa dallo stesso Ministero per dirimere la controversia di che trattasi e per cercare di individuare un'unica linea interpretativa.
La prima sezione del Consiglio suddetto, ha affermato che, la ".. .mancanza dei requisiti igienico sanitari non preclude, in linea di principio, la fissazione della residenza anagrafica nel luogo inidoneo".
Mario Serio
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