Il dedalo legislativo e la scarsa considerazione del Legislatore per chi è esposto al rumore
Attualmente la normativa di riferimento per il settore è il D.P.C.M. 14.11.97, cosiddetta legge quadro sull’inquinamento acustico.
Tale Decreto, inizialmente di natura pubblicistica, disciplina
compiutamente la materia, fissando i requisiti acustici passivi degli
edifici.
Dall’entrata in vigore del DPCM sì è creato un “doppio
binario” tra “l’accettabilità” delle immissioni nel settore
amministravo e la “tollerabilità” delle stesse dal punto di vista
privatistico, che ha dato voce ad una giurisprudenza talmente
eterogenea negli anni, che solo l’intervento legislativo poteva essere
in grado di indirizzare.
Era pertanto dal 1997 che il sistema necessitava chiarezza.
Il silenzio del Legislatore è durato fino al 2009, anno in cui vi è
stato un sussulto con l’emanazione (a distanza di pochi mesi l’una
dall’altra) delle Leggi n. 13/2009 e n. 88/2009, importanti non tanto per i loro effetti, di non molta consistenza, ma perché dimostrano il tentativo (maldestro) del Legislatore di apportare gli attesi chiarimenti in materia, peraltro connotati da totale incuranza per il pregiudizio che ne sarebbe potuto conseguire alle persone esposte a rumore.
L’art. 6 ter della Legge 13/2009 dispone:
“nell’accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle
emissioni acustiche, ai sensi dell’art.844 cc, sono fatte salve in ogni
caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano
specifiche sorgenti sonore e la priorità di un determinato uso”.
La norma sembra voler concedere al Giudice la facoltà di applicare la
Legge quadro sull’inquinamento acustico (D.P.C.M. 14.11.97) al fine di
individuare i limiti di tollerabilità, ponendo sostanzialmente fine
all’accennato “doppio binario” ed armonizzando la materia.
Dopo circa cinque mesi da tale ultima novella, il Legislatore è nuovamente intervenuto con la Legge 88/2009,
prevedendo all’art.11 una delega al Governo di adottare, entro sei
mesi, i decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle
disposizioni vigenti in materia di acustica negli ambienti abitativi.
Tale disposizione così recita: “in attesa del riordino della materia, la
disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei
loro componenti (…) non trova applicazione nei rapporti tra i privati e,
in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di
alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge”. Un’apparente
inapplicabilità della legge quadro nei “rapporti tra privati” con
efficacia ex nunc, riconoscendo per converso l’applicabilità retroattiva
del DPCM.
Ed ecco allora la terza novella: la Legge 96 /2010.
Quest’ultima norma, all’art.15, dispone: “l’art.11 della L. 88/2009 si interpreta nel senso che il DPCM non trova applicazione nei rapporti tra privati,
in particolare nel rapporto tra costruttori/appaltatori e gli
acquirenti, ferme restando le pronunce giudiziali passate in giudicato e
la corretta esecuzione di lavori a regola d’arte”.
Una norma di natura
interpretativa con efficacia retroattiva e, pertanto, con connotati di
incostituzionalità, che ha evidentemente colpito alle spalle coloro che
avevano avviato azioni giudiziali sul presupposto dell’applicabilità del
DPCM 14.11.97 in forza della normativa precedente.
Ricapitolando:
1. l’art.6 ter della L 13/2009 ha posto fine al doppio binario disponendo che il Giudice civile potesse tener conto del DPCM
2. l’art.11 della L 88/2009 sospende l’applicazione del DPCM con efficacia ex nunc
3. l’art 15 della L 96/2010 sospende l’applicazione del DPCM con efficacia ex tunc, fatta salva la corretta esecuzione dei lavori a regola d’arte.
2. l’art.11 della L 88/2009 sospende l’applicazione del DPCM con efficacia ex nunc
3. l’art 15 della L 96/2010 sospende l’applicazione del DPCM con efficacia ex tunc, fatta salva la corretta esecuzione dei lavori a regola d’arte.
Tale dedalo legislativo ha creato, paradossalmente, più che
altro un vuoto normativo ed un vulnus a danno di chi subisce le
immissioni ed il ritardo del Legislatore nel riassetto della materia (i
sei mesi previsti nella L.88/2009 sono ampiamente decorsi) ha assunto i
connotati della latitanza.
Fonte: http://www.leggioggi.it