domenica 9 dicembre 2012

Monetizzazione delle ferie in caso di decesso del dipendente



Deliberazione n. 84/2012/SS.RR./PAR
Repubblica Italiana
La Corte dei conti
Sezioni Riunite per la Regione siciliana in sede consultiva nella camera di consiglio del 13 novembre 2012.
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Visto l’art. 23 del R.D. Lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);
visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana);
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei conti);
visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 655/1948);
vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);
vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);
vista la richiesta di parere avanzata dal  Sindaco del Comune di Marineo (PA), con nota prot. n. 10426 del 25 luglio 2012, presa in carico dal Servizio di supporto di queste Sezioni riunite in data  31  luglio 2012, prot. n. 110/SRCSS-R01CVA-A;
vista l’ordinanza n. 109/2012/SS.RR./CONS. del 31 ottobre 2012 con la quale il Presidente delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva ha convocato il Collegio per l’odierna adunanza;
udito il relatore, consigliere dr.  Stefano SIRAGUSA
ha emesso la seguente deliberazione.
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         Con la nota in epigrafe il Sindaco del Comune di Marineo, nella premessa che  l ’ argomento in oggetto di parere ha riflessi diretti nella contabilità dell’ente e pertanto rientra in materie oggetto di funzioni consultive esercitate dalla Corte dei conti ai sensi della legge 131/2003, chiede di conoscere se sia ancora possibile alla luce della vigente normativa ricorrere all’istituto della monetizzazione delle ferie a favore di dipendenti comunali non fruite per esigenze di servizio e segnatamente nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per improvviso decesso del lavoratore.
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         La richiesta di parere è da ritenersi ammissibile, sotto il profilo soggettivo, trattandosi del  Sindaco del comune, legale rappresentante dell’Ente.
      Sotto il profilo oggettivo, si osserva che il quesito proposto può ritenersi compreso nella accezione di contabilità pubblica individuata  per l’espletamento della funzione consultiva della Corte dei conti  dall’art.7, comma 8 , della legge n.131 del 2003. Occorre, infatti, che tale accezione faccia riferimento alla disciplina delle spese ed alle relative norme di contabilità, requisiti che si ritrovano nella legge 7 agosto 2012, n.135 (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95 recante: “disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”) il cui art.5 , comma ottavo, è oggetto del richiesto parere.
Il quesito viene, altresì proposto, con  i caratteri di generalità ed astrattezza necessari ad escluderne la riferibilità a concreti provvedimenti adottati dall’amministrazione, nell’esercizio  della propria discrezionalità di gestione nel cui ambito è preclusa  ogni sovrapposizione  di una concorrente attività  consultiva  da parte di queste Sezioni riunite, né si ha notizia di un eventuale contenzioso giurisdizionale in atto che, parimenti, precluderebbe ogni attività consultiva al riguardo, da parte di queste Sezioni riunite.
 La citata disposizione di legge  prevede che :“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al  personale,  anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni  pubbliche  inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,  come individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi dell'articolo 1, comma 2, della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196, (nonché delle autorità) indipendenti ivi inclusa  la  Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla  corresponsione  di  trattamenti  economici sostitutivi. La presente disposizione si applica  anche  in  caso  di cessazione  del  rapporto  di  lavoro  per   mobilità,   dimissioni, risoluzione, pensionamento  e  raggiungimento  del  limite  di  età. Eventuali  disposizioni  normative  e  contrattuali  più  favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore  del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre  a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità  disciplinare  ed  amministrativa  per  il  dirigente responsabile”.
Preliminarmente va ricordato che secondo il principio generale dell’ordinamento giuridico dii interpretazione delle leggi, la legge “dispone per l’avvenire” e, normalmente, “ non ha efficacia retroattiva” (art.11 disp. prel. al Cod. civile)
L’entrata in vigore del decreto legge 6 luglio 2012 n.95 è stata fissata al 7 luglio 2012  e non vi sono disposizioni relative ad un eventuale regime transitorio.
Pertanto, i rapporti di lavoro cessati e le situazioni in cui le giornate di ferie siano già maturate prima dell’entrata in vigore della citata disposizione devono trovare la relativa tutela assicurata dall’ordinamento giuridico.
Inoltre, a parte ogni considerazione sulla precisa individuazione della nozione dei “trattamenti economici sostituitivi” che non sembra limitarsi alla sola “monetizzazione”, analizzando l’inciso dell’ottavo comma dell’art.5 in questione (“sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica  anche  in  caso di cessazione del rapporto  di  lavoro  per  mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento  e  raggiungimento  del  limite  di  età”), pur volendo attribuire un mero carattere esemplificativo alla elencazione finale dei casi di esclusione - come sembra preferibile in relazione al divieto tassativo (“in nessun caso”) di cui alla frase che lo precede e che non riporta il caso del decesso del lavoratore -  si ricava comunque in via di interpretazione che la “fruizione”, vale a dire il godimento delle ferie - una volta che siano state maturate legittimamente in corrispondenza delle norme che ne regolano l’attribuzione- deve necessariamente mantenere il carattere dell’ effettività in relazione all’entrata in vigore della nuova disciplina, requisito che viene a mancare nel caso del decesso del lavoratore.
 La finalità della norma può, inoltre, ragionevolmente individuarsi nella volontà del legislatore di razionalizzare la spesa pubblica con conseguente sanzione negativa per quei comportamenti amministrativi dovuti all’assenza di programmazione e di controlli da parte della dirigenza sulle ferie dei dipendenti ovvero a comportamenti determinati dal dipendente in maniera volontaria rispetto alla conclusione del rapporto di lavoro  con conseguenze in materia di ferie non godute.
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, queste Sezioni riunite sono dell’avviso che nell’ impossibilità concreta di praticare l’ipotesi alternativa indicata dalla legge, l’Ente possa - ove ricorrano tutte le altre condizioni normativamente previste - procedere alla monetizzazione delle ferie non godute per esigenze di servizio e per le quali l’obbligo di fruizione non risulti più coercibile per decesso del lavoratore.
Nella interpretazione specifica della normativa in questione risultano emanati di recente due pareri, il primo del Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza de Consiglio dei ministri (n. DPF 40033 P-4. 17.1.7.5 dell’8 ottobre 2012) ed il secondo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze (n.77389 del 14 settembre 2012, a firma del Ragioniere generale) in senso sostanzialmente confermativo della ricostruzione ermeneutica sopra esposta.
P.Q.M.
Nelle su esposte considerazioni è il parere delle Sezioni Riunite della Corte dei conti per la Regione siciliana in sede consultiva.
Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, all’Amministrazione richiedente.

        L’ESTENSORE                                                                       IL PRESIDENTE
    ( Stefano SIRAGUSA)                                                               ( Rita ARRIGONI)


Depositato in segreteria il 15 Novembre 2012
      IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
                      (Fabio Guiducci)