MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 19 dicembre 2012
Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al Codice della strada, ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (12A13749) (GU n.303 del 31-12-2012)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 195, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo Codice della strada; Visto il decreto del Ministro della giustizia del 22 dicembre 2010; Ritenuto di dover provvedere, in conformita' alla citata disposizione legislativa, all'aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal citato Nuovo Codice della strada, in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media nazionale, verificatasi nel biennio dal 1° dicembre 2010 al 30 novembre 2012; Ritenuto di dover escludere dal predetto aggiornamento l'importo delle sanzioni introdotte nel Nuovo Codice della strada e norme correlate per effetto delle disposizioni dell'art. 36, comma 10-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n.111, dell'art.1, comma 3, della legge 22 marzo 2012, n. 33, dell'art.17, comma 12, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, e dell'art.11-bis del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, non essendo decorso il previsto biennio dalla loro entrata in vigore; Considerato che l'indice di variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatosi nel biennio dal 1° dicembre 2010 al 30 novembre 2012, calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica, e' del 5,4%; Decreta: Art. 1 1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo Codice della strada e successive modifiche e integrazioni, e' aggiornata secondo la tabella I figurante in allegato al presente decreto. 2. Dall'adeguamento di cui al comma 1 sono escluse le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e norme correlate, come introdotte o modificate dalle disposizioni dell'art. 36, comma 10-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n.111, dell'art.1, comma 3, della legge 22 marzo 2012, n. 33, dell'art.17, comma 12, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27 e dell'art.11-bis del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, riportate nella tabella II in allegato al presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e avra' effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013. Roma, 19 dicembre 2012 Il Ministro della giustizia Severino Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Passera Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2012 Registro n. 10, foglio n. 193
(Allegato
)
Allegato
Tabella I
Gli importi delle sanzioni amministrative del pagamento di una
somma, previste dal codice della strada, devono intendersi sostituiti
come segue:
Ove era prevista la sanzione da € 23 a € 92 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 24 a € 97.
Ove era prevista la sanzione da € 24 a € 94 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 25 a € 99.
Ove era prevista la sanzione da € 38 a € 152 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 40 a € 160.
Ove era prevista la sanzione da € 38 a € 154 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 40 a € 162.
Ove era prevista la sanzione da € 38 a € 155 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 40 a € 163.
Ove era prevista la sanzione da € 39 a € 159 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 41 a € 168.
Ove era prevista la sanzione da € 48 a € 94 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 51 a € 99.
Ove era prevista la sanzione da € 72 a € 292 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 76 a € 308.
Ove era prevista la sanzione da € 76 a € 306 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 80 a € 323.
Ove era prevista la sanzione da € 78 a € 311 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 82 a € 328.
Ove era prevista la sanzione da € 79 a € 312 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 83 a € 329.
Ove era prevista la sanzione da € 80 a € 318 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 84 a € 335.
Ove era prevista la sanzione da € 94 a € 191 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 99 a € 201.
Ove era prevista la sanzione da € 100 a € 400 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 105 a € 422.
Ove era prevista la sanzione da € 120 a € 239 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 126 a € 252.
Ove era prevista la sanzione da € 146 a € 584 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 154 a € 616.
Ove era prevista la sanzione da € 147 a € 590 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 155 a € 622.
Ove era prevista la sanzione da € 148 a € 594 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 156 a € 626.
Ove era prevista la sanzione da € 152 a € 608 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 160 a € 641.
Ove era prevista la sanzione da € 154 a € 613 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 162 a € 646.
Ove era prevista la sanzione da € 155 a € 624 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 163 a € 658.
Ove era prevista la sanzione da € 155 a € 620 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 163 a € 653.
Ove era prevista la sanzione da € 159 a € 639 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 168 a € 674.
Ove era prevista la sanzione da € 200 a € 800 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 211 a € 843.
Ove era prevista la sanzione da € 205 a € 410 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 216 a € 432.
Ove era prevista la sanzione da € 250 a € 1.000 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 264 a € 1.054.
Ove era prevista la sanzione da € 269 a € 1.075 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 284 a € 1.133.
Ove era prevista la sanzione da € 279 a € 1.114 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 294 a € 1.174.
Ove era prevista la sanzione da € 300 a € 1.200 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 316 a € 1.265.
Ove era prevista la sanzione da € 302 a € 1.207 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 318 a € 1.272.
Ove era prevista la sanzione da € 307 a € 1.228 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 324 a € 1.294.
Ove era prevista la sanzione da € 314 a € 1.256 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 331 a € 1.324.
