mercoledì 19 dicembre 2012

Definizione delle linee guida generali per l'individuazione delle Missioni delle Amministrazioni pubbliche


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2012
(GU n. 295 del 19-12-2012)
          
           Definizione delle linee guida  generali  per  l'individuazione  delle
Missioni delle Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo  11,
comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31  maggio  2011,  n.  91.
(12A13286) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  31  dicembre   2009,   n.   196,   e   successive
modificazioni, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica», ed
in particolare l'articolo 1, comma 2, come  sostituito  dall'articolo
5, comma 7, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26  aprile  2012,  n.  44,  che  definisce
l'ambito di applicazione delle disposizioni  in  materia  di  finanza
pubblica, nonche' l'articolo 2, comma 1, che ha delegato  il  Governo
ad adottare uno o piu' decreti legislativi per  l'armonizzazione  dei
sistemi contabili e degli schemi di  bilancio  delle  amministrazioni
pubbliche,  ad  esclusione  delle  regioni,  degli  enti  locali,  in
funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione
della finanza pubblica; 
  Visto il decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.  118,  che  detta
«Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42»; 
  Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n.  18,
che, in attuazione della legge 30 dicembre 2010, n.  240,  disciplina
la  classificazione  della  spesa  per  missioni  e  programmi  delle
Universita' considerate amministrazioni pubbliche ai sensi del citato
articolo 1, comma 2, della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196,  ed
in particolare il comma 4, in base al quale con decreto del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti l'elenco delle
missioni e dei programmi, nonche' i criteri  cui  le  universita'  si
attengono  ai  fini  di  una  omogenea  riclassificazione  dei   dati
contabili; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  91,  che  in
attuazione dell'articolo 2 della citata legge 31  dicembre  2009,  n.
196, disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle  amministrazioni  pubbliche,  ad  esclusione  delle
regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali  e
degli enti del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti, in particolare, l'articolo  9  del  decreto  legislativo  31
maggio 2011, n. 91, in base al  quale  le  amministrazioni  pubbliche
sono tenute ad adottare una rappresentazione dei dati di bilancio che
evidenzi  le  finalita'  della  spesa  secondo  l'articolazione   per
missioni e programmi, al fine di consentire la  confrontabilita'  dei
dati di bilancio secondo le classificazioni  di  cui  al  regolamento
(CE) n. 2223/96, del Consiglio, del  25  giugno  1996,  nonche'  allo
scopo di assicurare la trasparenza del processo di allocazione  delle
risorse e di  destinazione  delle  stesse  alle  politiche  pubbliche
settoriali; l'articolo 11, comma 1, lettera a), del medesimo  decreto
legislativo il quale prevede che le missioni sono definite sulla base
di indirizzi adottati con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sentiti i Ministeri vigilanti; l'articolo 12 del medesimo decreto  in
base al quale per le unita' locali delle  amministrazioni  pubbliche,
le  amministrazioni  vigilanti  assicurano  il  raggiungimento  degli
obiettivi di cui all'articolo 9, con modalita' stabilite con  proprio
decreto di natura non regolamentare,  adottato  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Visto l'articolo 11, comma 3, del  decreto  legislativo  31  maggio
2011, n. 91, e successive modificazioni, che prevede la  trasmissione
dello schema di decreto concernente i criteri per la specificazione e
classificazione delle  spese  delle  amministrazioni  pubbliche  alle
Camere,  ai  fini  dell'espressione  del  parere  delle   Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i  profili  finanziari,  da
rendere entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione, decorso
il quale il decreto puo' essere adottato; 
  Visto l'articolo 19 del decreto-legge 29  dicembre  2011,  n.  216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,
che ha disposto, tra l'altro, il differimento al 31 dicembre 2012 del
termine previsto dall'articolo 11, comma 3, lettera  a)  del  decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91; 
  Visto che ai sensi dell'articolo  11,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, le missioni sono  definite
in  base  allo  scopo  istituzionale  dell'amministrazione   pubblica
individuato dalla legge e dallo statuto e che, ai sensi dell'articolo
11, comma 1, lettera  b)  del  medesimo  decreto,  i  programmi  sono
configurati come le  unita'  di  rappresentazione  del  bilancio  che
identificano le attivita'  realizzate  dall'amministrazione  pubblica
nell'ambito di ciascuna missione; 
  Visto l'articolo 40 della citata legge 31 dicembre  2009,  n.  196,
che delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi  per
il completamento della riforma della  struttura  del  bilancio  dello
Stato; 
  Acquisito il parere della Commissione  Bilancio  della  Camera  dei
Deputati in data 28 novembre 2012,  a  cui  il  provvedimento  si  e'
conformato e, preso atto che il termine per l'espressione del  parere
della Commissione Bilancio del Senato e' scaduto il 22 novembre 2012; 
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  sentiti  i
Ministeri vigilanti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le linee guida stabilite con il presente  decreto  si  applicano
alle amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011,  n.  91,  diverse
dalle amministrazioni autonome di  cui  all'articolo  21,  comma  10,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e  dai  Ministeri,  di  seguito
denominate: «amministrazioni pubbliche». 
  1-bis. Per le universita' resta fermo quanto disposto dall'articolo
4 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18. 
  2. Le amministrazioni pubbliche adottano una  rappresentazione  dei
dati di bilancio che  evidenzi  le  finalita'  della  spesa,  secondo
l'articolazione per missioni e programmi, sulla base degli  indirizzi
riportati  nei  successivi  articoli,  al  fine  di   assicurare   il
consolidamento  e  monitoraggio  dei  conti  pubblici,  nonche'   una
maggiore  trasparenza  nel  processo  di  allocazione  delle  risorse
pubbliche. 

