DIRETTIVA 2012/36/UE DELLA COMMISSIONE del 19 novembre 2012, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida ( 1 ), in particolare l’articolo 8,
considerando quanto segue:
(1) I codici e subcodici di cui all’allegato I della direttiva 2006/126/CE devono essere aggiornati alla luce delle nuove categorie di veicoli introdotte dalla direttiva 2006/126/CE le cui caratteristiche tecniche differiscono da quelle in vigore a norma della direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida ( 2 ). A questo riguardo, è opportuno mantenere la validità delle patenti di guida rilasciate prima dell’applicazione della direttiva 2006/126/CE, il 19 gennaio 2013.
(2) È necessario adeguare il contenuto dell’esame di guida per i veicoli della categoria C1 alle diverse caratteristiche dei veicoli che rientrano in questa categoria. Contrariamente ai veicoli di categoria C, che sono destinati al trasporto professionale di merci, la categoria C1 è più eterogenea e comprende una ampia gamma di veicoli, come i veicoli da diporto o per uso personale, i veicoli per servizi di emergenza o dei vigili del fuoco, nonché veicoli utilitari destinati all’uso professionale ma nei quali la guida non costituisce l’attività principale del conducente. Non dovrebbe essere necessario per i conducenti di questo tipo di veicoli dimostrare, in occasione dell’esame di guida, la propria conoscenza delle regole o degli equipaggiamenti richiesta ai conducenti soggetti alla normativa concernente il settore del trasporto professionale, come il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada ( 3 ) e il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada ( 4 ). Tale modifica delle regole vigenti ridurrebbe il rischio che dei conducenti guidino veicoli di categoria B sovraccarichi per evitare i costi che comporta dover seguire dei corsi e sostenere l’esame per essere abilitati alla guida di veicoli di categoria C o C1, accrescendo in tal modo la sicurezza stradale. Essa ridurrebbe inoltre l’onere amministrativo e finanziario per le PMI e le microimprese che devono utilizzare tali veicoli utilitari nell’ambito della loro attività.
(3) È necessario rivedere i requisiti concernenti i veicoli e i motocicli di categoria A1, A2 e A da utilizzare durante le prove di capacità e comportamento alla luce del progresso tecnico, in particolare lo sviluppo e l’utilizzo più diffuso di motocicli elettrici. È necessario inoltre adeguare le specifiche tecniche dei veicoli da utilizzare nelle prove per assicurare che i candidati sostengano gli esami su veicoli che siano rappresentativi della categoria per la quale viene rilasciata la patente di guida.
(4) È necessario modificare i requisiti relativi ai veicoli da utilizzare nelle prove e al contenuto delle prove di capacità e di comportamento per i veicoli di categoria C e D alla luce del progresso tecnico, in particolare per tener conto del crescente sviluppo e utilizzo nel settore dei trasporti di veicoli più moderni, sicuri e meno inquinanti, equipaggiati con un’ampia gamma di sistemi di cambio semi-automatici o ibridi. È necessario verificare la competenza dei conducenti esaminando la loro capacità di utilizzare il sistema di cambio dei veicoli in modo sicuro, economico e meno inquinante possibile. La semplificazione delle attuali restrizioni alla guida di veicoli con cambio automatico ridurrebbe inoltre gli oneri amministrativi e finanziari per le PMI e le microimprese che operano nel settore del trasporto su gomma.
(5) Dato che la direttiva 2006/126/CE sarà pienamente applicabile il 19 gennaio 2013, la presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/126/CE.
(7) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per le patenti di guida,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Gli allegati I e II della direttiva 2006/126/CE sono modificati in conformità all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2013. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri;
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
( 1 ) GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18.
( 2 ) GU L 237 del 24.8.1991, pag. 1.
( 3 ) GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 1.
( 4 ) GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida ( 1 ), in particolare l’articolo 8,
considerando quanto segue:
(1) I codici e subcodici di cui all’allegato I della direttiva 2006/126/CE devono essere aggiornati alla luce delle nuove categorie di veicoli introdotte dalla direttiva 2006/126/CE le cui caratteristiche tecniche differiscono da quelle in vigore a norma della direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida ( 2 ). A questo riguardo, è opportuno mantenere la validità delle patenti di guida rilasciate prima dell’applicazione della direttiva 2006/126/CE, il 19 gennaio 2013.
(2) È necessario adeguare il contenuto dell’esame di guida per i veicoli della categoria C1 alle diverse caratteristiche dei veicoli che rientrano in questa categoria. Contrariamente ai veicoli di categoria C, che sono destinati al trasporto professionale di merci, la categoria C1 è più eterogenea e comprende una ampia gamma di veicoli, come i veicoli da diporto o per uso personale, i veicoli per servizi di emergenza o dei vigili del fuoco, nonché veicoli utilitari destinati all’uso professionale ma nei quali la guida non costituisce l’attività principale del conducente. Non dovrebbe essere necessario per i conducenti di questo tipo di veicoli dimostrare, in occasione dell’esame di guida, la propria conoscenza delle regole o degli equipaggiamenti richiesta ai conducenti soggetti alla normativa concernente il settore del trasporto professionale, come il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada ( 3 ) e il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada ( 4 ). Tale modifica delle regole vigenti ridurrebbe il rischio che dei conducenti guidino veicoli di categoria B sovraccarichi per evitare i costi che comporta dover seguire dei corsi e sostenere l’esame per essere abilitati alla guida di veicoli di categoria C o C1, accrescendo in tal modo la sicurezza stradale. Essa ridurrebbe inoltre l’onere amministrativo e finanziario per le PMI e le microimprese che devono utilizzare tali veicoli utilitari nell’ambito della loro attività.
(3) È necessario rivedere i requisiti concernenti i veicoli e i motocicli di categoria A1, A2 e A da utilizzare durante le prove di capacità e comportamento alla luce del progresso tecnico, in particolare lo sviluppo e l’utilizzo più diffuso di motocicli elettrici. È necessario inoltre adeguare le specifiche tecniche dei veicoli da utilizzare nelle prove per assicurare che i candidati sostengano gli esami su veicoli che siano rappresentativi della categoria per la quale viene rilasciata la patente di guida.
(4) È necessario modificare i requisiti relativi ai veicoli da utilizzare nelle prove e al contenuto delle prove di capacità e di comportamento per i veicoli di categoria C e D alla luce del progresso tecnico, in particolare per tener conto del crescente sviluppo e utilizzo nel settore dei trasporti di veicoli più moderni, sicuri e meno inquinanti, equipaggiati con un’ampia gamma di sistemi di cambio semi-automatici o ibridi. È necessario verificare la competenza dei conducenti esaminando la loro capacità di utilizzare il sistema di cambio dei veicoli in modo sicuro, economico e meno inquinante possibile. La semplificazione delle attuali restrizioni alla guida di veicoli con cambio automatico ridurrebbe inoltre gli oneri amministrativi e finanziari per le PMI e le microimprese che operano nel settore del trasporto su gomma.
(5) Dato che la direttiva 2006/126/CE sarà pienamente applicabile il 19 gennaio 2013, la presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/126/CE.
(7) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per le patenti di guida,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Gli allegati I e II della direttiva 2006/126/CE sono modificati in conformità all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2013. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri;
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
( 1 ) GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18.
( 2 ) GU L 237 del 24.8.1991, pag. 1.
( 3 ) GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 1.
( 4 ) GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.