giovedì 29 novembre 2012

Modifiche al TULPS


MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 26 novembre 2012 (GU n. 279 del 29-11-2012 )
Modificazioni dell'art. 3 del capitolo VI dell'allegato B  del  regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635, come novellato dall'art. 4,  punto  4,
del decreto 9 agosto 2011 e modificazioni  all'art.  6  del  medesimo
decreto. (12A12618) 

 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  recante  il  Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS); 
  Visto  il  regio  decreto  6  maggio  1940,  n.  635,  recante   il
regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico; 
  Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante  «Norme  integrative
della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni
e degli esplosivi»; 
  Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2011, recante "modificazioni
agli allegati A, B e C al  regolamento  per  l'esecuzione  del  testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio  decreto
6 maggio 1940, n. 635 - Attuazione dell'art. 18, secondo  comma,  del
decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 - Classificazione  d'ufficio
dei manufatti gia' riconosciuti ma non classificati  tra  i  prodotti
esplodenti in applicazione del decreto 4 aprile 1973; 
  Visto l'art. 3 del capitolo VI dell'allegato B al regio  decreto  6
maggio 1940, n. 635, che prevede la  possibilita'  di  raddoppiare  i
quantitativi dei manufatti appartenenti alla  V  categoria  gruppo  C
purche' siano realizzati in confezione "blister" autoestinguente; 
  Viste le norme internazionali che regolano gli imballaggi destinati
al trasporto delle merci pericolose (Recommendations on the  trasport
dangerous goods); 
  Rilevata, la necessita' di prevedere, nella licenza per l'esercizio
di minuta vendita di  prodotti  esplodenti  di  cui  al  capitolo  VI
dell'allegato B al citato  regolamento,  anche  la  sostituzione  dei
quantitativi  netti  consentiti  di  prodotti  attivi  contenuti  nei
manufatti della IV categoria e  della  V  categoria,  gruppo  C,  con
quantitativi netti di artifizi della V categoria, gruppi D ed E; 
  Rilevata  la  necessita',  a  seguito  di  ripetute  richieste  del
comparto economico, di consentire, fino al 9  febbraio  2014,  presso
gli esercizi commerciali non muniti di licenza ex art. 47  T.U.L.P.S.
ed al capitolo VI dell'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940,  n.
635, di raddoppiare, anche al fine dello smaltimento delle scorte,  i
quantitativi dei manufatti indicati nell'art. 98, ultimo  comma,  del
citato regolamento di esecuzione qualora rientrino tra  gli  artifizi
da divertimento; 
  Ritenuto, pertanto, di dover  integrare,  anche  nell'ottica  della
semplificazione e  nell'esigenza  di  ampliare  le  possibilita'  del
mercato,  l'art.  3  (contenuto  della  licenza)  del   capitolo   VI
dell'allegato B  al  regio  decreto  6  maggio  1940,  n.  635,  come
novellato dall'art. 4, punto 4, del  decreto  ministeriale  9  agosto
2011, nonche'  l'art.  6  "disposizioni  transitorie  e  finali"  del
menzionato decreto ministeriale; 
  Visto l'art. 97 della Costituzione; 
  Letto l'art. 83, ultimo comma, del regio decreto 6 maggio 1940,  n.
635, che consente al Ministro dell'interno di apportare variazioni  o
aggiunte agli allegati al regolamento stesso; 
  Sentito il parere della  commissione  consultiva  centrale  per  il
controllo delle armi  -per  le  funzioni  consultive  in  materia  di
sostanze esplosive  e  infiammabili,  espresso  nelle  sedute  del  3
settembre 2012 e del 17 ottobre 2012; 
  Sentito il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile, il quale, con nota n. prot. DCPREV  n.  13269,
del 25 ottobre 2012, ha espresso parere favorevole alle modifiche  di
cui sopra, per la parte relativa alla prevenzione incendi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
           Modifiche al decreto ministeriale 9 agosto 2011 
 
   1.  All'art.  3  (contenuto  della  licenza)   del   capitolo   VI
dell'allegato B  al  regio  decreto  6  maggio  1940,  n.  635,  come
novellato dall'art. 4, punto 4, del  decreto  ministeriale  9  agosto
2011, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al punto c), e' aggiunto il seguente  periodo:  "in  ulteriore
alternativa si possono sostituire i quantitativi di  manufatti  della
IV  categoria,  anche   comprensivi   dell'incremento   previsto   al
precedente punto a), con artifizi della V  categoria,  gruppo  D,  in
quantita' tripla, e con artifizi della  V  categoria,  gruppo  E,  in
quantita'  illimitata.  Devono  essere  garantite  le  condizioni  di
conservazione previste al successivo punto e); 
    b) al punto d), e' aggiunto il seguente periodo: "in alternativa,
si possono sostituire i quantitativi di manufatti della V  categoria,
gruppo C, anche comprensivi dell'incremento  previsto  al  precedente
punto a), con artifizi della V  categoria,  gruppo  D,  in  quantita'
tripla, e con artifizi della V  categoria,  gruppo  E,  in  quantita'
illimitata. Ai fini della sostituzione, occorre fare  riferimento  ai
quantitativi detenibili di prodotti non "blisterati".  Devono  essere
garantite le condizioni di conservazione previste al successivo punto
e)." 
  2. All'art. 6, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1. dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti commi: 
      1-bis: "Fino al termine non ulteriormente  prorogabile,  del  9
febbraio 2014 - anche al fine di smaltire le scorte - negli  esercizi
commerciali non  muniti  della  licenza  per  la  minuta  vendita  di
esplosivi  di  cui  all'art.  47  del  T.U.L.P.S  e  al  capitolo  VI
dell'allegato  B  al  regolamento  T.U.L.P.S.,  i  quantitativi   dei
manufatti indicati nell'art. 98, ultimo comma, del  regio  decreto  6
maggio  1940,  n.  635,  qualora  rientrino  tra  gli   artifizi   da
divertimento, possono essere raddoppiati  allorche'  sia  soddisfatta
una delle seguenti condizioni: 
        prodotti interamente confezionati con blister realizzato  con
materiale  autoestinguente  che  impedisca  la   propagazione   della
combustione sia verso l'interno che verso l'esterno; 
        prodotti suddivisi in quantitativi massimi di 25 kg  disposti
a distanza di almeno m 10 riducibili a  m  5  con  interposizione  di
materiale incombustibile; 
        prodotti  suddivisi  in  quantitativi  massimi   di   25   kg
conservati negli imballaggi di trasporto approvati e posti a distanza
reciproca  di  m  2  oppure  m  1  con  interposizione  di  materiale
incombustibile". 
      1-ter: "Sino  alla  data  indicata  nel  comma  precedente  e',
altresi', possibile detenere in locali, comunicanti  con  l'attivita'
commerciale mediante porta di materiale incombustibile, nei quali non
vi e' presenza di pubblico, una scorta di  artifizi  da  divertimento
appartenenti  alla  V  categoria,  gruppi  D  ed  E,   in   quantita'
complessiva non superiore a 150 kg netti,  purche'  conservati  negli
imballaggi di trasporto approvati e posti a distanza di m 2 da  altra
merce oppure m 1 con interposizione di materiale incombustibile.". 
    2. Al secondo comma, primo periodo, le  parole  "entro  due  anni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,"   sono
sostituite  dalle  seguenti:  "Entro  il  termine  non  ulteriormente
prorogabile, del 9 febbraio 2014". 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 26 novembre 2012 
 
                                             Il Ministro: Cancellieri