TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 13 settembre 2012 , n. 158 (stralcio)
Testo del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2012, n. 214), coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute.».
Testo del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2012, n. 214), coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute.».
Art. 7
Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di
prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attivita' sportiva
non agonistica
1. All'articolo 25 del testo unico delle leggi sulla protezione ed
assistenza della maternita' e infanzia, di cui al regio decreto 24
dicembre 1934, n. 2316, e successive modificazioni, il primo e il
secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
«Chiunque vende prodotti del tabacco ha l'obbligo di chiedere
all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento
di identita', tranne nei casi in cui la maggiore eta' dell'acquirente
sia manifesta.
Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000
euro a chiunque vende o somministra i prodotti del tabacco ai minori
di anni diciotto. Se il fatto e' commesso piu' di una volta si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro e
la sospensione, per tre mesi, della licenza all'esercizio
dell'attivita'.».
2. All'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556, e successive
modificazioni, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
«I distributori automatici per la vendita al pubblico di prodotti
del tabacco sono dotati di un sistema automatico di rilevamento
dell'eta' anagrafica dell'acquirente. Sono considerati idonei i
sistemi di lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati
dalla pubblica amministrazione.».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo,
nonche' l'adeguamento dei sistemi automatici gia' adottati alla data
di entrata in vigore del presente decreto hanno efficacia a decorrere
dal 1° gennaio 2013.
(( 3-bis. Dopo l'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125,
e' inserito il seguente:
"Art.14-ter. (Introduzione del divieto di vendita di bevande
alcoliche a minori). - 1. Chiunque vende bevande alcoliche ha
l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto,
l'esibizione di un documento di identita', tranne che nei casi in cui
la maggiore eta' dell'acquirente sia manifesta.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro a chiunque vende bevande
alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto e' commesso piu' di
una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a
2000 euro con la sospensione dell'attivita' per tre mesi".
3-ter. All'articolo 689 del codice penale, dopo il primo comma sono
inseriti i seguenti:
"La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in
essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso
distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati
anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei
documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica
qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il
controllo dei dati anagrafici.
Se il fatto di cui al primo comma e' commesso piu' di una volta si
applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a
25.000 euro con la sospensione dell'attivita' per tre mesi".
3-quater. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di
chiunque eserciti illecitamente attivita' di offerta di giochi con
vincita in denaro, e' vietata la messa a disposizione presso
qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la
connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle
piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line,
da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero
da soggetti privi di qualsivoglia titolo concessorio o autorizzatorio
rilasciato dalle competenti autorita'. ))
4. Sono vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con
vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche
e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche (( rivolte ai
minori e nei trenta minuti precedenti e successivi alla trasmissione
delle stesse. E' altresi' vietata, in qualsiasi forma, la pubblicita'
sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori e nelle sale
cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati alla
visione dei minori )). Sono altresi' vietati messaggi pubblicitari
concernenti il gioco con vincite in denaro su giornali, riviste,
pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche,
rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonche' via internet
nei quali si evidenzi anche solo uno dei seguenti elementi:
a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica;
b) presenza di minori;
c) assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza
dalla pratica del gioco, nonche' dell'indicazione della possibilita'
di consultazione di note informative sulle probabilita' di vincita
pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione ai sensi
della legislazione vigente, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
nonche' dei singoli concessionari ovvero disponibili presso i punti
di raccolta dei giochi.
(( 4-bis. La pubblicita' dei giochi che prevedono vincite in denaro
deve riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di
probabilita' di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco
pubblicizzato. Qualora la stessa percentuale non sia definibile, e'
indicata la percentuale storica per giochi similari. In caso di
violazione, il soggetto proponente e' obbligato a ripetere la stessa
pubblicita' secondo modalita', mezzi utilizzati e quantita' di
annunci identici alla campagna pubblicitaria originaria, indicando
nella stessa i requisiti previsti dal presente articolo nonche' il
fatto che la pubblicita' e' ripetuta per violazione della normativa
di riferimento. ))
5. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica
di giochi con vincite in denaro, nonche' le relative probabilita' di
vincita devono altresi' figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi
di tali giochi. Qualora l'entita' dei dati da riportare (( sia tale
)) da non potere essere contenuta nelle dimensioni delle schedine
ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della
possibilita' di consultazione di note informative sulle probabilita'
di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua
incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, (( dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli )), nonche' dei singoli concessionari e
disponibili presso i punti di raccolta dei giochi. Le medesime
formule di avvertimento devono essere applicate sugli apparecchi di
cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni; le stesse formule devono essere
riportate su apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale in
cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo 110, comma
6, lettera b), del predetto testo unico di cui al regio decreto n.
773 del 1931, nonche' nei punti di vendita in cui si esercita come
attivita' principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche
ippici, e non sportivi. Tali formule devono altresi' comparire ed
essere chiaramente leggibili all'atto di accesso ai siti internet
destinati all'offerta di giochi con vincite in denaro. (( Ai fini del
presente comma, i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi
sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi
sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre,
all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo
predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i
rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio
dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati
alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie
correlate alla G.A.P.
