mercoledì 12 dicembre 2012

Regolamento di attuazione dell'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessita'.


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 9 ottobre 2012 , n. 217 (GU n. 289 del 12-12-2012 )
Regolamento di attuazione dell'articolo 177,  comma  1,  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 31,
comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, in materia di  trasporto
e soccorso di animali in stato di necessita'. (12G0238) 

 
 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  recante:
«Nuovo Codice della Strada», e successive modificazioni,  di  seguito
denominato  codice  della  strada,  ed  il  relativo  regolamento  di
esecuzione ed attuazione, adottato con decreto del  Presidente  della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 177,  comma  1,  del  codice  della  strada,  come
modificato dall'articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010,  n.
120, il quale consente l'uso del dispositivo  acustico  supplementare
di allarme e del dispositivo supplementare di segnalazione  visiva  a
luce  lampeggiante  blu,  tra  gli   altri,   ai   conducenti   delle
autoambulanze e dei mezzi di soccorso anche  per  il  recupero  degli
animali  o  di  vigilanza  zoofila,  demandando  al  Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti l'individuazione, con proprio decreto,
dei servizi  urgenti  di  istituto  che  legittimano  l'utilizzo  dei
medesimi dispositivi, nonche' «le condizioni alle quali il  trasporto
di un animale in gravi condizioni di salute puo'  essere  considerato
in stato di  necessita',  anche  se  effettuato  da  privati»,  e  la
documentazione che deve essere  esibita  alle  autorita'  di  polizia
stradale per i necessari controlli; 
  Visto l'articolo 203, comma 2, lettera ii), del citato decreto  del
Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, il quale classifica  per
uso speciale gli  autoveicoli  dotati  di  attrezzature  riconosciute
idonee dal Ministero dei trasporti e della navigazione per detto uso; 
  Visto  l'articolo  32  della  legge  23  dicembre  1978,  n.   833,
istitutiva del Servizio sanitario nazionale; 
  Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, recante:  «Legge  quadro  in
materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo»; 
  Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, ed in specie  l'articolo  6,
il quale affida la vigilanza sulle  norme  relative  alla  protezione
degli animali, nei  limiti  dei  compiti  attribuiti  dai  rispettivi
decreti prefettizi di nomina, alle guardie particolari giurate  delle
associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  febbraio  1954,
n. 320, recante: «Regolamento di polizia veterinaria»; 
  Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1987,  n.  553,  recante:
«Normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze»,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2008, di recepimento  della
direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  con  il
quale sono  state  disciplinate  le  caratteristiche  tecniche  delle
autoambulanze; 
  Visto il decreto ministeriale 1° settembre 2009, n.  137,  recante:
«Regolamento recante disposizioni in materia di  immatricolazione  ed
uso delle autoambulanze»; 
  Vista la deliberazione 26 novembre 2003 della Conferenza permanente
Stato-Regioni con la quale, tra l'altro, sono  state  individuate  le
tipologie delle strutture veterinarie pubbliche e private; 
  Visti i pareri espressi dal Ministero dell'interno,  dal  Ministero
della salute  e  dal  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare; 
  Ritenuto di dover provvedere ad attuare le  novellate  disposizioni
del  citato  articolo  177,  comma  1,  del  codice   della   strada,
consentendone  la  piena  e  concreta   applicazione,   contemperando
l'esigenza di assicurare una efficace tutela  del  benessere  animale
con  il  preminente  interesse,   costituzionalmente   tutelato,   di
garantire l'incolumita' pubblica e la  sicurezza  della  circolazione
stradale; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 2012; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23  agosto  1988,
n. 400; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. In attuazione delle disposizioni  contenute  nell'articolo  177,
comma 1, del codice della strada, approvato con  decreto  legislativo
30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato «codice della  strada»,
cosi' come modificato dall'articolo  31,  comma  1,  della  legge  29
luglio  2010,  n.  120,  il  presente  regolamento  si  applica  alle
autoambulanze  veterinarie,  classificate  quali  veicoli   per   uso
speciale a norma della direttiva 2007/46/CE e ai veicoli adibiti alle
attivita' di vigilanza zoofila, svolte da soggetti pubblici e privati
nell'adempimento di servizi urgenti di istituto, nonche'  ai  veicoli
in  disponibilita'  degli  enti  proprietari  e  concessionari  delle
autostrade, impegnati nell'attivita' di recupero di  animali  la  cui
presenza possa costituire pericolo per la circolazione stradale. 
  2. Ai veicoli condotti dai privati che effettuano il  trasporto  di
animali  in  stato  di  necessita',  cosi'  come   disciplinato   dal
successivo  articolo  6,   si   applica   la   disciplina   contenuta
nell'articolo 156 codice della strada. 

        
                    Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              Il decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo
          codice della strada) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          18 maggio 1992, n. 114, S.O. 
              Il regolamento 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di
          esecuzione e di attuazione del nuovo codice della  strada),
          e' pubblicato nella Gazz. Uff. 28 dicembre  1992,  n.  303,
          S.O. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  177  del  codice
          della strada: 
              «Art.  177  (Circolazione  degli  autoveicoli   e   dei
          motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio,  di
          protezione civile e delle autoambulanze). -  1.  L'uso  del
          dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora  i
          veicoli   ne   siano   muniti,   anche   del    dispositivo
          supplementare di segnalazione visiva  a  luce  lampeggiante
          blu  e'  consentito  ai  conducenti  degli  autoveicoli   e
          motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di
          protezione civile  come  individuati  dal  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento
          della protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei
          Ministri, a quelli del Corpo nazionale  soccorso  alpino  e
          speleologico  del  Club  alpino  italiano,  nonche'   degli
          organismi  equivalenti,  esistenti  nella   regione   Valle
          d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, a
          quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti  al
          trasporto di plasma ed organi, solo per  l'espletamento  di
          servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli  assimilati
          devono avere ottenuto il  riconoscimento  di  idoneita'  al
          servizio  da  parte  del  Dipartimento  per   i   trasporti
          terrestri.  L'uso  dei  predetti  dispositivi  e'  altresi'
          consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi  di
          soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza
          zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto,
          individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le
          condizioni alle quali il trasporto di un animale  in  gravi
          condizioni di salute puo' essere considerato  in  stato  di
          necessita', anche se  effettuato  da  privati,  nonche'  la
          documentazione  che  deve  essere  esibita,   eventualmente
          successivamente  all'atto  di  controllo  da  parte   delle
          autorita' di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma
          1.  Agli  incroci  regolati,  gli   agenti   del   traffico
          provvederanno a concedere immediatamente la via  libera  ai
          veicoli suddetti. 
              2.  I  conducenti  dei  veicoli  di  cui  al  comma  1,
          nell'espletamento di servizi urgenti di  istituto,  qualora
          usino congiuntamente il dispositivo acustico  supplementare
          di  allarme  e  quello  di  segnalazione  visiva   a   luce
          lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi,
          i divieti e le limitazioni relativi alla  circolazione,  le
          prescrizioni della  segnaletica  stradale  e  le  norme  di
          comportamento in genere, ad  eccezione  delle  segnalazioni
          degli agenti del traffico e  nel  rispetto  comunque  delle
          regole di comune prudenza e diligenza. 
              3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai  veicoli
          di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in  prossimita'
          degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico
          supplementare di allarme, ha l'obbligo di  lasciare  libero
          il passo e, se necessario, di fermarsi. E' vietato  seguire
          da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella  progressione
          di marcia. 
              4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa
          uso dei dispositivi supplementari ivi indicati e'  soggetto
          alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da
          euro 80 a euro 318. 
              5. Chiunque  viola  le  disposizioni  del  comma  3  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 39 a euro 159.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  203  del  citato
          regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo  codice
          della strada: 
              « Art. 203 (Art. 54 Cod. Str. Autoveicoli per trasporti
          specifici ed autoveicoli  per  uso  speciale).  -  1.  Sono
          classificati, ai  sensi  dell'articolo  54,  comma  2,  del
          codice, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli
          dotati di una delle  seguenti  carrozzerie  permanentemente
          installate: 
                a) furgone isotermico,  o  coibentato,  con  o  senza
          gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per  il  trasporto
          di derrate in regime di temperatura controllata; 
                b)   carrozzeria   idonea   per   il    carico,    la
          compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti  solidi
          urbani; 
                c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami; 
                d) cisterna, o contenitore appositamente  attrezzato,
          per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti; 
                e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per
          il  trasporto  di  containers  o  casse  mobili   di   tipo
          unificato; 
                f) telai con selle per il trasporto di coils; 
                g) betoniere; 
                h) carrozzerie destinate al trasporto di  persone  in
          particolari  condizioni  e  distinte  da  una   particolare
          attrezzatura idonea a tale scopo; 
                i)  carrozzerie  particolarmente  attrezzate  per  il
          trasporto  di  materie  classificate  pericolose  ai  sensi
          dell'ADR o di normative comunitarie in proposito; 
                l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di
          carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli; 
                m) carrozzerie, anche ad altezza  variabile,  per  il
          trasporto esclusivo di animali vivi; 
                n) furgoni blindati per trasporto valori; 
                o)  altre  carrozzerie  riconosciute  idonee  per   i
          trasporti specifici dal Ministero  dei  trasporti  e  della
          navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.. 
              2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54,  comma
          2, del codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli: 
                a) trattrici stradali; 
                b) autospazzatrici; 
                c) autospazzaneve; 
                d) autopompe; 
                e) autoinnaffiatrici; 
                f) autoveicoli attrezzi; 
                g) autoveicoli scala ed autoveicoli  per  riparazione
          linee elettriche; 
                h) autoveicoli gru; 
                i) autoveicoli per il soccorso stradale; 
                j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile; 
                k) autosgranatrici; 
                l) autotrebbiatrici; 
                m) autoambulanze; 
                n) autofunebri; 
                o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti; 
                p) autoveicoli per disinfezioni; 
                q) auto  pubblicitarie  e  per  mostre  pubblicitarie
          purche' provviste di carrozzeria apposita che non  consenta
          altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino
          mai il veicolo; 
                r) autoveicoli per radio, televisione, cinema; 
                s) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti; 
                t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili; 
                u) autocappella; 
                v) auto attrezzate per irrorare i campi; 
                w) autosaldatrici; 
                x) auto con installazioni telegrafiche; 
                y) autoscavatrici; 
                z) autoperforatrici; 
                aa) autosega; 
                bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni; 
                cc) autopompe per calcestruzzo; 
                dd) autoveicoli per uso abitazione; 
                ee) autoveicoli per uso ufficio; 
                ff) autoveicoli per uso officina; 
                gg) autoveicoli per uso negozio; 
                hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o  con
          apparecchiature mobili di rilevamento; 
                ii)  altri   autoveicoli   dotati   di   attrezzature
          riconosciute idonee per l'uso speciale  dal  Ministero  dei
          trasporti e della navigazione -  Direzione  generale  della
          M.C.T.C.. 
              3. Per gli autoveicoli non compresi nell'elenco di  cui
          alla tariffa I annessa alla legge 21 maggio 1955,  n.  463,
          aggiornato  con  decreto  ministeriale  15  marzo  1958  e'
          attribuita, nelle annotazioni  delle  rispettive  carte  di
          circolazione,  una  portata  fittizia  ai   fini   fiscali,
          determinata dalla  differenza  tra  massa  complessiva  del
          veicolo e la tara dello stesso attrezzato  con  carrozzeria
          cassone  o,  in  mancanza  di  tale   versione,   la   tara
          dell'autotelaio incrementata del 20%.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 32 della  legge  23
          dicembre 1978, n.833: 
              «Art. 32 (Funzioni di igiene e sanita'  pubblica  e  di
          polizia veterinaria). -  Il  Ministro  della  sanita'  puo'
          emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente,  in
          materia  di  igiene  e  sanita'  pubblica  e   di   polizia
          veterinaria, con  efficacia  estesa  all'intero  territorio
          nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni. 
              La legge regionale  stabilisce  norme  per  l'esercizio
          delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica,  di
          vigilanza sulle farmacie  e  di  polizia  veterinaria,  ivi
          comprese quelle gia' esercitate  dagli  uffici  del  medico
          provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali
          sanitari e veterinari comunali o consortili,  e  disciplina
          il trasferimento dei beni e del personale relativi. 
              Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della
          giunta regionale  e  dal  sindaco  ordinanze  di  carattere
          contingibile   ed    urgente,    con    efficacia    estesa
          rispettivamente alla regione o a parte del  suo  territorio
          comprendente piu' comuni e al territorio comunale. 
              Sono altresi' fatti salvi i poteri degli  organi  dello
          Stato preposti in  base  alle  leggi  vigenti  alla  tutela
          dell'ordine pubblico.». 
              La legge 14  agosto  1991,  n.  281  (Legge  quadro  in
          materia  di   animali   d'affezione   e   prevenzione   del
          randagismo) e' pubblicata nella Gazz. Uff. 30 agosto  1991,
          n. 203. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6, della  legge  20
          luglio 2004, n. 189: 
              «Art. 6 (Vigilanza).  -  1.  Al  fine  di  prevenire  e
          contrastare i reati  previsti  dalla  presente  legge,  con
          decreto del  Ministro  dell'interno,  sentiti  il  Ministro
          delle politiche agricole e forestali e  il  Ministro  della
          salute, adottato entro tre mesi dalla data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di
          coordinamento  dell'attivita'  della  Polizia   di   Stato,
          dell'Arma dei  carabinieri,  del  Corpo  della  guardia  di
          finanza, del Corpo forestale dello Stato  e  dei  Corpi  di
          polizia municipale e provinciale. 
              2. La vigilanza sul rispetto  della  presente  legge  e
          delle altre norme relative alla protezione degli animali e'
          affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei
          limiti  dei  compiti  attribuiti  dai  rispettivi   decreti
          prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e  57  del
          codice  di  procedura  penale,  alle  guardie   particolari
          giurate  delle  associazioni  protezionistiche  e   zoofile
          riconosciute. 
              3. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per lo  Stato  e  gli  enti
          locali.». 
              Il decreto del Presidente della Repubblica  8  febbraio
          1954,  n.  320  (Regolamento  di  polizia  veterinaria)  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 1954, n. 142, S.O. 
              Il  decreto  ministeriale  17  dicembre  1987,  n.  553
          (Normativa  tecnica   ed   amministrativa   relativa   alle
          autoambulanze) e' pubblicato nella Gazz.  Uff.  18  gennaio
          1988, n. 13. 
              Il decreto  ministeriale  1°  settembre  2009,  n.  137
          (Regolamento   recante   disposizioni   in    materia    di
          immatricolazione ed uso delle autoambulanze) e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 28 settembre 2009, n. 225. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  156  del  codice
          della strada: 
              «Art.  156.  (Uso  dei  dispositivi   di   segnalazione
          acustica). - 1. Il  dispositivo  di  segnalazione  acustica
          deve essere usato con la massima moderazione e solamente ai
          fini della sicurezza stradale. La segnalazione deve  essere
          la piu' breve possibile. 
              2. Fuori dei centri abitati l'uso  del  dispositivo  di
          segnalazione  acustica  e'  consentito  ogni  qualvolta  le
          condizioni ambientali o del traffico lo richiedano al  fine
          di evitare incidenti, in particolare durante le manovre  di
          sorpasso. Durante le ore notturne ovvero di giorno,  se  ne
          ricorre la necessita',  il  segnale  acustico  puo'  essere
          sostituito  da  segnali  luminosi  a  breve   intermittenza
          mediante i proiettori di profondita', nei casi in cui  cio'
          non sia vietato. 
              3. Nei centri abitati le  segnalazioni  acustiche  sono
          vietate, salvo i casi di effettivo  e  immediato  pericolo.
          Nelle ore notturne, in luogo delle segnalazioni  acustiche,
          e' consentito l'uso dei proiettori di profondita'  a  breve
          intermittenza. 
              4. In caso di necessita', i conducenti dei veicoli  che
          trasportano  feriti  o   ammalati   gravi   sono   esentati
          dall'obbligo di osservare divieti  e  limitazioni  sull'uso
          dei dispositivi di segnalazione acustica. 
              5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
          e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
          una somma da euro 39 a euro 159.». 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                      Caratteristiche tecniche 
 
