DECRETO-LEGGE
10 ottobre 2012
, n. 174
(GU n. 237 del 10-10-2012
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note: |
Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti
territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone
terremotate nel maggio 2012. (12G0196)
Titolo I
REGIONI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento
degli enti territoriali e locali, nonche' ulteriori disposizioni in
favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 4 e del 9 ottobre 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo
sulla gestione finanziaria degli enti territoriali
1. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica,
in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, le
disposizioni del presente articolo sono volte ad adeguare, ai sensi
del secondo comma dell'articolo 100 della Costituzione, le forme di
partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione
finanziaria delle regioni
2. Sono sottoposti al controllo preventivo di legittimita' delle
sezioni regionali di controllo della Corte dei conti secondo le
procedure previste per il controllo preventivo sugli atti dello Stato
di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, con
riduzione alla meta' dei termini, gli atti normativi a rilevanza
esterna, aventi riflessi finanziari, emanati dal governo regionale,
gli atti amministrativi, a carattere generale e particolare, adottati
dal governo regionale e dall'amministrazione regionale, in
adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea, nonche' gli atti di programmazione e
pianificazione regionali, ivi compreso il piano di riparto delle
risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario regionale.
Il controllo ha ad oggetto la verifica del rispetto dei vincoli
finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea, del patto di stabilita' interno, nonche' del diritto
dell'Unione europea e di quello costituzionale.
3. Il rendiconto generale della Regione e' sottoposto al giudizio
di parifica da parte della Corte dei conti in conformita' degli
articoli 40 e 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti di
cui al Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214.
4. Ogni sei mesi le sezioni regionali di controllo della Corte dei
conti trasmettono ai Consigli regionali una relazione, nelle forme di
cui al comma 3, sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate
nelle leggi regionali approvate nel periodo considerato e sulle
tecniche di quantificazione degli oneri.
5. Le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di Trento
e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni
del presente articolo mediante modifica delle norme di attuazione dei
relativi statuti.
6. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti
verificano, con le modalita' disciplinate dall'articolo 1, commi 166
e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'attendibilita'
dei bilanci di previsione proposti dalle giunte regionali in
relazione alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, al rispetto
del patto di stabilita' interno e alla sostenibilita'
dell'indebitamento. A tale fine, entro il termine di venti giorni
dalla trasmissione della proposta della giunta regionale alla sezione
competente, la sezione regionale esprime le proprie valutazioni con
pronuncia specifica nelle forme di cui all'articolo 1, comma 168,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
7. Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con
cadenza semestrale, la legittimita' e la regolarita' delle gestioni,
nonche' il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto
delle regole contabili e del pareggio di bilancio di ciascuna
Regione. A tale fine, il Presidente della Regione trasmette
trimestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei
conti un referto sulla regolarita' della gestione e sull'efficacia e
sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla
base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della
Corte dei conti; il referto e', altresi', inviato al Presidente del
consiglio regionale. Per i medesimi controlli, la Corte dei conti
puo' avvalersi, sulla base di intese con il Ministro dell'economia e
delle finanze, del Corpo della Guardia di finanza, che esegue le
verifiche e gli accertamenti richiesti, necessari ai fini delle
verifiche trimestrali di cui al primo periodo, agendo con i poteri ad
esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul
valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Per le stesse finalita' e
cadenze, sulla base di analoghe intese, sono disposte verifiche dei
Servizi Ispettivi di finanza pubblica. In caso di rilevata assenza o
inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo
periodo del presente comma, le sezioni giurisdizionali regionali
della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la
condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e
fino ad un massimo di venti volte la retribuzione dovuta al momento
di commissione della violazione.
8. In sede di controllo di legittimita' e regolarita' sui bilanci
preventivi e consuntivi delle autonomie territoriali e degli enti che
compongono il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 1,
commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le
sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano la
salvaguardia degli equilibri di bilancio, il rispetto del patto di
stabilita' interno la sostenibilita' dell'indebitamento e l'assenza
di irregolarita', suscettibili di pregiudicare, anche con riguardo ai
futuri assetti economici dei conti, la sana gestione finanziaria
degli enti.
9. L'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari,
di mancata copertura di spese, di violazione di norme finalizzate a
garantire la sana gestione finanziaria comporta l'obbligo delle
amministrazioni interessate di adottare, entro 60 giorni dalla
comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i
provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarita' e a ripristinare
gli equilibri di bilancio. Nelle more della adozione dei
provvedimenti ripristinatori e del successivo controllo delle sezioni
regionali della Corte dei conti e' preclusa l'attuazione dei
programmi di spesa, per i quali e' stata accertata la mancata
copertura o la insussistenza della relativa sostenibilita'
finanziaria.
10. Ciascun Gruppo consiliare delle Assemblee regionali approva un
rendiconto di esercizio annuale che disciplina la corretta
rilevazione dei fatti di gestione, la documentazione da porre a
corredo del rendiconto stesso, nonche' le modalita' per la regolare
tenuta della contabilita'.
11. Il rendiconto di cui al comma 10 e' strutturato secondo linee
guida deliberate dalle Sezioni riunite della Corte dei conti ed
evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo
dall'Assemblea, con indicazione del titolo del trasferimento, delle
spese esclusivamente riferibili alle funzioni politico istituzionali,
con esclusione di indennita', benefici o simili emolumenti e di
quelle comunque estranee a tali funzioni, nonche' le misure adottate
per consentire la tracciabilita' dei pagamenti effettuati.
12. Il rendiconto e' trasmesso, entro venti giorni dalla chiusura
dell'esercizio, alla competente Sezione regionale di controllo della
Corte dei conti perche' si pronunci, nel termine di venti giorni,
sulla regolarita' dello stesso con apposita delibera che viene
trasmessa al Presidente dell'Assemblea regionale che ne cura la
pubblicazione. Il rendiconto e', altresi', pubblicato come allegato
al conto consuntivo dell'Assemblea.
13. Qualora la competente Sezione riscontri che il rendiconto o la
documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle
prescrizioni stabilite a norma del presente articolo invita, entro
dieci giorni dal ricevimento del rendiconto, il presidente del Gruppo
a provvedere alla relativa regolarizzazione, fissandone il termine.
L'invito sospende la decorrenza del termine per la pronuncia della
Sezione. Nel caso in cui il Gruppo non provveda alla regolarizzazione
entro il termine fissato, decade dal diritto all'erogazione, per
l'anno in corso, di risorse da parte dell'Assemblea. La decadenza di
cui al presente comma comporta l'obbligo di restituire le somme
ricevute a carico del bilancio dell'Assemblea e non rendicontate.
14. La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 12
conseguono alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine
individuato ai sensi del comma 3, ovvero alla delibera di non
regolarita' del conto da parte della Sezione regionale di controllo.
15. Le medesime disposizioni si applicano al rendiconto generale
dell'Assemblea regionale.
