venerdì 18 gennaio 2013

Il limite di età di 65 anni per gli istruttori di guida previsto dall'art. 122, secondo comma, del C.d.S., non è applicabile per i professionisti che operino all’infuori delle autoscuole

Lo ha deciso il T.A.R. LOMBARDIA, SEZ. I, con sentenza 16 gennaio 2013.
Sotto uno stralcio della sentenza.
Mario Serio
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"Il ricorso è fondato, nei termini che seguono.


L’art. 122, comma 2, del d.lgs. n. 286/1992 dispone, con riferimento all’autorizzazione per esercitarsi alla guida, che essa consente all’aspirante al conseguimento del titolo per condurre i "veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l’estensione di validità della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore".
Il limite di età previsto dalla citata disposizione è riferito espressamente ai cd. istruttori occasionali, come evidenziato anche nel parere del Consiglio di Stato richiamato dall’amministrazione resistente, ed è apparentemente derogato dal comma 3 dell’art. 9 del d.m. n. 317 del 1995 ("agli istruttori abilitati e autorizzati dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non si applicano i limiti di età previsti dal comma 2 dell’art. 122 del codice della strada").
Tale norma risulta esprimere, peraltro, un precetto di natura generale, come tale non interpretabile restrittivamente alla stregua di un beneficio rivolto ai soli istruttori inseriti all’interno di autoscuole per conducenti; invero, i commi 3 e 4 dell’art. 9 del d.m. n. 317/1995, più che operare una vera e propria deroga ad una norma avente forza di legge, quale quella contenuta nel cd. codice della strada, hanno soltanto la funzione di chiarire l’ambito della platea di istruttori sottratti dal limite dei sessantacinque anni di età.
Non si esprime, a ben vedere alcuna distinzione tra professionisti operanti all’interno delle autoscuole e professionisti cd. "esterni", in quanto la stessa rubrica del citato art. 9 si intitola, in modo del tutto generico, "requisiti morali e titoli per l’ammissione agli esami di insegnante ed istruttore".
D’altra parte, il codice della strada ha introdotto, al comma 2 dell’art. 122, un divieto rivolto espressamente a persone che operino in "funzione di  istruttori", lasciando al di fuori di tale limite, con tutta evidenza, chi agisca nel settore in qualità professionale.


Questa tesi appare vieppiù rinforzata dalla recente modifica legislativa che ha introdotto nel corpo del predetto art. 122 il comma 5-bis; tale norma obbliga l’aspirante alla patente di guida B ad avvalersi d’istruttori operanti presso autoscuole ai fini di esercitazione integrativa su autostrade e strade extraurbane. Se dunque il legislatore ha sentito in questo caso la necessità di operare un’espressa riserva a favore delle autoscuole, ciò appare eliminare i residui dubbi sul fatto che, per il resto, la disciplina generale sugli istruttori di guida non contempli né esplicite né implicite restrizioni nei confronti dei professionisti che operino all’infuori delle autoscuole stesse.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, poiché i ricorrenti risultano formalmente idonei alla funzione di istruttori di guida (si vedano a tale riguardo i certificati di idoneità rilasciati dal Ministero dei Trasporti e dell’Aviazione civile versati in atti), essi non sono direttamente attinti dal divieto espresso dal comma 2 dell’art. 122 del codice della strada, secondo il quale la persona che funge da istruttore non deve avere un’età superiore a sessantacinque anni, e i provvedimenti impugnati vanno dunque annullati, con obbligo degli organi competenti di conformarsi, all’atto dell’iscrizione all’esame di guida, all’odierna ricostruzione della normativa di settore".