  1. I veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, si distinguono in: 
    a)  autoambulanze  veterinarie,  destinate  al  soccorso   o   al
trasporto  degli  animali  in  stato  di   necessita',   cosi'   come
disciplinato  dal  successivo  articolo  6,  dotate   di   specifiche
attrezzature di assistenza e di trasporto; 
    b) veicoli adibiti alle attivita'  di  protezione  animale  o  di
vigilanza zoofila della categoria internazionale M1 o N1; 
    c)  veicoli  in   disponibilita'   degli   enti   proprietari   e
concessionari delle autostrade della categoria  internazionale  M1  o
N1. 
  2. I veicoli di cui al comma 1, lettera a), in relazione alla  loro
massa  complessiva  a  pieno  carico,  devono  essere  conformi  alle
caratteristiche  tecniche  previste  nell'allegato  1   al   presente
regolamento, del quale costituisce parte integrante. I veicoli di cui
al comma 1, lettere b) e c), devono essere conformi  alle  pertinenti
prescrizioni  tecniche  previste  per  la  rispettiva  categoria   di
appartenenza. 
  3. Il Ministero della salute, con apposite linee guida, sentito  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per  gli  aspetti  che
attengono alla sicurezza della circolazione  stradale,  individua  le
attrezzature specifiche delle autoambulanze veterinarie, i  requisiti
del personale adibito  al  soccorso  e  al  trasporto  degli  animali
nonche' le disposizioni di protezione individuale e l'equipaggiamento
di cui il personale deve disporre. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                          Immatricolazione 
 
  1. I veicoli di cui all'articolo 2, comma 1, sono immatricolati: 
    a) ai sensi dell'articolo 82 codice della strada, in uso  proprio
per prestazioni di trasporto senza  corrispettivo  e  senza  fini  di
lucro; 
    b)  ai  sensi  dell'articolo  85  codice  della  strada,  nonche'
dell'articolo 244 del decreto del Presidente della Repubblica n.  495
del 1992, in uso di terzi per servizio di noleggio con conducente per
prestazioni di trasporto dietro  corrispettivo  e  sulla  base  della
licenza comunale di esercizio. 
  2. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, la carta di
circolazione e' rilasciata esclusivamente: 
    a) a nome di amministrazioni  ed  enti  pubblici,  competenti  in
materia di sanita' pubblica veterinaria e di polizia veterinaria o di
protezione animale ovvero preposti alla vigilanza zoofila; 
    b) a nome di associazioni di volontariato  operanti  nel  settore
della protezione animale riconosciute dalle Regioni e dalle  Province
autonome di Trento e di Bolzano ed iscritte nei relativi elenchi,  di
ONLUS ed enti  morali  con  finalita'  di  protezione  animale  o  di
vigilanza zoofila riconosciute  dal  Ministero  della  salute  o  dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
    c) a nome di imprese che esercitano, quale attivita'  principale,
il trasporto od il soccorso di animali; 
    d) a nome di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari, operanti
in regime di diritto  privato,  per  i  veicoli  in  uso  dei  medici
veterinari   titolari,   responsabili   od   associati,    al    fine
dell'espletamento dei propri compiti di istituto; 
    e)  a  nome  degli  enti  proprietari   o   concessionari   delle
autostrade. 
  3. I soggetti pubblici e privati individuati  al  comma  2  debbono
disporre dei veicoli di cui all'articolo 2,  comma  1,  a  titolo  di
proprieta', di usufrutto, di locazione con facolta' di acquisto o  di
acquisto con patto di riservato dominio; in  tal  caso  la  carta  di
circolazione e' rilasciata secondo le  prescrizioni  contenute  negli
articoli 91 e 93 codice della strada.  I  medesimi  soggetti  possono
altresi' disporre dei predetti veicoli a  titolo  di  comodato  o  di
locazione senza conducente, entrambi di  durata  superiore  a  trenta
giorni, con conseguente  obbligo  di  aggiornamento  della  carta  di
circolazione, ai sensi dell'articolo 94, comma  4-bis,  codice  della
strada, secondo le modalita' stabilite dalla Direzione  generale  per
la motorizzazione. La locazione senza conducente di durata  inferiore
a  trenta  giorni  e'  ammessa  esclusivamente  per   la   temporanea
sostituzione di veicoli gia' in  disponibilita'  del  locatario,  nel
caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi temporanei: 
    a) guasto meccanico, furto o incendio; 
    b) caso fortuito o forza maggiore. 
  4. Il veicolo locato senza conducente e' utilizzato per il medesimo
uso cui e' adibito il veicolo sostituito. 

