La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16688 dell'1 ottobre 2012,
oltre ad riaffermare dei principi oramai consolidati della
giurisprudenza nè aggiunge altri.
Pertanto, a parere dello scrivente, l'importanza di questa sentenza non è tanto il fatto che:
"1 - Il pagamento in misura ridotta rende inammissibile il ricorso amministrativo o giurisdizionale avverso il verbale e l’inammissibilità è rilevabile d’ufficio. 2 - Il pagamento in misura ridotta non impedisce l’impugnazione delle sanzioni accessorie..." come è stato detto in altri siti (come per es. qui, qui, ed altri che non cito), in quanto trattasi di principi già consolidati dalla giurisprudenza, ma soprattutto il fatto che:
"Il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative comporta accettazione da parte del contravventore sia della misura della sanzione che della misura delle spese"
Nel caso di specie, infatti, la contestazione non riguarderebbe la sanzione (pagata, appunto, nella misura ridotta di Euro 36,00 e non contestata dall'odierno ricorrente), bensì le spese non documentate, pagate e ritenute non dovute, delle quali perciò sarebbe stata chiesta la restituzione a titolo di indebito ex art. 2033 cod. civ. (tanto è vero che il pagamento sarebbe stato fatto con riserva di ripetere le somme non dovute, secondo quanto scritto sul retro del bollettino postale di pagamento); in conclusione, secondo il ricorrente, gli artt. 202, 203 e 204 bis del d. lgs. n. 285 del 1992 non si applicherebbero al pagamento delle spese.
Ma vediamo nell'insieme quali sono i pricipi (vecchi e nuovi)stabiliti dagli Ermellini:
"Il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative comporta accettazione da parte del contravventore sia della misura della sanzione che della misura delle spese"
Nel caso di specie, infatti, la contestazione non riguarderebbe la sanzione (pagata, appunto, nella misura ridotta di Euro 36,00 e non contestata dall'odierno ricorrente), bensì le spese non documentate, pagate e ritenute non dovute, delle quali perciò sarebbe stata chiesta la restituzione a titolo di indebito ex art. 2033 cod. civ. (tanto è vero che il pagamento sarebbe stato fatto con riserva di ripetere le somme non dovute, secondo quanto scritto sul retro del bollettino postale di pagamento); in conclusione, secondo il ricorrente, gli artt. 202, 203 e 204 bis del d. lgs. n. 285 del 1992 non si applicherebbero al pagamento delle spese.
Ma vediamo nell'insieme quali sono i pricipi (vecchi e nuovi)stabiliti dagli Ermellini:
- in materia di violazioni al codice della strada, il c.d. pagamento in misura ridotta di cui all'art. 202 C.d.S., corrispondente al minimo della sanzione comminata dalla legge, da parte di colui che è indicato nel processo verbale di contestazione come autore della violazione, implica necessariamente l'accettazione della sanzione e, quindi, il riconoscimento, da parte dello stesso, della propria responsabilità e, conseguentemente, nel sistema delineato dal legislatore anche ai fini di deflazione dei processi, la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela amministrativa o giurisdizionale, quest'ultima esperibile immediatamente anche avverso il suddetto verbale ai sensi dell'art. 204 bis C.d.S., qualora non sia stato, effettuato il suddetto pagamento;
- la proponibilità dell'azione in giudizio è questione di diritto rilevabile d'ufficio;
- atteso che il cosiddetto pagamento in misura ridotta, secondo la costruzione normativa di cui all'art. 202 cod. str., non influenza l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non preclude il ricorso al prefetto o l'opposizione al giudice ordinario rispetto alle sanzioni accessorie, ma comporta soltanto un'incompatibilità (oltre che un'implicita rinunzia) a far valere qualsiasi contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria irrogata sia alla violazione contestata, che della sanzione pecuniaria è il presupposto giuridico; l'interessato, quindi, potrà far valere doglianze che abbiano ad oggetto esclusivo le sole sanzioni accessorie, anche dopo avere effettuato il pagamento in misura ridotta per un'infrazione al codice della strada (così Cass. S.U. n, 20544/08, Cass. n. 22848/09): l'eccezione tuttavia è stata limitata alle sanzioni accessorie, per le quali si è ammesso anche il pagamento con riserva;
- il relativo pagamento comporta accettazione da parte del contravventore sia della misura della sanzione che della misura delle spese;
- in tema di spese giudiziali, il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari in relazione a ciascun grado del giudizio, poiché solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e, di conseguenza, le ragioni per le quali sono state eventualmente ridotte le richieste presentate nelle note spese
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