Ove era prevista la sanzione da € 335 a € 1.672 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 353 a € 1.762.
Ove era prevista la sanzione da € 350 a € 1.400 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 369 a € 1.476.
Ove era prevista la sanzione da € 365 a € 1.460 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 385 a € 1.539.
Ove era prevista la sanzione da € 382 a € 1.534 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 403 a € 1.617.
Ove era prevista la sanzione da € 389 a € 1.559 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 410 a € 1.643.
Ove era prevista la sanzione da € 398 a € 1.596 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 419 a € 1.682.
Ove era prevista la sanzione da € 400 a € 1.600 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 422 a € 1.686.
Ove era prevista la sanzione da € 500 a € 2.000 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 527 a € 2.108.
Ove era prevista la sanzione da € 555 a € 2.220 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 585 a € 2.340.
Ove era prevista la sanzione da € 628 a € 2.514 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 662 a € 2.650.
Ove era prevista la sanzione da € 669 a € 3.345 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 705 a € 3.526.
Ove era prevista la sanzione da € 726 a € 2.918 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 765 a € 3.076.
Ove era prevista la sanzione da € 730 a € 2.921 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 769 a € 3.079.
Ove era prevista la sanzione da € 731 a € 2.928 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 770 a € 3.086.
Ove era prevista la sanzione da € 732 a € 2.955 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 772 a € 3.115.
Ove era prevista la sanzione da € 761 a € 3.047 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 802 a € 3.212.
Ove era prevista la sanzione da € 767 a € 3.068 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 808 a € 3.234.
Ove era prevista la sanzione da € 779 a € 3.119 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 821 a € 3.287.
Ove era prevista la sanzione da € 798 a € 3.194 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 841 a € 3.366.
Ove era prevista la sanzione da € 849 a € 3.395 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 895 a € 3.578.
Ove era prevista la sanzione da € 891 a € 3.565 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 939 a € 3.758.
Ove era prevista la sanzione da € 1.000 a € 3.000 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da € 1.054 a € 3.162.
Ove era prevista la sanzione da € 1.000 a € 4.000 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da € 1.054 a € 4.216.
Ove era prevista la sanzione da € 1.114 a € 11.139 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da € 1.174 a € 11.741.
Ove era prevista la sanzione da € 1.256 a € 5.030 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da € 1.324 a € 5.302.
Ove era prevista la sanzione da € 1.671 a € 6.684 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da € 1.761 a € 7.045.
Ove era prevista la sanzione da € 1.725 a € 6.903 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da € 1.818 a € 7.276.
Ove era prevista la sanzione da € 1.769 a € 7.078 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da € 1.865 a € 7.460.
Ove era prevista la sanzione da € 1.842 a € 7.369 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da € 1.941 a € 7.767.
Ove era prevista la sanzione da € 1.886 a € 7.546 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da € 1.988 a € 7.953.
Ove era prevista la sanzione da € 2.514 a € 10.061 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da € 2.650 a € 10.604.
Ove era prevista la sanzione da € 4.455 a € 17.823 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da € 4.696 a € 18.785.
Ove era prevista la sanzione da € 10.240 a € 15.360 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da € 10.793 a € 16.189.
Tabella II
Disposizioni previste dal codice della strada e norme correlate
che sono escluse dall'aggiornamento dell'importo delle sanzioni:
Articolo 23, comma 12;
Articolo 1, comma 3, legge 22 marzo 2012, n. 33;
Articolo 115, comma 1-ter;
Articolo 122, comma 5-bis;
Articolo 167, comma 2-bis, comma 3-bis e comma 5, secondo
periodo.
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Ministero dell'interno
Aggiomamento sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 195, comma 3 del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada)
Aggiomamento sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 195, comma 3 del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada)
(Circolare n.300/A/9362/12/101/3/3/14 del 31.12.2012)
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
OGGETTO: Aggiomamento sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 195, comma 3 del decreto legislativo
30.4.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
Indirizzi... Omessi
Per opportuna conoscenza si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana odierna è in corso la pubblicazione del decreto interministeriale del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che, ai sensi dell'articolo 195, comma 3, C.d.S., dispone l'adeguamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della Strada (1) e che troverà applicazione dal l° Gennaio 2013
Il Decreto (All.1) ha assoggettato all'adeguamento biennale anche le norme con sanzioni amministrative pecuniarie che non erano state comprese nel precedente aggiornamento, attuato con decreto del Ministro della giustizia 22.12.20 l O, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31.12.2010, non essendo a quella data ancora decorso un biennio dalla loro entrata in vigore. ...