        
                    Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 82 del codice della
          strada: 
              «Art. 82. (Destinazione ed uso dei veicoli). -  1.  Per
          destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione  in
          base alle caratteristiche tecniche. 
              2. Per uso del veicolo s'intende la  sua  utilizzazione
          economica. 
              3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio  o  a
          uso di terzi. 
              4.  Si  ha  l'uso  di  terzi  quando  un   veicolo   e'
          utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone
          diverse  dall'intestatario  della  carta  di  circolazione.
          Negli altri casi  il  veicolo  si  intende  adibito  a  uso
          proprio. 
              5. L'uso di terzi comprende: 
                a) locazione senza conducente; 
                b) servizio di noleggio con conducente e servizio  di
          piazza (taxi) per trasporto di persone; 
                c) servizio di linea per trasporto di persone; 
                d) servizio di trasporto di cose per conto terzi; 
                e) servizio di linea per trasporto di cose; 
                f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto
          terzi. 
              6. Previa autorizzazione  dell'ufficio  competente  del
          Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri,  gli  autocarri
          possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea,
          per il trasporto di persone. L'autorizzazione e' rilasciata
          in base al nulla osta del prefetto. Analoga  autorizzazione
          viene rilasciata dall'ufficio competente  del  Dipartimento
          per i trasporti terrestri agli autobus destinati a servizio
          di  noleggio  con  conducente,  i  quali   possono   essere
          impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con  decreti
          ministeriali, in servizio di linea e viceversa. 
              7. Nel regolamento sono  stabilite  le  caratteristiche
          costruttive del veicolo in relazione  alle  destinazioni  o
          agli usi cui puo' essere adibito. 
              8. Ferme restando le disposizioni  di  leggi  speciali,
          chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per  un
          uso diversi da quelli indicati sulla carta di  circolazione
          e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
          una somma da euro 80 a euro 318. 
              9. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma  6,
          utilizza per il trasporto di persone un  veicolo  destinato
          al  trasporto   di   cose   e'   soggetto   alla   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma  da  euro  398  a
          euro 1.596. 
              10. Dalla violazione  dei  commi  8  e  9  consegue  la
          sanzione amministrativa accessoria della sospensione  della
          carta di circolazione da uno a sei mesi, secondo  le  norme
          del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di  recidiva
          la sospensione e' da sei a dodici mesi.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 85 del codice della
          strada: 
              «Art. 85  (Servizio  di  noleggio  con  conducente  per
          trasporto di persone). - 1. Il  servizio  di  noleggio  con
          conducente per trasporto di persone e'  disciplinato  dalle
          leggi specifiche che regolano la materia. 
              2. Possono essere destinati ad effettuare  servizio  di
          noleggio con conducente per trasporto di persone: 
                a) i motocicli con o senza sidecar; 
                b) i tricicli; 
                c) i quadricicli; 
                d) le autovetture; 
                e) gli autobus; 
                f) gli autoveicoli  per  trasporto  promiscuo  o  per
          trasporti specifici di persone; 
                g) i veicoli a trazione animale; 
              3.  La  carta  di  circolazione  di  tali  veicoli   e'
          rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio. 
              4. Chiunque  adibisce  a  noleggio  con  conducente  un
          veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito
          di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio
          di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme  in
          vigore, ovvero alle condizioni di  cui  all'autorizzazione,
          e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
          una somma da euro 159  a  euro  639  e,  se  si  tratta  di
          autobus, da euro 398 a euro 1.596. La  violazione  medesima
          importa la sanzione amministrativa della sospensione  della
          carta di circolazione per un periodo da due  a  otto  mesi,
          secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 
              4-bis. Chiunque, pur essendo munito di  autorizzazione,
          guida un veicolo di cui al comma 2 senza  ottemperare  alle
          norme   in   vigore   ovvero   alle   condizioni   di   cui
          all'autorizzazione  medesima  e'  soggetto  alla   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro 79 a euro
          312. Dalla violazione consegue la  sanzione  amministrativa
          accessoria  del  ritiro  della  carta  di  circolazione   e
          dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I,
          sezione II, del titolo VI .». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  244  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n.495 del 1992: 
              «Art. 244 (Artt. 84 e 85 Cod. Str. Servizio di noleggio
          con conducente per trasporto di  persone).  -  1.  Ai  fini
          della possibile destinazione a noleggio con conducente,  di
          cui  all'articolo  85,  comma  2,   del   codice,   vengono
          considerate adibite al trasporto specifico di  persone  sia
          le  autoambulanze  cosiddette  di  trasporto   che   quelle
          cosiddette di soccorso.». 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  91,  93,  94  e
          94-bis del codice della strada: 
              «Art. 91 (Locazione senza conducente  con  facolta'  di
          acquisto-leasing  e  vendita  di  veicoli  con   patto   di
          riservato dominio). - 1. I motoveicoli, gli autoveicoli  ed
          i  rimorchi  locati   con   facolta'   di   acquisto   sono
          immatricolati  a  nome  del  locatore,  ma  con   specifica
          annotazione sulla carta di circolazione del nominativo  del
          locatario e della data di scadenza del relativo  contratto.
          In tale ipotesi, la immatricolazione  viene  effettuata  in
          relazione all'uso  cui  il  locatario  intende  adibire  il
          veicolo e a condizione che lo stesso sia  in  possesso  del
          titolo  e  dei  requisiti  eventualmente  prescritti  dagli
          articoli da 82 a 90. Nelle medesime ipotesi,  si  considera
          intestatario della carta di circolazione anche il locatore.
          Le indicazioni di cui sopra sono riportate nella iscrizione
          al P.R.A. 
              2. Ai  fini  del  risarcimento  dei  danni  prodotti  a
          persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario
          e' responsabile  in  solido  con  il  conducente  ai  sensi
          dell'art. 2054, comma terzo, del codice civile. 
              3. Nell'ipotesi di vendita  di  veicolo  con  patto  di
          riservato dominio, il  veicolo  e'  immatricolato  al  nome
          dell'acquirente, ma con specifica indicazione  nella  carta
          di circolazione del nome del  venditore  e  della  data  di
          pagamento dell'ultima  rata.  Le  stesse  indicazioni  sono
          riportate nella iscrizione al P.R.A. 
              4. Ai fini delle violazioni amministrative  si  applica
          all'utilizzatore  a  titolo  di  locazione  finanziaria   e
          all'acquirente con patto di riservato dominio  l'art.  196,
          comma 1.». 
              «Art. 93 (Formalita'  necessarie  per  la  circolazione
          degli  autoveicoli,  motoveicoli  e  rimorchi).  -  1.  Gli
          autoveicoli, i  motoveicoli  e  i  rimorchi  per  circolare
          devono  essere  muniti  di  una  carta  di  circolazione  e
          immatricolati  presso  il  Dipartimento  per  i   trasporti
          terrestri. 
              2.  L'ufficio  competente  del   Dipartimento   per   i
          trasporti   terrestri   provvede   all'immatricolazione   e
          rilascia la carta di circolazione  intestandola  a  chi  si
          dichiara   proprietario   del   veicolo,   indicando,   ove
          ricorrano, anche le generalita'  dell'usufruttuario  o  del
          locatario con facolta' di  acquisto  o  del  venditore  con
          patto di riservato dominio, con le  specificazioni  di  cui
          all'art. 91. 
              3. La carta di circolazione non puo' essere  rilasciata
          se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o
          il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge. 
              4. Il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,
          con  propri  decreti,  stabilisce   le   procedure   e   la
          documentazione  occorrente   per   l'immatricolazione,   il
          contenuto  della  carta  di  circolazione,  prevedendo,  in
          particolare per i rimorchi,  le  annotazioni  eventualmente
          necessarie per consentirne il traino. L'ufficio  competente
          del Dipartimento per i  trasporti  terrestri,  per  i  casi
          previsti dal comma 5,  da'  immediata  comunicazione  delle
          nuove immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico
          gestito dall'A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990,  n.
          187. 
              5. Per i veicoli soggetti  ad  iscrizione  nel  P.R.A.,
          oltre la carta di circolazione, e' previsto il  certificato
          di proprieta', rilasciato dallo  stesso  ufficio  ai  sensi
          dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187 , a
          seguito di istanza da presentare  a  cura  dell'interessato
          entro sessanta giorni  dalla  data  di  effettivo  rilascio
          della  carta  di  circolazione.  Della  consegna  e'   data
          comunicazione  dal  P.R.A.  agli  uffici   competenti   del
          Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri  i  tempi  e  le
          modalita'  di  tale   comunicazione   sono   definiti   nel
          regolamento. Dell'avvenuta presentazione della  istanza  il
          P.R.A. rilascia ricevuta. 
              6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati  nell'art.
