mercoledì 24 ottobre 2012

Divieto di vendita ai minori di anni 16 di sigarette elettroniche con presenza di nicotina.


MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 28 settembre 2012

Divieto di vendita ai minori di anni 16 di sigarette elettroniche con
presenza di nicotina. (12A11292) GU n. 248 del 23-10-2012

 
 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 32 della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo  30  giugno  1993,  n.  266,  recante:
«Riordinamento del Ministero della  Sanita',  a  norma  dell'art.  1,
comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre  1992,  n.  421»,  ed  in
particolare l'art. 8; 
  Visto il decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante:
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 8; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante: «Istituzione  del
Ministero della salute  ed  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16  novembre  2011
di nomina del Prof. Renato Balduzzi a Ministro della salute; 
  Visto l'art. 32 della legge 23  dicembre  1978,  n.  833,  recante:
«Istituzione del servizio sanitario nazionale»,  che  attribuisce  al
Ministro della sanita'  (ora  della  salute)  il  potere  di  emanare
ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e
sanita' pubblica e  di  polizia  veterinaria,  con  efficacia  estesa
all'intero territorio nazionale o a parte di esso  comprendente  piu'
regioni e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che
assegna allo Stato la competenza ad emanare ordinanze contingibili  e
urgenti in caso di emergenze  sanitarie  o  di  igiene  pubblica  che
interessino piu' ambiti territoriali regionali; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003,  n.  65,  e  successive
modifiche,  recante:  «Attuazione  delle   direttive   1999/45/CE   e
2001/60/CE,  relative   alla   classificazione,   all'imballaggio   e
all'etichettatura   dei   preparati    pericolosi»    e    successive
modificazioni; 
  Visto il parere del Consiglio  Superiore  di  Sanita',  reso  nella
seduta del 19 gennaio 2011, nel quale e' rappresentato che allo stato
mancano le conoscenze relative agli effetti sulla  salute  umana  dei
componenti organici e dei prodotti per la  vaporizzazione  utilizzati
nella maggior parte dei sistemi elettronici, alternativi al  fumo  di
sigaretta; 
  Dato atto che nel predetto parere il Consiglio Superiore di Sanita'
ha precisato che allo stato mancano studi che dimostrino  l'effettiva
efficacia e sicurezza di detti dispositivi nel favorire la cessazione
dell'abitudine al fumo, nonche' evidenze scientifiche che  escludano,
a causa del loro  utilizzo,  l'insorgere  di  possibili  effetti  che
inducano il mantenimento della dipendenza da  nicotina  o  promuovano
l'avvio e la transizione al fumo di sigarette; 
  Dato atto che nel predetto parere il Consiglio Superiore di Sanita'
ha raccomandato «in attesa di disporre di  evidenze  sulle  tematiche
sopracitate, l'adozione di misure analoghe a quelle previste  per  il
controllo del fumo  di  tabacco,  in  particolare  di  quelle  per  i
soggetti minori di anni 16»; 
  Preso atto che sono presenti nel mercato nazionale articoli di tale
fattispecie, venduti  come  sigarette  elettroniche  o  inalatori  di
nicotina, nelle diverse denominazioni commerciali; 
  Considerato che non si puo' escludere l'esistenza di un rischio che
i  sopraindicati  sistemi  elettronici  inducano  la  dipendenza   da
nicotina  nei  soggetti  minori  ai  quali   questi   articoli   sono
liberamente venduti,  promuovendo  contemporaneamente  il  successivo
avvio e transizione al fumo di sigaretta; 
  Vista la nota della Direzione generale  della  prevenzione  del  26
settembre 2012 con la quale l'Istituto Superiore di Sanita' e'  stato
incaricato  di  procedere,  entro  i  successivi  sei  mesi,  ad  una
valutazione  del  rischio  connesso  all'utilizzo   delle   sigarette
elettroniche, in particolare sui  minori,  sulla  base  degli  ultimi
aggiornamenti  scientifici  in  merito   alla   pericolosita'   delle
medesime, rappresentando anche le eventuali  differenze  per  diversi
prodotti disponibili; 
  Ritenuto che, in attesa di poter disporre  delle  risultanze  degli
approfondimenti  scientifici  affidati  all'Istituto   Superiore   di
Sanita', ricorrano i presupposti di necessita' per  adottare  urgenti
misure cautelative a tutela della salute dei minori, vietando per  un
periodo di sei mesi la vendita ai minori di anni 16  delle  sigarette
elettroniche con presenza di nicotina; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' vietata la vendita ai minori  di  anni  sedici  di  sigarette
elettroniche con presenza di nicotina. 
  2. Le autorita' sanitarie e di controllo e gli  organi  di  polizia
giudiziaria sono preposti alla vigilanza sull'esatta  osservanza  del
presente provvedimento,  con  applicazione  delle  sanzioni  indicate
all'art. 25 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316. 

        
      
                               Art. 2 
 
  1. La presente ordinanza ha efficacia per un periodo di sei mesi  a
decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
  2. Avverso la  presente  ordinanza  puo'  essere  proposto  ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale  per  il  Lazio
oppure alternativamente ricorso  straordinario  al  Presidente  della
Repubblica. 
  La presente ordinanza sara' trasmessa alla Corte dei conti  per  la
registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 28 settembre 2012 
 
                                                Il Ministro: Balduzzi 

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2012 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, registro n. 14, foglio n. 152