lunedì 15 ottobre 2012

“Modifica all'articolo 689 del codice penale in materia di divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcooliche ai minori”

Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del 10.10.2012
L’atto n. 3466 recante “Modifica all'articolo 689 del codice penale in materia di divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcooliche ai minori” presentato al Senato di iniziativa dei Sen. Poli Bortone e Castiglione, è stato assegnato per l’esame in sede referente alla II Commissione permanente (Giustizia). L’analisi in Commissione non è ancora iniziata e sono stati richiesti i pareri delle commissioni 1ª (Aff. cost.), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria), 12ª (Sanita') in Italia è vietata la somministrazione ma non la vendita di alcoolici a minori.
Il disegno di legge n 3466 mira a modificare l’articolo 689 del codice penale che stabilisce la pena di 1 anno di arresto per gli esercenti e titolari di locali che somministrano bevande alcoliche ai minori di anni 16. Il reato vieta la somministrazione, mentre la vendita per asporto non è punita. Il fenomeno dell’abuso di bevande alcoliche soprattutto tra i giovanissimi è purtroppo in crescita e comporta notevoli conseguenze negative sia per le patologie conseguenti e correlate all’abuso di alcol nell’età adolescenziale, sia per gli incidenti stradali provocati dallo stato d’ebbrezza. Pertanto la nuova versione dell’art. 689 del codice penale, incrimina sia l’attività della somministrazione che della vendita di alcolici, effettuate in qualsiasi esercizio commerciale, siano essi supermercati, negozi, ristoranti, pub, autogrill, e così via. Il divieto assoluto, in linea con la tendenza rigoristica che da vari anni pervade la legislazione in materia di alcol, scatta per i minori di anni 18 e non più solo per i minori di anni 16.
Si riporta di seguito il testo dell’atto con la relazione di accompagnamento.

Modifica all'articolo 689 del codice penale in materia di divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcooliche ai minori
Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge modifica l'articolo 689 del codice penale al fine di contrastare i negativi effetti sullo stato di salute provocati dal consumo di alcool in età adolescenziale e giovanile e la conseguente crescita degli oneri economici per il trattamento delle patologie ad esso correlate, per non parlare degli incidenti stradali causati da ebbrezza.
In Italia c'è una sola norma specifica che tutela i minori dall'alcool: è l'articolo 689 del codice penale sulla «somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente» che prevede l'arresto e il carcere fino a un anno per il titolare di un locale che serva alcoolici a un ragazzo che abbia meno di 16 anni.
Per la precisione, il testo dell'articolo recita: «L'esercente un'osteria o un altro pubblico spazio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore di anni sedici, è punito con l'arresto fino a un anno. Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena è aumentata. La condanna importa la sospensione dall'esercizio».
In sostanza, questo significa che in Italia è vietata la somministrazione ma non la vendita di alcoolici a minori, come fra l'altro riporta anche il sito del Ministero della salute, che denuncia come i ragazzi italiani di 11, 13 e 15 anni -- stando a un studio internazionale svolto in collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) -- siano «ai primi posti per il consumo settimanale di alcol».
Sempre secondo le statistiche del Ministero sull'abuso di alcool nel decennio 2001-2011, si evince che «tra i ragazzi di 11-15 anni la quota di chi ha almeno un comportamento a rischio (con consumo elevato) è pari all'11,9% senza differenze di genere evidenti».
Ancora più preoccupante è un altro dato: riguarda il fatto che gli aumenti più elevati di consumo di alcool fuori dai pasti «si osservano fra i giovanissimi di 11-17 anni. In questa fascia di età i consumatori di alcool fuori dai pasti passano da 44,4 per cento del 2010 al 54 per cento del 2011».
Il presente disegno di legge, dunque, modifica l'articolo 689 del codice penale stabilendo anzitutto il divieto assoluto, per tutti gli esercizi commerciali (siano essi supermercati, negozi, ristoranti, pub, autogrill, eccetera) non solo di somministrare bevande alcooliche ma anche di venderle ai minori, non più di sedici bensì di diciotto anni. Inoltre, si aumentano le condanne nel caso di inosservanza delle disposizioni.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 689 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 689. - (Vendita e somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente) -- In tutti i pubblici esercizi situati sul territorio nazionale è vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcooliche ai soggetti minori di anni diciotto.
L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale vende o somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni diciotto, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a due anni.
Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena è aumentata.
La condanna importa la chiusura del pubblico esercizio e la sospensione dell'attività di esercente per un periodo non inferiore a tre anni».S_3466.pdf