mercoledì 10 ottobre 2012

Esenzione imposta di bollo – Comuni dell’Emilia colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Circolare Prot. Div. 5 27009 del 08/10/2012
emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Titolo/Oggetto
Circolare 27009 dell'8/10/2012: Art. 8, comma 15-ter, decreto legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012 – Esenzione imposta di bollo – Comuni dell’Emilia colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
testo Div. 5 27009: Art. 8, comma 15-ter, decreto legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012 – Esenzione imposta di bollo – Comuni dell’Emilia colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
Si ripropone il testo della circolare prot. n. 22288.08.08.01 del 7 agosto 2012, concernente l’oggetto, alla quale sono state apportate integrazioni, evidenziate in neretto, in ragione delle disposizioni contenute nell’art. 67-septies del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
La predetta circolare del 7 agosto 2012 deve, pertanto, ritenersi abrogata.
L’articolo 8, comma 15-ter, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012, nell’ambito di interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, ha disposto che “Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2012”.
Tale disposizione è in vigore dal 4 agosto u.s..
L’elenco dei Comuni interessati, così come individuato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1° giugno 2012, è quello di cui all’allegato 1 alla presente circolare.
Per espressa previsione contenuta nell’articolo 67-septies, comma 1, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la disposizione richiamata si applica, altresì, ai Comuni il cui elenco è contenuto nell’allegato 1-bis alla presente circolare.
Pertanto, fino alla data del 31 dicembre 2012, non sarà dovuta l’imposta di bollo per le istanze relative alle operazioni di motorizzazione (tariffa di cui al punto 3 del decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, relativa all’istanza) quando le predette istanze provengano da:
a) persone fisiche residenti o domiciliate nei comuni indicati negli allegati 1 ed 1-bis;
b) persone giuridiche aventi sede legale o operativa nei comuni indicati negli allegati 1 ed 1-bis.
A tal fine, a decorrere dalla data dell’8 agosto 2012, sono in particolare adeguate le procedure di pagamento per le pratiche STA, nelle quali – ove ricorra il caso – sarà da valorizzare il campo relativo all’articolo 8, comma 15-ter, predetto.
Ai fini dell’applicazione delle suddette istruzioni, la residenza, la sede legale e la sede operativa dovranno essere comprovate da dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta, ai sensi dell’articolo 46 del dPR n. 445/2000, in conformità al modello di cui all’allegato 2; il domicilio dovrà essere comprovato da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta, ai sensi dell’articolo 47 del dPR n. 445/2000, in conformità al modello di cui all’allegato 3.
Si fa inoltre presente che, stante il tenore letterale dell’articolo 8, comma 15-ter, su riportato, ed in assenza di diverse indicazioni da parte delle competenti amministrazioni finanziarie, sarà invece da corrispondersi, ove ne ricorra il caso, l’imposta di bollo della tariffa di cui al punto 4 del decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, relativa al documento rilasciato.
Qualora le predette amministrazioni dovessero emanare diverse disposizioni, questa Direzione le renderà note all’utenza ed a codesti Uffici, a mezzo di pubblicazione sul sito istituzionale www.infrastrutturetrasporti.it e sul sito www.ilportaledellautomobilista.it, unitamente alle procedure utili per il rimborso di quanto pagato.
Da ultimo si sottolinea che le procedure informatizzate usate da parte di operatori professionali per evadere istanze di operazioni di motorizzazione, potrebbero – per talune tipologie di operazioni – necessitare di adeguamento per garantire il rispetto della disposizione di cui al predetto articolo 8, comma15-ter, del D.L. 74 del 2012.
Si invitano pertanto tali operatori, anche per il tramite delle Associazioni in indirizzo, a voler collaborare, per il migliore esito dell’istanza, presentando le pratiche relative alle suddette operazioni direttamente agli sportelli degli Uffici della motorizzazione che, dalla data di emanazione della presente circolare, garantiscono operatività pienamente conforme alle disposizioni di legge in parola.


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