          10,  comma  1,  e'  rilasciata  una   speciale   carta   di
          circolazione,     che     deve     essere      accompagnata
          dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo  stesso.
          Analogo speciale  documento  e'  rilasciato  alle  macchine
          agricole quando per le stesse ricorrono  le  condizioni  di
          cui all'art. 104, comma 8. 
              7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia
          stata rilasciata la carta di circolazione e' soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          398 a euro 1.596.  Alla  medesima  sanzione  e'  sottoposto
          separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario
          o il locatario con facolta' di acquisto o l'acquirente  con
          patto di riservato dominio. Dalla  violazione  consegue  la
          sanzione  amministrativa  accessoria  della  confisca   del
          veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
          titolo VI. 
              8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad  una
          motrice le cui  caratteristiche  non  siano  indicate,  ove
          prescritto, nella carta di circolazione  e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          80 a euro 318. 
              9. Chiunque non  provveda  a  richiedere,  nei  termini
          stabiliti, il rilascio del  certificato  di  proprieta'  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 159 a euro 639. La carta di  circolazione  e'
          ritirata  da  chi  accerta  la   violazione;   e'   inviata
          all'ufficio del P.R.A. ed e' restituita dopo  l'adempimento
          delle prescrizioni omesse. 
              10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle
          Forze armate di cui all'art. 138,  comma  1,  ed  a  quelli
          degli enti e corpi equiparati ai sensi dell'art. 138, comma
          11; a tali veicoli si applicano le  disposizioni  dell'art.
          138. 
              11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego  dei
          servizi di polizia stradale  indicati  nell'art.  11  vanno
          immatricolati dall'ufficio competente del Dipartimento  per
          i trasporti terrestri, su richiesta del  corpo,  ufficio  o
          comando che utilizza tali veicoli per i servizi di  polizia
          stradale.  A  siffatto  corpo,  ufficio  o  comando   viene
          rilasciata, dall'ufficio competente del Dipartimento per  i
          trasporti terrestri che ha  immatricolato  il  veicolo,  la
          carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i  dati
          di  cui  al  comma  4,  l'indicazione  che  il  veicolo  e'
          destinato esclusivamente a servizio  di  polizia  stradale.
          Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche  di  tali
          veicoli. 
              12. Al fine di realizzare  la  massima  semplificazione
          procedurale e di assicurare soddisfacenti rapporti  con  il
          cittadino, in aderenza agli obiettivi di cui alla  legge  7
          agosto  1990,  n.  241,  gli   adempimenti   amministrativi
          previsti dal presente articolo e dall'art. 94 devono essere
          gestiti dagli uffici  competenti  del  Dipartimento  per  i
          trasporti terrestri e del Pubblico Registro Automobilistico
          gestito  dall'A.C.I.  a  mezzo   di   sistemi   informatici
          compatibili.   La   determinazione   delle   modalita'   di
          interscambio dei dati, riguardanti il  veicolo  e  ad  esso
          connessi, tra  gli  uffici  suindicati  e  tra  essi  e  il
          cittadino e' disciplinata dal regolamento.». 
              «Art. 94 (Formalita' per il trasferimento di proprieta'
          degli  autoveicoli,  motoveicoli  e  rimorchi  e   per   il
          trasferimento di residenza dell'intestatario). - 1. In caso
          di   trasferimento   di   proprieta'   degli   autoveicoli,
          motoveicoli  e  rimorchi  o  nel   caso   di   costituzione
          dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con  facolta'
          di acquisto, il competente ufficio del  PRA,  su  richiesta
          avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni  dalla  data
          in cui la sottoscrizione dell'atto e' stata  autenticata  o
          giudizialmente accertata, provvede  alla  trascrizione  del
          trasferimento o degli  altri  mutamenti  indicati,  nonche'
          all'emissione  e  al  rilascio  del  nuovo  certificato  di
          proprieta'. 
              2.  L'ufficio  competente  del   Dipartimento   per   i
          trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi  informativi  e
          statistici, su richiesta avanzata dall'acquirente entro  il
          termine di cui al comma  1,  provvede  all'emissione  e  al
          rilascio di una nuova carta di circolazione che tenga conto
          dei mutamenti di  cui  al  medesimo  comma.  Nel  caso  dei
          trasferimenti di residenza, o  di  sede  se  si  tratta  di
          persona giuridica, l'ufficio di cui al  periodo  precedente
          procede all'aggiornamento della carta di circolazione. 
              3.  Chi  non  osserva  le  disposizioni  stabilite  nel
          presente articolo e' soggetto alla sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma da euro 669 a euro 3.345. 
              4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non  e'
          stato richiesto, nel termine stabilito dai  commi  1  e  2,
          l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione  e
          del certificato di proprieta'  e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma  da  euro  335  a
          euro 1.672. 
              4-bis. Fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo  93,
          comma 2, gli atti, ancorche' diversi da quelli  di  cui  al
          comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione
          dell'intestatario della carta di  circolazione  ovvero  che
          comportino la disponibilita' del veicolo,  per  un  periodo
          superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso
          dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento
          sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni,  al
          Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed  i  sistemi
          informativi e statistici  al  fine  dell'annotazione  sulla
          carta  di   circolazione,   nonche'   della   registrazione
          nell'archivio di cui agli articoli 225,  comma  1,  lettera
          b), e 226, comma 5. In caso  di  omissione  si  applica  la
          sanzione prevista dal comma 3. 
              5. La carta di circolazione e' ritirata  immediatamente
          da chi accerta le violazioni previste nei commi 4  e  4-bis
          ed e' inviata all'ufficio competente del Dipartimento per i
          trasporti  terrestri,  che   provvede   al   rinnovo   dopo
          l'adempimento delle prescrizioni omesse. 
              6. Per gli atti di trasferimento  di  proprieta'  degli
          autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti  in  essere  fino
          alla data di entrata in vigore della presente  disposizione
          e'  consentito  entro  novanta  giorni   procedere,   senza
          l'applicazione     di     sanzioni,     alle     necessarie
          regolarizzazioni. 
              7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle
          tasse di circolazione e relative  soprattasse  e  accessori
          derivanti dalla titolarita'  di  beni  mobili  iscritti  al
          Pubblico  registro  automobilistico,   nella   ipotesi   di
          sopravvenuta   cessazione   dei   relativi   diritti,    e'
          sufficiente   produrre   ai   competenti   uffici    idonea
          documentazione attestante la  inesistenza  del  presupposto
          giuridico per l'applicazione della tassa. 
              8. In tutti i casi in cui e'  dimostrata  l'assenza  di
          titolarita' del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli
          uffici di cui al comma 1 procedono  all'annullamento  delle
          procedure di riscossione coattiva delle tasse,  soprattasse
          e accessori.». 
              «Art. 94-bis  (Divieto  di  intestazione  fittizia  dei
          veicoli). - 1. La carta di circolazione di cui all'articolo
          93,  il  certificato  di  proprieta'  di  cui  al  medesimo
          articolo  e  il  certificato   di   circolazione   di   cui
          all'articolo  97  non  possono  essere  rilasciati  qualora
          risultino  situazioni  di  intestazione  o   cointestazione
          simulate o che eludano o pregiudichino  l'accertamento  del
          responsabile civile della circolazione di un veicolo. 
              2. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque
          richieda o abbia ottenuto il rilascio dei documenti di  cui
          al comma 1 in violazione di quanto  disposto  dal  medesimo
          comma 1  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una  somma  da  euro  500  a  euro  2.000.  La
          sanzione di cui al periodo precedente si  applica  anche  a
          chi abbia la materiale disponibilita' del veicolo al  quale
          si riferisce l'operazione, nonche' al soggetto proprietario
          dissimulato . 
              3. Il veicolo in relazione al quale sono  rilasciati  i
          documenti di cui al comma 1 in violazione  del  divieto  di
          cui  al  medesimo  comma  e'  soggetto  alla  cancellazione
          d'ufficio dal PRA e dall'archivio di cui agli articoli 225,
          comma  1,  lettera  b),  e  226,  comma  5.  In   caso   di
          circolazione  dopo  la  cancellazione,  si   applicano   le
          sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93.
          La cancellazione e' disposta su richiesta degli  organi  di
          polizia stradale che hanno accertato le violazioni  di  cui
          al comma 2 dopo che l'accertamento e' divenuto definitivo . 
              4.  Con  uno  o  piu'  decreti   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i  Ministri
          della   giustizia   e   dell'interno,   sono   dettate   le
          disposizioni applicative della disciplina recata dai  commi
          1, 2 e 3, con particolare riferimento all'individuazione di
          quelle situazioni  che,  in  relazione  alla  tutela  della
          finalita' di cui al comma 1  o  per  l'elevato  numero  dei
          veicoli coinvolti, siano tali da  richiedere  una  verifica
          che non ricorrano le circostanze di cui al  predetto  comma
          1.». 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                        Utilizzo dei veicoli 
 