Titolo I
REGIONI
Art. 2
Riduzione dei costi della politica nelle regioni
1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il
contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2013 una quota
pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle
regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del servizio
sanitario nazionale ed al trasporto pubblico locale, nonche' al 5 per
cento dei trasferimenti erariali destinati al finanziamento del
servizio sanitario nazionale, e' erogata a condizione che la regione,
con le modalita' previste dal proprio ordinamento, entro il 30
novembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto qualora occorra procedere a modifiche
statutarie:
a) abbia dato applicazione a quanto previsto dall'articolo 14,
comma 1, lettere a), b), d), e), f), del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148;
b) abbia definito l'importo dell'indennita' di funzione e
dell'indennita' di carica dei consiglieri e degli assessori
regionali, spettanti in virtu' del loro mandato, in modo tale che non
ecceda complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione piu'
virtuosa. La regione piu' virtuosa e' individuata dalla Conferenza
Stato-regioni entro il 30 ottobre 2012. Decorso inutilmente tale
termine, la regione piu' virtuosa e' individuata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri adottato nei successivi
quindici giorni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto
con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e
dell'economia e delle finanze;
c) abbia introdotto il divieto di cumulo di indennita' o
emolumenti, ivi comprese le indennita' di funzione o di presenza, in
commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di presidente
della Regione, di presidente del consiglio regionale, di assessore o
di consigliere regionale, prevedendo inoltre che il titolare di piu'
cariche sia tenuto ad optare, fin che dura la situazione di cumulo
potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennita';
d) abbia previsto, per i consiglieri, la gratuita' della
partecipazione alle commissioni permanenti, con l'esclusione anche di
diarie, indennita' di presenza e rimborsi spese comunque denominati;
e) abbia disciplinato le modalita' di pubblicita' e trasparenza
dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e
di governo di competenza, prevedendo che la dichiarazione, da
pubblicare annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, sul sito
internet dell'ente riguardi: i dati di reddito e di patrimonio con
particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni
immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in societa'
quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli
obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilita' finanziarie
detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni
fiduciarie, stabilendo altresi' sanzioni amministrative per la
mancata o parziale ottemperanza;
f) fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla
normativa nazionale, abbia definito l'importo dei contributi in
favore di gruppi consiliari, esclusa in ogni caso la contribuzione
per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che
risultino cosi' composti gia' all'esito delle elezioni, ovvero
partiti o movimenti politici, in modo tale che non eccedano
complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione piu' virtuosa,
secondo criteri omogenei, ridotto della meta'. La regione piu'
virtuosa e' individuata dalla Conferenza Stato-regioni entro il 30
ottobre 2012. Decorso inutilmente tale termine, la regione piu'
virtuosa e' individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri adottato nei successivi quindici giorni, su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze;
g) abbia dato applicazione alle regole previste dall'articolo 6 e
dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010,
dall'articolo 22, commi da 2 a 4, dall'articolo 23-bis, commi 5-bis e
5-ter, e dall'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011,
dall'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 9, dall'articolo 4, dall'articolo 5,
comma 6, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 95 del
2012;
h) abbia istituito, altresi', un sistema informativo al quale
affluiscono i dati relativi al finanziamento dell'attivita' dei
gruppi politici curandone, altresi', la pubblicita' sul proprio sito
istituzionale. I dati sono resi disponibili, per via telematica, al
sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'economia
e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
nonche' alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei
rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 9
della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni.
2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera
f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e fino
all'adeguamento da parte delle Regioni a quanto ivi previsto, ferma
restando, in ogni caso, l'abolizione dei vitalizi gia' disposta dalle
Regioni, le stesse, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fatti salvi i relativi trattamenti gia' in
erogazione a tale data, possono prevedere o corrispondere trattamenti
pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la
carica di presidente della Regione, di consigliere regionale o di
assessore regionale solo se, a quella data, i beneficiari:
a) hanno compiuto sessantasei anni di eta';
b) hanno ricoperto tali cariche, anche non continuativamente, per
un periodo non inferiore a dieci anni.
3. Gli enti interessati comunicano il documentato rispetto delle
condizioni di cui al comma 1 mediante comunicazione da inviare alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'economia e
delle finanze entro quindici giorni successivi alla scadenza dei
termini di cui al comma 1. Le disposizioni del comma 1 si applicano
anche alle Regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Presidente della regione abbia presentato le
dimissioni ovvero si debbano svolgere le consultazioni elettorali
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. In tali casi, il termine di sei mesi di cui all'alinea del
comma 1 decorre dalla data della prima riunione del nuovo consiglio
regionale. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, se,
all'atto dell'indizione delle elezioni per il rinnovo del consiglio
regionale, la Regione non ha provveduto all'adeguamento statutario
nei termini di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le elezioni sono indette per
il numero massimo dei consiglieri regionali previsto, in rapporto
alla popolazione, dal medesimo articolo 14, comma 1, lettera a), del
decreto-legge n. 138 del 2011.
4. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti a quanto
previsto dal comma 1 compatibilmente con i propri statuti di
autonomia e con le relative norme di attuazione.
5. Qualora le regioni non adeguino i loro ordinamenti entro i
termini di cui al comma 1 ovvero entro quelli di cui al comma 3, alla
regione inadempiente e' assegnato, ai sensi dell'articolo 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131, il termine di novanta giorni per
provvedervi. Il mancato rispetto di tale ulteriore termine e'
considerato grave violazione di legge ai sensi dell'articolo 126,
comma 1, della Costituzione.
6. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 83, secondo periodo, le parole: "il presidente della
regione commissario ad acta", sono sostituite dalla seguenti: "un
commissario ad acta";
b) al comma 84, le parole: "ai sensi dei commi 79 o 83" sono
sostituite dalle seguenti: "ai sensi del comma 79";
c) dopo il comma 84, e' inserito il seguente: "84-bis. In caso di
dimissioni o di impedimento del presidente della regione il Consiglio
dei Ministri nomina un commissario ad acta, al quale spettano i
poteri indicati nel terzo e quarto periodo del comma 83 fino
all'insediamento del nuovo presidente della regione o alla cessazione
della causa di impedimento. Il presente comma si applica anche ai
commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.".
7. Al terzo periodo del comma 6 dell'articolo 1 della legge 3
giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, dopo le parole:
"Camera dei deputati" sono inserite le seguenti: "o di un Consiglio
regionale".
Titolo II
PROVINCE E COMUNI
Art. 3
Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali
1. Nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 41 e' inserito il seguente:
«Art. 41-bis. - (Obblighi di trasparenza dei titolari di cariche
elettive e di governo). - 1. Gli enti locali con popolazione
superiore a 10.000 abitanti sono tenuti a disciplinare, nell'ambito
della propria autonomia regolamentare, le modalita' di pubblicita' e
trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche
pubbliche elettive e di governo di loro competenza. La dichiarazione,
da pubblicare annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, sul
sito internet dell'ente riguarda: i dati di reddito e di patrimonio
con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni
immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in societa'
quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli
obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilita' finanziarie
detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni
fiduciarie.
