N. 06101/2012REG.PROV.COLL.
N. 04434/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha
pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso
numero di registro generale 4434 del 2011, proposto da:
Davide Scurati, rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Barbini, Maria Giovanna Cleva, Giulia Santamaria, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria N. 2;
Davide Scurati, rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Barbini, Maria Giovanna Cleva, Giulia Santamaria, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria N. 2;
contro
Ministero
della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della
sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE III n. 07174/2010, resa
tra le parti, concernente pagamento somme a titolo di straordinario non
retribuito
Visti il
ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto
di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Viste le
memorie difensive;
Visti tutti
gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2012 il Cons. Raffaele Potenza e
uditi per le parti gli avvocati Giorgio Barbini e Carlo Maria Pisana (avv.St.);
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso
al TAR della Lombardia, il Ministero della giustizia, premesso che, con decreto
adottato il 1°marzo 2010, il Presidente della III Sezione gli aveva ingiunto il
pagamento al dipendente Davide Scurati di somme a titolo di lavoro
straordinario non retribuito, ha proposto opposizione all’ingiunzione,
deducendo l’infondatezza della pretesa; quest’ultima era stata azionata dal
sig. Scurati il quale, nella posizione di agente di polizia penitenziaria,
aveva chiesto l’accertamento del diritto alla corresponsione della retribuzione
a titolo di lavoro straordinario in ordine alle prestazioni lavorative svolte,
a partire dal 2002 e sino al 2009, nel giorno programmato di riposo ed
eccedente le 36 ore settimanali, in relazione alle quali l’amministrazione ha
riconosciuto unicamente il diritto al recupero del riposo non fruito.
Nel giudizio
proposto dal Ministero, il sig. Scurati a sua volta si costituiva chiedendo il
rigetto dell’opposizione, con vittoria di spese, e la provvisoria esecuzione
del decreto ai sensi dell’art. 648 c.p.c.
2. Il TAR
adìto, ritenendo di poter definire con sentenza in forma semplificata, ai sensi
degli articoli 60 e 74 c.p.a., e, pur riconosciuta la giurisdizione ordinaria
in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, accordava al ricorrente il
beneficio dell’errore scusabile e, decidendo nel merito il ricorso , lo
accoglieva , annullando il decreto ingiuntivo inizialmente emanato in favore
del dipendente.
Di qui
l’appello proposto dal sig. Scurati , affidato ai motivi trattati nel prosieguo
dalla presente decisione.
Si è
costituita nel giudizio l’amministrazione intimata, resistendo al gravame ed
esponendo in successiva memoria le proprie argomentazioni difensive, che si
hanno qui per riportate.
Alla
pubblica udienza del 16 ottobre 2012 il ricorso è stato trattenuto in
decisione.
DIRITTO
1.- Sotto il
profilo processuale, può prescindersi dal trattare la questione della
concessione al ricorrente dell’errore scusabile (in relazione all’abbreviazione
dei termini dei processi di opposizione a decreto ingiuntivo), poiché contro il
suo riconoscimento da parte del TAR non è stata formulata alcuna obiezione da
parte appellata.
2. Nel
merito , viene nuovamente sottoposta al Collegio la questione del diritto del
riconoscimento della retribuzione a titolo di lavoro straordinario in ordine
alle prestazioni lavorative svolte, a partire dal 2002 e sino al 2009, nel
giorno programmato di riposo ed eccedente le 36 ore settimanali, in relazione
alle quali l’amministrazione ha riconosciuto unicamente il diritto al recupero
del riposo non fruito.
Su tale
tematica, a partire dalle sentenze n.1342/2012 e n. 2625/2012, la
giurisprudenza della Sezione si è prevalentemente orientata nel senso
interpretativo indicato dall’appellante (in senso dunque favorevole a detto
riconoscimento) e non consente pertanto di aderire all’opposta tesi sostenuta
dal TAR e dal Ministero appellato.
In
particolare, al riguardo, deve muoversi dal principio generale accolto dalla
normativa (art.11 della l. 395/1990), per cui “gli appartenenti al Corpo,
quando le esigenze lo richiedono, sono tenuti a prestare servizio anche in
eccedenza all’orario, con diritto a compenso per lavoro straordinario nelle
misure orarie stabilite……”.
