DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
12 dicembre 2012
(GU n. 295 del 19-12-2012)
Definizione delle linee guida generali per l'individuazione delle
Missioni delle Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 11,
comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.
(12A13286)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
modificazioni, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica», ed
in particolare l'articolo 1, comma 2, come sostituito dall'articolo
5, comma 7, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che definisce
l'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di finanza
pubblica, nonche' l'articolo 2, comma 1, che ha delegato il Governo
ad adottare uno o piu' decreti legislativi per l'armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni
pubbliche, ad esclusione delle regioni, degli enti locali, in
funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione
della finanza pubblica;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che detta
«Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42»;
Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18,
che, in attuazione della legge 30 dicembre 2010, n. 240, disciplina
la classificazione della spesa per missioni e programmi delle
Universita' considerate amministrazioni pubbliche ai sensi del citato
articolo 1, comma 2, della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed
in particolare il comma 4, in base al quale con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti l'elenco delle
missioni e dei programmi, nonche' i criteri cui le universita' si
attengono ai fini di una omogenea riclassificazione dei dati
contabili;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, che in
attuazione dell'articolo 2 della citata legge 31 dicembre 2009, n.
196, disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle
regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e
degli enti del Servizio sanitario nazionale;
Visti, in particolare, l'articolo 9 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 91, in base al quale le amministrazioni pubbliche
sono tenute ad adottare una rappresentazione dei dati di bilancio che
evidenzi le finalita' della spesa secondo l'articolazione per
missioni e programmi, al fine di consentire la confrontabilita' dei
dati di bilancio secondo le classificazioni di cui al regolamento
(CE) n. 2223/96, del Consiglio, del 25 giugno 1996, nonche' allo
scopo di assicurare la trasparenza del processo di allocazione delle
risorse e di destinazione delle stesse alle politiche pubbliche
settoriali; l'articolo 11, comma 1, lettera a), del medesimo decreto
legislativo il quale prevede che le missioni sono definite sulla base
di indirizzi adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentiti i Ministeri vigilanti; l'articolo 12 del medesimo decreto in
base al quale per le unita' locali delle amministrazioni pubbliche,
le amministrazioni vigilanti assicurano il raggiungimento degli
obiettivi di cui all'articolo 9, con modalita' stabilite con proprio
decreto di natura non regolamentare, adottato di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 91, e successive modificazioni, che prevede la trasmissione
dello schema di decreto concernente i criteri per la specificazione e
classificazione delle spese delle amministrazioni pubbliche alle
Camere, ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da
rendere entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione, decorso
il quale il decreto puo' essere adottato;
Visto l'articolo 19 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,
che ha disposto, tra l'altro, il differimento al 31 dicembre 2012 del
termine previsto dall'articolo 11, comma 3, lettera a) del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
Visto che ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, le missioni sono definite
in base allo scopo istituzionale dell'amministrazione pubblica
individuato dalla legge e dallo statuto e che, ai sensi dell'articolo
11, comma 1, lettera b) del medesimo decreto, i programmi sono
configurati come le unita' di rappresentazione del bilancio che
identificano le attivita' realizzate dall'amministrazione pubblica
nell'ambito di ciascuna missione;
Visto l'articolo 40 della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196,
che delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi per
il completamento della riforma della struttura del bilancio dello
Stato;
Acquisito il parere della Commissione Bilancio della Camera dei
Deputati in data 28 novembre 2012, a cui il provvedimento si e'
conformato e, preso atto che il termine per l'espressione del parere
della Commissione Bilancio del Senato e' scaduto il 22 novembre 2012;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i
Ministeri vigilanti;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Le linee guida stabilite con il presente decreto si applicano
alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, diverse
dalle amministrazioni autonome di cui all'articolo 21, comma 10,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dai Ministeri, di seguito
denominate: «amministrazioni pubbliche».
1-bis. Per le universita' resta fermo quanto disposto dall'articolo
4 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18.
2. Le amministrazioni pubbliche adottano una rappresentazione dei
dati di bilancio che evidenzi le finalita' della spesa, secondo
l'articolazione per missioni e programmi, sulla base degli indirizzi
riportati nei successivi articoli, al fine di assicurare il
consolidamento e monitoraggio dei conti pubblici, nonche' una
maggiore trasparenza nel processo di allocazione delle risorse
pubbliche.
Art. 2
Classificazione delle Missioni
delle Amministrazioni pubbliche
1. Le missioni, rappresentano le «funzioni principali e gli
obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche
nell'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse
destinate».
2. In coerenza con quanto disposto dall'articolo 2 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91, al fine di garantire
l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle amministrazioni pubbliche, di assicurare il coordinamento della
finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti
di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo, le
amministrazioni pubbliche adottano una classificazione uniforme a
quella del bilancio dello Stato secondo i criteri e le modalita'
stabiliti dall'articolo 3 del presente decreto.
Art. 3
Criteri e modalita' per procedere alla classificazione delle Missioni
delle Amministrazioni pubbliche
1. La classificazione delle missioni applicate al bilancio dello
Stato, riportata nell'allegato n. 1 al presente decreto, che ne
costituisce parte integrante, rappresenta la base di riferimento per
una uniforme classificazione delle missioni delle amministrazioni
pubbliche.