5-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca segnala agli istituti di istruzione primaria e secondaria la
valenza educativa del tema del gioco responsabile affinche' gli
istituti, nell'ambito della propria autonomia, possano predisporre
iniziative didattiche volte a rappresentare agli studenti il senso
autentico del gioco ed i potenziali rischi connessi all'abuso o
all'errata percezione del medesimo. ))
6. Il committente del messaggio pubblicitario di cui al comma 4 e
il proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario
e' diffuso sono puniti entrambi con una sanzione amministrativa
pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro. L'inosservanza delle
disposizioni di cui al comma 5 e' punita con una sanzione
amministrativa pecuniaria pari a cinquantamila euro irrogata nei
confronti del concessionario; per le violazioni di cui al comma 5,
relative agli apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6,
lettere a) e b), la stessa sanzione si applica al solo soggetto
titolare della sala o del punto di raccolta dei giochi; per le
violazioni nei punti di vendita in cui si esercita come attivita'
principale l'offerta di scommesse, la sanzione si applica al titolare
del punto vendita, se diverso dal concessionario. Per le attivita' di
contestazione degli illeciti, nonche' di irrogazione delle sanzioni
e' competente l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e,
successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della legislazione
vigente, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che vi provvede ai
sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni.
7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 hanno efficacia dal 1°
gennaio 2013.
8. Ferme restando in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo
24, commi 20, 21 e 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, ((
e' vietato ai minori di anni diciotto l'ingresso )) nelle aree
destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo,
nonche' nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i
videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del
testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e nei punti di
vendita in cui si esercita come attivita' principale quella di
scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. La
violazione del divieto e' punita ai sensi dell'articolo 24, commi 21
e 22, del predetto decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. Ai fini di cui al
presente comma, il titolare dell'esercizio commerciale, del locale
ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro
identifica i minori di eta' mediante richiesta di esibizione di un
documento di identita', tranne nei casi in cui la maggiore eta' sia
manifesta. (( Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, emana un decreto per la progressiva introduzione
obbligatoria di idonee soluzioni tecniche volte a bloccare
automaticamente l'accesso dei minori ai giochi, nonche' volte ad
avvertire automaticamente il giocatore dei pericoli di dipendenza dal
gioco. ))
9. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito
della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di
intesa con la Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), la
Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della guardia di
finanza, pianifica su base annuale almeno (( diecimila )) controlli,
specificamente destinati al contrasto del gioco minorile, nei
confronti degli esercizi presso i quali sono installati gli
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo
unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, ovvero vengono svolte
attivita' di scommessa su eventi sportivi, anche ippici, e non
sportivi, collocati in prossimita' di istituti scolastici primari e
secondari, di strutture sanitarie ed ospedaliere, di luoghi di culto.
Alla predetta Amministrazione, per le conseguenti attivita' possono
essere segnalate da parte degli agenti di Polizia locale le
violazioni delle norme in materia di giochi con vincite in denaro
constatate, durante le loro ordinarie attivita' di controllo previste
a legislazione vigente, nei luoghi deputati alla raccolta dei
predetti giochi. Le attivita' del presente comma sono svolte
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
10. (( L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a
seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, tenuto conto degli interessi pubblici di settore, sulla
base di criteri, anche relativi alle distanze da istituti di
istruzione primaria e secondaria, da strutture sanitarie e
ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e
sportivi, definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa
sancita in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, da emanare entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
provvede a pianificare forme di progressiva ricollocazione dei punti
della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo
unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive
modificazioni, che risultano territorialmente prossimi ai predetti
luoghi )). Le pianificazioni operano relativamente alle concessioni
di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e
valgono, per ciascuna nuova concessione, in funzione della
dislocazione territoriale degli istituti scolastici primari e
secondari, delle strutture sanitarie ed ospedaliere, dei luoghi di
culto esistenti alla data del relativo bando. Ai fini di tale
pianificazione si tiene conto dei risultati conseguiti all'esito dei
controlli di cui al comma 9, nonche' di ogni altra qualificata
informazione acquisita nel frattempo, ivi incluse proposte motivate
dei comuni ovvero di loro rappresentanze regionali o nazionali. ((
Presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito
della sua incorporazione, presso l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, un osservatorio di cui fanno parte, oltre ad
esperti individuati dai Ministeri della salute, dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, dello sviluppo economico e
dell'economia e delle finanze, anche esponenti delle associazioni
rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonche' rappresentanti
dei comuni, per valutare le misure piu' efficaci per contrastare la
diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave.
Ai componenti dell'osservatorio non e' corrisposto alcun emolumento,
compenso o rimborso spese. ))
11. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano
un'attivita' sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della
salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro
delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante
l'obbligo di idonea certificazione medica, nonche' linee guida per
l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la
dotazione e l'impiego, da parte di societa' sportive sia
professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori
semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.
Art. 8 Norme in materia di sicurezza alimentare e di bevande
Art. 8 Norme in materia di sicurezza alimentare e di bevande
1. I commi da 1 a 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, sono sostituiti dai seguenti: «1. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, gli stabilimenti di produzione e confezionamento dei prodotti di cui all'articolo 1 sono riconosciuti dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dalle aziende sanitarie locali. 2. Il riconoscimento di cui al comma 1 avviene previa verifica in loco: a) del rispetto dei pertinenti requisiti di cui al regolamento (CE) n. 852 /2004 e al regolamento (CE) n. 853/ 2004 e degli altri specifici requisiti previsti dalla legislazione alimentare vigente; b) della disponibilita' di un laboratorio accreditato per il controllo dei prodotti. 3. Il riconoscimento viene sospeso o revocato quando vengono meno i presupposti di cui al comma 2. 4. Il Ministero della salute, anche avvalendosi della collaborazione di esperti dell'Istituto superiore di sanita', senza nuovi o maggiori oneri (( a carico della finanza pubblica )) puo' effettuare, in ogni momento, verifiche ispettive sugli stabilimenti di cui al comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.». 2. Il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, e' sostituito dal seguente: «6. Le Aziende sanitarie locali competenti comunicano tempestivamente al Ministero della salute i dati relativi agli stabilimenti riconosciuti con l'indicazione delle specifiche produzioni effettuate e gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca. Il Ministero della salute provvede, (( senza nuovi o maggiori oneri )) a carico della finanza pubblica, all'aggiornamento periodico dell'elenco nazionale degli stabilimenti riconosciuti pubblicato sul portale del Ministero.». 3. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, le parole: «per il rilascio dell'autorizzazione o» sono soppresse. 4. L'operatore del settore alimentare che offre in vendita al consumatore finale pesce e cefalopodi freschi, nonche' prodotti di acqua dolce, sfusi o preimballati per la vendita diretta ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CE) 1169/2011, e' tenuto ad apporre in modo visibile apposito cartello con le informazioni indicate con decreto del Ministro della salute, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, riportanti le informazioni relative alle corrette condizioni di impiego. 5. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 4, e' punita dall'autorita' competente, da determinarsi ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 a euro 3.500. 6. L'operatore del settore alimentare che immette sul mercato latte crudo o crema cruda destinati all'alimentazione umana diretta, deve riportare sulla confezione del prodotto o in etichetta le informazioni indicate con decreto del Ministro della salute. 7. Salvo quanto previsto dal comma 6, in caso di cessione diretta di latte crudo, l'operatore del settore alimentare provvede con l'esposizione di un cartello, nello stesso luogo in cui avviene la vendita del prodotto, ad informare il consumatore finale di consumare il prodotto previa bollitura. 8. L'operatore del settore alimentare che, per la produzione di gelati utilizza latte crudo, deve (( garantire che durante le fasi di lavorazione sia sottoposto )) a trattamento termico conformemente ai requisiti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004. 9. L'operatore del settore alimentare che utilizza distributori automatici per la vendita diretta di latte crudo deve provvedere secondo le indicazioni stabilite con decreto del Ministro della salute. 10. La somministrazione di latte crudo e crema cruda nell'ambito della ristorazione collettiva, comprese le mense scolastiche, e' vietata. 11. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che non rispettano le disposizioni di cui ai commi da 6 a 10 sono soggetti all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (( da euro 2.000 a euro 20.000 )). 12. Le regioni e le province autonome provvedono all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 11. 13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempienti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 14. All'articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «L'esclusione si applica per le attivita' di cui all'allegato A, Sezione 8, sempre che siano esercitate nei limiti delle fasce ivi previste.». 15. All'allegato A del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, dopo la Sezione 7 e' aggiunta in fine la Sezione 8, di cui all'Allegato 1 del presente decreto. 16. (( Le bibite analcoliche di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, e successive modificazioni, devono essere commercializzate con un contenuto di succo naturale non inferiore al 20 per cento. 16-bis. Alla legge 3 aprile 1961, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, le parole: «non possono essere colorate se non contengono anche» sono sostituite dalle seguenti: «devono contenere» e le parole: «al 12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 20 per cento»; b) all'articolo 2, le parole: «colorate in violazione del divieto» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione delle disposizioni». 16-ter.Le disposizioni di cui ai commi 16 e 16-bissi applicano a decorrere dal nono mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998. Le bevande prive del contenuto minimo obbligatorio ai sensi dei commi 16 e 16-bis,prodotte prima della data di inizio dell'efficacia delle disposizioni di cui ai medesimi commi 16 e 16-bis, stabilita ai sensi del precedente periodo, possono essere commercializzate entro gli otto mesi successivi a tale data. 16-quater. Ai fini dell'applicazione uniforme, su tutto il territorio nazionale, delle modalita' di formazione, anche a distanza, del personale adibito alla produzione, alla somministrazione e alla commercializzazione di alimenti, il Ministro della salute, con decreto di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i criteri di tale formazione. 16-quinquies. Al fine di incentivare il consumo di prodotti vegetali freschi, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare provvedimenti volti a promuovere la distribuzione di frutta fresca di stagione in buste monoporzioni, mediante l'installazione di appositi distributori automatici negli istituti scolastici.