domenica 30 dicembre 2012

Giochi. Slitta al 30 giugno 2013 il termine per emanare le linee guida anti ludopatie




LEGGE 24 dicembre 2012 , n. 228 (GU n. 302 del 29-12-2012  - Suppl. Ordinario n.212)  
Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2013
Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (Legge di stabilita' 2013). (12G0252)

 391. È prorogato al 30 giugno 2013 il termine di cui all’articolo 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010,n. 220.




LEGGE 13 dicembre 2010, n. 220
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2011). (10G0238) (GU n.297 del 21-12-2010 - Suppl. Ordinario n. 281 )
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2011. Le disposizioni di cui ai commi da 42 a 46 entrano in vigore il 21/12/2010.


Art. 1, comma 70. Con decreto interdirigenziale del Ministero  dell'economia  edelle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato  e  del Ministero della salute sono  adottate,  d'intesa  con  la  Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e  il  recupero  di  fenomeni  di  ludopatia  conseguente   a   gioco compulsivo. E comunque vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita  in  denaro  ai  minori  di  anni  diciotto.  Il titolare dell'esercizio commerciale,  del  locale  o,  comunque,  del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione  ai  giochi pubblici a  minori  di  anni  diciotto  e`  punito  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.000 e con la  chiusura dell'esercizio commerciale, del locale  o,  comunque,  del  punto  di offerta del gioco fino a quindici giorni. La sanzione  amministrativa e` applicata dall'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato territorialmente competente in relazione al luogo e in ragione dell'accertamento eseguito.

Mario Serio