2. Ciascuna amministrazione pubblica, previa indicazione
dell'amministrazione vigilante, individua tra le missioni del
bilancio dello Stato attualmente esistenti, quelle maggiormente
rappresentative delle finalita' istituzionali, delle funzioni
principali e degli obiettivi strategici dalla stessa perseguite. Le
amministrazioni pubbliche classificano nella missione «Fondi da
ripartire» le eventuali spese relative a fondi che, in sede di
previsione, sono destinati a finalita' non riconducibili a specifiche
missioni, in quanto l'attribuzione delle risorse e' demandata ad atti
e provvedimenti adottati in corso di gestione e, nella missione
«Servizi istituzionali e generali», le spese di funzionamento
dell'apparato amministrativo riferibili a piu' finalita' e non
attribuibili puntualmente a specifiche missioni.
3. Qualora le missioni applicate al bilancio dello Stato non
risultino adeguatamente rappresentative degli elementi indicati al
comma 2, ciascuna amministrazione pubblica trasmette al Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, una richiesta motivata di modifica o integrazione della
classificazione di riferimento di cui all'allegato 1, per il tramite
del Ministero vigilante che, al riguardo, esprime un proprio parere
anche al fine dell'eventuale applicazione della medesima missione di
spesa al comparto di riferimento dell'amministrazione pubblica
richiedente.
4. La richiesta di modifica o integrazione puo' riguardare la
modifica della denominazione di una delle missioni esistenti o
l'istituzione di una nuova missione. La richiesta deve essere
accompagnata da idonea motivazione, con indicazione dei provvedimenti
normativi dai quali risultino chiaramente attribuite
all'amministrazione funzioni non adeguatamente riconducibili alle
missioni attualmente presenti nella classificazione di riferimento di
cui all'allegato 1.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato valuta congiuntamente le richieste di
cui al comma 3, considerando altresi' il parere del Ministero
vigilante, al fine di esprimere una valutazione unitaria, che tiene
conto dei principi ispiratori della classificazione della spesa.
L'esito della valutazione e' comunicato al Ministero vigilante,
all'amministrazione richiedente e alle amministrazioni pubbliche che
appartengono allo stesso comparto dell'amministrazione richiedente.
6. Valutate le richieste di cui al comma 3 e considerati gli
elementi normativi e classificatori, anche di carattere
internazionale, che potranno portare a una piu' puntuale definizione
delle missioni esistenti, il Ministro dell'economia e delle finanze,
provvede, periodicamente, con propri decreti, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all'aggiornamento della
uniforme classificazione delle missioni delle amministrazioni
pubbliche.
Art. 4
Principi per l'individuazione dei Programmi di spesa
e per il raccordo con la classificazione COFOG
1. Il presente articolo indica i principi di carattere generale per
l'individuazione da parte delle amministrazioni pubbliche dei
programmi di spesa previsti all'articolo 11, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.
2. I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attivita'
realizzate dall'amministrazione volte a perseguire le finalita'
individuate nell'ambito delle missioni. La realizzazione di ciascun
programma e' attribuita ad un unico centro di responsabilita'
amministrativa, corrispondente all'unita' organizzativa individuata
in conformita' con i regolamenti di organizzazione, ovvero, con altri
idonei provvedimenti adottati dalle singole amministrazioni
pubbliche.
3. Le amministrazioni pubbliche, sulla base di una ricognizione
delle attivita' svolte, individuano i programmi sottostanti le
missioni di pertinenza. La denominazione dei programmi rappresenta in
modo chiaro le attivita' svolte dall'amministrazione.
4. Ciascun programma e' corredato con l'indicazione della
corrispondente codificazione COFOG (Classification of the functions
of government) di secondo livello secondo la struttura di
corrispondenza desumibile dall'allegato al disegno di legge di
bilancio dello Stato, pubblicato nel sito istituzionale. Nel medesimo
sito istituzionale e' pubblicato altresi' un glossario relativo alla
classificazione COFOG. Nel caso di corrispondenza non univoca tra
programma e funzioni COFOG di secondo livello, le amministrazioni
individuano con il supporto dell'amministrazione vigilante e del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato due o piu'
funzioni COFOG corrispondenti alla spesa del programma interessato.
Art. 5
Modifiche e integrazioni delle linee guida
1. Eventuali modifiche e integrazioni del presente decreto, anche
in relazione al completamento della riforma della struttura del
bilancio dello Stato di cui all'articolo 40 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, sono adottate con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze sentiti i Ministeri vigilanti, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, adottati secondo le
modalita' di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 91.
Art. 6
Applicazione della classificazione della spesa
per Missioni e Programmi
1. Le amministrazioni pubbliche adottano la rappresentazione della
spesa per missioni e programmi a decorrere dall'esercizio finanziario
2014.
2. In sede di prima applicazione, le richieste di cui all'articolo
3, comma 3, sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il 30
marzo 2013 e il Ministro dell'economia e delle finanze adotta il
decreto di cui all'articolo 3, comma 6, entro i successivi 150
giorni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 12 dicembre 2012
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Monti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Grilli
Allegato n.1
Parte di provvedimento in formato grafico