mercoledì 30 gennaio 2013

Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento della patente di categoria B1, B e BE.


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
DECRETO 19 dicembre 2012  
Disciplina della prova di controllo delle cognizioni  e  di  verifica
delle capacita'  e  dei  comportamenti  per  il  conseguimento  della
patente di categoria B1, B e BE. (13A00676) 
(GU n.25 del 30-1-2013)
 
 
 
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo
modificato dal decreto legislativo 18 aprile  2011,  n.  59,  recante
"Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti  la
patente di guida", di seguito definito decreto legislativo n. 285 del
1992; 
  Visto in particolare l'art. 116, comma 3, lettere e), f) e  g)  del
predetto decreto legislativo n. 285 del 1992, che  prevedono  che  le
patenti di guida delle categorie B1, B  e  BE  abilitano  alla  guida
rispettivamente di quadricicli diversi da quelli leggeri, di cui alla
lettera a), n. 3), dello stesso art. 116,  di  autoveicoli  di  massa
massima autorizzata non superiore a 3500 Kg, progettati  e  costruiti
per il trasporto di non piu' di otto persone oltre al  conducente,  e
di complessi di veicoli composti di una motrice della categoria  B  e
di un rimorchio o semirimorchio aventi massa massima autorizzata  non
superiore a 3500 Kg; 
  Visto altresi' il  comma  4  del  predetto  art.  116  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992, che prevede che i  mutilati  e  minorati
fisici, anche se affetti da piu' minorazioni, possono  conseguire  la
patente speciale, tra l'altro, delle categorie B1 e B, anche se  alla
guida di veicoli di tale ultima categoria trainanti rimorchio, la cui
massa massima autorizzata non superi 750 kg; 
  Visto l'art. 121, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992,
che  stabilisce  che  gli  esami  di   idoneita'   tecnica   per   il
conseguimento  della  patente  di  guida  sono   effettuati   secondo
direttive, modalita' e programmi stabiliti con decreto  del  Ministro
dei trasporti, ora delle infrastrutture e dei trasporti,  sulla  base
delle direttive della Comunita' europea, ora Unione Europea; 
  Visto l'art. 23, comma 1, del citato decreto legislativo n. 59  del
2011, che prevede che le prove di controllo  delle  cognizioni  e  di
verifica delle capacita' e dei comportamenti, utili al  conseguimento
delle  patenti  di  guida,  si   conformano   ai   requisiti   minimi
dell'allegato II dello stesso decreto legislativo n. 59 del 2011; 
  Visto altresi'  il  comma  2  del  predetto  art.  23  del  decreto
legislativo n. 59 del 2011, che prevede che la prova di  capacita'  e
di comportamento su veicolo specifico di cui all'art. 116,  comma  3,
lettera f), terzo e quarto periodo, del decreto  legislativo  n.  285
del  1992,  e'  disciplinata   con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, conformemente  all'allegato  V  dello
stesso decreto legislativo n. 59 del 2011; 
  Visto l'art. 28 del piu' volte citato decreto legislativo n. 59 del
2011, che stabilisce che le disposizioni di cui allo  stesso  decreto
sono applicabili dal 19 gennaio 2013; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  e  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre  2011,  allegato  al
decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  serie  generale,
n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al
Sottosegretario di Stato  le  materie  relative  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Ritenuta la necessita' di provvedere a  disciplinare  le  procedure
dell'esame utile a conseguire le patenti di guida delle categorie  B1
e B, anche speciale, e BE; 
  Ritenuto infine necessario  dettare  disposizioni  transitorie  per
disciplinare la validita', per il conseguimento  di  una  patente  di
categoria B, anche speciale, o BE,  dei  procedimenti  amministrativi
avviati prima della data di applicazione delle disposizioni di cui al
predetto art. 116, comma 3, lettere f)  e  g),  come  modificato  dal
decreto legislativo n. 59 del 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento delle patenti
                   di guida delle categorie B1 e B 
 
  1. La prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento delle
patenti di guida delle categorie B1 e B, anche speciali, verte  sugli
argomenti di cui all'allegato II, paragrafo I, lettera A, punti 2 e 3
del decreto legislativo n. 59 del 2011, nonche' sui seguenti: 
    a) norme sulla circolazione in autostrada  e  strade  extraurbane
principali; trasporto di persone; carico dei  veicoli;  pannelli  sui
veicoli; traino dei veicoli e dei veicoli in avaria; 
    b)  responsabilita'   civile,   penale,   amministrativa;   forme
assicurative legate al veicolo diverse dalla RCA; 
    c) elementi costitutivi del veicolo importanti per la  sicurezza;
manutenzione ed uso; stabilita' e tenuta di strada del veicolo; 
    d) sistema sanzionatorio; 
    e) limiti di traino; organi di traino e sistemi di frenatura  del
rimorchio; conoscenza del  comportamento  del  rimorchio  durante  la
circolazione; limiti di velocita' del complesso. 
  2.  La  prova  di  cui  al  comma  1   si   svolge,   con   sistema
informatizzato,  tramite  questionario,  estratto  da   un   database
predisposto dal Dipartimento per i trasporti,  la  navigazione  ed  i
sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, secondo un metodo di casualita'. Ciascun  questionario
consta  di  quaranta  affermazioni,  formulate  in   conformita'   ai
contenuti di cui al comma 1. Per ogni affermazione il candidato  deve
barrare la lettera "V" o "F", a seconda  che  consideri  la  predetta
affermazione rispettivamente vera o falsa.  La  prova  ha  durata  di
trenta minuti e si intende superata se il numero di  risposte  errate
e' non superiore a quattro. 
                               Art. 2 
 
 
Esercitazioni di guida per il conseguimento della  patente  di  guida
                         della categoria B1 
 
  1.  Per  le  modalita'  delle  esercitazioni  di  guida  utili   al
conseguimento di una patente di  categoria  B1,  anche  speciale,  in
particolare si applicano: 
    a) le disposizioni di cui all'art.  122,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992, se le stesse si svolgono su  quadricicli
diversi  da  quelli  leggeri,  omologati  per  il  trasporto  di   un
passeggero a fianco del conducente; 
    b) le disposizioni di cui all'art.  122,  comma  5,  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992, se le stesse si svolgono su  quadricicli
diversi da quelli leggeri  non  omologati  per  il  trasporto  di  un
passeggero a fianco del conducente. 
                               Art. 3 
 
Prova  di  verifica  delle  capacita'  e  dei  comportamenti  per  il
  conseguimento della patente di guida della categoria B1 
 
  1. La prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per  il
conseguimento della  patente  di  guida  della  categoria  B1,  anche
speciale, si  effettua  su  quadricicli  di  categoria  L7e,  di  cui
all'art. 47, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 285  del
1992, dotati di retromarcia. Si articola in tre fasi: 
    a) verifica della capacita' del conducente di prepararsi  ad  una
guida sicura, effettuando  le  operazioni  di  cui  all'allegato  II,
lettera B, punti da 7.1.1 a 7.1.4, del decreto legislativo n. 59  del
2011. Qualora il veicolo non sia dotato  di  carrozzeria  chiusa,  in
luogo della regolazione delle cinture di sicurezza  e  dell'eventuale
poggiatesta, di cui al punto 7.1.2, il candidato esegue  l'operazione
di cui al punto 6.1.1 dello stesso allegato II, lettera B; 
    b) esecuzione delle manovre di cui all'allegato 1; 
    c) comportamenti di guida nel traffico, intesi a  verificare  che
il candidato esegua in sicurezza, adottando le opportune precauzioni,
le operazioni previste dall'allegato II, lettera B, punti da 7.4.1  a
7.4.9, del decreto legislativo n. 59 del 2011. 
  2. Il candidato e' ammesso a sostenere le prove di cui al comma  1,
lettere b) e c), solo se ha superato rispettivamente le prove di  cui
alle lettere a) e b) dello stesso comma 1. 
  3. Le prove di cui al comma 1, lettere a) e b), si svolgono in aree
chiuse attrezzate in conformita' a quanto indicato  nell'allegato  1;
nello svolgimento della prova di cui al comma 1, lettera c),  qualora
il veicolo e' omologato per il trasporto di un  passeggero  a  fianco
del conducente, sullo stesso e' presente una persona in  qualita'  di
istruttore, alla quale si applicano le disposizioni di  cui  all'art.
122, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992. 
                               Art. 4 
 
Prova  di  verifica  delle  capacita'  e  dei  comportamenti  per  il
  conseguimento della patente di guida della categoria B 
 
  1. La prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per  il
conseguimento  della  patente  di  guida  della  categoria  B,  anche
speciale, si articola in tre fasi: 
    a) verifica della capacita' del conducente di prepararsi  ad  una
guida sicura  effettuando  le  operazioni  di  cui  all'allegato  II,
lettera B, punti da 7.1.1 a 7.1.4, del decreto legislativo n. 59  del
2011; 
    b) esecuzione di almeno due delle manovre, di cui  una  a  marcia
indietro, previste dall'allegato II, lettera  B,  punti  da  7.2.1  a
7.2.4, del decreto legislativo n. 59 del 2011; 
    c) comportamenti di guida nel traffico, intesi a  verificare  che
il candidato esegua in sicurezza, adottando le opportune precauzioni,
le operazioni previste dall'allegato II, lettera B, punti da 7.4.1  a
7.4.9, del decreto legislativo n. 59 del 2011. 
  2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2. 
  3. Nello svolgimento della prova di cui al comma 1, sul veicolo  e'
presente una  persona  in  qualita'  di  istruttore,  alla  quale  si
applicano le disposizioni di cui all'art. 122, comma 2,  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992, nonche' l'esaminatore  di  cui  all'art.
121, comma 3, dello stesso decreto legislativo. 
  4.  Il  titolare  di  una  patente  di  categoria  B,  che  intende
conseguire l'abilitazione di guida di  cui  all'art.  116,  comma  3,
lettera f), terzo e quarto periodo, del decreto  legislativo  n.  285
del 1992, sostiene una  prova  di  verifica  delle  capacita'  e  dei
comportamenti, in conformita' ai contenuti di cui all'allegato V  del
decreto legislativo n. 59  del  2011,  su  un  complesso  di  veicoli
composto da una motrice di categoria B ed un rimorchio, la cui  massa
massima autorizzata supera 750 Kg. La massa massima  autorizzata  del
complesso, superiore a 3500 Kg, e' tale da non superare i 4250 Kg. Si
applicano le disposizioni di cui al comma 3. 
  5. Il candidato al conseguimento di una  patente  di  categoria  B,
contestualmente all'estensione di abilitazione di  cui  al  comma  4,
sostiene un prova di verifica delle capacita' e dei  comportamenti  i
cui contenuti si conformano alle prescrizioni dei commi 1, 2, 3 e 4. 
  6. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano ai conducenti
titolari di  una  patente  di  guida  di  categoria  B  speciale.  Le
disposizioni di cui al comma 5  non  si  applicano  ai  candidati  al
conseguimento di una patente di guida di categoria B speciale. 
                               Art. 5 
 
 
Prova  di  verifica  delle  capacita'  e  dei  comportamenti  per  il
       conseguimento della patente di guida della categoria BE 
 
  1. La prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per  il
conseguimento della patente di guida della categoria BE, si  articola
in tre fasi: 
    a) verifica della capacita' del conducente di prepararsi  ad  una
guida sicura  effettuando  le  operazioni  di  cui  all'allegato  II,
lettera B, punti da 7.1.1 a 7.1.4, del decreto legislativo n. 59  del
2011; 
    b) esecuzione delle manovre di cui all'allegato  II,  lettera  B,
punti 7.3.1, 7.3.2 e 7.3.3 del decreto legislativo n. 59 del 2011. Le
manovre di cui ai punti 7.3.1 e 7.3.2 sono effettuate in area chiusa; 
    c) comportamenti di guida nel traffico, intesi a  verificare  che
il candidato esegua in sicurezza, adottando le opportune precauzioni,
le operazioni previste dall'allegato II, lettera B, punti da 7.4.1  a
7.4.9, del decreto legislativo n. 59 del 2011. 
  2. Si applicano le disposizioni di cui  all'art.  3,  comma  2,  ed
all'art. 4, comma 3. 
                               Art. 6 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Fino alla completa integrazione, con i contenuti di cui all'art.
1, comma 1, lettera e), dei questionari  d'esame  informatizzati,  il
candidato al conseguimento della patente di categoria BE sostiene  un
esame orale integrativo vertente sui medesimi contenuti. 
  2. L'idoneita' alla prova di verifica delle cognizioni,  conseguita
entro la data del 18 gennaio 2013, per il rilascio di una patente  di
categoria B, anche speciale, o BE, e' utile ad accedere alla prova di
verifica delle capacita' e dei  comportamenti  per  il  conseguimento
delle predette categorie di patenti, dal 19 gennaio 2013. 
  3. La prenotazione ad una seduta di esame per la prova di  verifica
delle cognizioni per il conseguimento di una patente di categoria  B,
anche speciale, o BE, effettuata entro la data del 18  gennaio  2013,
e' valida quale prenotazione ad una seduta di esame per la  prova  di
verifica  delle  cognizioni  per  il  conseguimento  delle   predette
categorie di patenti, dal 19 gennaio 2013.  La  prenotazione  ad  una
seduta di esame per la  prova  di  verifica  delle  capacita'  e  dei
comportamenti per il conseguimento di una  patente  di  categoria  B,
anche speciale, o BE, effettuata entro la data del 18  gennaio  2013,
e' valida quale prenotazione ad una seduta di esame per la  prova  di
verifica delle capacita' e dei  comportamenti  per  il  conseguimento
delle predette categorie di patenti, dal 19 gennaio 2013. 
                               Art. 7 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Le  disposizioni  del  presente  decreto  entrano  in  vigore  a
decorrere dal 19 gennaio 2013. 
  Il presente decreto, unitamente agli allegati, che ne formano parte
integrante, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 19 dicembre 2012 
 
                                            Il vice Ministro: Ciaccia 

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2013 
Ufficio di  controllo  atti  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, registro n. 1, foglio n. 53 
                                                           Allegato 1 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico