Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 3.10.2012, n. 5199
Stralcio:
Sulla non percorribilità della procedura del silenzio –rifiuto con
riferimento a domande dirette a sollecitare l’esercizio del potere di
autotutela, è principio giurisprudenziale consolidato –al quale anche
questo collegio aderisce- quello per cui “non sussiste alcun obbligo per
l'Amministrazione di pronunciarsi su un'istanza volta a ottenere un
provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile dall’esterno
l'attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell'atto
amministrativo mediante l'istituto del silenzio-rifiuto e lo strumento
di tutela offerto (oggi dall'art. 117 c. p. a.) ; infatti, il potere di
autotutela si esercita discrezionalmente d’ufficio, essendo rimesso
alla più ampia valutazione di merito dell’Amministrazione, e non su
istanza di parte e, pertanto, sulle eventuali istanze di parte, aventi
valore di mera sollecitazione, non vi è alcun obbligo giuridico di
provvedere (v. , di recente, Cons. St. , VI, n. 4308 del 2010, ivi rif.
, e sez. V n. 6995 del 2011).