Lo ha deciso il
T.A.R. LOMBARDIA, SEZ. I, con sentenza 16 gennaio 2013.
Sotto uno stralcio della sentenza.
Mario Serio
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"Il ricorso è fondato, nei
termini che seguono.
L’art. 122, comma 2, del d.lgs. n. 286/1992 dispone, con
riferimento all’autorizzazione per esercitarsi alla guida, che essa consente
all’aspirante al conseguimento del titolo per condurre i "veicoli delle categorie
per le quali è stata richiesta la patente o l’estensione di validità della
medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di
età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa
categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria
superiore".
Il limite di età previsto dalla citata disposizione è riferito
espressamente ai cd. istruttori occasionali, come evidenziato anche nel parere
del Consiglio di Stato richiamato dall’amministrazione resistente, ed è
apparentemente derogato dal comma 3 dell’art. 9 del d.m. n. 317 del 1995
("agli istruttori abilitati e autorizzati dalla Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non si applicano i limiti
di età previsti dal comma 2 dell’art. 122 del codice della strada").
Tale norma risulta esprimere, peraltro, un precetto di natura
generale, come tale non interpretabile restrittivamente alla stregua di un
beneficio rivolto ai soli istruttori inseriti all’interno di autoscuole per
conducenti; invero, i commi 3 e 4 dell’art. 9 del d.m. n. 317/1995, più che
operare una vera e propria deroga ad una norma avente forza di legge, quale
quella contenuta nel cd. codice della strada, hanno soltanto la funzione di
chiarire l’ambito della platea di istruttori sottratti dal limite dei
sessantacinque anni di età.
Non si esprime, a ben vedere alcuna distinzione tra
professionisti operanti all’interno delle autoscuole e professionisti cd.
"esterni", in quanto la stessa rubrica del citato art. 9 si intitola,
in modo del tutto generico, "requisiti morali e titoli per l’ammissione
agli esami di insegnante ed istruttore".
D’altra parte, il codice della strada ha introdotto, al comma 2
dell’art. 122, un divieto rivolto espressamente a persone che operino in
"funzione di istruttori",
lasciando al di fuori di tale limite, con tutta evidenza, chi agisca nel
settore in qualità professionale.
Questa tesi appare vieppiù rinforzata dalla recente modifica
legislativa che ha introdotto nel corpo del predetto art. 122 il comma 5-bis;
tale norma obbliga l’aspirante alla patente di guida B ad avvalersi d’istruttori
operanti presso autoscuole ai fini di esercitazione integrativa su autostrade e
strade extraurbane. Se dunque il legislatore ha sentito in questo caso la
necessità di operare un’espressa riserva a favore delle autoscuole, ciò appare
eliminare i residui dubbi sul fatto che, per il resto, la disciplina generale
sugli istruttori di guida non contempli né esplicite né implicite restrizioni
nei confronti dei professionisti che operino all’infuori delle autoscuole
stesse.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, poiché i
ricorrenti risultano formalmente idonei alla funzione di istruttori di guida
(si vedano a tale riguardo i certificati di idoneità rilasciati dal Ministero
dei Trasporti e dell’Aviazione civile versati in atti), essi non sono
direttamente attinti dal divieto espresso dal comma 2 dell’art. 122 del codice
della strada, secondo il quale la persona che funge da istruttore non deve
avere un’età superiore a sessantacinque anni, e i provvedimenti impugnati vanno
dunque annullati, con obbligo degli organi competenti di conformarsi, all’atto
dell’iscrizione all’esame di guida, all’odierna ricostruzione della normativa
di settore".