ORDINANZA 28 settembre 2012
Divieto di vendita ai minori di anni 16 di sigarette elettroniche con
presenza di nicotina. (12A11292) GU n. 248 del 23-10-2012
IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'art. 32 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della Sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421», ed in particolare l'art. 8; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 8; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante: «Istituzione del Ministero della salute ed incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2011 di nomina del Prof. Renato Balduzzi a Ministro della salute; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante: «Istituzione del servizio sanitario nazionale», che attribuisce al Ministro della sanita' (ora della salute) il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni e successive modificazioni; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che assegna allo Stato la competenza ad emanare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica che interessino piu' ambiti territoriali regionali; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche, recante: «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni; Visto il parere del Consiglio Superiore di Sanita', reso nella seduta del 19 gennaio 2011, nel quale e' rappresentato che allo stato mancano le conoscenze relative agli effetti sulla salute umana dei componenti organici e dei prodotti per la vaporizzazione utilizzati nella maggior parte dei sistemi elettronici, alternativi al fumo di sigaretta; Dato atto che nel predetto parere il Consiglio Superiore di Sanita' ha precisato che allo stato mancano studi che dimostrino l'effettiva efficacia e sicurezza di detti dispositivi nel favorire la cessazione dell'abitudine al fumo, nonche' evidenze scientifiche che escludano, a causa del loro utilizzo, l'insorgere di possibili effetti che inducano il mantenimento della dipendenza da nicotina o promuovano l'avvio e la transizione al fumo di sigarette; Dato atto che nel predetto parere il Consiglio Superiore di Sanita' ha raccomandato «in attesa di disporre di evidenze sulle tematiche sopracitate, l'adozione di misure analoghe a quelle previste per il controllo del fumo di tabacco, in particolare di quelle per i soggetti minori di anni 16»; Preso atto che sono presenti nel mercato nazionale articoli di tale fattispecie, venduti come sigarette elettroniche o inalatori di nicotina, nelle diverse denominazioni commerciali; Considerato che non si puo' escludere l'esistenza di un rischio che i sopraindicati sistemi elettronici inducano la dipendenza da nicotina nei soggetti minori ai quali questi articoli sono liberamente venduti, promuovendo contemporaneamente il successivo avvio e transizione al fumo di sigaretta; Vista la nota della Direzione generale della prevenzione del 26 settembre 2012 con la quale l'Istituto Superiore di Sanita' e' stato incaricato di procedere, entro i successivi sei mesi, ad una valutazione del rischio connesso all'utilizzo delle sigarette elettroniche, in particolare sui minori, sulla base degli ultimi aggiornamenti scientifici in merito alla pericolosita' delle medesime, rappresentando anche le eventuali differenze per diversi prodotti disponibili; Ritenuto che, in attesa di poter disporre delle risultanze degli approfondimenti scientifici affidati all'Istituto Superiore di Sanita', ricorrano i presupposti di necessita' per adottare urgenti misure cautelative a tutela della salute dei minori, vietando per un periodo di sei mesi la vendita ai minori di anni 16 delle sigarette elettroniche con presenza di nicotina; Ordina: Art. 1 1. E' vietata la vendita ai minori di anni sedici di sigarette elettroniche con presenza di nicotina. 2. Le autorita' sanitarie e di controllo e gli organi di polizia giudiziaria sono preposti alla vigilanza sull'esatta osservanza del presente provvedimento, con applicazione delle sanzioni indicate all'art. 25 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316.
Art. 2 1. La presente ordinanza ha efficacia per un periodo di sei mesi a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Avverso la presente ordinanza puo' essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio oppure alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La presente ordinanza sara' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 settembre 2012 Il Ministro: Balduzzi Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2012 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 14, foglio n. 152