Sezioni
Riunite per la Regione
siciliana in sede consultiva nella camera di consiglio del 13 novembre 2012.
* * * *
Visto l’art. 23 del R.D. Lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione
dello Statuto della Regione siciliana);
visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di
Sezioni della Corte dei conti per la
Regione siciliana);
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia
di controllo e giurisdizione della Corte dei conti);
visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di
attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni
e modifiche al decreto legislativo n. 655/1948);
vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al
titolo V della parte seconda della Costituzione);
vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per
l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3);
vista la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Marineo (PA), con nota
prot. n. 10426 del 25 luglio 2012, presa in carico dal Servizio di supporto di
queste Sezioni riunite in data 31 luglio 2012, prot. n. 110/SRCSS-R01CVA-A;
vista l’ordinanza n. 109/2012/SS.RR./CONS. del 31 ottobre 2012
con la quale il Presidente delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede
consultiva ha convocato il Collegio per l’odierna adunanza;
udito il relatore, consigliere dr. Stefano SIRAGUSA
ha emesso la seguente deliberazione.
* * * *
Con la nota in epigrafe il Sindaco del
Comune di Marineo, nella premessa che l ’
argomento in oggetto di parere ha riflessi diretti nella contabilità dell’ente
e pertanto rientra in materie oggetto di funzioni consultive esercitate dalla
Corte dei conti ai sensi della legge 131/2003, chiede di conoscere se sia
ancora possibile alla luce della vigente normativa ricorrere all’istituto della
monetizzazione delle ferie a favore di dipendenti comunali non fruite per
esigenze di servizio e segnatamente nell’ipotesi di cessazione del rapporto di
lavoro per improvviso decesso del lavoratore.
* * * *
La richiesta di parere è da ritenersi ammissibile,
sotto il profilo soggettivo, trattandosi del Sindaco del comune, legale rappresentante
dell’Ente.
Sotto il
profilo oggettivo, si osserva che il quesito proposto può ritenersi compreso
nella accezione di contabilità pubblica individuata per l’espletamento della funzione consultiva
della Corte dei conti dall’art.7, comma
8 , della legge n.131 del 2003. Occorre, infatti, che tale accezione faccia
riferimento alla disciplina delle spese ed alle relative norme di contabilità,
requisiti che si ritrovano nella legge 7 agosto 2012, n.135 (di conversione,
con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95 recante: “disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini”) il cui art.5 , comma ottavo, è oggetto del richiesto parere.
Il quesito viene, altresì proposto, con i caratteri di generalità ed astrattezza
necessari ad escluderne la riferibilità a concreti provvedimenti adottati
dall’amministrazione, nell’esercizio
della propria discrezionalità di gestione nel cui ambito è preclusa ogni sovrapposizione di una concorrente attività consultiva
da parte di queste Sezioni riunite, né si ha notizia di un eventuale
contenzioso giurisdizionale in atto che, parimenti, precluderebbe ogni attività
consultiva al riguardo, da parte di queste Sezioni riunite.
La citata disposizione
di legge prevede che :“Le ferie, i riposi ed i permessi
spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi dell'articolo 1, comma
2, della legge 31
dicembre 2009, n.
196, (nonché delle autorità) indipendenti ivi inclusa la Commissione
nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti
secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun
caso alla corresponsione di
trattamenti economici
sostitutivi. La presente disposizione si applica anche
in caso di cessazione
del rapporto di
lavoro per mobilità,
dimissioni, risoluzione, pensionamento
e raggiungimento del
limite di età. Eventuali disposizioni
normative e contrattuali
più favorevoli cessano di avere applicazione
a decorrere dall'entrata in vigore del
presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme
indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare
ed amministrativa per
il dirigente responsabile”.
Preliminarmente va
ricordato che secondo il principio generale dell’ordinamento giuridico dii
interpretazione delle leggi, la legge “dispone per l’avvenire” e, normalmente,
“ non ha efficacia retroattiva” (art.11 disp. prel. al Cod. civile)
L’entrata in vigore
del decreto legge 6 luglio 2012 n.95 è stata fissata al 7 luglio 2012 e non vi sono disposizioni relative ad un
eventuale regime transitorio.
Pertanto, i
rapporti di lavoro cessati e le situazioni in cui le giornate di ferie siano
già maturate prima dell’entrata in vigore della citata disposizione devono
trovare la relativa tutela assicurata dall’ordinamento giuridico.
Inoltre, a parte
ogni considerazione sulla precisa individuazione della nozione dei “trattamenti
economici sostituitivi” che non sembra limitarsi alla sola “monetizzazione”, analizzando l’inciso dell’ottavo comma
dell’art.5 in questione (“sono
obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e
non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici
sostitutivi. La presente disposizione si applica anche
in caso di cessazione del
rapporto di lavoro
per mobilità, dimissioni,
risoluzione, pensionamento e raggiungimento del
limite di età”), pur volendo attribuire un mero
carattere esemplificativo alla elencazione finale dei casi di esclusione - come
sembra preferibile in relazione al divieto tassativo (“in nessun caso”) di cui alla frase che lo precede e che non riporta
il caso del decesso del lavoratore - si
ricava comunque in via di interpretazione che la “fruizione”, vale a dire il godimento
delle ferie - una volta che siano state maturate legittimamente in
corrispondenza delle norme che ne regolano l’attribuzione- deve necessariamente
mantenere il carattere dell’ effettività in relazione all’entrata in vigore
della nuova disciplina, requisito che viene a mancare nel caso del decesso del
lavoratore.
La finalità della norma
può, inoltre, ragionevolmente individuarsi nella volontà del legislatore di razionalizzare
la spesa pubblica con conseguente sanzione negativa per quei comportamenti
amministrativi dovuti all’assenza di programmazione e di controlli da parte
della dirigenza sulle ferie dei dipendenti ovvero a comportamenti determinati
dal dipendente in maniera volontaria rispetto alla conclusione del rapporto di
lavoro con conseguenze in materia di
ferie non godute.
Pertanto, alla luce
delle suesposte considerazioni, queste Sezioni riunite sono dell’avviso che
nell’ impossibilità concreta di praticare l’ipotesi alternativa indicata dalla
legge, l’Ente possa - ove ricorrano tutte le altre condizioni normativamente
previste - procedere alla monetizzazione delle ferie non godute per esigenze di
servizio e per le quali l’obbligo di fruizione non risulti più coercibile per
decesso del lavoratore.
Nella
interpretazione specifica della normativa in questione risultano emanati di
recente due pareri, il primo del Dipartimento della Funzione pubblica della
Presidenza de Consiglio dei ministri (n. DPF 40033 P-4. 17.1.7.5 dell’8 ottobre
2012) ed il secondo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del
Ministero dell’economia e delle finanze (n.77389 del 14 settembre 2012, a firma del
Ragioniere generale) in senso sostanzialmente confermativo della ricostruzione
ermeneutica sopra esposta.
P.Q.M.
Nelle su esposte considerazioni è il parere delle Sezioni
Riunite della Corte dei conti per la
Regione siciliana in sede consultiva.
Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura
della Segreteria, all’Amministrazione richiedente.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
( Stefano SIRAGUSA) ( Rita ARRIGONI)
Depositato in segreteria il 15 Novembre 2012
IL
FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Fabio Guiducci)