"È principio consolidato che l'ente pubblico proprietario di una strada extraurbana ha l'obbligo di mantenere in buono stato anche la zona non asfaltata, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale - zona definita "banchina" dal previgente codice della strada (art. 2 del d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393) - atteso che tale area, pur normalmente destinata ai pedoni, può, in caso di necessità, temporaneamente ospitare veicoli, per manovre di breve durata o di emergenza. In tale contesto si è pertanto ritenuto che l'ente proprietario abbia l'obbligo di segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente alla banchina medesima, pena, in caso contrario, la responsabilità in ordine ai danni che ne siano derivati (confr. Cass. civ. 4 giugno 2004, n. 10654; Cass. civ. 19 luglio 2002, n. 10577; Cass. civ. 9 gennaio 2002, n. 203)".
Mario Serio
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