IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo
modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante
«Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la
patente di guida», di seguito definito decreto legislativo n. 285 del
1992;
Visto in particolare l'art. 116, comma 3, lettere b), c) e d) del
predetto decreto legislativo n. 285 del 1992, che prevedono che le
patenti di guida delle categorie A1, A2 ed A abilitano alla guida
rispettivamente di motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di
potenza massima di 11 kw e con un rapporto peso/potenza non superiore
a 0,1 kw/kg; di motocicli di potenza non superiore a 35 kw con un
rapporto peso/potenza non superiore a 0,2 kw/kg e che non siano
derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza
massima; di motocicli muniti di un motore con cilindrata superiore a
50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocita' massima per
costruzione superiore a 45 km/h, nonche' di tricicli di potenza
superiore a 15 kw;
Visto altresi' il comma 4 del predetto articolo 116 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, che prevede che i mutilati e minorati
fisici, anche se affetti da piu' minorazioni, possono conseguire la
patente speciale, tra l'altro, delle categorie A1, A2 e A;
Visto l'art. 121, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992,
che stabilisce che gli esami di idoneita' tecnica per il
conseguimento della patente di guida sono effettuati secondo
direttive, modalita' e programmi stabiliti con decreto del Ministro
dei trasporti, ora delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base
delle direttive della Comunita' europea, ora Unione europea;
Visto l'art. 23, comma 1, del citato decreto legislativo n. 59 del
2011, che prevede che le prove di controllo delle cognizioni e di
verifica delle capacita' e dei comportamenti, utili al conseguimento
delle patenti di guida, si conformano ai requisiti minimi di cui
all'allegato II dello stesso decreto legislativo n. 59 del 2011;
Visto altresi' il comma 3 del predetto articolo 23 del decreto
legislativo n. 59 del 2011, che prevede che la prova di verifica
delle capacita' e dei comportamenti per l'accesso graduale di
titolare di patente di categoria A1 alle categorie A2 o A, e'
disciplinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, conformemente ai requisiti minimi di cui all'allegato VI
dello stesso decreto legislativo n. 59 del 2011;
Visto l'art. 28 del piu' volte citato decreto legislativo n. 59 del
2011, che stabilisce che le disposizioni di cui allo stesso decreto
sono applicabili dal 19 gennaio 2013;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
30 settembre 2003, n. 40T, recante «Disposizioni comunitarie in
materia di patenti di guida e recepimento della direttiva
2000/56/CE», ed in particolare l'art. 6, comma 2, che prevede che
l'autorizzazione a guidare motocicli di potenza superiore a 25 kw o
con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) superiore a 0,16
kw/kg, (o motocicli con sidecar con un rapporto potenza/peso
superiore a 0,16 kw/kg), e' subordinata al conseguimento della
patente di categoria A da almeno due anni, fattispecie definita
patente di categoria A per accesso graduale, fatta salva l'ipotesi
che il candidato, di eta' non inferiore a 21 anni, abbia superato una
prova specifica di controllo delle capacita' e dei comportamenti;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al
decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale,
n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al
Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
Ritenuto la necessita' di provvedere a disciplinare le procedure
dell'esame utile a conseguire, anche con accesso graduale, le patenti
di guida delle categorie A1, A2 e A, anche speciali;
Ritenuto infine necessario dettare disposizioni transitorie per
disciplinare la validita', per il conseguimento di una patente di
categoria A1, A2 e A, anche speciale, dei procedimenti amministrativi
avviati prima della data di applicazione delle disposizioni di cui al
predetto art. 116, comma 3, lettere b), c) e d), come modificato dal
decreto legislativo n. 59 del 2011;
Decreta:
Art. 1
Prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento
delle patenti di guida delle categorie A1, A2 ed A
1. La prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento delle
patenti di guida delle categorie A1, A2 e A, anche speciali, verte
sugli argomenti di cui all'allegato II, paragrafo I, lettera A, punti
2 e 3 del decreto legislativo n. 59 del 2011, nonche' sui seguenti:
a) norme sulla circolazione in autostrada e strade extraurbane
principali; trasporto di persone; carico dei veicoli; pannelli sui
veicoli; traino dei veicoli e dei veicoli in avaria;
b) responsabilita' civile, penale, amministrativa; forme
assicurative legate al veicolo diverse dalla RCA;
c) elementi costitutivi del veicolo importanti per la sicurezza;
manutenzione ed uso; stabilita' e tenuta di strada del veicolo;
d) sistema sanzionatorio;
e) limiti di traino; organi di traino e sistemi di frenatura del
rimorchio; conoscenza del comportamento del rimorchio durante la
circolazione; limiti di velocita' del complesso.
2. La prova di cui al comma 1 si svolge, con sistema
informatizzato, tramite questionario, estratto da un database
predisposto dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, secondo un metodo di casualita'. Ciascun questionario
consta di quaranta affermazioni, formulate in conformita' ai
contenuti di cui al comma 1. Per ogni affermazione il candidato deve
barrare la lettera «V» o «F», a seconda che consideri la predetta
affermazione rispettivamente vera o falsa. La prova ha durata di
trenta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate
e' non superiore a quattro.
Art. 2
Prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il
conseguimento delle patenti di guida delle categorie A1, A2 ed A.