  1. I veicoli di cui all'articolo 2, comma 1, sono immatricolati  in
uso proprio per prestazioni di trasporto  effettuate  secondo  quanto
previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a): 
    a) a nome dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera
a),   esclusivamente   per   l'assolvimento   dei   propri    compiti
istituzionali in materia di sanita' pubblica veterinaria e di polizia
veterinaria o di protezione animale ovvero di vigilanza zoofila; 
    b) a nome dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera
b), esclusivamente per il  perseguimento  dei  propri  scopi  sociali
concernenti la protezione animale o la vigilanza zoofila; 
    c) a nome dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera
d), esclusivamente per l'espletamento dei propri compiti di istituto; 
    d) a nome dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera
e), esclusivamente per l'espletamento dei propri compiti di  istituto
inerenti la tutela della sicurezza della circolazione stradale. 
  2. I veicoli di cui all'articolo  2,  comma  1,  lettera  a),  sono
immatricolati in uso di terzi per servizio di noleggio con conducente
a nome dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b)  e  c)
esclusivamente per prestazioni di trasporto effettuate secondo quanto
previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b). 

        
      
                               Art. 5 
 
 
Utilizzo dei dispositivi supplementari di allarme e  di  segnalazione
                               visiva 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 177, comma 1, del  codice  della  strada,
l'uso  dei  dispositivi  acustici  supplementari  di  allarme   e   i
dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce  lampeggiante
blu e' consentito ai conducenti dei veicoli di  cui  all'articolo  2,
comma 1, lettera a), esclusivamente  per  l'espletamento  di  servizi
urgenti di istituto inerenti il soccorso od il trasporto di  animali,
i  quali  debbano  essere  trasferiti  verso  strutture   veterinarie
autorizzate sia pubbliche che private in ragione del  loro  stato  di
necessita', cosi' come disciplinato all'articolo 6, ed  a  condizione
che il soccorso od il trasporto sia stato richiesto da  parte  di  un
medico veterinario ovvero, in caso contrario, un  medico  veterinario
abbia successivamente accertato lo stato di  necessita'  dell'animale
soccorso o trasportato. 
  2. L'uso dei dispositivi di cui al comma 1 e' altresi' consentito: 
    a) ai conducenti dei veicoli di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera b), in disponibilita' dei soggetti previsti dall'articolo  3,
comma 2, lettera a), esclusivamente  per  l'espletamento  di  servizi
urgenti di istituto inerenti la protezione  animale  o  la  vigilanza
zoofila; 
    b) ai conducenti dei veicoli di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera b), in disponibilita' dei soggetti previsti dall'articolo  3,
comma 2, lettera b), a  condizione  che  siano  condotti  da  guardie
particolari giurate, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi
decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli  55  e  57  del
codice   di   procedura   penale,   ed   esclusivamente    al    fine
dell'espletamento delle attivita' di cui all'articolo 6  della  legge
20 luglio 2004, n. 189; 
    c) ai conducenti dei veicoli di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera c), a condizione che  siano  impiegati  per  il  recupero  di
animali, anche  in  stato  di  necessita',  cosi'  come  disciplinato
all'articolo  6,  che  costituiscano  intralcio  o  pericolo  per  la
circolazione stradale. 

        
                    Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo degli articoli 55 e 57 del codice
          di procedura penale: 
              «Art. 55 (Funzioni della polizia giudiziaria). - 1.  La
          polizia giudiziaria  deve,  anche  di  propria  iniziativa,
          prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati  a
          conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere  gli
          atti  necessari  per  assicurare  le  fonti  di   prova   e
          raccogliere quant'altro possa  servire  per  l'applicazione
          della legge penale. 
              2. Svolge ogni indagine e attivita' disposta o delegata
          dall'autorita' giudiziaria. 
              3. Le funzioni indicate nei commi 1  e  2  sono  svolte
          dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.». 
              «Art. 57 (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria). -
          1.  Salve  le  disposizioni  delle  leggi  speciali,   sono
          ufficiali di polizia giudiziaria: 
                a)  i  dirigenti,  i  commissari,  gli  ispettori,  i
          sovrintendenti e gli altri  appartenenti  alla  polizia  di
          Stato ai  quali  l'ordinamento  dell'amministrazione  della
          pubblica sicurezza riconosce tale qualita'; 
                b)  gli  ufficiali  superiori   e   inferiori   e   i
          sottufficiali dei carabinieri, della  guardia  di  finanza,
          degli agenti di custodia e del corpo forestale dello  Stato
          nonche' gli  altri  appartenenti  alle  predette  forze  di
          polizia   ai   quali   l'ordinamento    delle    rispettive
          amministrazioni riconosce tale qualita'; 
                c) il sindaco  dei  comuni  ove  non  abbia  sede  un
          ufficio della polizia di Stato ovvero un comando  dell'arma
          dei carabinieri o della guardia di finanza. 
              2. Sono agenti di polizia giudiziaria: 
                a) il personale  della  polizia  di  Stato  al  quale
          l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza
          riconosce tale qualita'; 
                b) i carabinieri, le guardie di finanza,  gli  agenti
          di  custodia,   le   guardie   forestali   e,   nell'ambito
          territoriale dell'ente di appartenenza,  le  guardie  delle
          province e dei comuni quando sono in servizio. 
              3.  Sono  altresi'  ufficiali  e  agenti   di   polizia
          giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono  destinate  e
          secondo le rispettive attribuzioni, le persone  alle  quali
          le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste
          dall'articolo 55.». 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                         Stato di necessita' 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 177, comma 1, del codice della strada, un
animale e' considerato in stato di necessita' quando presenta sintomi
riferibili ai seguenti stati patologici: 
    a) trauma grave o malattia  con  compromissione  di  una  o  piu'
funzioni  vitali  o  che  provoca   l'impossibilita'   di   spostarsi
autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto; 
    b) presenza di ferite aperte, emorragie, prolasso; 
    c) alterazione dello stato di coscienza e convulsioni; 
    d) alterazioni gravi del ritmo cardiaco o respiratorio. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                           Documentazione 
 
  1. Al fine di consentire agli organi di polizia  stradale,  di  cui
all'articolo 12, comma 1, del codice della strada,  di  accertare  il
regolare utilizzo dei dispositivi acustici supplementari di allarme e
dei  dispositivi  supplementari  di  segnalazione   visiva   a   luce
lampeggiante blu, previsti dall'articolo 177,  comma  1,  del  codice
della strada, i conducenti dei veicoli di cui all'articolo  2,  comma
1, lettera a),  sono  tenuti  ad  esibire  la  richiesta  scritta  di
soccorso o  di  trasporto  ovvero,  in  mancanza,  la  certificazione
relativa  allo  stato   di   necessita'   dell'animale   soccorso   o
trasportato, rilasciate da un  medico  veterinario.  In  quest'ultimo
caso, si applica la procedura di cui al comma 2. 
  2. Qualora l'accertamento sul regolare utilizzo dei dispositivi  di
cui al comma 1, da parte degli organi di polizia stradale, non  possa
essere  immediatamente  effettuato  ovvero  sia   impedito   o   reso
eccessivamente difficoltoso in ragione di specifiche  circostanze  di
luogo o di tempo, l'ufficio o il  comando  da  cui  dipende  l'agente
accertatore  invita,  pena  l'applicazione  delle  sanzioni  previste
dall'articolo 180, comma 8, codice della strada,  l'intestatario  del
veicolo ad esibire, entro il termine  di  trenta  giorni,  decorrenti
dalla notifica dell'invito, la richiesta scritta  di  soccorso  o  di
trasporto ovvero la certificazione relativa allo stato di  necessita'
dell'animale  soccorso  o  trasportato,  rilasciate  da   un   medico
veterinario. 