Va quindi
rilevato che la legge opera un riferimento del tutto inequivoco non solo alla
spettanza dello straordinario in ragione del superamento dell’orario settimanale
ordinario, ma la collega solo alla misura della sua retribuzione, non citando
sotto questo profilo alcuna forma sostitutiva o surrogatoria della stessa. Da
tale carenza si evince, in applicazione inversa del principio “ubi voluit
dixit”, che la retribuzione del lavoro eccedente la misura ordinaria avviene al
solo verificarsi di detta eccedenza, quindi anche in giorno festivo e si
realizza esclusivamente con l’applicazione della misura stabilita per il lavoro
straordinario.
Ciò
premesso, alcune osservazioni il Collegio deve formulare a proposito dell’altra
norma che nella controversia è venuta in rilievo, costituita dall’art. 10,
terzo comma, DPR n.170/2007; essa, in realtà fornisce problemi interpretativi
(sui quali fa leva l’appellante) solo ove non si consideri la sua disposizione
finale, che a ben vedere conferma invece l’interpretazione qui accolta; ed
invero stabilisce la norma citata che per la prestazione nel giorno di riposo
l’indennità è corrisposta “a compensazione della sola ordinaria prestazione di
lavoro giornaliero”.
L’indennità
in parola, dunque, sostituisce unicamente la retribuzione ordinaria per il
giorno festivo e, non riferendosi in alcun modo al problema del lavoro
straordinario festivo, non può supportare la tesi negativa accolta dal
Ministero.
A sua volta,
la funzione del recupero mediante la turnazione di riposo non ha carattere
retributivo, essendo invece quella quella di compensare il disagio arrecato
(“ratio” emergente dal contratto) per aver prestato servizio ordinario in giorno
festivo, se si considera nel contempo che la festività ha di norma carattere
irrinunciabile e che il disagio stesso costituisce un fatto oggettivamente
irrimediabile, se non con l’istituto in questione (in assenza del quale la
retribuzione festiva riceverebbe un trattamento complessivo identico al normale
giorno di lavoro).
Quindi, ad
avviso del Collegio, nessuno dei benefici previsti dal cennato comma 3
costituisce fattore preclusivo del diritto al compenso per il lavoro
straordinario festivo di cui si controverte.
Giova
peraltro rilevare che lo stesso Ministero (con la circolare prot. n.
GDAP-0481307-2009 del 30.12.2009, richiamata dalla stessa amministrazione come
dai motivi aggiunti), dopo aver ribadito la spettanza dell’indennità dovuta per
lavoro prestato in giorno di riposo, chiarisce che verrà considerata
straordinario e come tale retribuita l’eccedenza di orario oltre quello di
servizio. E’ quindi del tutto chiaro, che nel giorno festivo il dipendente
chiamato al lavoro per esigenze di servizio sarà retribuito, sino al limite
dell’orario ordinario, mediante l’indennità e, per le misure orarie eccedenti,
come lavoro straordinario.
2.-
Conclusivamente l’appello deve essere accolto, con conseguente riforma della
sentenza impugnata e rigetto dell’opposizione (al decreto ingiuntivo emesso dal
TAR) , proposta dal Ministero, e conferma del decreto stesso.
In forza di
quanto sopra deve pertanto riconoscersi il diritto dell’appellante alla
corresponsione della retribuzione a titolo di lavoro straordinario in ordine
alle prestazioni lavorative svolte, a partire dal 2002 e sino al 2009, nel
giorno programmato di riposo ed eccedente le 36 ore settimanali), con
conseguente condanna al pagamento delle relative somme (fatte salve quelle
prescritte, come accettato con dichiarazione a verbale) , con interessi o
rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo effettivo.
3.-
Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di entrambi
i gradi di giudizio, attesa la non univocità dell’indirizzo giurisprudenziale
applicato.
P.Q.M.
Il Consiglio
di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in
merito al ricorso in epigrafe,
accoglie
l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata , respinge il
ricorso di primo grado proposto dal Ministero contro il decreto ingiuntivo,
riconoscendo all’appellante quanto specificato in motivazione.
Dichiara
interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che
la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso
in Roma, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2012 , dal Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale – Sezione Quarta - con l’intervento dei signori:
Giorgio
Giaccardi, Presidente
Raffaele
Greco, Consigliere
Fabio
Taormina, Consigliere
Raffaele
Potenza, Consigliere, Estensore
Andrea Migliozzi, Consigliere
L'ESTENSORE
|
IL PRESIDENTE
|
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89,
co. 3, cod. proc. amm.)