1. La prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il
conseguimento delle patenti di guida delle categorie A1, A2 ed A,
anche speciali, si articola in sei fasi:
a) verifica della capacita' del conducente di prepararsi ad una
guida sicura effettuando le operazioni di cui al citato allegato II,
lettera B, punti 6.1.1 e 6.1.2, del decreto legislativo n. 59 del
2011;
b) esecuzione delle manovre di cui ai punti 6.2.1 e 6.2.2 di cui
all'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011,
nonche' di quelle previste dall'allegato A del presente decreto, in
conformita' al punto 6.2.3 del predetto allegato II, lettera B;
c) esecuzione della manovra prevista dall'allegato B del presente
decreto, in conformita' al punto 6.2.4 di cui all'allegato II,
lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011, con riferimento
alla prova da effettuarsi ad una velocita' di almeno 30 km/h;
d) esecuzione della manovra prevista dall'allegato C del presente
decreto, in conformita' al punto 6.2.4 di cui all'allegato II,
lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011, con riferimento
alla prova da effettuarsi ad una velocita' di almeno 50 km/h;
e) esecuzione delle prove di frenata previste dall'allegato D del
presente decreto, in conformita' al punto 6.2.5 di cui all'allegato
II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011;
f) comportamenti di guida nel traffico, intesi a verificare che
il candidato esegua in sicurezza, adottando le opportune precauzioni,
le operazioni previste dall'allegato II, lettera B, punti da 6.3.1 a
6.3.9 del decreto legislativo n. 59 del 2011.
2. Il candidato e' ammesso a sostenere le prove di cui al comma 1,
lettere b), c), d), e) ed f) solo se ha superato, rispettivamente, le
prove di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dello stesso comma 1.
3. Le prove di cui al comma 1 si svolgono su motociclo conforme,
per ciascuna delle predette categorie di patenti, ai requisiti minimi
prescritti dall'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59
del 2011, munito di cavalletto centrale. Le prove di cui al comma 1,
lettere a), b), c), d) ed e), si svolgono in aree chiuse, attrezzate
in conformita' a quanto indicato negli allegati A, B, C e D.
4. Durante le prove di cui al comma 1, il candidato deve indossare
un casco protettivo integrale omologato, nonche' ulteriore
abbigliamento protettivo di altro tipo, prescritto con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
sono altresi' dettate ulteriori disposizioni atte a garantire
l'effettuazione delle prove di cui al comma 1, lettere da b) ad e),
in condizioni ottimali di sicurezza, anche in relazione ai limiti di
velocita' prescritti.
Art. 3
Accesso progressivo
1. Il titolare della patente di guida di categoria A1, anche
speciale, che intende conseguire la patente di guida di categoria A2
o A, anche speciale, sostiene la prova di verifica delle capacita' e
dei comportamenti di cui all'articolo 2, comma 1. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 4.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al titolare
di patente di guida di categoria A2, anche speciale, che intende
conseguire la patente di categoria A, anche speciale.
Art. 4
Disposizioni transitorie
1. I titolari di patente di guida della categoria A per accesso
graduale, anche speciale, conseguita dal 19 gennaio 2011, sono
abilitati alla guida di motocicli di potenza non superiore a 25 kw o
con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) non superiore a 0,16
kw/kg, nei due anni successivi alla data del conseguimento. Alla
scadenza del biennio, gli stessi sono abilitati alla guida di veicoli
di cui all'art. 116, comma 3, lettera d), del decreto legislativo n.
285 del 1992, senza dover sostenere la prova su motociclo di
corrispondente categoria.
2. Fino alla completa integrazione, con i contenuti di cui all'art.
1, comma 1, lettera e), dei questionari d'esame informatizzati, la
prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento di una
patente di guida di categoria A1, A2 o A, anche speciale, non verte
sui contenuti di cui alla stessa lettera e). In tal caso, il titolare
di una delle predette patenti, con esclusione di quelle speciali, che
vuole conseguire una patente di categoria BE, sostiene un esame orale
integrativo vertente sui medesimi contenuti.
3. L'idoneita' alla prova di verifica delle cognizioni, conseguita
entro la data del 18 gennaio 2013, per il rilascio di una patente di
categoria A1, anche speciale, e' utile ad accedere alla prova di
verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento
della predetta patente, dal 19 gennaio 2013.
4. L'idoneita' alla prova di verifica delle cognizioni, conseguita
entro la data del 18 gennaio 2013, per il rilascio di una patente di
categoria A, anche speciale, e' utile ad accedere alla prova di
verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento
della patente di categoria A2, anche speciale, dal 19 gennaio 2013.
Da quest'ultima data, la predetta idoneita' e' altresi' utile ad
accedere alla prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti
per il conseguimento di una patente di categoria A, anche speciale,
qualora il candidato almeno ventiquattrenne ne faccia richiesta.
5. La prenotazione ad una seduta di esame per la prova di verifica
delle cognizioni per il conseguimento di una patente di categoria A1,
anche speciale, effettuata entro la data del 18 gennaio 2013, e'
valida quale prenotazione ad una seduta di esame per la prova di
verifica delle cognizioni per il conseguimento della corrispondente
categoria di patente dal 19 gennaio 2013. La prenotazione ad una
seduta di esame per la prova di verifica delle cognizioni per il
conseguimento di una patente di categoria A, anche speciale,
effettuata entro la data del 18 gennaio 2013, e' valida quale
prenotazione ad una seduta di esame per la prova di verifica delle
cognizioni per il conseguimento della patente di categoria A2, dal 19
gennaio 2013. Da quest'ultima data, la predetta prenotazione e'
altresi' utile ad accedere alla prova di verifica delle cognizioni
per il conseguimento della patente di categoria A, anche speciale,
qualora il candidato almeno ventiquattrenne ne faccia richiesta.
Art. 5
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a
decorrere dal 19 gennaio 2013.
Il presente decreto, unitamente agli allegati, che ne formano parte
integrante, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 8 gennaio 2013
Il vice Ministro: Ciaccia
Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2013
Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, registro n. 1, foglio n. 119
Parte di provvedimento in formato grafico