TAR SICILIA, CATANIA, SEZ. IV, 13 novembre 2012, n. 2613
Artt. 9 e 17 bis, 2’ co. R.D. 773/31 – TULPS. Sospensione e non revoca licenza
A fronte dell’avvenuta revoca della licenza di polizia per audizioni musicali, il ricorrente lamenta l’eccesso di potere da parte dell’Amministrazione intimata, oltreché un’errata applicazione delle norme di legge – di cui al TULPS.
Esse norme, invero, prevedono in un caso simile a quello oggi occorso, la sospensione e non la revoca della licenza.
E’ condivisibile, quindi, la contestata violazione degli articoli 9 e 17 bis, comma 2, R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.) mossa dal titolare dell’esercizio commerciale e, pertanto, la declaratoria di illegittimità, emessa dal Collegio etneo, del provvedimento di revoca quivi censurato. CC
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Artt. 9 e 17 bis, 2’ co. R.D. 773/31 – TULPS. Sospensione e non revoca licenza
A fronte dell’avvenuta revoca della licenza di polizia per audizioni musicali, il ricorrente lamenta l’eccesso di potere da parte dell’Amministrazione intimata, oltreché un’errata applicazione delle norme di legge – di cui al TULPS.
Esse norme, invero, prevedono in un caso simile a quello oggi occorso, la sospensione e non la revoca della licenza.
E’ condivisibile, quindi, la contestata violazione degli articoli 9 e 17 bis, comma 2, R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.) mossa dal titolare dell’esercizio commerciale e, pertanto, la declaratoria di illegittimità, emessa dal Collegio etneo, del provvedimento di revoca quivi censurato. CC
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