venerdì 12 ottobre 2012

Regione Sicilia:Attività di ottico. Obbligo di presenza nell’esercizio dell’ottico/ direttore tecnico.

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
CIRCOLARE 10 settembre 2012, n. 2.
Attività di ottico. Obbligo di presenza nell’esercizio dell’ottico/ direttore tecnico

(5-10-2012 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 42)

AI COMUNI DELL’ISOLA
ALLE PROVINCE REGIONALI
ALLE CAMERE DI COMMERCIO

L’articolo 71 della legge regionale 1 settembre 1993,
n. 25, ha previsto l’istituzione, presso ciascuna Camera di
commercio, del registro speciale degli esercenti l’attività
di ottico. In esecuzione del 6° comma del succitato articolo,
con D.P.Reg. sic. 1 giugno 1995, n. 64 è stato emanato
il regolamento contenente norme sulle modalità di
iscrizione al registro speciale e sullo svolgimento della
relativa attività.
Nello specifico, l’art. 1, comma 2 del succitato regolamento
ha stabilito che “Nel registro speciale (...) devono
iscriversi coloro i quali svolgono o intendono svolgere attività
consistente nell’approntamento, l’applicazione e la
commercializzazione al pubblico dei mezzi ausiliari e correttivi
dei difetti visivi, quali occhiali da vista e lenti a contatto,
nonché di beni e servizi accessori o comunque attinenti
i prodotti suddetti”.
Inoltre, il successivo art. 3, commi 2 e 3 del medesimo
regolamento dispone che “L’iscrizione nel registro speciale
è a titolo personale. L’iscritto non può delegare le funzioni
relative all’esercizio dell’attività di ottico, se non ad
altro ottico iscritto nel registro speciale. Nel caso di attività
svolta in più punti vendita, il titolare della ditta individuale
dovrà proporre, per ciascuno di essi non direttamente
gestito dallo stesso un direttore tecnico iscritto nel
registro speciale, che sia in possesso dei requisiti di cui
alla legge e al presente regolamento di esecuzione.
Coloro i quali esercitano o intendano esercitare l’attività
di ottico in forma di società, di qualsiasi tipo, dovranno
iscrivere nel registro speciale il legale rappresentante
della società o un direttore tecnico ai sensi del secondo
comma del presente articolo anche quando l’attività venga
svolta in un solo punto vendita”.
La citata normativa, nel riservare ai soggetti in possesso
del titolo abilitante all’esercizio dell’arte sanitaria ausiliare
di ottico, previa iscrizione nell’apposito registro speciale,
la vendita al pubblico di occhiali e lenti su misura,
protettive e correttive dei difetti visivi, nulla chiarisce in
ordine all’obbligo di presenza, nell’arco d’apertura dell’esercizio,
dell’ottico/direttore tecnico.
Sul punto, l’Ufficio legislativo e legale della Presidenza
della Regione siciliana, a seguito di apposita richiesta di

dell’11 giugno 2012, ha fornito gli elementi di valutazione
per una corretta interpretazione della norma di che trattasi.
Nello specifico, l’Ufficio interpellato, nel ribadire che
quella dell’ottico costituisce arte ausiliaria delle professioni
sanitarie soggetta a vigilanza ai sensi dell’art. 99 del
R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (recante il testo unico delle
leggi sanitarie), rappresenta che il D.M. 23 luglio 1998,
che disciplina il commercio di occhiali, dispone espressamente
che “la vendita deve essere effettuata dall’esercente
l’arte sanitaria ausiliaria di ottico, direttamente o sotto il
suo diretto controllo”.
Pertanto, alla luce del citato parere, condiviso da questo
Assessorato, appare implicita nella norma la “presenza”
fisica dell’ottico titolare dell’esercizio di vendita (o
di un direttore tecnico) in funzione di assistenza al cliente,
in analogia a quanto previsto per il farmacista.
Ai fini della nomina del direttore tecnico, si rimanda
alle disposizioni del codice civile e in particolare al paragrafo
1°, sezione 3ª, titolo II, libro V.
L’Assessore: VENTURI