venerdì 11 gennaio 2013

Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento della patente di categoria AM, nonche' delle modalita' di esercitazione alla guida di veicoli per i quali e' richiesta la predetta patente

 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo
modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2011,  n.  59,  recante:
«Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti  la
patente di guida»; 
  Visto, in  particolare,  l'art.  116,  comma  3,  lettera  a),  del
predetto decreto legislativo n. 285 del  1992,  che  prevede  che  la
patente di guida della categoria AM abilita alla guida di ciclomotori
a due o a tre ruote e di quadricicli leggeri, nonche' il comma 4, che
prevede che i mutilati e minorati fisici, anche se  affetti  da  piu'
minorazioni, possono conseguire, tra l'altro,  la  patente  speciale,
della categoria AM; 
  Visto l'art. 121, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992,
che  stabilisce  che  gli  esami  di   idoneita'   tecnica   per   il
conseguimento  della  patente  di  guida  sono   effettuati   secondo
direttive, modalita' e programmi stabiliti con decreto  del  Ministro
dei trasporti, ora delle infrastrutture e dei trasporti,  sulla  base
delle direttive della Comunita' europea, ora Unione Europea; 
  Visto, altresi', l'art. 23, comma 1, del citato decreto legislativo
n. 59  del  2011,  che  prevede  che  le  prove  di  controllo  delle
cognizioni e di verifica delle capacita' e dei  comportamenti,  utili
al conseguimento delle patenti di guida, si conformano  ai  requisiti
minimi dell'allegato II dello stesso decreto legislativo  n.  59  del
2011, e che  i  requisiti  per  il  conseguimento  della  patente  di
categoria  AM  sono  disciplinati  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto l'art. 28 del citato decreto legislativo n. 59 del 2011,  che
stabilisce che le  disposizioni  di  cui  allo  stesso  decreto  sono
applicabili dal 19 gennaio 2013; 
  Visto l'art. 2, comma 1-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010,
n.  225,  recante:  «Proroga  di  termini  previsti  da  disposizioni
legislative ed interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno
alle imprese e alle famiglie», convertito, con  modificazioni,  dalla
legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui  prevede  che,  con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano, tra
l'altro, disciplinate le modalita' di rilascio  di  un'autorizzazione
al candidato al conseguimento del certificato di idoneita' alla guida
del ciclomotore, che consenta allo stesso di esercitarsi alla  guida,
dopo aver superato la prevista prova di controllo  delle  cognizioni,
anche in deroga alle disposizioni dell'art.  170,  comma  2,  decreto
legislativo n. 285 del 1992; 
  Visti il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
1° marzo 2011, recante: «Disciplina di  rilascio  dell'autorizzazione
ad esercitarsi alla guida del ciclomotore e relative  modalita'»,  ed
il decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, 23 marzo 2011, recante: «Riordino della disciplina dei corsi
di preparazione alla prova teorica e  le  modalita'  di  espletamento
della prova teorica e pratica, utili al conseguimento del certificato
di idoneita' alla guida del ciclomotore», entrambi  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 73 del 30 marzo 2011; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  e  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre  2011,  allegato  al
decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  serie  generale,
n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al
Sottosegretario di Stato  le  materie  relative  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Ritenuta la necessita' di provvedere a  disciplinare  le  procedure
dell'esame utile a conseguire la patente di guida di categoria AM; 
  Considerato che l'art.  116,  comma  3,  lettera  a),  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992, come applicabile dal  19  gennaio  2013,
sopprime le disposizioni relative al certificato  di  idoneita'  alla
guida del ciclomotore,  di  cui  all'art.  115,  commi  da  1-bis  ad
1-quinquies, ed 11-bis; 
  Considerato, pertanto, che dalla predetta  data  non  saranno  piu'
applicabili le disposizioni di cui ai predetti decreti  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti del 1° marzo 2011 e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti  di  concerto  con  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 23 marzo 2011; 
  Ritenuto, infine, necessario dettare disposizioni  transitorie  per
disciplinare la validita', per il conseguimento  di  una  patente  di
categoria  AM,   dei   procedimenti   amministrativi   avviati,   con
riferimento  ad  un  certificato  di  idoneita'  alla  guida  di   un
ciclomotore, ai sensi dei predetti commi dell'art.  115  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992, e dei predetti decreti ministeriali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento della patente
                     di guida della categoria AM 
 
  1. La prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento della
patente di guida  della  categoria  AM,  anche  speciale,  verte  sui
seguenti argomenti: 
    a) segnali di pericolo e segnali di precedenza; 
    b) segnali di divieto; 
    c) segnali di obbligo; 
    d) segnali di indicazione e pannelli integrativi; 
    e) norme sulla precedenza; 
    f) norme di comportamento; 
    g) segnali luminosi, segnali orizzontali; 
    h) fermata, sosta e definizioni stradali; 
    i)  cause  di  incidenti  e  comportamenti  dopo  gli  incidenti,
assicurazione; 
    l) elementi del ciclomotore e loro uso; 
    m) comportamenti alla guida del ciclomotore e uso del casco; 
    n) valore e necessita' della regola; 
    o) rispetto della vita e comportamento solidale; 
    p) condizioni psicofisiche per la guida dei ciclomotori; 
    q) rispetto dell'ambiente; 
    r) elementari conoscenze sul  funzionamento  dei  ciclomotori  in
caso di emergenza, in conformita' ai contenuti di cui all'allegato 1. 
  2.  La  prova  di  cui  al  comma  1   si   svolge,   con   sistema
informatizzato,  tramite  questionario,  estratto  da   un   database
predisposto dal Dipartimento per i trasporti,  la  navigazione  ed  i
sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, secondo un metodo di casualita'. Ciascun  questionario
consta di trenta affermazioni, formulate in conformita' ai  contenuti
di cui all'allegato II, lettera A, punto 2, del  decreto  legislativo
n. 59 del 2011. Per ogni affermazione il candidato  deve  barrare  la
lettera «V» o «F», a seconda che consideri la  predetta  affermazione
rispettivamente vera o falsa.  La  prova  ha  durata  di  venticinque
minuti e si intende superata se il numero di risposte errate  e'  non
superiore a tre. 
                               Art. 2 
 
Esercitazioni  di  guida  per  il  conseguimento  della  patente   di
                            categoria AM 
 
  1.  Per  le  modalita'  delle  esercitazioni  di  guida  utili   al
conseguimento di una patente di  categoria  AM,  anche  speciale,  in
particolare si applicano: 
    a) le disposizioni di cui all'art.  122,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992, se le stesse si svolgono su  ciclomotori
a tre ruote ovvero su quadricicli leggeri, omologati per il trasporto
di un passeggero a fianco del conducente. Si applica la  deroga  alle
disposizioni di cui all'art.  170,  comma  2,  dello  stesso  decreto
legislativo, quale prevista dall'art. 2, comma 1-quater, della  legge
n. 10 del 2011; 
    b) le disposizioni di cui all'art.  122,  comma  5,  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992, se le stesse si svolgono su  ciclomotori
a due ruote ed in ogni caso in cui il veicolo non sia  omologato  per
il trasporto di un passeggero a fianco del conducente. 
                               Art. 3 
 
Prova  di  verifica  delle  capacita'  e  dei  comportamenti  per  il
       conseguimento della patente di guida della categoria AM 
 
