Orari degli impianti di distribuzione di carburanti - art. 7 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.
L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il comma 6 dell’art. 12 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, che ha attribuito all’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca (oggi Assessorato delle attività produttive) la competenza in materia di disciplina del servizio degli orari di apertura e chiusura della rete distributiva dei carburanti;
Visto il successivo comma 7 del medesimo art. 12 che prevede che gli orari tengono conto delle esigenze del traffico e del turismo e della necessità di assicurare la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione dei carburanti;
Visto il decreto assessoriale n. 597 del 15 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 27 gennaio 2012, con il quale, tra l’altro, all’art. 1 sono stati determinati gli orari di apertura e di chiusura degli impianti di distribuzione di carburanti esistenti nel territorio della Regione siciliana;
Visto il comma 6 dell’art. 12 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, che ha attribuito all’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca (oggi Assessorato delle attività produttive) la competenza in materia di disciplina del servizio degli orari di apertura e chiusura della rete distributiva dei carburanti;
Visto il successivo comma 7 del medesimo art. 12 che prevede che gli orari tengono conto delle esigenze del traffico e del turismo e della necessità di assicurare la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione dei carburanti;
Visto il decreto assessoriale n. 597 del 15 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 27 gennaio 2012, con il quale, tra l’altro, all’art. 1 sono stati determinati gli orari di apertura e di chiusura degli impianti di distribuzione di carburanti esistenti nel territorio della Regione siciliana;
Visto l’art. 7 del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 recante “Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59” come modificato dal comma 20 dell’articolo 83 bis D.L. 25 giugno 2008, n. 112, il quale dispone che “A decorrere dalla scadenza dei termini per i comuni capoluogo di provincia e per gli altri comuni di cui all’articolo 3, comma 2, l’orario massimo di servizio può essere aumentato dal gestore fino al cinquanta per cento dell’orario minimo stabilito. Ciascun gestore può stabilire autonomamente la modulazione dell’orario di servizio e del periodo di riposo, nei limiti prescritti dal
presente articolo, previa comunicazione al comune”;
Vista la circolare assessoriale n. 5 del 2 dicembre 2010, con la quale questa Amministrazione, sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 288/2010, forniva orientamenti in merito alla non applicabilità nel territorio regionale delle disposizioni di cui al citato art. 7 del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 150/2011, con la quale, nel confermare che la disciplina
degli orari rientra nella materia del commercio, e come tale di competenza regionale, introduce la necessità di ulteriori valutazioni, da effettuare caso per caso, in ordine alla possibilità che si determini o meno un “vulnus” alla tutela della concorrenza;
Visto il decreto presidenziale n. 697 del 14 maggio 2012, con il quale, in accoglimento al ricorso straordinario presentato da un gestore dell’Isola di un’area di servizio per la distribuzione di carburanti, è stato statuito che le disposizioni di cui all’art. 7 del D.Lgs, n. 32 del 1998 trovano applicazione in tutte le Regioni, in quanto espressione dei principi di liberalizzazione e, trattandosi di normativa volta alla regolamentazione della materia della concorrenza riservata dall’art. 117 Cost., alla competenza esclusiva dello Stato;
Ritenuto opportuno prendere atto delle superiori motivazioni;
presente articolo, previa comunicazione al comune”;
Vista la circolare assessoriale n. 5 del 2 dicembre 2010, con la quale questa Amministrazione, sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 288/2010, forniva orientamenti in merito alla non applicabilità nel territorio regionale delle disposizioni di cui al citato art. 7 del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 150/2011, con la quale, nel confermare che la disciplina
degli orari rientra nella materia del commercio, e come tale di competenza regionale, introduce la necessità di ulteriori valutazioni, da effettuare caso per caso, in ordine alla possibilità che si determini o meno un “vulnus” alla tutela della concorrenza;
Visto il decreto presidenziale n. 697 del 14 maggio 2012, con il quale, in accoglimento al ricorso straordinario presentato da un gestore dell’Isola di un’area di servizio per la distribuzione di carburanti, è stato statuito che le disposizioni di cui all’art. 7 del D.Lgs, n. 32 del 1998 trovano applicazione in tutte le Regioni, in quanto espressione dei principi di liberalizzazione e, trattandosi di normativa volta alla regolamentazione della materia della concorrenza riservata dall’art. 117 Cost., alla competenza esclusiva dello Stato;
Ritenuto opportuno prendere atto delle superiori motivazioni;
Decreta:
Art. 1
Per le motivazioni in premessa, fermo restando l’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui al D.A. n. 597 del 15 dicembre 2011, nel territorio regionale trova applicazione l’art. 7 del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, come modificato dal comma 20 dell’articolo 83 bis D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
La comunicazione dei gestori prevista dal citato art. 7 deve pervenire all’amministrazione comunale competente per territorio a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o di Posta Elettronica Certificata (PEC) almeno 30 giorni prima del periodo per il quale si chiede l’aumento
della fascia oraria obbligatoria.
In aggiunta al cartello previsto dall’art. 9 del D.A. n. 597 del 15 dicembre 2011, è fatto obbligo ai gestori che si avvalgono delle disposizioni di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 32/98 di esporre anche la comunicazione di cui al precedente comma 2.Per le motivazioni in premessa, fermo restando l’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui al D.A. n. 597 del 15 dicembre 2011, nel territorio regionale trova applicazione l’art. 7 del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, come modificato dal comma 20 dell’articolo 83 bis D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
La comunicazione dei gestori prevista dal citato art. 7 deve pervenire all’amministrazione comunale competente per territorio a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o di Posta Elettronica Certificata (PEC) almeno 30 giorni prima del periodo per il quale si chiede l’aumento
della fascia oraria obbligatoria.
Art. 2
La circolare assessoriale n. 5 del 2 dicembre 2010 non trova più applicazione.
Art. 3
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
Palermo, 1 ottobre 2012.
VENTURI