Con sentenza di primo grado era stata condannata una vigilessa, ai sensi dell'art. 323 C.P., per aver omesso di rilevare numerose infrazioni ai divieti di sosta.
In appello, il reato ascritto è stato riqualificato ai sensi dell'art. 328 del C.P., anche per la mancanza del dolo intenzionale richiesto dalle previsioni di cui all’art. 323 c.p., in rifiuto di compiere un atto di ufficio.
Con sentenza n. 42501, la Corte di Cassazione, sez. VI Penale,27 settembre – 31 ottobre 2012, annulla la sentenza in quanto:
"L’art. 328, comma primo, c.p. (nelle cui previsioni i Giudici di merito hanno inquadrato la fattispecie in esame) prevede la reclusione da sei mesi a due anni per il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo.
Nel caso di specie gli atti rifiutati (l’elevazione di contravvenzioni al codice della strada per divieto di sosta) non rientrano nelle suddette categorie (atti di ufficio dovuti a ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità) e non risultano in concreto indilazionabili. Né d’altra parte i Giudici di merito hanno motivato in alcun modo su tali punti essenziali per la configurabilità del reato ritenuto in sentenza".
In appello, il reato ascritto è stato riqualificato ai sensi dell'art. 328 del C.P., anche per la mancanza del dolo intenzionale richiesto dalle previsioni di cui all’art. 323 c.p., in rifiuto di compiere un atto di ufficio.
Con sentenza n. 42501, la Corte di Cassazione, sez. VI Penale,27 settembre – 31 ottobre 2012, annulla la sentenza in quanto:
"L’art. 328, comma primo, c.p. (nelle cui previsioni i Giudici di merito hanno inquadrato la fattispecie in esame) prevede la reclusione da sei mesi a due anni per il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo.
Nel caso di specie gli atti rifiutati (l’elevazione di contravvenzioni al codice della strada per divieto di sosta) non rientrano nelle suddette categorie (atti di ufficio dovuti a ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità) e non risultano in concreto indilazionabili. Né d’altra parte i Giudici di merito hanno motivato in alcun modo su tali punti essenziali per la configurabilità del reato ritenuto in sentenza".
Mario Serio
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