2. Gli enti locali sono altresi' tenuti a prevedere sanzioni
amministrative per la mancata o parziale ottemperanza all'onere di
cui al comma 1, da un minimo di euro duemila a un massimo di euro
ventimila. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa
e' individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689.»;
b) l'articolo 49 e' sostituito dal seguente:
«Art. 49. - (Pareri dei responsabili dei servizi). - 1. Su ogni
proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che
non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in
ordine alla sola regolarita' tecnica, del responsabile del servizio
interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del
responsabile di ragioneria in ordine alla regolarita' contabile. I
pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il
parere e' espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue
competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e
contabile dei pareri espressi.
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri
di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel
testo della deliberazione.»;
c) all'articolo 109, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. L'incarico di responsabile del servizio finanziario di cui
all'articolo 153, comma 4, puo' essere revocato esclusivamente in
caso di gravi irregolarita' riscontrate nell'esercizio delle funzioni
assegnate. La revoca e' disposta con Ordinanza del legale
rappresentante dell'Ente, previo parere obbligatorio del Ministero
dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
d) l'articolo 147 e' sostituito dai seguenti:
«Art. 147. - (Tipologia dei controlli interni).
1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e
organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire,
attraverso il controllo di regolarita' amministrativa e contabile, la
legittimita', la regolarita' e la correttezza dell'azione
amministrativa.
2. Il sistema di controllo interno e' diretto a:
a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia,
l'efficienza e l'economicita' dell'azione amministrativa, al fine di
ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il
rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonche' tra risorse
impiegate e risultati;
b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di
attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di
determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra
i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della
gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione
di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica determinati dal patto di stabilita' interno,
mediante l'attivita' di coordinamento e di vigilanza da parte del
responsabile del servizio finanziario, nonche' l'attivita' di
controllo da parte dei responsabili dei servizi;
d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato
di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in
riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio
consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' degli
organismi gestionali esterni dell'ente;
e) garantire il controllo della qualita' dei servizi erogati, sia
direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con
l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli
utenti esterni e interni dell'ente.
3. Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano solo agli enti
locali con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
4. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli
enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il
principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di
gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive
modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei
controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale,
laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unita' di
controllo, laddove istituite.
5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, piu' enti
locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che
ne regoli le modalita' di costituzione e di funzionamento.
Art. 147-bis. - (Controllo di regolarita' amministrativa e
contabile). - 1. Il controllo di regolarita' amministrativa e
contabile e' assicurato, nella fase preventiva della formazione
dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed e' esercitato
attraverso il rilascio del parere di regolarita' tecnica attestante
la regolarita' e la correttezza dell'azione amministrativa. E'
inoltre effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed e'
esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarita' contabile
e del visto attestante la copertura finanziaria.
2. Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile e'
inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali
di revisione aziendale e modalita' definite nell'ambito
dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del
segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al
controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di
accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i
contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una
selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.
3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse
periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi,
ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei
dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio
comunale.
Art. 147-ter. - (Controllo strategico). - 1. Per verificare lo
stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal
Consiglio, l'ente locale con popolazione superiore a 10.000 abitanti
definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di
controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti
economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di
realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative
attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualita' dei
servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa,
degli aspetti socio-economici. L'ente locale con popolazione
superiore a 10.000 abitanti puo' esercitare in forma associata la
funzione di controllo strategico.
2. L'unita' preposta al controllo strategico elabora rapporti
periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la
successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di
ricognizione dei programmi, secondo modalita' da definire con il
regolamento di contabilita' dell'ente in base a quanto previsto dallo
statuto.
Art. 147-quater. - (Controlli sulle societa' partecipate).
1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia
organizzativa, un sistema di controlli sulle societa' partecipate
dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle
strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1,
l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento
all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve
tendere la societa' partecipata, secondo standard qualitativi e
quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a
rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la societa',
la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle societa', i
contratti di servizio, la qualita' dei servizi, il rispetto delle
norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale
effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle societa'
partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi
assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in
riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per
il bilancio dell'ente.
4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle
aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato,
secondo la competenza economica.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti
locali con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
Art. 147-quinquies. - (Controllo sugli equilibri finanziari). - 1.
Il controllo sugli equilibri finanziari e' svolto sotto la direzione
e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e
mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il
coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore
generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei
servizi, secondo le rispettive responsabilita'.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari e' disciplinato nel
regolamento di contabilita' dell'ente ed e' svolto nel rispetto delle
disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti
locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonche' delle
norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.
3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la
valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio
finanziario dell'ente in relazione all'andamento
economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.";
e) l'articolo 148 e' sostituito dal seguente:
"Art. 148
(Controllo della Corte dei conti)
1. Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con
cadenza semestrale, la legittimita' e la regolarita' delle gestioni,
il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle
regole contabili e del pareggio di bilancio di ciascun ente locale,
nonche' il piano esecutivo di gestione, i regolamenti e gli atti di
programmazione e pianificazione degli enti locali. A tale fine, il
sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 10.000
abitanti, o il Presidente della provincia, avvalendosi del direttore
generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non e'
prevista la figura del direttore generale, trasmette semestralmente
alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto
sulla regolarita' della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza
del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle Linee
guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti;
il referto e', altresi', inviato al Presidente del consiglio comunale
o provinciale. Per i medesimi controlli, la Corte dei conti puo'
avvalersi, sulla base di intese con il Ministro dell'economia e delle
finanze, del Corpo della Guardia di finanza, che esegue le verifiche
e gli accertamenti richiesti, necessari ai fini delle verifiche
semestrali di cui al primo periodo, agendo con i poteri ad esso
attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore
aggiunto e alle imposte sui redditi. Per le stesse finalita' e
cadenze, sulla base di analoghe intese, sono disposte verifiche dei
Servizi Ispettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 14,
comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In caso di
rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie
di cui al secondo periodo del presente comma, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dai
commi 5 e 5-bis dell'articolo 248, le sezioni giurisdizionali
regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori
responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo
di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile
lorda dovuta al momento di commissione della violazione.";
f) all'articolo 153, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e piu'
in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi
della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell'esercizio di
tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in
autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e
contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza
pubblica e tenuto conto degli indirizzi della Ragioneria Generale
dello Stato applicabili agli enti locali in materia di programmazione
e gestione delle risorse pubbliche.";
2) al comma 6, dopo le parole: "organo di revisione" sono inserite
le seguenti: ", nonche' alla competente sezione regionale di
controllo della Corte dei conti";
g) all'articolo 166, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. La meta' della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter e'
riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui
mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.