        
                    Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12 del codice della
          strada: 
              «Art.  12  (Espletamento   dei   servizi   di   polizia
          stradale). -  1.  L'espletamento  dei  servizi  di  polizia
          stradale previsti dal presente codice spetta: 
                a)  in  via  principale  alla   specialita'   Polizia
          Stradale della Polizia di Stato; 
                b) alla Polizia di Stato; 
                c) all'Arma dei carabinieri; 
                d) al Corpo della guardia di finanza; 
                d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia  provinciale,
          nell' ambito del territorio di competenza; 
                e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'
          ambito del territorio di competenza; 
                f) ai funzionari del Ministero  dell'interno  addetti
          al servizio di polizia stradale; 
                f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e  al  Corpo
          forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto. 
              2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma
          1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti  ufficiali  e
          agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57,  commi
          1 e 2, del codice di procedura penale. 
              3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni  in
          materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo
          sull'uso delle strade possono, inoltre, essere  effettuati,
          previo superamento di un esame  di  qualificazione  secondo
          quanto stabilito dal regolamento di esecuzione: 
                a) dal personale  dell'Ispettorato  generale  per  la
          circolazione e la sicurezza stradale,  dell'Amministrazione
          centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture  e
          dei trasporti, del Dipartimento per i  trasporti  terrestri
          appartenente  al  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.; 
                b) dal personale degli uffici competenti  in  materia
          di viabilita' delle regioni, delle province e  dei  comuni,
          limitatamente alle  violazioni  commesse  sulle  strade  di
          proprieta' degli enti da cui dipendono; 
                c) dai dipendenti dello Stato, delle province  e  dei
          comuni aventi la qualifica o  le  funzioni  di  cantoniere,
          limitatamente alle violazioni commesse sulle strade  o  sui
          tratti di strade affidate alla loro sorveglianza; 
                d) dal personale delle Ferrovie dello Stato  e  delle
          ferrovie e tranvie in concessione, che  espletano  mansioni
          ispettive o  di  vigilanza,  nell'esercizio  delle  proprie
          funzioni e limitatamente  alle  violazioni  commesse  nell'
          ambito  dei  passaggi  a  livello  dell'amministrazione  di
          appartenenza; 
                e) dal personale  delle  circoscrizioni  aeroportuali
          dipendenti  dal  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti, nell' ambito delle aree di cui all'art. 6, comma
          7; 
                f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto,
          dipendenti dal Ministero  della  marina  mercantile,  nell'
          ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7. 
                3-bis. I servizi di scorta  per  la  sicurezza  della
          circolazione,  nonche'  i  conseguenti  servizi  diretti  a
          regolare il traffico, di  cui  all'articolo  11,  comma  1,
          lettere c) e  d),  possono  inoltre  essere  effettuati  da
          personale abilitato a svolgere scorte tecniche  ai  veicoli
          eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalita',
          limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle
          prescrizioni imposte dagli enti  proprietari  delle  strade
          nei provvedimenti di autorizzazione o di  quelle  richieste
          dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1. 
              4. La scorta e  l'attuazione  dei  servizi  diretti  ad
          assicurare  la  marcia  delle  colonne   militari   spetta,
          inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa
          delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico
          attestato rilasciato dall'autorita' militare competente. 
              5. I soggetti indicati nel presente  articolo,  eccetto
          quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme,
          per espletare i propri compiti di polizia  stradale  devono
          fare  uso  di  apposito  segnale  distintivo,  conforme  al
          modello stabilito nel regolamento.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  180  del  codice
          della strada: 
              «(Testo applicabile fino al 18 gennaio 2013) 
              Art. 180 (Possesso dei documenti di circolazione  e  di
          guida). - 1. Per poter circolare con veicoli  a  motore  il
          conducente deve avere con se' i seguenti documenti: 
                a) la carta  di  circolazione  o  il  certificato  di
          idoneita' tecnica alla circolazione del veicolo; 
                b) la patente di guida valida per  la  corrispondente
          categoria del veicolo; 
                c) l'autorizzazione per  l'esercitazione  alla  guida
          per la corrispondente categoria del veicolo in luogo  della
          patente di  guida  di  cui  alla  lettera  b),  nonche'  un
          documento personale di riconoscimento; 
                d) il certificato di assicurazione obbligatoria. 
              2. La  persona  che  funge  da  istruttore  durante  le
          esercitazioni di guida deve avere con  se'  la  patente  di
          guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida
          deve  aver  con  se'   anche   l'attestato   di   qualifica
          professionale di cui all'art. 123, comma 7. 
              3.  Il  conducente  deve,  altresi',  avere   con   se'
          l'autorizzazione  o  la  licenza  quando  il   veicolo   e'
          impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82. 
              4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso  diverso  da
          quello  risultante  dalla  carta  di  circolazione,  ovvero
          quando  il  veicolo  sia  in  circolazione  di  prova,   il
          conducente deve avere con se' la  relativa  autorizzazione.
          Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di  trasporto  di
          persone e per quelli adibiti a locazione  senza  conducente
          la  carta  di  circolazione  puo'  essere   sostituita   da
          fotocopia  autenticata  dallo   stesso   proprietario   con
          sottoscrizione del medesimo. 
              5. Il conducente deve avere con se' il  certificato  di
          abilitazione professionale, la carta di qualificazione  del
          conducente  e   il   certificato   di   idoneita',   quando
          prescritti. 
              6. Il conducente di ciclomotore deve avere con  se'  il
          certificato di circolazione del veicolo, il certificato  di
          idoneita'  alla  guida  ove  previsto  e  un  documento  di
          riconoscimento. 
              7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
          e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
          una somma da euro 39  a  euro  159.  Quando  si  tratta  di
          ciclomotori la sanzione e' da euro 24 a euro 94. 
              8. Chiunque senza  giustificato  motivo  non  ottempera
          all'invito dell'autorita' di presentarsi, entro il  termine
          stabilito nell'invito medesimo, ad uffici  di  polizia  per
          fornire  informazioni   o   esibire   documenti   ai   fini
          dell'accertamento delle violazioni amministrative  previste
          dal   presente   codice,   e'   soggetto   alla    sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma  da  euro  398  a
          euro 1.596.  Alla  violazione  di  cui  al  presente  comma
          consegue l'applicazione, da parte  dell'ufficio  dal  quale
          dipende l'organo accertatore, della sanzione  prevista  per
          la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei
          termini per la notificazione dal giorno successivo a quello
          stabilito per la presentazione dei documenti." 
              «(Testo applicabile dal 19 gennaio 2013) 
              Art.180 (Possesso dei documenti di  circolazione  e  di
          guida). - 1. Per poter circolare con veicoli  a  motore  il
          conducente deve avere con se' i seguenti documenti: 
                a)  la  carta  di  circolazione,  il  certificato  di
          idoneita' tecnica alla circolazione  o  il  certificato  di
          circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto; 
                b) la patente di guida valida per  la  corrispondente
          categoria del veicolo, nonche' lo specifico  attestato  sui
          requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano  le  ipotesi
          di cui all'articolo 115, comma 2; 
                c) l'autorizzazione per  l'esercitazione  alla  guida
          per la corrispondente categoria del veicolo in luogo  della
          patente di  guida  di  cui  alla  lettera  b),  nonche'  un
          documento personale di riconoscimento; 
                d) il certificato di assicurazione obbligatoria. 
              2. La  persona  che  funge  da  istruttore  durante  le
          esercitazioni di guida deve avere con  se'  la  patente  di
          guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida
          deve  aver  con  se'   anche   l'attestato   di   qualifica
          professionale di cui all'art. 123, comma 7. 
              3.  Il  conducente  deve,  altresi',  avere   con   se'
          l'autorizzazione  o  la  licenza  quando  il   veicolo   e'
          impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82. 
              4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso  diverso  da
          quello  risultante  dalla  carta  di  circolazione,  ovvero
          quando  il  veicolo  sia  in  circolazione  di  prova,   il
          conducente deve avere con se' la  relativa  autorizzazione.
          Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di  trasporto  di
          persone e per quelli adibiti a locazione  senza  conducente
          la  carta  di  circolazione  puo'  essere   sostituita   da
          fotocopia  autenticata  dallo   stesso   proprietario   con
          sottoscrizione del medesimo. 
              5. Il conducente deve avere con se' il  certificato  di
          abilitazione professionale, la carta di qualificazione  del
          conducente  e   il   certificato   di   idoneita',   quando
          prescritti. 
              6. Il conducente di ciclomotore deve avere con  se'  il
          certificato di circolazione del veicolo, il certificato  di
          idoneita'  alla  guida  ove  previsto  e  un  documento  di
          riconoscimento. 
              7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
          e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
          una somma da euro 39  a  euro  159.  Quando  si  tratta  di
          ciclomotori la sanzione e' da euro 24 a euro 94. 
              8. Chiunque senza  giustificato  motivo  non  ottempera
          all'invito dell'autorita' di presentarsi, entro il  termine
          stabilito nell'invito medesimo, ad uffici  di  polizia  per
          fornire  informazioni   o   esibire   documenti   ai   fini
          dell'accertamento delle violazioni amministrative  previste
          dal   presente   codice,   e'   soggetto   alla    sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma  da  euro  398  a
          euro 1.596.  Alla  violazione  di  cui  al  presente  comma
          consegue l'applicazione, da parte  dell'ufficio  dal  quale
          dipende l'organo accertatore, della sanzione  prevista  per
          la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei
          termini per la notificazione dal giorno successivo a quello
          stabilito per la presentazione dei documenti.». 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                            Norme finali 
 