        
      

                               Art. 2 
 
 
                   Classificazione delle Missioni 
                   delle Amministrazioni pubbliche 
 
  1.  Le  missioni,  rappresentano  le  «funzioni  principali  e  gli
obiettivi  strategici  perseguiti  dalle  amministrazioni   pubbliche
nell'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad  esse
destinate». 
  2. In coerenza con quanto  disposto  dall'articolo  2  del  decreto
legislativo  31  maggio  2011,  n.   91,   al   fine   di   garantire
l'armonizzazione dei sistemi contabili e  degli  schemi  di  bilancio
delle amministrazioni pubbliche, di assicurare il coordinamento della
finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea dei  procedimenti
di  programmazione,  gestione,  rendicontazione   e   controllo,   le
amministrazioni pubbliche adottano  una  classificazione  uniforme  a
quella del bilancio dello Stato secondo  i  criteri  e  le  modalita'
stabiliti dall'articolo 3 del presente decreto. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
Criteri e modalita' per procedere alla classificazione delle Missioni
                   delle Amministrazioni pubbliche 
 
  1. La classificazione delle missioni applicate  al  bilancio  dello
Stato, riportata nell'allegato n.  1  al  presente  decreto,  che  ne
costituisce parte integrante, rappresenta la base di riferimento  per
una uniforme classificazione  delle  missioni  delle  amministrazioni
pubbliche. 
  2.   Ciascuna   amministrazione   pubblica,   previa    indicazione
dell'amministrazione  vigilante,  individua  tra  le   missioni   del
bilancio  dello  Stato  attualmente  esistenti,  quelle  maggiormente
rappresentative  delle  finalita'   istituzionali,   delle   funzioni
principali e degli obiettivi strategici dalla stessa  perseguite.  Le
amministrazioni  pubbliche  classificano  nella  missione  «Fondi  da
ripartire» le eventuali spese  relative  a  fondi  che,  in  sede  di
previsione, sono destinati a finalita' non riconducibili a specifiche
missioni, in quanto l'attribuzione delle risorse e' demandata ad atti
e provvedimenti adottati in  corso  di  gestione  e,  nella  missione
«Servizi  istituzionali  e  generali»,  le  spese  di   funzionamento
dell'apparato  amministrativo  riferibili  a  piu'  finalita'  e  non
attribuibili puntualmente a specifiche missioni. 
  3. Qualora le  missioni  applicate  al  bilancio  dello  Stato  non
risultino adeguatamente rappresentative degli  elementi  indicati  al
comma 2, ciascuna amministrazione  pubblica  trasmette  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, una richiesta motivata di modifica o integrazione  della
classificazione di riferimento di cui all'allegato 1, per il  tramite
del Ministero vigilante che, al riguardo, esprime un  proprio  parere
anche al fine dell'eventuale applicazione della medesima missione  di
spesa  al  comparto  di  riferimento  dell'amministrazione   pubblica
richiedente. 
  4. La richiesta di  modifica  o  integrazione  puo'  riguardare  la
modifica della  denominazione  di  una  delle  missioni  esistenti  o
l'istituzione  di  una  nuova  missione.  La  richiesta  deve  essere
accompagnata da idonea motivazione, con indicazione dei provvedimenti
normativi    dai    quali    risultino     chiaramente     attribuite
all'amministrazione funzioni  non  adeguatamente  riconducibili  alle
missioni attualmente presenti nella classificazione di riferimento di
cui all'allegato 1. 
  5. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato valuta congiuntamente le richieste di
cui al  comma  3,  considerando  altresi'  il  parere  del  Ministero
vigilante, al fine di esprimere una valutazione unitaria,  che  tiene
conto dei principi  ispiratori  della  classificazione  della  spesa.
L'esito della  valutazione  e'  comunicato  al  Ministero  vigilante,
all'amministrazione richiedente e alle amministrazioni pubbliche  che
appartengono allo stesso comparto dell'amministrazione richiedente. 
  6. Valutate le richieste di  cui  al  comma  3  e  considerati  gli
elementi   normativi   e   classificatori,   anche    di    carattere
internazionale, che potranno portare a una piu' puntuale  definizione
delle missioni esistenti, il Ministro dell'economia e delle  finanze,
provvede, periodicamente, con propri  decreti,  da  pubblicare  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all'aggiornamento della
uniforme  classificazione  delle   missioni   delle   amministrazioni
pubbliche. 
      