2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni
previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal
comma 1 e' stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale
delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.";
h) all'articolo 187, dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il
seguente:
"3-bis. L'avanzo di amministrazione non puo' essere utilizzato nel
caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli
articoli 195 e 222.";
i) all'articolo 191 il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal
verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta,
entro dieci giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del
responsabile del procedimento, sottopone all'Organo Consiliare il
provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalita' previste
dall'articolo 194, prevedendo la relativa copertura finanziaria nei
limiti delle accertate necessita' per la rimozione dello stato di
pregiudizio alla pubblica incolumita'. Il provvedimento di
riconoscimento e' adottato entro 30 giorni dalla data di
deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro
il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il
predetto termine. La comunicazione al terzo interessato e' data
contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.";
l) dopo il comma 2 dell'articolo 227 e' inserito il seguente:
"2-bis. In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione
entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la
procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141.";
m) all'articolo 234 dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Al fine di potenziare l'attivita' di controllo e
monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, presso le province,
le citta' metropolitane, i comuni con popolazione superiore a 60.000
abitanti e quelli capoluogo di provincia, un componente del collegio
dei revisori, con funzioni di Presidente, e' designato dal Prefetto
ed e' scelto, di concerto, dai Ministri dell'interno e dell'economia
e delle finanze tra i dipendenti dei rispettivi Ministeri.";
n) al comma 2 dell'articolo 236, le parole: «dai membri dell'organo
regionale di controllo,» sono soppresse;
o) all'articolo 239 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
«b) pareri, con le modalita' stabilite dal regolamento, in materia
di:
1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;
2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e
variazioni di bilancio;
3) modalita' di gestione dei servizi e proposte di costituzione o
di partecipazione ad organismi esterni;
4) proposte di ricorso all'indebitamento;
5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel
rispetto della disciplina statale vigente in materia;
6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e
transazioni;
7) proposte di regolamento di contabilita',
economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi
locali»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 e' espresso
un motivato giudizio di congruita', di coerenza e di attendibilita'
contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti,
anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio
finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto
all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di
deficitarieta' strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri
sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare
l'attendibilita' delle impostazioni. I pareri sono obbligatori.
L'organo consiliare e' tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti
o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte
dall'organo di revisione.»;
3) la lettera a) del comma 2 e' sostituita dalla seguente:
«a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti
a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente»;
p) all'articolo 242, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie
gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni
di squilibrio, rilevabili da un apposita tabella, da allegare al
rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali
almeno la meta' presentino valori deficitari. Il rendiconto della
gestione e' quello relativo al penultimo esercizio precedente quello
di riferimento.
2. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non
regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono fissati i parametri obiettivi, nonche' le modalita' per
la compilazione della tabella di cui al comma 1. Fino alla fissazione
di nuovi parametri si applicano quelli vigenti nell'anno
precedente.";
q) all'articolo 243, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. "I contratti di servizio, stipulati dagli enti locali con le
societa' partecipate , devono contenere apposite clausole volte a
prevedere, ove si verifichino condizioni di deficitarieta'
strutturale, la riduzione delle spese di personale delle societa'
medesime, anche in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18,
comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;
r) dopo l'articolo 243 sono inseriti i seguenti:
"243-bis. (Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale)
1. I comuni e le province per i quali, anche in considerazione
delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei
conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del
bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in
cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a
superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con
deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non
puo' essere iniziata qualora la sezione regionale della Corte dei
Conti abbia gia' provveduto, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ad assegnare un termine
per l'adozione delle misure correttive previste dall'articolo 1,
comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale e' trasmessa, entro 5 giorni dalla data di
esecutivita', alla competente sezione regionale della Corte dei conti
e al Ministero dell'interno.
3. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende
temporaneamente la possibilita' per la Corte dei Conti di assegnare,
ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure
correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge n. 266
del 2005.
4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono
sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o
di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di
cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.
5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di 60
giorni dalla data di esecutivita' della delibera di cui al comma 1,
delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della
durata massima di 5 anni, compreso quello in corso, corredato del
parere dell'organo di revisione economico-finanziario.
6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere
conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di
squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:
a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale ai
sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione
finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto
di stabilita' interno accertati dalla competente sezione regionale
della Corte dei conti;
b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei
fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di
amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di
eventuali debiti fuori bilancio;
c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione
dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per
ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale
ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il
finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di 5
anni, a partire da quello in corso;
d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di
riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di
amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere
nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti
fuori bilancio.
7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente e' tenuto ad
effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio
riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei
debiti fuori bilancio l'ente puo' provvedere anche mediante un piano
di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di
riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
8. Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio
finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente:
a) puo' deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella
misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni
disposte dalla legislazione vigente;
b) e' soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di
costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed e'
tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei
servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo
articolo 243, comma 2;
c) e' tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa,
la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;
d) e' soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle
assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;
e) e' tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i
residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i
residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilita' da inserire nel
conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione,
nonche' una sistematica attivita' di accertamento delle posizioni
debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di
realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una
verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle
entrate con vincolo di destinazione;
f) e' tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con
indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonche'
una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi
erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle
societa' partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico
del bilancio dell'ente;
g) puo' procedere all'assunzione di mutui per la copertura di
debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai
limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione
vigente, nonche' accedere al Fondo di rotazione per assicurare la
stabilita' finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter,
a condizione che si sia avvalso della facolta' di deliberare le
aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a) e
che provveda alla alienazione dei beni patrimoniali disponibili non
indispensabili per i fini istituzionali dell'ente alla
rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259,
comma 6, fermo restando che la stessa non puo' essere variata in
aumento per la durata del piano di riequilibrio.
9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo
243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio
finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente
del bilancio:
a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione
delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso
l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione
accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle
risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei
Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999
(comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non
connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;
b) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del dieci per
cento delle spese per prestazioni di servizi, di cui all'intervento
03 della spesa corrente;
c) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del
venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di cui
all'intervento 05 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse
proprie;
d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo
periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla
copertura di debiti fuori bilancio pregressi.
243-ter. (Fondo di rotazione per assicurare la stabilita'
finanziaria degli enti locali)
1. Per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno
deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui
all'articolo 243-bis lo Stato prevede un'anticipazione a valere sul
Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di rotazione per assicurare la
stabilita' finanziaria degli enti locali".
2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro il 30 novembre
2012, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo
massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 attribuibile a ciascun
ente locale, nonche' le modalita' per la concessione e per la
restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrente
dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione di
cui al comma 1.
3. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile
a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo massimo fissato in
euro 100 per abitante e della disponibilita' annua del Fondo, devono
tenere anche conto:
a) dell'incremento percentuale delle entrate tributarie ed
extratributarie previsto nell'ambito del piano di riequilibrio
pluriennale;
b) della riduzione percentuale delle spese correnti previste
nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale.
243-quater. (Esame del piano di riequilibrio finanziario
pluriennale e controllo sulla relativa attuazione)
1. Entro 10 giorni dalla data della delibera di cui all'articolo
243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale e'
trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte
dei Conti, nonche' alla Commissione di cui all'articolo 155, che
assume la denominazione di Commissione per la stabilita' finanziaria
degli enti locali. Entro il termine di 30 giorni dalla data di
presentazione del piano, un'apposita sottocommissione della predetta
Commissione, composta esclusivamente da rappresentanti scelti, in
egual numero, dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle
finanze tra i dipendenti dei rispettivi Ministeri, svolge la
necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida deliberate
dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e delle
indicazioni fornite dalla competente Sezione regionale di controllo
della Corte dei Conti. All'esito dell'istruttoria, la
sottocommissione redige una relazione finale, con gli eventuali
allegati, che e' trasmessa alla Sezione regionale di controllo della
Corte dei Conti dal competente Capo Dipartimento del Ministero
dell'interno e dal Ragioniere generale dello Stato, di concerto fra
loro.
2. In fase istruttoria, la sottocommissione di cui al comma 1 puo'
formulare rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente e' tenuto a
fornire risposta entro trenta giorni. Ai fini dell'espletamento delle
funzioni assegnate, la Commissione di cui al comma 1 si avvale, senza
diritto a compensi aggiuntivi, gettoni di presenza o rimborsi di
spese, di cinque segretari comunali e provinciali in disponibilita',
nonche' di cinque unita' di personale, particolarmente esperte in
tematiche finanziarie degli enti locali, in posizione di comando o
distacco e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
3. La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, entro
il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione
di cui al comma 1, delibera sull'approvazione o sul diniego del
piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio. In caso di
approvazione del piano, la Corte dei Conti vigila sull'esecuzione
dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi
dell'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
apposita pronuncia.
4. La delibera di accoglimento o di diniego di approvazione del
piano di riequilibrio finanziario pluriennale e' comunicata al
Ministero dell'interno.
5. La delibera di approvazione o di diniego del piano puo' essere
impugnata entro 30 giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di
parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale
composizione che si pronunciano, nell'esercizio della propria
giurisdizione esclusiva in tema di contabilita' pubblica, ai sensi
dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro 30 giorni
dal deposito del ricorso. Le medesime Sezioni riunite si pronunciano
in unico grado, nell'esercizio della medesima giurisdizione
esclusiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo
di rotazione di cui all'articolo 243-quater.
6. Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio
finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione
economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno,
al Ministero dell'economia e delle finanze e alla competente Sezione
regionale della Corte dei Conti, entro quindici giorni successivi
alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di
attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi
fissati dal piano stesso, nonche', entro il 31 gennaio dell'anno
successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla
completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio
raggiunti.
7. La mancata presentazione del piano entro il termine di cui
all'articolo 243-bis, comma 5, il diniego dell'approvazione del
piano, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale
della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli
obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato
raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del
periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione
dell''articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011,
con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del
termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del
dissesto.";
s) all'articolo 248 il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
"5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha
riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito
con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che
commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono
ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di
revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali
presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I
sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi
del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo
di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia,
di presidente di Giunta regionale, nonche' di membro dei consigli
comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli
regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono
altresi' ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di
assessore comunale, provinciale o regionale ne' alcuna carica in enti
vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove
riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della
Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di
cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile
lorda dovuta al momento di commissione della violazione.
5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge
14 gennaio 1994, n. 20, qualora, a seguito della dichiarazione di
dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilita' nello
svolgimento dell'attivita' del collegio dei revisori, o ritardata o
mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle
informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in
sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel
collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi
agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della
gravita' accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito
dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei
revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti
disciplinari, nonche' al Ministero dell'interno per la conseguente
sospensione dall'elenco di cui all'articolo 16, comma 25, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Ai medesimi soggetti, ove
ritenuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della
Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di
cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile
lorda dovuta al momento di commissione della violazione.".
2. Gli strumenti e le modalita' di controllo interno di cui al
comma 1, lettera d), sono definiti con regolamento adottato dal
Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al
Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei
conti. Decorso infruttuosamente il termine di cui al periodo
precedente, il Prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad
adempiere all'obbligo nel termine di sessanta giorni. Decorso
inutilmente il termine di cui al periodo precedente il Prefetto
inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio ai sensi
dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni.
3. I rappresentanti del Ministero dell'interno e del Ministero
dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione
economico-finanziaria degli enti locali, previsti dall'articolo 234,
comma 2-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono
scelti tra i soggetti in possesso di requisiti professionali adeguati
per l'espletamento dell'incarico. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i
requisiti professionali di cui al precedente periodo e i criteri per
la designazione dei componenti di cui al comma 1, lettera m).
4. La disposizione di cui al comma 1, lettera m), si applica a
decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla
data di emanazione del decreto di cui al comma 3.
5. La condizione di deficitarieta' strutturale di cui all'articolo
242, del citato Testo unico n. 267 del 2000, come modificato dal
comma 1, lettera p), continua ad essere rilevata, per l'anno 2013,
dalla tabella allegata al certificato sul rendiconto dell'esercizio
2011.
6. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Il decreto di scioglimento del consiglio, disposto per le
inadempienze di cui al comma 2, conserva i suoi effetti per un
periodo di almeno dodici mesi, fino ad una massimo di quindici
mesi.».
7. La Commissione di cui all'articolo 155 del predetto Testo unico
n. 267 del 2000, ovunque citata, assume la denominazione di
Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali.
Titolo II
PROVINCE E COMUNI
Art. 4
Fondo di rotazione
1. Il Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di rotazione per la
concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di grave
squilibrio finanziario" di cui all'articolo 243-ter del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 3 del
presente decreto, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'interno con una dotazione di 30 milioni di euro per
l'anno 2012, 100 milioni per l'anno 2013 e 200 milioni per ciascuno
degli anni dal 2014 al 2020. Il predetto Fondo e', altresi',
alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dagli enti locali
beneficiari.
2. Le somme di cui al comma 1 sono versate su apposita contabilita'
speciale intestata al Ministero dell'interno. I rientri delle
anticipazioni erogate sono versati dagli enti locali alla predetta
contabilita' speciale.
3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni
di euro per l'anno 2012, a 100 milioni per l'anno 2013 e a 200
milioni per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione, dello stanziamento del Fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a 30 milioni di euro
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali per gli anni 2012 e 2013, quanto a 70 milioni di euro
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare per l'anno 2013 e, quanto a 200 milioni di
euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020. Al finanziamento
del Fondo si puo' provvedere altresi' ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4. I commi 59 e 60 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.
220, sono abrogati. Le somme, pari a 60 milioni di euro, iscritte nel
conto dei residui del capitolo n. 1349 dello stato di previsione del
Ministero dell'interno per l'anno 2012, sono destinate al Fondo di
rotazione di cui al comma 1.
5. Per l'anno 2012 la dotazione del Fondo di rotazione di cui al
comma 1 e' incrementata della somma di 500 milioni di euro. Tale
importo e' destinato esclusivamente al pagamento delle spese di parte
corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in
economia e all'acquisizione di servizi e forniture, gia' impegnate e
comunque non derivanti da riconoscimento di debiti fuori bilancio ai
sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267. L'erogazione delle predette somme in favore degli enti locali
interessati e' subordinata all'invio al Ministero dell'interno da
parte degli stessi di specifica attestazione sull'utilizzo delle
risorse. Alla copertura dell'onere di cui al primo periodo si
provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle
risorse di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del
decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012, relativamente
alle spese correnti.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Titolo II
PROVINCE E COMUNI
Art. 5
Anticipazione risorse dal Fondo di rotazione in favore degli enti
locali per i quali sussistono eccezionali squilibri strutturali di
bilancio
1. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, come introdotti dal presente decreto, per gli enti che
chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario, in
presenza di eccezionali motivi di urgenza, puo' essere concessa con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di
cui all'articolo 4 da riassorbire in sede di predisposizione e
attuazione del piano di riequilibrio finanziario. In caso di diniego
del piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti, ovvero di mancata
previsione nel predetto piano delle prescrizioni per l'accesso al
Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter. del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le somme anticipate sono
recuperate secondo tempi e modalita' disciplinati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo periodo.
Titolo II
PROVINCE E COMUNI
Art. 6
Sviluppo degli strumenti di controllo della gestione finalizzati
all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali
e ruolo della Corte dei Conti
1. Per lo svolgimento di analisi sulla spesa pubblica effettuata
dagli enti locali, il Commissario per la revisione della spesa
previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, si
avvale dei Servizi ispettivi di Finanza pubblica della Ragioneria
generale dello Stato ai quali sono affidate analisi su campione
relative alla razionalizzazione, efficienza ed economicita'
dell'organizzazione e sulla sostenibilita' dei bilanci.
2. Le analisi di cui al comma 1 sono svolte ai sensi dell'articolo
14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla
base di modelli di accertamento concordati dalla Ragioneria generale
dello Stato con il Commissario di cui al comma 1 e deliberati dalla
Sezione delle autonomie della Corte dei conti. Gli esiti
dell'attivita' ispettiva sono comunicati al predetto Commissario di
cui al comma precedente, alle Sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti e alla Sezione delle autonomie.
3. La Sezione delle autonomie della Corte dei conti definisce,
sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le
metodologie necessarie per lo svolgimento dei controlli per la
verifica dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione
della spesa pubblica degli enti territoriali. Le Sezioni regionali
effettuano i controlli in base alle metodologie suddette anche
tenendo conto degli esiti dell'attivita' ispettiva e, in presenza di
criticita' della gestione, assegnano alle amministrazioni interessate
un termine, non superiore a trenta giorni, per l'adozione delle
necessarie misure correttive dirette a rimuovere le criticita'
gestionali evidenziate e vigilano sull'attuazione delle misure
correttive adottate. La Sezione delle autonomie riferisce al
Parlamento in base agli esiti dei controlli effettuati.
4. In presenza di interpretazioni discordanti delle norme rilevanti
per l'attivita' di controllo o consultiva o per la risoluzione di
questioni di massima di particolare rilevanza, la Sezione delle
autonomie emana delibera di orientamento alla quale le Sezioni
regionali di controllo si conformano. Resta salva l'applicazione
dell'articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nei
casi riconosciuti dal Presidente della Corte dei conti di eccezionale
rilevanza ai fini del coordinamento della finanza pubblica ovvero
qualora si tratti di applicazione di norme che coinvolgono
l'attivita' delle Sezioni centrali di controllo.
Titolo II
PROVINCE E COMUNI
Art. 7
Ulteriori disposizioni in materia di Corte dei conti
1. Al fine di una piu' efficiente attuazione delle disposizioni di
settore di cui al presente decreto:
a) il Presidente della sezione regionale di controllo della Corte
dei conti coordina le attivita' amministrative della Corte stessa
presso la medesima Regione e puo' avvalersi, per lo svolgimento della
funzione di controllo, anche di magistrati assegnati alla sezione
regionale giurisdizionale, nell'ambito delle risorse umane e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, sentito il Presidente
della sezione stessa. Le medesime disposizioni si applicano alle
sezioni istituite presso le province autonome di Trento e di
Bolzano.";
b) con decreto del Presidente della Corte dei conti e'
individuato un magistrato assegnato alla sezione regionale di
controllo responsabile dell'attuazione, sulla base delle direttive
impartite dal Presidente della medesima sezione, dei compiti
attribuiti alla Corte dei conti dal presente decreto.
Titolo II
PROVINCE E COMUNI
Art. 8
Disposizioni in tema di patto di stabilita' interno
1. Al comma 2, lettera a), dell'articolo 7 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 149, nella formulazione anteriore alla modifica
apportata dall'articolo 4, comma 12-bis, del decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
2012, n. 44, il riferimento al 3 per cento delle entrate correnti
registrate nell'ultimo consuntivo si intende riferito all'ultima
annualita' delle certificazioni al rendiconto di bilancio acquisita
dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 161 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle scadenze previste dal
decreto di cui al comma 2 del predetto articolo 161. Nel caso in cui
l'ente locale soggetto alla sanzione, alla data in cui viene
comunicata l'inadempienza da parte del Ministero dell'economia e
delle finanze, non abbia trasmesso la predetta certificazione al
rendiconto di bilancio, il riferimento e' all'ultima certificazione
acquisita alla banca dati del Ministero dell'interno.
2. All'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo le parole: "entro il 30 settembre 2012."
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 ottobre 2012,
relativamente alle riduzioni da operare nell'anno 2012, ed entro il
31 gennaio 2013 relativamente alle riduzioni da operare per gli anni
2013 e successivi.";
b) al terzo periodo le parole: "il 15 ottobre 2012" sono
sostituite dalle seguenti: "i 15 giorni successivi".
3. All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Per l'anno 2012, ai comuni assoggettati nel 2012 alle
regole del patto di stabilita' interno, non si applica la riduzione
di cui al comma 6. Gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun
comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo
periodo del comma 6, non sono validi ai fini del patto di stabilita'
interno e sono utilizzati esclusivamente per l'estinzione anticipata
del debito. Le risorse non utilizzate nel 2012 per l'estinzione
anticipata del debito sono recuperate nel 2013 con le modalita' di
cui al comma 6. A tale fine i comuni comunicano al Ministero
dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013 e secondo
le modalita' definite con decreto del Ministero dell'interno da
adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per
l'estinzione anticipata del debito. In caso di mancata comunicazione
da parte dei comuni entro il predetto termine perentorio il recupero
nel 2013 e' effettuato per un importo pari al totale del valore della
riduzione non operata nel 2012. Nel 2013 l'obiettivo del patto di
stabilita' interno di ciascun ente e' migliorato di un importo pari
al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo anno.
6-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma
6-bis, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2012, si
provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di
una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilita'
speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio.".
Titolo II
PROVINCE E COMUNI
Art. 9
Disposizioni in materia di verifica degli equilibri di bilancio degli
enti locali, di modifiche della disciplina IPT, di IMU, di
riscossione delle entrate, di cinque per mille
1. Per l'anno 2012 il termine del 30 settembre previsto
dall'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e' differito al 30 novembre 2012, contestualmente
all'eventuale deliberazione di assestamento del bilancio di
previsione.
2. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Le
formalita' di cui al comma 1 possono essere eseguite su tutto il
territorio nazionale con ogni strumento consentito dall'ordinamento e
con destinazione del gettito dell'imposta alla Provincia ove ha sede
legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o
intestatario del veicolo.";
b) al comma 4, le parole: "di ciascuna provincia nel cui
territorio sono state eseguite le relative formalita'" sono
sostituite dalle seguenti: "della provincia titolare del tributo ai
sensi del comma 1-bis".
3. All'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 12-bis, ultimo periodo, le parole: "30 settembre"
sono sostitute dalle seguenti: "31 ottobre";
b) al comma 12-ter, ultimo periodo le parole: "30 settembre" sono
sostitute dalle seguenti: "30 novembre".
4. In attesa del riordino della disciplina delle attivita' di
gestione e riscossione delle entrate degli enti appartenenti ai
livelli di governo sub statale, e per favorirne la realizzazione, i
termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e
25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti al
30 giugno 2013. Fino a tale data e' fatto divieto di procedere a
nuovi affidamenti delle attivita' di gestione e riscossione delle
entrate e sono prorogati, alle medesime condizioni, anche
patrimoniali, i contratti in corso.
5. Per consentire una efficace gestione della procedura di
erogazione delle devoluzioni del 5 per mille dell'IRPEF disposte dai
contribuenti in favore delle associazioni del volontariato e delle
altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, nonche' delle
organizzazioni di promozione sociale e delle associazioni e
fondazioni riconosciute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo n. 460 del 1997, il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali stipula apposite convenzioni a titolo
gratuito ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
con l'Agenzia delle entrate, al fine della erogazione dei contributi
del 5 per mille alle medesime organizzazioni. La gratuita' di cui al
precedente periodo si estende alle convenzioni gia' in precedenza
stipulate con amministrazioni pubbliche per le attivita' di cui al
medesimo comma e in relazione agli anni finanziari 2010, 2011 e 2012.
6. Al comma 3 dell'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, le parole da: "e gli elementi" fino alla fine, sono sostituite
dalle seguenti: ", gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione
del rapporto proporzionale, nonche' i requisiti, generali e di
settore, per qualificare le attivita' di cui alla lettera i) del
comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, come svolte con modalita' non commerciali.".
Titolo II
PROVINCE E COMUNI
Art. 10
Disposizioni in materia di Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo
dei segretari comunali e provinciali
1. Al fine di consentire il definitivo perfezionamento delle
operazioni contabili e organizzative connesse al trasferimento delle
funzioni gia' facenti capo all'Agenzia Autonoma per la gestione
dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo
7, commi 31-ter e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il
termine di cui all'articolo 23, comma 12-novies, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7
agosto 2012, n. 135, e' prorogato al 31 luglio 2013. Fino alla
predetta data continua ad applicarsi il sistema di contribuzione
diretta a carico degli enti locali.
2. La Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei
dirigenti della pubblica amministrazione locale, di seguito
denominata: "Scuola", e' soppressa. Il Ministero dell'interno succede
a titolo universale alla predetta Scuola e le risorse strumentali e
finanziarie e di personale ivi in servizio sono trasferite al
Ministero medesimo.
3. I predetti dipendenti con contratto a tempo indeterminato sono
inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno sulla base della
tabella di corrispondenza approvata col decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, di cui all'articolo 7, comma 31-quater, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. I dipendenti trasferiti mantengono il
trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle
voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.
4. Per garantire la continuita' delle funzioni svolte dalla Scuola,
fino all'adozione del regolamento di cui al comma 6, l'attivita'
continua ad essere esercitata dalla Scuola stessa presso la sede e
gli uffici a tale fine utilizzati.
5. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 31-sexies, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, continua ad applicarsi anche per
gli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo.
6. Al fine di assicurare il perfezionamento del processo di
riorganizzazione delle attivita' di interesse pubblico gia' facenti
capo all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari
comunali e provinciali, previsto dall'articolo 7, commi 31-ter e
seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' quelle
connesse all'attuazione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo,
con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di cui al comma
1 del presente articolo, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione, si provvede,
fermo restando il numero delle strutture dirigenziali di livello
generale e non generale, risultante dall'applicazione delle misure di
riduzione degli assetti organizzativi disposti dal decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, alla riorganizzazione delle strutture del
Ministero dell'interno per garantire l'esercizio delle funzioni
trasferite. Con il medesimo regolamento, ai fini dell'inquadramento
del personale con contratto a tempo indeterminato, e' istituita una
apposita sezione nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno
corrispondente al numero degli inquadramenti da disporre ai sensi del
decreto di cui all'articolo 7, comma 31-quater, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e del comma 3 del presente articolo.
7. E' istituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, presso il Ministero dell'interno, il Consiglio
direttivo per l'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali,
presieduto dal Ministro dell'interno, o da un Sottosegretario di
Stato appositamente delegato, e composto dal Capo Dipartimento per
gli Affari Interni e territoriali, dal Capo del Dipartimento per le
politiche del personale dell'Amministrazione Civile e per le risorse
strumentali e finanziarie, da due prefetti dei capoluoghi di regione
designati a rotazione ogni tre anni, dai Presidenti di ANCI e UPI o
dai loro delegati, da un rappresentante dell'ANCI e da un
rappresentante dell'UPI. Il Ministro dell'interno, su proposta del
Consiglio Direttivo, sentita la Conferenza Stato Citta' e Autonomie
locali:
a) definisce le modalita' procedurali e organizzative per la
gestione dell'albo dei segretari, nonche' il fabbisogno di segretari
comunali e provinciali;
b) definisce e approva gli indirizzi per la programmazione
dell'attivita' didattica ed il piano generale annuale delle
iniziative di formazione e di assistenza, verificandone la relativa
attuazione;
c) provvede alla ripartizione dei fondi necessari all'espletamento
delle funzioni relative alla gestione dell'albo e alle attivita'
connesse, nonche' a quelle relative alle attivita' di reclutamento,
formazione e aggiornamento dei segretari comunali e provinciali, del
personale degli enti locali, nonche' degli amministratori locali;
d) definisce le modalita' di gestione e di destinazione dei beni
strumentali e patrimoniali di cui all'articolo 7, comma 31-ter, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
8. Per la partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo non e'
previsto alcun tipo di compenso ne' rimborso spese a carico del
bilancio dello Stato.
9. L'attuazione delle disposizioni del presente articolo non
determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Titolo III
SISMA DEL MAGGIO 2012
Art. 11
Ulteriori disposizioni per il favorire il superamento delle
conseguenze del sisma del maggio 2012
1. Al fine della migliore individuazione dell'ambito di
applicazione del vigente articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, e per favorire conseguentemente la massima celerita'
applicativa delle relative disposizioni:
a) nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122:
1) all'articolo 1, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e
Veneto, in qualita' di Commissari Delegati, possono delegare le
funzioni attribuite con il presente decreto ai Sindaci dei Comuni ed
ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da
effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa.
Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative
statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, e' possibile
derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga.";
2) all'articolo 3, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. I contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi
per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi
connessi agli interventi di cui al comma 1, lettera a), non sono
ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 32, comma 1, lettere d)
ed e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
resta ferma l'esigenza che siano assicurati criteri di economicita' e
trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Restano fermi i
controlli antimafia previsti dall'articolo 5-bis da effettuarsi
secondo le linee guida del Comitato di coordinamento per l'alta
sorveglianza delle grandi opere";
3) all'articolo 4, comma 1, lettera a), e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Qualora la programmazione della rete scolastica
preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse
per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque
prioritariamente destinate a tale scopo.";
4) all'articolo 5-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
4.1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Per l'efficacia dei
controlli antimafia concernenti gli interventi previsti nel presente
decreto, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo delle
province interessate alla ricostruzioni sono istituiti elenchi di
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti
a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori di cui al
comma 2, cui si rivolgono gli esecutori dei lavori di ricostruzione.
Per l'affidamento e l'esecuzione, anche nell'ambito di subcontratti,
di attivita' indicate nel comma 2 e' necessario comprovare quantomeno
l'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione negli elenchi
sopracitati presso almeno una delle prefetture -uffici territoriali
del Governo delle province interessate.";
4.2) al comma 2, dopo la lettera h), e' aggiunta la seguente:
"h-bis) gli ulteriori settori individuati, per ogni singola Regione,
con ordinanza del Presidente in qualita' di Commissario delegato,
conseguentemente alle attivita' di monitoraggio ed analisi delle
attivita' di ricostruzione".
5) all'articolo 7, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis Ai comuni di cui all'articolo 1, comma 1, non si applicano le
sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilita' interno 2011,
ai sensi dell'articolo 7, comma 2 e seguenti, del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 149";
b) le disposizioni di attuazione del credito d'imposta e dei
finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione di cui
all'articolo 3-bis, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
sono quelle di cui al Protocollo d'intesa tra il Ministro
dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-
Romagna, Lombardia e Veneto, sottoscritto in data 4 ottobre 2012. I
Presidenti delle predette regioni assicurano in sede di attuazione
del Protocollo il rispetto del limite di spesa autorizzato allo scopo
a legislazione vigente.
2. Al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Per gli anni 2012 e
2013 ai Comuni, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2012, n. 122, non si applicano le disposizioni recate dal
presente comma, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni
ivi previste di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.000
milioni di euro per l'anno 2013.".
3. All'articolo 15 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: "una indennita'," sono inserite le
seguenti: "definita anche secondo le forme e le modalita' previste
per la concessione degli ammortizzatori in deroga ai sensi
dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 285,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,";
b) al comma 2 le parole da:"di cui all'articolo 19" fino a: "n. 2"
sono sostituite dalle seguenti: "da definire con il decreto di cui al
comma 3,".
4. Per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno interessato
le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel maggio 2012, alle
richieste di anticipazione della posizione individuale maturata di
cui all'articolo 11, comma 7, lettere b) e c), del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, avanzate da parte degli aderenti
alle forme pensionistiche complementari residenti nelle province di
Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, si applica
in via transitoria quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, lettera
a), del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, a prescindere dal
requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica
complementare, secondo le modalita' stabilite dagli statuti e dai
regolamenti di ciascuna specifica forma pensionistica complementare.
Il periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 22 maggio
2012.
5. In considerazione della mancata sospensione degli obblighi dei
sostituti di imposta, conseguente al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 6 giugno 2012, n. 130, i
sostituti di cui al predetto decreto che, a partire dal 20 maggio
2012, non hanno adempiuto agli obblighi di riversamento delle
ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonche' sui
redditi di lavoro autonomo, e relative addizionali gia' operate
ovvero che non hanno adempiuto alla effettuazione e al riversamento
delle stesse successivamente a tale data, regolarizzano gli
adempimenti e i versamenti omessi entro il 16 dicembre 2012, senza
applicazione di sanzioni e interessi. Effettuato il versamento, i
sostituti operano le ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente
e assimilati e relative addizionali nei limiti di cui all'articolo 2
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
6. I pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi
ai sensi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 1°
giugno 2012 e 24 agosto 2012, pubblicati nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana, rispettivamente, del 6 giugno 2012, n.
130, e del 30 agosto 2012, n. 202, nonche' dell'articolo 8, comma 1,
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono effettuati
entro il 16 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e
interessi.
7. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per
il pagamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6,
nonche' per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30
giugno 2013, i titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai
danni subiti in relazione alla attivita' di impresa, hanno i
requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in aggiunta ai predetti
contributi, possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio
del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1,
del citato decreto-legge n. 74 del 2012, un finanziamento, assistito
dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tale
fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre
finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita
convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione
bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un
massimo di 6.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7,
lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente
comma e sono definiti i criteri e le modalita' di operativita' delle
stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono
elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
8. I soggetti finanziatori di cui al comma 7 comunicano all'Agenzia
delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i
pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonche' i relativi
importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di
mora, a ruolo di riscossione.
9. Per accedere al finanziamento di cui al comma 7, i contribuenti
ivi indicati presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo
comma:
a) una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni, che attesta:
1) il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui
all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 74 del 2012, ovvero
dell'articolo 3-bis del predetto decreto-legge n. 95 del 2012;
nonche'
2) la circostanza che i danni subiti in occasione degli eventi
sismici, come comprovati dalle perizie occorrenti per accedere ai
contributi di cui al numero 1), sono stati di entita' effettivamente
tale da condizionare ancora una ripresa piena della attivita' di
impresa;
b) copia del modello di cui al comma 11, presentato telematicamente
all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti di
cui al comma 6 sospesi fino al 30 novembre 2012, l'importo da pagare
dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, nonche' della ricevuta che ne
attesta la corretta trasmissione;
c) alle rispettive scadenze, per gli altri importi di cui al comma
7, copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti riferiti al
periodo dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013.
10. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonche' le
spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai
soggetti finanziatori di cui al comma 7 mediante un credito di
imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso,
all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito
di imposta e' utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del limite di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero puo'
essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La
quota capitale e' restituita dai soggetti di cui al comma 7 a partire
dal 1° luglio 2013 secondo il piano di ammortamento definito nel
contratto di finanziamento.
11. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate da
adottare entro il 31 ottobre 2012, e' approvato il modello indicato
al comma 9, lettera b), idoneo altresi' ad esporre distintamente i
diversi importi dei versamenti da effettuare, nonche' sono stabiliti
i tempi e le modalita' della relativa presentazione. Con analogo
provvedimento possono essere disciplinati modalita' e tempi di
trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti
finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro
utilizzo, nonche' quelli di attuazione del comma 8.
12. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle
entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati
risultanti dal modello di cui al comma 9, lettera b), i dati delle
compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione
del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.
13. Agli oneri derivanti dal comma 10, stimati in 145 milioni di
euro per l'anno 2013 e in 70 milioni di euro per l'anno 2014, si
provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di spesa
previste dallo stesso decreto. Agli eventuali scostamenti rispetto ai
predetti importi, dovuti a variazioni dei tassi di interesse
monitorati dal Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento
del tesoro, si provvede a valere sulle medesime risorse di cui al
periodo precedente.
Titolo III
SISMA DEL MAGGIO 2012
Art. 12
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 10 ottobre 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Cancellieri, Ministro dell'interno
Grilli, Ministro dell'economia e
delle finanze