  1.   Le   procedure   e   la    documentazione    occorrente    per
l'immatricolazione dei veicoli  previsti  all'articolo  2,  comma  1,
nonche'  i  criteri  e   le   modalita'   per   la   compilazione   e
l'aggiornamento  delle  relative  carte  di  circolazione,   per   le
finalita' di  cui  al  presente  regolamento,  sono  stabilite  dalla
Direzione Generale per la Motorizzazione. 
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
    Roma, 9 ottobre 2012 
 
                                     Il Ministro delle infrastrutture 
                                             e dei trasporti          
                                                 Passera              
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2012 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 14, foglio n. 259 

        
      
                                                           Allegato 1 
 
                      Caratteristiche tecniche 
                   delle autoambulanze veterinarie 
 
1. Caratteristiche generali. 
  1.1 Le autoambulanze veterinarie,  in  relazione  alla  loro  massa
complessiva a pieno carico e al numero dei  posti  a  sedere,  devono
essere conformi alle norme applicabili, alla  data  di  presentazione
delle  domande  di  omologazione  ovvero  di  approvazione  in  unico
esemplare, ai veicoli delle categorie internazionali M1 ed M2; 
  1.2  La  tara  delle  autoambulanze  veterinarie,  oltre  a  quanto
definito dalla normativa vigente  per  la  generalita'  dei  veicoli,
comprende  anche   tutta   l'attrezzatura   fissa   necessaria   allo
svolgimento delle specifiche funzioni (ad esempio le attrezzature per
il  trasporto  ed  il  contenimento  degli  animali   quali   gabbie,
trasportini, casse, barelle, box di dotazione ed  eventuali  serbatoi
fissi d'acqua e loro contenuto). 
  1.3 Le autoambulanze veterinarie debbono essere dotate: 
    di almeno due posti a sedere, compreso quello del conducente; 
    di almeno una porta su una fiancata,  con  esclusione  di  quelle
d'accesso alla cabina, nonche'  una  porta  posizionata  sulla  parte
posteriore del veicolo stesso; 
    di un vano  sanitario,  avente  le  caratteristiche  indicate  al
successivo punto 2,  confinato  e  separato  dalla  cabina  di  guida
mediante divisorio  inamovibile,  destinato  all'alloggiamento  delle
attrezzature di soccorso e trasporto. 
2. Compartimento sanitario. 
  Le  autoambulanze  veterinarie   devono   essere   dotate   di   un
compartimento sanitario  separato  dalla  cabina  di  guida  mediante
divisorio inamovibile. E' ammessa la presenza di porta o sportello  a
chiusura scorrevole a perfetta tenuta. Su tale porta o  sportello  e'
ammessa la presenza di vetri purche' di sicurezza. 
  Nel compartimento sanitario deve trovarsi una porta  posteriore  ad
una o due ante di  lunghezza  massima  possibile  in  relazione  alla
struttura del veicolo e comunque tale da consentire il facile accesso
agli animali in stato di necessita'. 
  Il compartimento sanitario deve essere coibentato ed  insonorizzato
e il materiale di rivestimento deve essere ignifugo,  autoestinguente
e avere caratteristiche tali da non essere intaccato se sottoposto  a
disinfezione. Inoltre, deve essere antiscivolo, soprattutto nei punti
di salita/discesa e in quelli maggiormente soggetti ad usura, e  deve
essere lavabile e igienizzabile. Tutte le strutture  di  rivestimento
devono essere arrotondate, sagomate e prive  di  spigoli  vivi.  Deve
essere previsto un adeguato sistema di illuminazione e aerazione. 
  Le dimensioni  minime  interne  del  compartimento  sanitario,  con
esclusione di attrezzature ed arredi sono: 
    lunghezza (ad 1 m dal piano di calpestio): 2,40 m; 
    larghezza (ad 1 m dal piano di calpestio): 1,60 m; 
    altezza (in una fascia centrale ampia almeno 0,90 m, lunga almeno
2,00 m e di superficie non inferiore a 2,4 m²): 1,75 m. 
  Eventuali posti a  sedere  nel  comparto  sanitario  devono  essere
realizzati con sedili ancorati  al  veicolo,  che  devono  avere  una
larghezza tra i bordi del cuscino di almeno 40  cm  e  devono  essere
provvisti di cinture di sicurezza. Sono ammessi sedili ribaltabili. 
3. Segni distintivi. 
  3.1. Le autoambulanze  veterinarie  possono  essere  dotate  di  un
dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce  lampeggiante
blu e di quello di allarme previsti dall'art. 177  del  codice  della
strada. 
  3.2. Le autoambulanze veterinarie devono essere di colore bianco  e
devono essere dotate di  una  fascia  di  pellicola  retroriflettente
vinilica autoadesiva di colore arancione, di altezza minima di 20 cm,
applicata lungo le fiancate e la parte posteriore nonche' nella parte
interna delle ante della porta posteriore. 
  3.4.  Nella  parte  anteriore  delle  autoambulanze   deve   essere
riportata, con lo stesso materiale di cui al punto 3.2.,  la  scritta
AMBULANZA VETERINARIA diritta o rovesciata in immagine speculare  con
dimensioni complessive minime di 6 x 60 cm. 
  3.5. Sulle due fiancate delle autoambulanze deve essere  riportata,
in forma chiaramente individuabile, la  denominazione  dell'ente  che
abbia la proprieta' o la disponibilita' del veicolo. 
4. Accessori. 
  Le autoambulanze veterinarie devono essere munite di  2  estintori:
uno in cabina e l'altro nel comparto sanitario.