LEGGE 24 dicembre 2012 ,
n. 228 (GU n. 302 del 29-12-2012
- Suppl. Ordinario n.212)
Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2013
Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilita' 2013). (12G0252)
391. È prorogato al 30 giugno 2013 il termine
di cui all’articolo 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010,n. 220.
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LEGGE 13 dicembre 2010, n. 220
Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2011). (10G0238) (GU n.297 del 21-12-2010 - Suppl. Ordinario n.
281 )
note: Entrata
in vigore del provvedimento: 01/01/2011. Le disposizioni di cui ai commi da
42 a 46 entrano in vigore il 21/12/2010.
Art. 1, comma 70. Con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia edelle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato e
del Ministero della salute sono adottate,
d'intesa con la
Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, linee d'azione per la
prevenzione, il contrasto e il recupero
di fenomeni di ludopatia conseguente a
gioco compulsivo. E comunque vietato consentire la
partecipazione ai giochi pubblici con vincita
in denaro ai
minori di anni
diciotto. Il titolare dell'esercizio commerciale, del
locale o, comunque,
del punto di offerta del gioco che consente la
partecipazione ai giochi pubblici a
minori di anni
diciotto e` punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.000 e
con la chiusura dell'esercizio commerciale, del locale o,
comunque, del punto
di offerta del gioco fino a quindici giorni. La
sanzione amministrativa e` applicata dall'ufficio regionale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato territorialmente competente in
relazione al luogo e in ragione dell'accertamento eseguito.
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Mario Serio