                               Art. 4 
 
 
        Principi per l'individuazione dei Programmi di spesa 
           e per il raccordo con la classificazione COFOG 
 
  1. Il presente articolo indica i principi di carattere generale per
l'individuazione  da  parte  delle  amministrazioni   pubbliche   dei
programmi di spesa previsti all'articolo 11, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. 
  2. I programmi rappresentano gli aggregati  omogenei  di  attivita'
realizzate  dall'amministrazione  volte  a  perseguire  le  finalita'
individuate nell'ambito delle missioni. La realizzazione  di  ciascun
programma  e'  attribuita  ad  un  unico  centro  di  responsabilita'
amministrativa, corrispondente all'unita'  organizzativa  individuata
in conformita' con i regolamenti di organizzazione, ovvero, con altri
idonei   provvedimenti   adottati   dalle   singole   amministrazioni
pubbliche. 
  3. Le amministrazioni pubbliche, sulla  base  di  una  ricognizione
delle  attivita'  svolte,  individuano  i  programmi  sottostanti  le
missioni di pertinenza. La denominazione dei programmi rappresenta in
modo chiaro le attivita' svolte dall'amministrazione. 
  4.  Ciascun  programma  e'  corredato   con   l'indicazione   della
corrispondente codificazione COFOG (Classification of  the  functions
of  government)  di  secondo  livello   secondo   la   struttura   di
corrispondenza  desumibile  dall'allegato  al  disegno  di  legge  di
bilancio dello Stato, pubblicato nel sito istituzionale. Nel medesimo
sito istituzionale e' pubblicato altresi' un glossario relativo  alla
classificazione COFOG. Nel caso di  corrispondenza  non  univoca  tra
programma e funzioni COFOG di  secondo  livello,  le  amministrazioni
individuano con il  supporto  dell'amministrazione  vigilante  e  del
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  due  o  piu'
funzioni COFOG corrispondenti alla spesa del programma interessato. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
             Modifiche e integrazioni delle linee guida 
 
  1. Eventuali modifiche e integrazioni del presente  decreto,  anche
in relazione al  completamento  della  riforma  della  struttura  del
bilancio dello Stato di cui all'articolo 40 della legge  31  dicembre
2009, n. 196, sono adottate con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze  sentiti  i  Ministeri  vigilanti,  pubblicati   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  adottati  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 91. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
           Applicazione della classificazione della spesa 
                      per Missioni e Programmi 
 
  1. Le amministrazioni pubbliche adottano la rappresentazione  della
spesa per missioni e programmi a decorrere dall'esercizio finanziario
2014. 
  2. In sede di prima applicazione, le richieste di cui  all'articolo
3, comma 3, sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato  entro  il  30
marzo 2013 e il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  adotta  il
decreto di cui all'articolo  3,  comma  6,  entro  i  successivi  150
giorni. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 12 dicembre 2012 
 
                                                  Il Presidente       
                                           del Consiglio dei Ministri 
                                                      Monti           
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
          Grilli          

        
      
                                                         Allegato n.1 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico