martedì 1 gennaio 2013

Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al Codice della strada, ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 19 dicembre 2012  

Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al Codice della strada, ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (12A13749) (GU n.303 del 31-12-2012) 

 
 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
 
                           di concerto con 
 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
 
                                  e 
 
 
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 195, commi 3  e  3-bis,  del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo Codice della strada; 
  Visto il decreto del Ministro della giustizia del 22 dicembre 2010; 
  Ritenuto  di  dover  provvedere,   in   conformita'   alla   citata
disposizione   legislativa,    all'aggiornamento    delle    sanzioni
amministrative pecuniarie previste  dal  citato  Nuovo  Codice  della
strada, in misura pari all'intera variazione dell'indice  dei  prezzi
al consumo per le famiglie di operai e  impiegati,  media  nazionale,
verificatasi nel biennio dal 1° dicembre 2010 al 30 novembre 2012; 
  Ritenuto di dover escludere dal  predetto  aggiornamento  l'importo
delle sanzioni introdotte nel  Nuovo  Codice  della  strada  e  norme
correlate per effetto delle disposizioni dell'art. 36, comma  10-bis,
del decreto legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito  con  legge  15
luglio 2011, n.111, dell'art.1, comma 3, della legge 22  marzo  2012,
n. 33, dell'art.17, comma 12, del decreto legge 24 gennaio  2012,  n.
1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, e  dell'art.11-bis  del
decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con  legge  4  aprile
2012, n. 35, non essendo  decorso  il  previsto  biennio  dalla  loro
entrata in vigore; 
  Considerato che l'indice di variazione percentuale  dei  prezzi  al
consumo per le  famiglie  di  operai  e  impiegati  verificatosi  nel
biennio  dal  1°  dicembre  2010  al  30  novembre  2012,   calcolato
dall'Istituto Nazionale di Statistica, e' del 5,4%; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste  dal
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il  Nuovo  Codice
della strada e successive modifiche  e  integrazioni,  e'  aggiornata
secondo la tabella I figurante in allegato al presente decreto. 
  2. Dall'adeguamento di cui al comma  1  sono  escluse  le  sanzioni
amministrative pecuniarie previste  dalle  disposizioni  del  decreto
legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e  norme  correlate,   come
introdotte  o  modificate  dalle  disposizioni  dell'art.  36,  comma
10-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con  legge
15 luglio 2011, n.111, dell'art.1, comma  3,  della  legge  22  marzo
2012, n. 33, dell'art.17, comma 12,  del  decreto  legge  24  gennaio
2012,  n.  1,  convertito  con  legge  24  marzo  2012,   n.   27   e
dell'art.11-bis del decreto legge 9 febbraio 2012, n.  5,  convertito
con legge 4 aprile  2012,  n.  35,  riportate  nella  tabella  II  in
allegato al presente decreto. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e avra' effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013. 
    Roma, 19 dicembre 2012 
 
                     Il Ministro della giustizia 
                              Severino 
 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                               Grilli 
 
 
          Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
                               Passera 
 

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2012 
Registro n. 10, foglio n. 193 

 

(Allegato )

                                                             Allegato 
 
                                                            Tabella I 
    Gli importi delle sanzioni amministrative del  pagamento  di  una
somma, previste dal codice della strada, devono intendersi sostituiti
come segue: 
      Ove era prevista la sanzione da € 23 a  €  92  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 24 a € 97. 
      Ove era prevista la sanzione da € 24 a  €  94  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 25 a € 99. 
      Ove era prevista la sanzione da € 38 a €  152  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 40 a € 160. 
      Ove era prevista la sanzione da € 38 a €  154  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 40 a € 162. 
      Ove era prevista la sanzione da € 38 a €  155  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 40 a € 163. 
      Ove era prevista la sanzione da € 39 a €  159  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 41 a € 168. 
      Ove era prevista la sanzione da € 48 a  €  94  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 51 a € 99. 
      Ove era prevista la sanzione da € 72 a €  292  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 76 a € 308. 
      Ove era prevista la sanzione da € 76 a €  306  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 80 a € 323. 
      Ove era prevista la sanzione da € 78 a €  311  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 82 a € 328. 
      Ove era prevista la sanzione da € 79 a €  312  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 83 a € 329. 
      Ove era prevista la sanzione da € 80 a €  318  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 84 a € 335. 
      Ove era prevista la sanzione da € 94 a €  191  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 99 a € 201. 
      Ove era prevista la sanzione da € 100 a € 400  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 105 a € 422. 
      Ove era prevista la sanzione da € 120 a € 239  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 126 a € 252. 
      Ove era prevista la sanzione da € 146 a € 584  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 154 a € 616. 
      Ove era prevista la sanzione da € 147 a € 590  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 155 a € 622. 
      Ove era prevista la sanzione da € 148 a € 594  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 156 a € 626. 
      Ove era prevista la sanzione da € 152 a € 608  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 160 a € 641. 
      Ove era prevista la sanzione da € 154 a € 613  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 162 a € 646. 
      Ove era prevista la sanzione da € 155 a € 624  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 163 a € 658. 
      Ove era prevista la sanzione da € 155 a € 620  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 163 a € 653. 
      Ove era prevista la sanzione da € 159 a € 639  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 168 a € 674. 
      Ove era prevista la sanzione da € 200 a € 800  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 211 a € 843. 
      Ove era prevista la sanzione da € 205 a € 410  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 216 a € 432. 
      Ove era prevista la sanzione da € 250 a € 1.000 la stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 264 a € 1.054. 
      Ove era prevista la sanzione da € 269 a € 1.075 la stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 284 a € 1.133. 
      Ove era prevista la sanzione da € 279 a € 1.114 la stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 294 a € 1.174. 
      Ove era prevista la sanzione da € 300 a € 1.200 la stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 316 a € 1.265. 
      Ove era prevista la sanzione da € 302 a € 1.207 la stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 318 a € 1.272. 
      Ove era prevista la sanzione da € 307 a € 1.228 la stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 324 a € 1.294. 
      Ove era prevista la sanzione da € 314 a € 1.256 la stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 331 a € 1.324. 
      Ove era prevista la sanzione da € 335 a € 1.672 la stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 353 a € 1.762. 
      Ove era prevista la sanzione da € 350 a € 1.400 la stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 369 a € 1.476. 
      Ove era prevista la sanzione da € 365 a € 1.460 la stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 385 a € 1.539. 
      Ove era prevista la sanzione da € 382 a € 1.534 la stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 403 a € 1.617. 
      Ove era prevista la sanzione da € 389 a € 1.559 la stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 410 a € 1.643. 
      Ove era prevista la sanzione da € 398 a € 1.596 la stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 419 a € 1.682. 
      Ove era prevista la sanzione da € 400 a € 1.600 la stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 422 a € 1.686. 
      Ove era prevista la sanzione da € 500 a € 2.000 la stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 527 a € 2.108. 
      Ove era prevista la sanzione da € 555 a € 2.220 la stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 585 a € 2.340. 
      Ove era prevista la sanzione da € 628 a € 2.514 la stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 662 a € 2.650. 
      Ove era prevista la sanzione da € 669 a € 3.345 la stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 705 a € 3.526. 
      Ove era prevista la sanzione da € 726 a € 2.918 la stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 765 a € 3.076. 
      Ove era prevista la sanzione da € 730 a € 2.921 la stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 769 a € 3.079. 
      Ove era prevista la sanzione da € 731 a € 2.928 la stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 770 a € 3.086. 
      Ove era prevista la sanzione da € 732 a € 2.955 la stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 772 a € 3.115. 
      Ove era prevista la sanzione da € 761 a € 3.047 la stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 802 a € 3.212. 
      Ove era prevista la sanzione da € 767 a € 3.068 la stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 808 a € 3.234. 
      Ove era prevista la sanzione da € 779 a € 3.119 la stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 821 a € 3.287. 
      Ove era prevista la sanzione da € 798 a € 3.194 la stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 841 a € 3.366. 
      Ove era prevista la sanzione da € 849 a € 3.395 la stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 895 a € 3.578. 
      Ove era prevista la sanzione da € 891 a € 3.565 la stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 939 a € 3.758. 
      Ove era prevista la sanzione da € 1.000 a  €  3.000  la  stessa
deve intendersi sostituita con quella da € 1.054 a € 3.162. 
      Ove era prevista la sanzione da € 1.000 a  €  4.000  la  stessa
deve intendersi sostituita con quella da € 1.054 a € 4.216. 
      Ove era prevista la sanzione da € 1.114 a €  11.139  la  stessa
deve intendersi sostituita con quella da € 1.174 a € 11.741. 
      Ove era prevista la sanzione da € 1.256 a  €  5.030  la  stessa
deve intendersi sostituita con quella da € 1.324 a € 5.302. 
      Ove era prevista la sanzione da € 1.671 a  €  6.684  la  stessa
deve intendersi sostituita con quella da € 1.761 a € 7.045. 
      Ove era prevista la sanzione da € 1.725 a  €  6.903  la  stessa
deve intendersi sostituita con quella da € 1.818 a € 7.276. 
      Ove era prevista la sanzione da € 1.769 a  €  7.078  la  stessa
deve intendersi sostituita con quella da € 1.865 a € 7.460. 
      Ove era prevista la sanzione da € 1.842 a  €  7.369  la  stessa
deve intendersi sostituita con quella da € 1.941 a € 7.767. 
      Ove era prevista la sanzione da € 1.886 a  €  7.546  la  stessa
deve intendersi sostituita con quella da € 1.988 a € 7.953. 
      Ove era prevista la sanzione da € 2.514 a €  10.061  la  stessa
deve intendersi sostituita con quella da € 2.650 a € 10.604. 
      Ove era prevista la sanzione da € 4.455 a €  17.823  la  stessa
deve intendersi sostituita con quella da € 4.696 a € 18.785. 
      Ove era prevista la sanzione da € 10.240 a € 15.360  la  stessa
deve intendersi sostituita con quella da € 10.793 a € 16.189. 
 
                                                           Tabella II 
    Disposizioni previste dal codice della strada e  norme  correlate
che sono escluse dall'aggiornamento dell'importo delle sanzioni: 
      Articolo 23, comma 12; 
      Articolo 1, comma 3, legge 22 marzo 2012, n. 33; 
      Articolo 115, comma 1-ter; 
      Articolo 122, comma 5-bis; 
      Articolo 167, comma 2-bis,  comma  3-bis  e  comma  5,  secondo
periodo. 
 
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Ministero dell'interno
Aggiomamento sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 195, comma 3 del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada)
(Circolare n.300/A/9362/12/101/3/3/14 del 31.12.2012)

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

 

OGGETTO: Aggiomamento sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 195, comma 3 del decreto legislativo
                    30.4.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
 

                                                                                                                                       Indirizzi...  Omessi


     Per opportuna conoscenza si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana odierna è in corso la pubblicazione del decreto interministeriale del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che, ai sensi dell'articolo 195, comma 3, C.d.S., dispone l'adeguamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della Strada (1) e che troverà applicazione dal l° Gennaio 2013

   Il Decreto (All.1) ha assoggettato all'adeguamento biennale anche le norme con sanzioni amministrative pecuniarie che non erano state comprese nel precedente aggiornamento, attuato con decreto del Ministro della giustizia 22.12.20 l O, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31.12.2010, non essendo a quella data ancora decorso un biennio dalla loro entrata in vigore. ...