  1. La prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per  il
conseguimento della  patente  di  guida  della  categoria  AM,  anche
speciale, effettuata su un ciclomotore a due  ruote,  consta  di  due
fasi: la prima fase si svolge in aree  attrezzate  in  conformita'  a
quanto  indicato  nell'allegato  2  e  verifica  la   capacita'   dei
comportamenti alla guida nello stesso allegato previsti.  La  seconda
fase, alla quale si accede solo se e' superata la prima, consiste  in
una verifica dei comportamenti di guida nel traffico. 
  2. La prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per  il
conseguimento della  patente  di  guida  della  categoria  AM,  anche
speciale, effettuata su ciclomotori a  tre  ruote  o  su  quadricicli
leggeri, dotati di retromarcia, consta di due fasi: la prima fase  si
svolge in aree chiuse, attrezzate in conformita'  a  quanto  indicato
nell'allegato 3, e verifica la capacita' dei comportamenti alla guida
nello stesso allegato previsti. La seconda fase, alla quale si accede
solo  se  e'  superata  la  prima,  consiste  in  una  verifica   dei
comportamenti di guida nel traffico. In deroga alle  disposizioni  di
cui all'art. 170, comma 2, decreto legislativo n. 285  del  1992,  in
tale fase, sul  veicolo  e'  presente  una  persona  in  qualita'  di
istruttore, alla quale si applicano le disposizioni di  cui  all'art.
122, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992. 
  3. Con successivo provvedimento del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e' disciplinata la prova di verifica delle capacita'  e
dei comportamenti per il conseguimento della patente di  guida  della
categoria AM, anche speciale, effettuata su ciclomotori a tre ruote e
quadricicli leggeri diversi da quelli di cui al comma 2. 
                               Art. 4 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Fino alla completa predisposizione  dei  questionari  utili  per
l'esame informatizzato, di cui all'art.  1,  comma  2,  la  prova  di
verifica  delle  cognizioni  si  svolge  sulla  base  di  questionari
estratti da un database predisposto dal Dipartimento per i trasporti,
la navigazione ed i sistemi informativi e  statistici  del  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  secondo   un   metodo   di
casualita'. Ciascun questionario consta di dieci domande, per  ognuna
delle quali sono previste tre risposte che possono  essere:  tutte  e
tre vere, ovvero due vere e una falsa, o una vera e due false, oppure
infine  tutte  e  tre  false.  I   candidati   devono   barrare,   in
corrispondenza di ogni risposta, la lettera «V» o «F», a seconda  che
consideri la stessa rispettivamente vera o falsa. La prova ha  durata
di trenta minuti e si intende  superata  se  il  numero  di  risposte
errate e' non superiore a quattro. 
  2. L'idoneita' alla prova di verifica delle cognizioni,  conseguita
entro la data del 18 gennaio 2013 per il rilascio di  un  certificato
di idoneita' alla guida di un ciclomotore, e' utile ad accedere  alla
prova  di  verifica  delle  capacita'  e  dei  comportamenti  per  il
conseguimento  di  una  patente  di  categoria  AM,  anche  speciale.
Conseguentemente, alla data del 19 gennaio 2013  alle  autorizzazioni
ad esercitarsi alla guida  del  ciclomotore,  previste  dall'art.  2,
comma 1-quater, del decreto legge decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.
225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.
10,  e  rilasciate  ai  sensi  del   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  1°  marzo  2011,  si  applica   la
disciplina di cui all'art. 122 del decreto  legislativo  n.  285  del
1992. 
  3. La prenotazione ad una seduta di esame per la prova di  verifica
delle cognizioni per il conseguimento di un certificato di  idoneita'
alla guida di un ciclomotore, effettuata entro la data del 18 gennaio
2013, e' valida quale prenotazione ad una  seduta  di  esame  per  la
prova di verifica  delle  cognizioni  per  il  conseguimento  di  una
patente di categoria AM,  anche  speciale.  La  prenotazione  ad  una
seduta di esame per la  prova  di  verifica  delle  capacita'  e  dei
comportamenti per il conseguimento di  un  certificato  di  idoneita'
alla guida di un ciclomotore, effettuata entro la data del 18 gennaio
2013, e' valida quale prenotazione ad una  seduta  di  esame  per  la
prova  di  verifica  delle  capacita'  e  dei  comportamenti  per  il
conseguimento di una patente di categoria AM, anche  speciale,  ferma
restando la  possibilita'  di  sostenere  al  massimo  due  volte  la
predetta prova entro il termine di sei mesi dalla  data  di  rilascio
dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di un ciclomotore. 
  4. Alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  gli
attestati di frequenza gia' rilasciati ai sensi dell'art. 1, comma 4,
del decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, 23 marzo 2011, scadono di validita'. 
                               Art. 5 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Le  disposizioni  del  presente  decreto  entrano  in  vigore  a
decorrere dal 19 gennaio 2013. Dalla stessa  data  sono  abrogati  il
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  1°  marzo
2011,  recante:  «Disciplina  di  rilascio   dell'autorizzazione   ad
esercitarsi alla guida del ciclomotore e relative modalita'»,  ed  il
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto
con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 23
marzo  2011,  recante:  «Riordino  della  disciplina  dei  corsi   di
preparazione alla prova teorica e le modalita' di espletamento  della
prova teorica e pratica, utili al conseguimento  del  certificato  di
idoneita' alla guida del ciclomotore». 
  Il presente decreto, unitamente agli allegati, che ne formano parte
integrante, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo
osservare. 
    Roma, 10 dicembre 2012 
 
                                            Il vice Ministro: Ciaccia 

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2012 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 15, foglio n. 134 
                                                           Allegato 1 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 2 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 3 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico