mercoledì 10 ottobre 2012

Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012

DECRETO-LEGGE 10 ottobre 2012 , n. 174
(GU n. 237 del 10-10-2012 )
  note:

Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti
territoriali, nonche' ulteriori disposizioni  in  favore  delle  zone
terremotate nel maggio 2012. (12G0196) 

          
Titolo I REGIONI
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia di gestione finanziaria  e  di  funzionamento
degli enti territoriali e locali, nonche' ulteriori  disposizioni  in
favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,  adottate  nelle
riunioni del 4 e del 9 ottobre 2012; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1 
 
 
Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo 
         sulla gestione finanziaria degli enti territoriali 
 
  1. Al fine di rafforzare il coordinamento della  finanza  pubblica,
in particolare tra i livelli  di  governo  statale  e  regionale,  le
disposizioni del presente articolo sono volte ad adeguare,  ai  sensi
del secondo comma dell'articolo 100 della Costituzione, le  forme  di
partecipazione della Corte dei  conti  al  controllo  sulla  gestione
finanziaria delle regioni 
  2. Sono sottoposti al controllo preventivo  di  legittimita'  delle
sezioni regionali di controllo  della  Corte  dei  conti  secondo  le
procedure previste per il controllo preventivo sugli atti dello Stato
di cui all'articolo 3  della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  con
riduzione alla meta' dei termini,  gli  atti  normativi  a  rilevanza
esterna, aventi riflessi finanziari, emanati dal  governo  regionale,
gli atti amministrativi, a carattere generale e particolare, adottati
dal  governo   regionale   e   dall'amministrazione   regionale,   in
adempimento degli obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione  europea,   nonche'   gli   atti   di   programmazione   e
pianificazione regionali, ivi compreso  il  piano  di  riparto  delle
risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario  regionale.
Il controllo ha ad oggetto  la  verifica  del  rispetto  dei  vincoli
finanziari   derivanti   dall'appartenenza   dell'Italia   all'Unione
europea,  del  patto  di  stabilita'  interno,  nonche'  del  diritto
dell'Unione europea e di quello costituzionale. 
  3. Il rendiconto generale della Regione e' sottoposto  al  giudizio
di parifica da parte della  Corte  dei  conti  in  conformita'  degli
articoli 40 e 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti di
cui al Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214. 
  4. Ogni sei mesi le sezioni regionali di controllo della Corte  dei
conti trasmettono ai Consigli regionali una relazione, nelle forme di
cui al comma 3, sulla tipologia delle coperture finanziarie  adottate
nelle leggi regionali  approvate  nel  periodo  considerato  e  sulle
tecniche di quantificazione degli oneri. 
  5. Le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di  Trento
e di Bolzano, entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, adeguano il proprio ordinamento  alle  disposizioni
del presente articolo mediante modifica delle norme di attuazione dei
relativi statuti. 
  6.  Le  sezioni  regionali  di  controllo  della  Corte  dei  conti
verificano, con le modalita' disciplinate dall'articolo 1, commi  166
e seguenti, della legge 23 dicembre 2005,  n.  266,  l'attendibilita'
dei  bilanci  di  previsione  proposti  dalle  giunte  regionali   in
relazione alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, al  rispetto
del   patto   di   stabilita'   interno   e    alla    sostenibilita'
dell'indebitamento. A tale fine, entro il  termine  di  venti  giorni
dalla trasmissione della proposta della giunta regionale alla sezione
competente, la sezione regionale esprime le proprie  valutazioni  con
pronuncia specifica nelle forme di cui  all'articolo  1,  comma  168,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
  7. Le sezioni regionali  della  Corte  dei  conti  verificano,  con
cadenza semestrale, la legittimita' e la regolarita' delle  gestioni,
nonche' il funzionamento dei controlli interni ai fini  del  rispetto
delle regole  contabili  e  del  pareggio  di  bilancio  di  ciascuna
Regione.  A  tale  fine,  il  Presidente  della   Regione   trasmette
trimestralmente alla sezione regionale di controllo della  Corte  dei
conti un referto sulla regolarita' della gestione e sull'efficacia  e
sull'adeguatezza del sistema dei controlli  interni  adottato,  sulla
base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della
Corte dei conti; il referto e', altresi', inviato al  Presidente  del
consiglio regionale. Per i medesimi controlli,  la  Corte  dei  conti
puo' avvalersi, sulla base di intese con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, del Corpo della Guardia  di  finanza,  che  esegue  le
verifiche e gli  accertamenti  richiesti,  necessari  ai  fini  delle
verifiche trimestrali di cui al primo periodo, agendo con i poteri ad
esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi  all'imposta  sul
valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Per le stesse finalita' e
cadenze, sulla base di analoghe intese, sono disposte  verifiche  dei
Servizi Ispettivi di finanza pubblica. In caso di rilevata assenza  o
inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui  al  secondo
periodo del presente  comma,  le  sezioni  giurisdizionali  regionali
della Corte dei conti irrogano agli  amministratori  responsabili  la
condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un  minimo  di  cinque  e
fino ad un massimo di venti volte la retribuzione dovuta  al  momento
di commissione della violazione. 
  8. In sede di controllo di legittimita' e regolarita'  sui  bilanci
preventivi e consuntivi delle autonomie territoriali e degli enti che
compongono il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo  1,
commi 166 e seguenti, della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  le
sezioni regionali di controllo della Corte  dei  conti  accertano  la
salvaguardia degli equilibri di bilancio, il rispetto  del  patto  di
stabilita' interno la sostenibilita' dell'indebitamento  e  l'assenza
di irregolarita', suscettibili di pregiudicare, anche con riguardo ai
futuri assetti economici dei  conti,  la  sana  gestione  finanziaria
degli enti. 
  9. L'accertamento, da parte delle competenti sezioni  regionali  di
controllo della Corte dei conti, di  squilibri  economico-finanziari,
di mancata copertura di spese, di violazione di norme  finalizzate  a
garantire la  sana  gestione  finanziaria  comporta  l'obbligo  delle
amministrazioni  interessate  di  adottare,  entro  60  giorni  dalla
comunicazione  del  deposito  della  pronuncia  di  accertamento,   i
provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarita'  e  a  ripristinare
gli  equilibri  di  bilancio.   Nelle   more   della   adozione   dei
provvedimenti ripristinatori e del successivo controllo delle sezioni
regionali  della  Corte  dei  conti  e'  preclusa  l'attuazione   dei
programmi di spesa,  per  i  quali  e'  stata  accertata  la  mancata
copertura  o   la   insussistenza   della   relativa   sostenibilita'
finanziaria. 
  10. Ciascun Gruppo consiliare delle Assemblee regionali approva  un
rendiconto  di  esercizio  annuale   che   disciplina   la   corretta
rilevazione dei fatti di  gestione,  la  documentazione  da  porre  a
corredo del rendiconto stesso, nonche' le modalita' per  la  regolare
tenuta della contabilita'. 
  11. Il rendiconto di cui al comma 10 e' strutturato  secondo  linee
guida deliberate dalle Sezioni  riunite  della  Corte  dei  conti  ed
evidenzia,  in  apposite  voci,  le  risorse  trasferite  al   Gruppo
dall'Assemblea, con indicazione del titolo del  trasferimento,  delle
spese esclusivamente riferibili alle funzioni politico istituzionali,
con esclusione di indennita',  benefici  o  simili  emolumenti  e  di
quelle comunque estranee a tali funzioni, nonche' le misure  adottate
per consentire la tracciabilita' dei pagamenti effettuati. 
  12. Il rendiconto e' trasmesso, entro venti giorni  dalla  chiusura
dell'esercizio, alla competente Sezione regionale di controllo  della
Corte dei conti perche' si pronunci, nel  termine  di  venti  giorni,
sulla regolarita'  dello  stesso  con  apposita  delibera  che  viene
trasmessa al Presidente  dell'Assemblea  regionale  che  ne  cura  la
pubblicazione. Il rendiconto e', altresi', pubblicato  come  allegato
al conto consuntivo dell'Assemblea. 
  13. Qualora la competente Sezione riscontri che il rendiconto o  la
documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle
prescrizioni stabilite a norma del presente  articolo  invita,  entro
dieci giorni dal ricevimento del rendiconto, il presidente del Gruppo
a provvedere alla relativa regolarizzazione, fissandone  il  termine.
L'invito sospende la decorrenza del termine per  la  pronuncia  della
Sezione. Nel caso in cui il Gruppo non provveda alla regolarizzazione
entro il termine fissato,  decade  dal  diritto  all'erogazione,  per
l'anno in corso, di risorse da parte dell'Assemblea. La decadenza  di
cui al presente comma  comporta  l'obbligo  di  restituire  le  somme
ricevute a carico del bilancio dell'Assemblea e non rendicontate. 
  14. La decadenza e l'obbligo di restituzione di  cui  al  comma  12
conseguono alla mancata trasmissione del rendiconto entro il  termine
individuato ai sensi  del  comma  3,  ovvero  alla  delibera  di  non
regolarita' del conto da parte della Sezione regionale di controllo. 
  15. Le medesime disposizioni si applicano  al  rendiconto  generale
dell'Assemblea regionale. 

        
      
          
Titolo I REGIONI
                               Art. 2 
 
 
          Riduzione dei costi della politica nelle regioni 
 
  1. Ai fini del  coordinamento  della  finanza  pubblica  e  per  il
contenimento della spesa pubblica, a decorrere  dal  2013  una  quota
pari all'80 per cento  dei  trasferimenti  erariali  a  favore  delle
regioni, diversi da quelli destinati al  finanziamento  del  servizio
sanitario nazionale ed al trasporto pubblico locale, nonche' al 5 per
cento dei  trasferimenti  erariali  destinati  al  finanziamento  del
servizio sanitario nazionale, e' erogata a condizione che la regione,
con le modalita'  previste  dal  proprio  ordinamento,  entro  il  30
novembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore
del  presente  decreto  qualora   occorra   procedere   a   modifiche
statutarie: 
    a) abbia dato applicazione a quanto  previsto  dall'articolo  14,
comma 1, lettere a), b), d), e),  f),  del  decreto-legge  13  agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148; 
    b)  abbia  definito  l'importo  dell'indennita'  di  funzione   e
dell'indennita'  di  carica  dei  consiglieri   e   degli   assessori
regionali, spettanti in virtu' del loro mandato, in modo tale che non
ecceda complessivamente l'importo  riconosciuto  dalla  regione  piu'
virtuosa. La regione piu' virtuosa e'  individuata  dalla  Conferenza
Stato-regioni entro il 30  ottobre  2012.  Decorso  inutilmente  tale
termine, la regione piu' virtuosa  e'  individuata  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  adottato  nei   successivi
quindici giorni, su proposta del Ministro dell'interno,  di  concerto
con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e
dell'economia e delle finanze; 
  c)  abbia  introdotto  il  divieto  di  cumulo  di   indennita'   o
emolumenti, ivi comprese le indennita' di funzione o di presenza,  in
commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di presidente
della Regione, di presidente del consiglio regionale, di assessore  o
di consigliere regionale, prevedendo inoltre che il titolare di  piu'
cariche sia tenuto ad optare, fin che dura la  situazione  di  cumulo
potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennita'; 
  d)  abbia  previsto,  per  i  consiglieri,   la   gratuita'   della
partecipazione alle commissioni permanenti, con l'esclusione anche di
diarie, indennita' di presenza e rimborsi spese comunque denominati; 
  e) abbia disciplinato le modalita'  di  pubblicita'  e  trasparenza
dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e
di  governo  di  competenza,  prevedendo  che  la  dichiarazione,  da
pubblicare annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, sul  sito
internet dell'ente riguardi: i dati di reddito e  di  patrimonio  con
particolare riferimento ai redditi  annualmente  dichiarati;  i  beni
immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in societa'
quotate e non quotate; la consistenza degli  investimenti  in  titoli
obbligazionari, titoli di Stato,  o  in  altre  utilita'  finanziarie
detenute anche tramite fondi di investimento,  sicav  o  intestazioni
fiduciarie,  stabilendo  altresi'  sanzioni  amministrative  per   la
mancata o parziale ottemperanza; 
  f) fatti salvi i rimborsi delle  spese  elettorali  previsti  dalla
normativa nazionale,  abbia  definito  l'importo  dei  contributi  in
favore di gruppi consiliari, esclusa in ogni  caso  la  contribuzione
per  gruppi  composti  da  un  solo  consigliere,  salvo  quelli  che
risultino  cosi'  composti  gia'  all'esito  delle  elezioni,  ovvero
partiti  o  movimenti  politici,  in  modo  tale  che  non   eccedano
complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione piu'  virtuosa,
secondo criteri  omogenei,  ridotto  della  meta'.  La  regione  piu'
virtuosa e' individuata dalla Conferenza Stato-regioni  entro  il  30
ottobre 2012. Decorso  inutilmente  tale  termine,  la  regione  piu'
virtuosa e' individuata con decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri adottato nei successivi quindici  giorni,  su  proposta  del
Ministro dell'interno, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze; 
  g) abbia dato applicazione alle regole previste dall'articolo  6  e
dall'articolo  9,  comma  28,  del  decreto-legge  n.  78  del  2010,
dall'articolo 22, commi da 2 a 4, dall'articolo 23-bis, commi 5-bis e
5-ter, e dall'articolo 23-ter del  decreto-legge  n.  201  del  2011,
dall'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 9, dall'articolo 4, dall'articolo 5,
comma 6, e dall'articolo 9, comma 1,  del  decreto-legge  n.  95  del
2012; 
  h) abbia istituito,  altresi',  un  sistema  informativo  al  quale
affluiscono i  dati  relativi  al  finanziamento  dell'attivita'  dei
gruppi politici curandone, altresi', la pubblicita' sul proprio  sito
istituzionale. I dati sono resi disponibili, per via  telematica,  al
sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'economia
e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
nonche' alla Commissione  per  la  trasparenza  e  il  controllo  dei
rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 9
della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni. 
  2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14, comma  1,  lettera
f), del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,  e  fino
all'adeguamento da parte delle Regioni a quanto ivi  previsto,  ferma
restando, in ogni caso, l'abolizione dei vitalizi gia' disposta dalle
Regioni, le stesse, a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto  e  fatti  salvi  i  relativi  trattamenti  gia'  in
erogazione a tale data, possono prevedere o corrispondere trattamenti
pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la
carica di presidente della Regione, di  consigliere  regionale  o  di
assessore regionale solo se, a quella data, i beneficiari: 
  a) hanno compiuto sessantasei anni di eta'; 
  b) hanno ricoperto tali cariche, anche non  continuativamente,  per
un periodo non inferiore a dieci anni. 
  3. Gli enti interessati comunicano il  documentato  rispetto  delle
condizioni di cui al comma 1 mediante comunicazione da  inviare  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'economia e
delle finanze entro quindici  giorni  successivi  alla  scadenza  dei
termini di cui al comma 1. Le disposizioni del comma 1  si  applicano
anche alle Regioni nelle quali, alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, il Presidente della  regione  abbia  presentato  le
dimissioni ovvero si debbano  svolgere  le  consultazioni  elettorali
entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto. In tali casi, il termine di sei mesi di cui  all'alinea  del
comma 1 decorre dalla data della prima riunione del  nuovo  consiglio
regionale. Ai fini del  coordinamento  della  finanza  pubblica,  se,
all'atto dell'indizione delle elezioni per il rinnovo  del  consiglio
regionale, la Regione non ha  provveduto  all'adeguamento  statutario
nei termini  di  cui  all'articolo  14,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le elezioni sono  indette  per
il numero massimo dei consiglieri  regionali  previsto,  in  rapporto
alla popolazione, dal medesimo articolo 14, comma 1, lettera a),  del
decreto-legge n. 138 del 2011. 
  4. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono ad  adeguare  i  propri  ordinamenti  a  quanto
previsto  dal  comma  1  compatibilmente  con  i  propri  statuti  di
autonomia e con le relative norme di attuazione. 
  5. Qualora le regioni non  adeguino  i  loro  ordinamenti  entro  i
termini di cui al comma 1 ovvero entro quelli di cui al comma 3, alla
regione inadempiente e' assegnato, ai  sensi  dell'articolo  8  della
legge 5 giugno 2003,  n.  131,  il  termine  di  novanta  giorni  per
provvedervi.  Il  mancato  rispetto  di  tale  ulteriore  termine  e'
considerato grave violazione di legge  ai  sensi  dell'articolo  126,
comma 1, della Costituzione. 
  6. All'articolo 2 della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 83, secondo periodo, le parole:  "il  presidente  della
regione commissario ad acta", sono  sostituite  dalla  seguenti:  "un
commissario ad acta"; 
  b) al comma 84, le parole: "ai  sensi  dei  commi  79  o  83"  sono
sostituite dalle seguenti: "ai sensi del comma 79"; 
  c) dopo il comma 84, e' inserito il seguente: "84-bis. In  caso  di
dimissioni o di impedimento del presidente della regione il Consiglio
dei Ministri nomina un commissario  ad  acta,  al  quale  spettano  i
poteri indicati  nel  terzo  e  quarto  periodo  del  comma  83  fino
all'insediamento del nuovo presidente della regione o alla cessazione
della causa di impedimento. Il presente comma  si  applica  anche  ai
commissariamenti disposti ai sensi  dell'articolo  4,  comma  2,  del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.". 
  7. Al terzo periodo del comma  6  dell'articolo  1  della  legge  3
giugno 1999, n. 157, e  successive  modificazioni,  dopo  le  parole:
"Camera dei deputati" sono inserite le seguenti: "o di  un  Consiglio
regionale". 

        
      
          
Titolo II PROVINCE E COMUNI
                               Art. 3 
 
 
        Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali 
 
  1. Nel decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  e  successive
modificazioni, recante il testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 41 e' inserito il seguente: 
  «Art. 41-bis. - (Obblighi di trasparenza dei  titolari  di  cariche
elettive e  di  governo).  -  1.  Gli  enti  locali  con  popolazione
superiore a 10.000 abitanti sono tenuti a  disciplinare,  nell'ambito
della propria autonomia regolamentare, le modalita' di pubblicita'  e
trasparenza  dello  stato  patrimoniale  dei  titolari   di   cariche
pubbliche elettive e di governo di loro competenza. La dichiarazione,
da pubblicare annualmente, all'inizio e alla fine  del  mandato,  sul
sito internet dell'ente riguarda: i dati di reddito e  di  patrimonio
con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni
immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in societa'
quotate e non quotate; la consistenza degli  investimenti  in  titoli
obbligazionari, titoli di Stato,  o  in  altre  utilita'  finanziarie
detenute anche tramite fondi di investimento,  sicav  o  intestazioni
fiduciarie. 
  2. Gli enti  locali  sono  altresi'  tenuti  a  prevedere  sanzioni
amministrative per la mancata o parziale  ottemperanza  all'onere  di
cui al comma 1, da un minimo di euro duemila a  un  massimo  di  euro
ventimila. L'organo competente a irrogare la sanzione  amministrativa
e' individuato ai sensi dell'articolo  17  della  legge  24  novembre
1981, n. 689.»; 
    b) l'articolo 49 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 49. - (Pareri dei responsabili dei servizi).  -  1.  Su  ogni
proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al  Consiglio  che
non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto  il  parere,  in
ordine alla sola regolarita' tecnica, del responsabile  del  servizio
interessato e, qualora comporti riflessi diretti  o  indiretti  sulla
situazione economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  dell'ente,  del
responsabile di ragioneria in ordine alla  regolarita'  contabile.  I
pareri sono inseriti nella deliberazione. 
  2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi,  il
parere e' espresso dal segretario dell'ente, in  relazione  alle  sue
competenze. 
  3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa  e
contabile dei pareri espressi. 
  4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri
di cui al presente articolo, devono darne  adeguata  motivazione  nel
testo della deliberazione.»; 
    c) all'articolo 109, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  "2-bis. L'incarico di responsabile del servizio finanziario di  cui
all'articolo 153, comma 4, puo'  essere  revocato  esclusivamente  in
caso di gravi irregolarita' riscontrate nell'esercizio delle funzioni
assegnate.  La  revoca  e'  disposta   con   Ordinanza   del   legale
rappresentante dell'Ente, previo parere  obbligatorio  del  Ministero
dell'interno  e  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; 
    d) l'articolo 147 e' sostituito dai seguenti: 
  «Art. 147. - (Tipologia dei controlli interni). 
  1. Gli enti locali, nell'ambito della loro  autonomia  normativa  e
organizzativa, individuano strumenti  e  metodologie  per  garantire,
attraverso il controllo di regolarita' amministrativa e contabile, la
legittimita',   la   regolarita'   e   la   correttezza   dell'azione
amministrativa. 
  2. Il sistema di controllo interno e' diretto a: 
  a) verificare, attraverso il controllo  di  gestione,  l'efficacia,
l'efficienza e l'economicita' dell'azione amministrativa, al fine  di
ottimizzare, anche  mediante  tempestivi  interventi  correttivi,  il
rapporto tra obiettivi  e  azioni  realizzate,  nonche'  tra  risorse
impiegate e risultati; 
  b)  valutare  l'adeguatezza  delle  scelte  compiute  in  sede   di
attuazione dei piani,  dei  programmi  e  degli  altri  strumenti  di
determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza  tra
i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti; 
  c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della
gestione di competenza, della gestione dei residui e  della  gestione
di cassa, anche  ai  fini  della  realizzazione  degli  obiettivi  di
finanza  pubblica  determinati  dal  patto  di  stabilita'   interno,
mediante l'attivita' di coordinamento e di  vigilanza  da  parte  del
responsabile  del  servizio  finanziario,  nonche'   l'attivita'   di
controllo da parte dei responsabili dei servizi; 
  d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello  stato
di  attuazione  di  indirizzi  e  obiettivi  gestionali,   anche   in
riferimento all'articolo 170, comma  6,  la  redazione  del  bilancio
consolidato,  l'efficacia,  l'efficienza   e   l'economicita'   degli
organismi gestionali esterni dell'ente; 
  e) garantire il controllo della qualita' dei servizi  erogati,  sia
direttamente,  sia  mediante  organismi   gestionali   esterni,   con
l'impiego di metodologie dirette a misurare  la  soddisfazione  degli
utenti esterni e interni dell'ente. 
  3. Le lettere d) ed e) del comma 2  si  applicano  solo  agli  enti
locali con popolazione superiore a 10.000 abitanti. 
  4. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa,  gli
enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo  il
principio della distinzione tra funzioni di indirizzo  e  compiti  di
gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive
modificazioni.  Partecipano  all'organizzazione   del   sistema   dei
controlli interni il segretario  dell'ente,  il  direttore  generale,
laddove  previsto,  i  responsabili  dei  servizi  e  le  unita'   di
controllo, laddove istituite. 
  5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1,  piu'  enti
locali possono istituire uffici unici, mediante una  convenzione  che
ne regoli le modalita' di costituzione e di funzionamento. 
  Art.  147-bis.  -  (Controllo  di  regolarita'   amministrativa   e
contabile).  -  1.  Il  controllo  di  regolarita'  amministrativa  e
contabile e'  assicurato,  nella  fase  preventiva  della  formazione
dell'atto,  da  ogni  responsabile  di  servizio  ed  e'   esercitato
attraverso il rilascio del parere di regolarita'  tecnica  attestante
la  regolarita'  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa.  E'
inoltre effettuato dal responsabile del servizio  finanziario  ed  e'
esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarita' contabile
e del visto attestante la copertura finanziaria. 
  2. Il  controllo  di  regolarita'  amministrativa  e  contabile  e'
inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi  generali
di   revisione   aziendale   e   modalita'    definite    nell'ambito
dell'autonomia  organizzativa  dell'ente,  sotto  la  direzione   del
segretario,  in  base  alla  normativa  vigente.  Sono  soggette   al
controllo  le  determinazioni  di  impegno  di  spesa,  gli  atti  di
accertamento di entrata, gli atti  di  liquidazione  della  spesa,  i
contratti  e  gli  altri  atti  amministrativi,  scelti  secondo  una
selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. 
  3. Le risultanze del controllo di cui al  comma  2  sono  trasmesse
periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili  dei  servizi,
ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati  dei
dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e  al  consiglio
comunale. 
  Art. 147-ter. - (Controllo strategico).  -  1.  Per  verificare  lo
stato di attuazione dei programmi  secondo  le  linee  approvate  dal
Consiglio, l'ente locale con popolazione superiore a 10.000  abitanti
definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di
controllo  strategico  finalizzate  alla  rilevazione  dei  risultati
conseguiti  rispetto  agli  obiettivi  predefiniti,   degli   aspetti
economico-finanziari connessi ai risultati  ottenuti,  dei  tempi  di
realizzazione rispetto alle  previsioni,  delle  procedure  operative
attuate confrontate con i  progetti  elaborati,  della  qualita'  dei
servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda  espressa,
degli  aspetti  socio-economici.  L'ente   locale   con   popolazione
superiore a 10.000 abitanti puo' esercitare  in  forma  associata  la
funzione di controllo strategico. 
  2. L'unita'  preposta  al  controllo  strategico  elabora  rapporti
periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio  per  la
successiva   predisposizione   di   deliberazioni    consiliari    di
ricognizione dei programmi, secondo  modalita'  da  definire  con  il
regolamento di contabilita' dell'ente in base a quanto previsto dallo
statuto. 
  Art. 147-quater. - (Controlli sulle societa' partecipate). 
  1.  L'ente  locale  definisce,   secondo   la   propria   autonomia
organizzativa, un sistema di  controlli  sulle  societa'  partecipate
dallo stesso  ente  locale.  Tali  controlli  sono  esercitati  dalle
strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. 
  2.   Per   l'attuazione   di   quanto   previsto   al   comma    1,
l'amministrazione   definisce   preventivamente,    in    riferimento
all'articolo 170, comma  6,  gli  obiettivi  gestionali  a  cui  deve
tendere la  societa'  partecipata,  secondo  standard  qualitativi  e
quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a
rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la societa',
la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle societa', i
contratti di servizio, la qualita' dei  servizi,  il  rispetto  delle
norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. 
  3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2,  l'ente  locale
effettua il  monitoraggio  periodico  sull'andamento  delle  societa'
partecipate,  analizza  gli  scostamenti  rispetto   agli   obiettivi
assegnati e  individua  le  opportune  azioni  correttive,  anche  in
riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti  per
il bilancio dell'ente. 
  4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e  delle
aziende partecipate  sono  rilevati  mediante  bilancio  consolidato,
secondo la competenza economica. 
  5. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  agli  enti
locali con popolazione superiore a 10.000 abitanti. 
  Art. 147-quinquies. - (Controllo sugli equilibri finanziari). -  1.
Il controllo sugli equilibri finanziari e' svolto sotto la  direzione
e il  coordinamento  del  responsabile  del  servizio  finanziario  e
mediante  la  vigilanza  dell'organo  di  revisione,  prevedendo   il
coinvolgimento  attivo  degli  organi  di  governo,   del   direttore
generale,  ove  previsto,  del  segretario  e  dei  responsabili  dei
servizi, secondo le rispettive responsabilita'. 
  2. Il controllo sugli  equilibri  finanziari  e'  disciplinato  nel
regolamento di contabilita' dell'ente ed e' svolto nel rispetto delle
disposizioni dell'ordinamento  finanziario  e  contabile  degli  enti
locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla
realizzazione degli obiettivi  di  finanza  pubblica,  nonche'  delle
norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione. 
  3.  Il  controllo  sugli  equilibri  finanziari  implica  anche  la
valutazione  degli  effetti  che  si  determinano  per  il   bilancio
finanziario      dell'ente      in      relazione       all'andamento
economico-finanziario degli organismi gestionali esterni."; 
    e) l'articolo 148 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 148 
  (Controllo della Corte dei conti) 
  1. Le sezioni regionali  della  Corte  dei  conti  verificano,  con
cadenza semestrale, la legittimita' e la regolarita' delle  gestioni,
il funzionamento dei controlli interni ai  fini  del  rispetto  delle
regole contabili e del pareggio di bilancio di ciascun  ente  locale,
nonche' il piano esecutivo di gestione, i regolamenti e gli  atti  di
programmazione e pianificazione degli enti locali. A  tale  fine,  il
sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai  10.000
abitanti, o il Presidente della provincia, avvalendosi del  direttore
generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non  e'
prevista la figura del direttore generale,  trasmette  semestralmente
alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un  referto
sulla regolarita' della gestione e sull'efficacia e  sull'adeguatezza
del sistema dei controlli interni adottato, sulla  base  delle  Linee
guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti;
il referto e', altresi', inviato al Presidente del consiglio comunale
o provinciale. Per i medesimi controlli,  la  Corte  dei  conti  puo'
avvalersi, sulla base di intese con il Ministro dell'economia e delle
finanze, del Corpo della Guardia di finanza, che esegue le  verifiche
e gli accertamenti  richiesti,  necessari  ai  fini  delle  verifiche
semestrali di cui al primo periodo,  agendo  con  i  poteri  ad  esso
attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore
aggiunto e alle imposte  sui  redditi.  Per  le  stesse  finalita'  e
cadenze, sulla base di analoghe intese, sono disposte  verifiche  dei
Servizi Ispettivi di finanza pubblica,  ai  sensi  dell'articolo  14,
comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In caso di
rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle  metodologie
di cui al secondo periodo del presente comma, fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.  20,  e  dai
commi  5  e  5-bis  dell'articolo  248,  le  sezioni  giurisdizionali
regionali  della  Corte  dei  conti  irrogano   agli   amministratori
responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo
di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile
lorda dovuta al momento di commissione della violazione."; 
    f) all'articolo 153, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e  piu'
in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari  complessivi
della gestione e dei vincoli di finanza pubblica.  Nell'esercizio  di
tali funzioni il responsabile  del  servizio  finanziario  agisce  in
autonomia nei limiti di quanto disposto  dai  principi  finanziari  e
contabili,  dalle  norme  ordinamentali  e  dai  vincoli  di  finanza
pubblica e tenuto conto degli  indirizzi  della  Ragioneria  Generale
dello Stato applicabili agli enti locali in materia di programmazione
e gestione delle risorse pubbliche."; 
  2) al comma 6, dopo le parole: "organo di revisione" sono  inserite
le  seguenti:  ",  nonche'  alla  competente  sezione  regionale   di
controllo della Corte dei conti"; 
    g) all'articolo 166, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: 
  "2-bis. La meta' della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter e'
riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili,  la  cui
mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione. 
  2-ter. Nel caso in cui l'ente si  trovi  in  una  delle  situazioni
previste dagli articoli 195 e 222,  il  limite  minimo  previsto  dal
comma 1 e' stabilito nella misura dello 0,45  per  cento  del  totale
delle spese correnti inizialmente previste in bilancio."; 
    h) all'articolo 187, dopo il comma 3, e' aggiunto,  in  fine,  il
seguente: 
  "3-bis. L'avanzo di amministrazione non puo' essere utilizzato  nel
caso in cui l'ente si trovi in una delle  situazioni  previste  dagli
articoli 195 e 222."; 
    i) all'articolo 191 il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3.  Per  i  lavori  pubblici  di  somma  urgenza,  cagionati   dal
verificarsi di un evento  eccezionale  o  imprevedibile,  la  Giunta,
entro dieci giorni dall'ordinazione fatta a terzi,  su  proposta  del
responsabile del procedimento,  sottopone  all'Organo  Consiliare  il
provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalita' previste
dall'articolo 194, prevedendo la relativa copertura  finanziaria  nei
limiti delle accertate necessita' per la  rimozione  dello  stato  di
pregiudizio  alla   pubblica   incolumita'.   Il   provvedimento   di
riconoscimento  e'  adottato  entro   30   giorni   dalla   data   di
deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque  entro
il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia  scaduto  il
predetto termine. La  comunicazione  al  terzo  interessato  e'  data
contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare."; 
    l) dopo il comma 2 dell'articolo 227 e' inserito il seguente: 
  "2-bis. In caso di mancata approvazione del rendiconto di  gestione
entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo,  si  applica  la
procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141."; 
    m) all'articolo 234 dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  "2-bis.  Al  fine  di  potenziare  l'attivita'   di   controllo   e
monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, presso le province,
le citta' metropolitane, i comuni con popolazione superiore a  60.000
abitanti e quelli capoluogo di provincia, un componente del  collegio
dei revisori, con funzioni di Presidente, e' designato  dal  Prefetto
ed e' scelto, di concerto, dai Ministri dell'interno e  dell'economia
e delle finanze tra i dipendenti dei rispettivi Ministeri."; 
  n) al comma 2 dell'articolo 236, le parole: «dai membri dell'organo
regionale di controllo,» sono soppresse; 
  o) all'articolo 239 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: 
  «b) pareri, con le modalita' stabilite dal regolamento, in  materia
di: 
  1) strumenti di programmazione economico-finanziaria; 
  2) proposta di bilancio di previsione verifica  degli  equilibri  e
variazioni di bilancio; 
  3) modalita' di gestione dei servizi e proposte di  costituzione  o
di partecipazione ad organismi esterni; 
  4) proposte di ricorso all'indebitamento; 
  5) proposte di utilizzo di strumenti  di  finanza  innovativa,  nel
rispetto della disciplina statale vigente in materia; 
  6)  proposte  di  riconoscimento  di  debiti   fuori   bilancio   e
transazioni; 
  7)     proposte      di      regolamento      di      contabilita',
economato-provveditorato, patrimonio e di  applicazione  dei  tributi
locali»; 
  2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1  e'  espresso
un motivato giudizio di congruita', di coerenza e  di  attendibilita'
contabile delle previsioni di bilancio e dei  programmi  e  progetti,
anche tenuto conto dell'attestazione del  responsabile  del  servizio
finanziario ai sensi dell'articolo  153,  delle  variazioni  rispetto
all'anno   precedente,    dell'applicazione    dei    parametri    di
deficitarieta' strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri
sono suggerite all'organo consiliare le  misure  atte  ad  assicurare
l'attendibilita'  delle  impostazioni.  I  pareri  sono  obbligatori.
L'organo consiliare e' tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti
o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure  proposte
dall'organo di revisione.»; 
      3) la lettera a) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: 
  «a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti
a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente»; 
    p) all'articolo 242, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai  seguenti:
"1. Sono da considerarsi in  condizioni  strutturalmente  deficitarie
gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili  condizioni
di squilibrio, rilevabili da un  apposita  tabella,  da  allegare  al
rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi  dei  quali
almeno la meta' presentino valori  deficitari.  Il  rendiconto  della
gestione e' quello relativo al penultimo esercizio precedente  quello
di riferimento. 
  2.  Con  decreto  del   Ministro   dell'interno   di   natura   non
regolamentare, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono fissati i parametri obiettivi, nonche' le modalita' per
la compilazione della tabella di cui al comma 1. Fino alla fissazione
di  nuovi   parametri   si   applicano   quelli   vigenti   nell'anno
precedente."; 
    q) all'articolo 243, dopo il comma 3, e'  inserito  il  seguente:
"3-bis. "I contratti di servizio, stipulati dagli enti locali con  le
societa' partecipate , devono contenere  apposite  clausole  volte  a
prevedere,  ove   si   verifichino   condizioni   di   deficitarieta'
strutturale, la riduzione delle spese  di  personale  delle  societa'
medesime, anche in applicazione di quanto previsto dall'articolo  18,
comma 2-bis, del decreto-legge  n.  112  del  2008,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008; 
    r) dopo l'articolo 243 sono inseriti i seguenti: 
  "243-bis. (Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale) 
  1. I comuni e le province per  i  quali,  anche  in  considerazione
delle pronunce delle competenti sezioni  regionali  della  Corte  dei
conti sui bilanci degli enti, sussistano  squilibri  strutturali  del
bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel  caso  in
cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti  a
superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con
deliberazione consiliare alla procedura di  riequilibrio  finanziario
pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non
puo' essere iniziata qualora la sezione  regionale  della  Corte  dei
Conti abbia gia' provveduto, ai sensi dell'articolo 6, comma  2,  del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ad assegnare un termine
per l'adozione delle  misure  correttive  previste  dall'articolo  1,
comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
  2. La deliberazione  di  ricorso  alla  procedura  di  riequilibrio
finanziario pluriennale e' trasmessa, entro 5 giorni  dalla  data  di
esecutivita', alla competente sezione regionale della Corte dei conti
e al Ministero dell'interno. 
  3. Il ricorso alla procedura di cui al presente  articolo  sospende
temporaneamente la possibilita' per la Corte dei Conti di  assegnare,
ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  2,  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n.  149,  il  termine  per  l'adozione  delle  misure
correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della  legge  n.  266
del 2005. 
  4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti  dell'ente  sono
sospese dalla data di deliberazione  di  ricorso  alla  procedura  di
riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o
di diniego di approvazione del piano di riequilibrio  pluriennale  di
cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3. 
  5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di 60
giorni dalla data di esecutivita' della delibera di cui al  comma  1,
delibera un  piano  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale  della
durata massima di 5 anni, compreso quello  in  corso,  corredato  del
parere dell'organo di revisione economico-finanziario. 
  6. Il piano di riequilibrio  finanziario  pluriennale  deve  tenere
conto di tutte le misure  necessarie  a  superare  le  condizioni  di
squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere: 
  a) le eventuali misure  correttive  adottate  dall'ente  locale  ai
sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 23  dicembre  2005,  n.
266, in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione
finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto
di stabilita' interno accertati dalla  competente  sezione  regionale
della Corte dei conti; 
  b) la puntuale  ricognizione,  con  relativa  quantificazione,  dei
fattori  di  squilibrio   rilevati,   dell'eventuale   disavanzo   di
amministrazione risultante  dall'ultimo  rendiconto  approvato  e  di
eventuali debiti fuori bilancio; 
  c) l'individuazione,  con  relative  quantificazione  e  previsione
dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le  misure  necessarie  per
ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio,  per  l'integrale
ripiano  del  disavanzo  di  amministrazione  accertato  e   per   il
finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di 5
anni, a partire da quello in corso; 
  d)  l'indicazione,  per  ciascuno   degli   anni   del   piano   di
riequilibrio,  della  percentuale  di  ripiano   del   disavanzo   di
amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere
nei bilanci annuali e pluriennali per  il  finanziamento  dei  debiti
fuori bilancio. 
  7. Ai fini della predisposizione del piano,  l'ente  e'  tenuto  ad
effettuare  una  ricognizione  di  tutti  i  debiti  fuori   bilancio
riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per  il  finanziamento  dei
debiti fuori bilancio l'ente puo' provvedere anche mediante un  piano
di rateizzazione, della durata massima pari agli anni  del  piano  di
riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori. 
  8. Al  fine  di  assicurare  il  prefissato  graduale  riequilibrio
finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente: 
  a) puo' deliberare le aliquote o tariffe dei tributi  locali  nella
misura massima consentita, anche in deroga ad  eventuali  limitazioni
disposte dalla legislazione vigente; 
  b) e' soggetto ai controlli centrali in  materia  di  copertura  di
costo di alcuni servizi, di cui all'articolo  243,  comma  2,  ed  e'
tenuto ad assicurare  la  copertura  dei  costi  della  gestione  dei
servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del  medesimo
articolo 243, comma 2; 
  c) e' tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa  tariffa,
la copertura integrale dei  costi  della  gestione  del  servizio  di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto; 
  d) e' soggetto al  controllo  sulle  dotazioni  organiche  e  sulle
assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1; 
  e) e' tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di  tutti  i
residui attivi  e  passivi  conservati  in  bilancio,  stralciando  i
residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilita' da  inserire  nel
conto del patrimonio fino al compimento dei termini di  prescrizione,
nonche' una sistematica attivita'  di  accertamento  delle  posizioni
debitorie aperte con il sistema  creditizio  e  dei  procedimenti  di
realizzazione delle  opere  pubbliche  ad  esse  sottostanti  ed  una
verifica della consistenza ed integrale ripristino  dei  fondi  delle
entrate con vincolo di destinazione; 
  f) e' tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della  spesa  con
indicazione di precisi obiettivi di riduzione della  stessa,  nonche'
una verifica e relativa valutazione dei  costi  di  tutti  i  servizi
erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi  e  delle
societa' partecipati e dei relativi costi e oneri comunque  a  carico
del bilancio dell'ente; 
  g) puo' procedere all'assunzione  di  mutui  per  la  copertura  di
debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in  deroga  ai
limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla  legislazione
vigente, nonche' accedere al Fondo di  rotazione  per  assicurare  la
stabilita' finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter,
a condizione che si sia  avvalso  della  facolta'  di  deliberare  le
aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera  a)  e
che provveda alla alienazione dei beni patrimoniali  disponibili  non
indispensabili   per   i   fini    istituzionali    dell'ente    alla
rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259,
comma 6, fermo restando che la stessa  non  puo'  essere  variata  in
aumento per la durata del piano di riequilibrio. 
  9. In caso di accesso al Fondo di  rotazione  di  cui  all'articolo
243-ter,  l'Ente  deve  adottare  entro  il  termine   dell'esercizio
finanziario le seguenti misure di riequilibrio della  parte  corrente
del bilancio: 
  a) a decorrere  dall'esercizio  finanziario  successivo,  riduzione
delle spese di personale, da  realizzare  in  particolare  attraverso
l'eliminazione dai fondi  per  il  finanziamento  della  retribuzione
accessoria del personale dirigente e di quello  del  comparto,  delle
risorse di cui agli  articoli  15,  comma  5,  e  26,  comma  3,  dei
Contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  del  1°   aprile   1999
(comparto) e del 23 dicembre  1999  (dirigenza),  per  la  quota  non
connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche; 
  b) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del dieci  per
cento delle spese per prestazioni di servizi, di  cui  all'intervento
03 della spesa corrente; 
  c)  entro  il  termine  di  un  triennio,  riduzione   almeno   del
venticinque  per  cento  delle  spese  per  trasferimenti,   di   cui
all'intervento 05 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse
proprie; 
  d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo
periodo del comma 8, lettera g),  per  i  soli  mutui  connessi  alla
copertura di debiti fuori bilancio pregressi. 
  243-ter.  (Fondo  di  rotazione  per   assicurare   la   stabilita'
finanziaria degli enti locali) 
  1. Per il risanamento  finanziario  degli  enti  locali  che  hanno
deliberato  la  procedura  di   riequilibrio   finanziario   di   cui
all'articolo 243-bis lo Stato prevede un'anticipazione a  valere  sul
Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di rotazione per assicurare la
stabilita' finanziaria degli enti locali". 
  2. Con decreto del  Ministero  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare  entro  il  30  novembre
2012, sono stabiliti i criteri  per  la  determinazione  dell'importo
massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 attribuibile  a  ciascun
ente locale, nonche'  le  modalita'  per  la  concessione  e  per  la
restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrente
dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione di
cui al comma 1. 
  3. I criteri per la determinazione dell'anticipazione  attribuibile
a ciascun ente locale, nei limiti  dell'importo  massimo  fissato  in
euro 100 per abitante e della disponibilita' annua del Fondo,  devono
tenere anche conto: 
  a)  dell'incremento  percentuale  delle   entrate   tributarie   ed
extratributarie  previsto  nell'ambito  del  piano  di   riequilibrio
pluriennale; 
  b)  della  riduzione  percentuale  delle  spese  correnti  previste
nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale. 
  243-quater.  (Esame   del   piano   di   riequilibrio   finanziario
pluriennale e controllo sulla relativa attuazione) 
  1. Entro 10 giorni dalla data della delibera  di  cui  all'articolo
243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale e'
trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della  Corte
dei Conti, nonche' alla Commissione  di  cui  all'articolo  155,  che
assume la denominazione di Commissione per la stabilita'  finanziaria
degli enti locali. Entro il  termine  di  30  giorni  dalla  data  di
presentazione del piano, un'apposita sottocommissione della  predetta
Commissione, composta esclusivamente  da  rappresentanti  scelti,  in
egual numero, dai  Ministri  dell'interno  e  dell'economia  e  delle
finanze  tra  i  dipendenti  dei  rispettivi  Ministeri,  svolge   la
necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida  deliberate
dalla  Sezione  delle  autonomie  della  Corte  dei  conti  e   delle
indicazioni fornite dalla competente Sezione regionale  di  controllo
della   Corte   dei    Conti.    All'esito    dell'istruttoria,    la
sottocommissione redige  una  relazione  finale,  con  gli  eventuali
allegati, che e' trasmessa alla Sezione regionale di controllo  della
Corte dei  Conti  dal  competente  Capo  Dipartimento  del  Ministero
dell'interno e dal Ragioniere generale dello Stato, di  concerto  fra
loro. 
  2. In fase istruttoria, la sottocommissione di cui al comma 1  puo'
formulare rilievi o richieste istruttorie, cui  l'ente  e'  tenuto  a
fornire risposta entro trenta giorni. Ai fini dell'espletamento delle
funzioni assegnate, la Commissione di cui al comma 1 si avvale, senza
diritto a compensi aggiuntivi, gettoni  di  presenza  o  rimborsi  di
spese, di cinque segretari comunali e provinciali in  disponibilita',
nonche' di cinque unita' di  personale,  particolarmente  esperte  in
tematiche finanziarie degli enti locali, in posizione  di  comando  o
distacco e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. 
  3. La sezione regionale di controllo della Corte dei  Conti,  entro
il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della  documentazione
di cui al comma 1,  delibera  sull'approvazione  o  sul  diniego  del
piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio. In caso di
approvazione del piano, la Corte  dei  Conti  vigila  sull'esecuzione
dello stesso, adottando in sede di  controllo,  effettuato  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 168, della legge 23  dicembre  2005,  n.  266,
apposita pronuncia. 
  4. La delibera di accoglimento o di  diniego  di  approvazione  del
piano  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale  e'  comunicata  al
Ministero dell'interno. 
  5. La delibera di approvazione o di diniego del piano  puo'  essere
impugnata entro 30 giorni, nelle forme del  giudizio  ad  istanza  di
parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale
composizione  che  si  pronunciano,  nell'esercizio   della   propria
giurisdizione esclusiva in tema di contabilita'  pubblica,  ai  sensi
dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro 30 giorni
dal deposito del ricorso. Le medesime Sezioni riunite si  pronunciano
in  unico  grado,   nell'esercizio   della   medesima   giurisdizione
esclusiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo
di rotazione di cui all'articolo 243-quater. 
  6. Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di  riequilibrio
finanziario   pluriennale   approvato,    l'organo    di    revisione
economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero  dell'interno,
al Ministero dell'economia e delle finanze e alla competente  Sezione
regionale della Corte dei Conti,  entro  quindici  giorni  successivi
alla scadenza di ciascun  semestre,  una  relazione  sullo  stato  di
attuazione del piano e sul raggiungimento degli  obiettivi  intermedi
fissati dal piano stesso, nonche',  entro  il  31  gennaio  dell'anno
successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla
completa attuazione dello stesso e sugli  obiettivi  di  riequilibrio
raggiunti. 
  7. La mancata presentazione del  piano  entro  il  termine  di  cui
all'articolo 243-bis,  comma  5,  il  diniego  dell'approvazione  del
piano, l'accertamento da parte  della  competente  Sezione  regionale
della Corte dei conti di grave e  reiterato  mancato  rispetto  degli
obiettivi  intermedi   fissati   dal   piano,   ovvero   il   mancato
raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine  del
periodo  di  durata  del  piano  stesso,  comportano   l'applicazione
dell''articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149  del  2011,
con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del
termine non  superiore  a  venti  giorni  per  la  deliberazione  del
dissesto."; 
    s) all'articolo 248 il comma 5 e' sostituito dai seguenti: 
  "5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della  legge  14
gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la  Corte  dei  conti  ha
riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver  contribuito
con  condotte,  dolose  o  gravemente  colpose,  sia   omissive   che
commissive, al verificarsi  del  dissesto  finanziario,  non  possono
ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di  assessore,  di
revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti  locali
presso altri enti, istituzioni ed organismi  pubblici  e  privati.  I
sindaci e i presidenti di provincia ritenuti  responsabili  ai  sensi
del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo
di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente  di  provincia,
di presidente di Giunta regionale, nonche'  di  membro  dei  consigli
comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee  e  dei  consigli
regionali, del Parlamento  e  del  Parlamento  europeo.  Non  possono
altresi' ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di
assessore comunale, provinciale o regionale ne' alcuna carica in enti
vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai  medesimi  soggetti,  ove
riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della
Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di
cinque e fino ad un massimo di venti volte  la  retribuzione  mensile
lorda dovuta al momento di commissione della violazione. 
  5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1  della  legge
14 gennaio 1994, n. 20, qualora, a  seguito  della  dichiarazione  di
dissesto, la Corte dei  conti  accerti  gravi  responsabilita'  nello
svolgimento dell'attivita' del collegio dei revisori, o  ritardata  o
mancata  comunicazione,   secondo   le   normative   vigenti,   delle
informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili  in
sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel
collegio dei revisori degli enti locali e  degli  enti  ed  organismi
agli stessi riconducibili  fino  a  dieci  anni,  in  funzione  della
gravita'  accertata.   La   Corte   dei   conti   trasmette   l'esito
dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza  dei
revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti
disciplinari, nonche' al Ministero dell'interno  per  la  conseguente
sospensione  dall'elenco  di  cui  all'articolo  16,  comma  25,  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n.  148.  Ai  medesimi  soggetti,  ove
ritenuti responsabili, le  sezioni  giurisdizionali  regionali  della
Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di
cinque e fino ad un massimo di venti volte  la  retribuzione  mensile
lorda dovuta al momento di commissione della violazione.". 
  2. Gli strumenti e le modalita' di  controllo  interno  di  cui  al
comma 1, lettera d),  sono  definiti  con  regolamento  adottato  dal
Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, dandone  comunicazione  al
Prefetto ed alla sezione  regionale  di  controllo  della  Corte  dei
conti.  Decorso  infruttuosamente  il  termine  di  cui  al   periodo
precedente, il Prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad
adempiere  all'obbligo  nel  termine  di  sessanta  giorni.   Decorso
inutilmente il termine di  cui  al  periodo  precedente  il  Prefetto
inizia la procedura  per  lo  scioglimento  del  Consiglio  ai  sensi
dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento  degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e
successive modificazioni. 
  3. I rappresentanti del  Ministero  dell'interno  e  del  Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   nei   collegi   di    revisione
economico-finanziaria degli enti locali, previsti dall'articolo  234,
comma 2-bis, del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  sono
scelti tra i soggetti in possesso di requisiti professionali adeguati
per  l'espletamento  dell'incarico.  Con  decreto   di   natura   non
regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  120  giorni  dalla
data di entrata in vigore del  presente  decreto,  sono  stabiliti  i
requisiti professionali di cui al precedente periodo e i criteri  per
la designazione dei componenti di cui al comma 1, lettera m). 
  4. La disposizione di cui al comma 1,  lettera  m),  si  applica  a
decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo  alla
data di emanazione del decreto di cui al comma 3. 
  5. La condizione di deficitarieta' strutturale di cui  all'articolo
242, del citato Testo unico n. 267  del  2000,  come  modificato  dal
comma 1, lettera p), continua ad essere rilevata,  per  l'anno  2013,
dalla tabella allegata al certificato sul  rendiconto  dell'esercizio
2011. 
  6. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Il decreto di scioglimento del consiglio, disposto  per  le
inadempienze di cui al comma  2,  conserva  i  suoi  effetti  per  un
periodo di almeno dodici  mesi,  fino  ad  una  massimo  di  quindici
mesi.». 
  7. La Commissione di cui all'articolo 155 del predetto Testo  unico
n.  267  del  2000,  ovunque  citata,  assume  la  denominazione   di
Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali. 

        
      
          
Titolo II PROVINCE E COMUNI
                               Art. 4 
 
 
                         Fondo di rotazione 
 
  1. Il Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di  rotazione  per  la
concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di  grave
squilibrio finanziario"  di  cui  all'articolo  243-ter  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto  dall'articolo  3  del
presente  decreto,  e'  istituito  nello  stato  di  previsione   del
Ministero dell'interno con una dotazione di 30 milioni  di  euro  per
l'anno 2012, 100 milioni per l'anno 2013 e 200 milioni  per  ciascuno
degli anni  dal  2014  al  2020.  Il  predetto  Fondo  e',  altresi',
alimentato  dalle  somme  del  Fondo  rimborsate  dagli  enti  locali
beneficiari. 
  2. Le somme di cui al comma 1 sono versate su apposita contabilita'
speciale  intestata  al  Ministero  dell'interno.  I  rientri   delle
anticipazioni erogate sono versati dagli enti  locali  alla  predetta
contabilita' speciale. 
  3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 30  milioni
di euro per l'anno 2012, a 100  milioni  per  l'anno  2013  e  a  200
milioni per ciascuno  degli  anni  dal  2014  al  2020,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione,  dello  stanziamento  del  Fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012,  allo  scopo
parzialmente   utilizzando,   quanto   a   30   milioni    di    euro
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali per gli anni 2012  e  2013,  quanto  a  70  milioni  di  euro
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare per l'anno 2013 e, quanto a 200 milioni  di
euro l'accantonamento relativo al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze per ciascuno degli anni dal 2014 al  2020.  Al  finanziamento
del Fondo si puo' provvedere  altresi'  ai  sensi  dell'articolo  11,
comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  4. I commi 59 e 60 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.
220, sono abrogati. Le somme, pari a 60 milioni di euro, iscritte nel
conto dei residui del capitolo n. 1349 dello stato di previsione  del
Ministero dell'interno per l'anno 2012, sono destinate  al  Fondo  di
rotazione di cui al comma 1. 
  5. Per l'anno 2012 la dotazione del Fondo di rotazione  di  cui  al
comma 1 e' incrementata della somma di  500  milioni  di  euro.  Tale
importo e' destinato esclusivamente al pagamento delle spese di parte
corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in
economia e all'acquisizione di servizi e forniture, gia' impegnate  e
comunque non derivanti da riconoscimento di debiti fuori bilancio  ai
sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
267. L'erogazione delle predette somme in favore  degli  enti  locali
interessati e' subordinata all'invio  al  Ministero  dell'interno  da
parte degli stessi  di  specifica  attestazione  sull'utilizzo  delle
risorse. Alla  copertura  dell'onere  di  cui  al  primo  periodo  si
provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  delle
risorse  di  cui  all'articolo  35,  comma   1,   lettera   a),   del
decreto-legge  n.  1   del   24   gennaio   2012,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 27 del  24  marzo  2012,  relativamente
alle spese correnti. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

        
      
          
Titolo II PROVINCE E COMUNI
                               Art. 5 
 
Anticipazione risorse dal Fondo di rotazione  in  favore  degli  enti
  locali per i quali sussistono eccezionali squilibri strutturali  di
  bilancio 
  1.  In  sede  di  prima  applicazione  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 243-bis e seguenti del  decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267, come introdotti dal presente decreto, per gli enti  che
chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio  finanziario,  in
presenza di eccezionali motivi di urgenza, puo' essere  concessa  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, un'anticipazione a valere sul Fondo  di  rotazione  di
cui all'articolo 4  da  riassorbire  in  sede  di  predisposizione  e
attuazione del piano di riequilibrio finanziario. In caso di  diniego
del  piano  di  riequilibrio  finanziario  da  parte  della   sezione
regionale di controllo della  Corte  dei  Conti,  ovvero  di  mancata
previsione nel predetto piano delle  prescrizioni  per  l'accesso  al
Fondo  di  rotazione  di  cui  all'articolo  243-ter.   del   decreto
legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  le  somme  anticipate  sono
recuperate secondo tempi e modalita'  disciplinati  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo periodo. 

        
      
          
Titolo II PROVINCE E COMUNI
                               Art. 6 
 
Sviluppo degli strumenti  di  controllo  della  gestione  finalizzati
  all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali
  e ruolo della Corte dei Conti 
  1. Per lo svolgimento di analisi sulla  spesa  pubblica  effettuata
dagli enti locali,  il  Commissario  per  la  revisione  della  spesa
previsto dall'articolo 2 del decreto-legge  7  maggio  2012,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.  94,  si
avvale dei Servizi ispettivi di  Finanza  pubblica  della  Ragioneria
generale dello Stato ai  quali  sono  affidate  analisi  su  campione
relative   alla   razionalizzazione,   efficienza   ed   economicita'
dell'organizzazione e sulla sostenibilita' dei bilanci. 
  2. Le analisi di cui al comma 1 sono svolte ai sensi  dell'articolo
14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  sulla
base di modelli di accertamento concordati dalla Ragioneria  generale
dello Stato con il Commissario di cui al comma 1 e  deliberati  dalla
Sezione  delle  autonomie  della   Corte   dei   conti.   Gli   esiti
dell'attivita' ispettiva sono comunicati al predetto  Commissario  di
cui al comma precedente, alle Sezioni regionali  di  controllo  della
Corte dei conti e alla Sezione delle autonomie. 
  3. La Sezione delle autonomie  della  Corte  dei  conti  definisce,
sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,  le
metodologie necessarie  per  lo  svolgimento  dei  controlli  per  la
verifica dell'attuazione delle misure dirette alla  razionalizzazione
della spesa pubblica degli enti territoriali.  Le  Sezioni  regionali
effettuano i  controlli  in  base  alle  metodologie  suddette  anche
tenendo conto degli esiti dell'attivita' ispettiva e, in presenza  di
criticita' della gestione, assegnano alle amministrazioni interessate
un termine, non superiore  a  trenta  giorni,  per  l'adozione  delle
necessarie  misure  correttive  dirette  a  rimuovere  le  criticita'
gestionali  evidenziate  e  vigilano  sull'attuazione  delle   misure
correttive  adottate.  La  Sezione  delle  autonomie   riferisce   al
Parlamento in base agli esiti dei controlli effettuati. 
  4. In presenza di interpretazioni discordanti delle norme rilevanti
per l'attivita' di controllo o consultiva o  per  la  risoluzione  di
questioni di massima  di  particolare  rilevanza,  la  Sezione  delle
autonomie emana  delibera  di  orientamento  alla  quale  le  Sezioni
regionali di controllo  si  conformano.  Resta  salva  l'applicazione
dell'articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nei
casi riconosciuti dal Presidente della Corte dei conti di eccezionale
rilevanza ai fini del coordinamento  della  finanza  pubblica  ovvero
qualora  si  tratti  di  applicazione  di   norme   che   coinvolgono
l'attivita' delle Sezioni centrali di controllo. 

        
      
          
Titolo II PROVINCE E COMUNI
                               Art. 7 
 
 
        Ulteriori disposizioni in materia di Corte dei conti 
 
  1. Al fine di una piu' efficiente attuazione delle disposizioni  di
settore di cui al presente decreto: 
    a) il Presidente della sezione regionale di controllo della Corte
dei conti coordina le attivita'  amministrative  della  Corte  stessa
presso la medesima Regione e puo' avvalersi, per lo svolgimento della
funzione di controllo, anche di  magistrati  assegnati  alla  sezione
regionale  giurisdizionale,  nell'ambito  delle   risorse   umane   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, sentito il Presidente
della sezione stessa. Le  medesime  disposizioni  si  applicano  alle
sezioni  istituite  presso  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano."; 
    b)  con  decreto  del  Presidente  della  Corte  dei   conti   e'
individuato  un  magistrato  assegnato  alla  sezione  regionale   di
controllo responsabile dell'attuazione, sulla  base  delle  direttive
impartite  dal  Presidente  della  medesima  sezione,   dei   compiti
attribuiti alla Corte dei conti dal presente decreto. 

        
      
          
Titolo II PROVINCE E COMUNI
                               Art. 8 
 
 
         Disposizioni in tema di patto di stabilita' interno 
 
  1. Al comma 2, lettera a), dell'articolo 7 del decreto  legislativo
6 settembre 2011, n. 149, nella formulazione anteriore alla  modifica
apportata dall'articolo 4, comma 12-bis, del  decreto-legge  2  marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  aprile
2012, n. 44, il riferimento al 3 per  cento  delle  entrate  correnti
registrate nell'ultimo  consuntivo  si  intende  riferito  all'ultima
annualita' delle certificazioni al rendiconto di  bilancio  acquisita
dal Ministero dell'interno ai sensi  dell'articolo  161  del  decreto
legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  alle  scadenze  previste  dal
decreto di cui al comma 2 del predetto articolo 161. Nel caso in  cui
l'ente  locale  soggetto  alla  sanzione,  alla  data  in  cui  viene
comunicata l'inadempienza da  parte  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, non abbia  trasmesso  la  predetta  certificazione  al
rendiconto di bilancio, il riferimento e'  all'ultima  certificazione
acquisita alla banca dati del Ministero dell'interno. 
  2. All'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 6  luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al secondo periodo le parole: "entro il  30  settembre  2012."
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "entro  il   15   ottobre   2012,
relativamente alle riduzioni da operare nell'anno 2012, ed  entro  il
31 gennaio 2013 relativamente alle riduzioni da operare per gli  anni
2013 e successivi."; 
    b) al  terzo  periodo  le  parole:  "il  15  ottobre  2012"  sono
sostituite dalle seguenti: "i 15 giorni successivi". 
  3.  All'articolo  16  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti: 
  "6-bis. Per l'anno 2012,  ai  comuni  assoggettati  nel  2012  alle
regole del patto di stabilita' interno, non si applica  la  riduzione
di cui al comma 6. Gli importi delle riduzioni da imputare a  ciascun
comune, definiti mediante i meccanismi di  cui  al  secondo  e  terzo
periodo del comma 6, non sono validi ai fini del patto di  stabilita'
interno e sono utilizzati esclusivamente per l'estinzione  anticipata
del debito. Le risorse  non  utilizzate  nel  2012  per  l'estinzione
anticipata del debito sono recuperate nel 2013 con  le  modalita'  di
cui al comma  6.  A  tale  fine  i  comuni  comunicano  al  Ministero
dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013 e secondo
le modalita' definite  con  decreto  del  Ministero  dell'interno  da
adottare entro il 31  gennaio  2013,  l'importo  non  utilizzato  per
l'estinzione anticipata del debito. In caso di mancata  comunicazione
da parte dei comuni entro il predetto termine perentorio il  recupero
nel 2013 e' effettuato per un importo pari al totale del valore della
riduzione non operata nel 2012. Nel 2013  l'obiettivo  del  patto  di
stabilita' interno di ciascun ente e' migliorato di un  importo  pari
al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo anno. 
  6-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti  dal  comma
6-bis, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2012,  si
provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato  di
una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilita'
speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio.". 

        
      
          
Titolo II PROVINCE E COMUNI
                               Art. 9 
 
Disposizioni in materia di verifica degli equilibri di bilancio degli
  enti  locali,  di  modifiche  della  disciplina  IPT,  di  IMU,  di
  riscossione delle entrate, di cinque per mille 
  1.  Per  l'anno  2012  il  termine  del   30   settembre   previsto
dall'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18  agosto  2000,
n.  267,  e'  differito  al   30   novembre   2012,   contestualmente
all'eventuale  deliberazione  di   assestamento   del   bilancio   di
previsione. 
  2. All'articolo 56 del decreto legislativo  15  dicembre  1997,  n.
446, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  dopo  il  comma  1,  e'  inserito  il  seguente:  "1-bis.  Le
formalita' di cui al comma 1 possono  essere  eseguite  su  tutto  il
territorio nazionale con ogni strumento consentito dall'ordinamento e
con destinazione del gettito dell'imposta alla Provincia ove ha  sede
legale o residenza il soggetto passivo, inteso come  avente  causa  o
intestatario del veicolo."; 
    b) al  comma  4,  le  parole:  "di  ciascuna  provincia  nel  cui
territorio  sono  state  eseguite  le   relative   formalita'"   sono
sostituite dalle seguenti: "della provincia titolare del  tributo  ai
sensi del comma 1-bis". 
  3. All'articolo 13, del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 12-bis, ultimo periodo,  le  parole:  "30  settembre"
sono sostitute dalle seguenti: "31 ottobre"; 
    b) al comma 12-ter, ultimo periodo le parole: "30 settembre" sono
sostitute dalle seguenti: "30 novembre". 
  4. In attesa del  riordino  della  disciplina  delle  attivita'  di
gestione e riscossione  delle  entrate  degli  enti  appartenenti  ai
livelli di governo sub statale, e per favorirne la  realizzazione,  i
termini  di  cui  all'articolo  7,  comma  2,  lettera  gg-ter),  del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25  e
25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti al
30 giugno 2013. Fino a tale data e'  fatto  divieto  di  procedere  a
nuovi affidamenti delle attivita' di  gestione  e  riscossione  delle
entrate  e  sono   prorogati,   alle   medesime   condizioni,   anche
patrimoniali, i contratti in corso. 
  5.  Per  consentire  una  efficace  gestione  della  procedura   di
erogazione delle devoluzioni del 5 per mille dell'IRPEF disposte  dai
contribuenti in favore delle associazioni del  volontariato  e  delle
altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, nonche' delle
organizzazioni  di  promozione  sociale  e   delle   associazioni   e
fondazioni riconosciute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera  a),
del decreto legislativo n. 460 del 1997, il Ministero  del  lavoro  e
delle  politiche  sociali  stipula  apposite  convenzioni  a   titolo
gratuito ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
con l'Agenzia delle entrate, al fine della erogazione dei  contributi
del 5 per mille alle medesime organizzazioni. La gratuita' di cui  al
precedente periodo si estende alle  convenzioni  gia'  in  precedenza
stipulate con amministrazioni pubbliche per le attivita'  di  cui  al
medesimo comma e in relazione agli anni finanziari 2010, 2011 e 2012. 
  6. Al comma 3 dell'articolo 91-bis  del  decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, le parole da: "e gli elementi" fino alla fine, sono sostituite
dalle seguenti: ", gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione
del rapporto  proporzionale,  nonche'  i  requisiti,  generali  e  di
settore, per qualificare le attivita' di  cui  alla  lettera  i)  del
comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.
504, come svolte con modalita' non commerciali.". 

        
      
          
Titolo II PROVINCE E COMUNI
                               Art. 10 
 
 
Disposizioni in materia di Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo
                dei segretari comunali e provinciali 
 
  1. Al  fine  di  consentire  il  definitivo  perfezionamento  delle
operazioni contabili e organizzative connesse al trasferimento  delle
funzioni gia' facenti  capo  all'Agenzia  Autonoma  per  la  gestione
dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, di  cui  all'articolo
7, commi 31-ter e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il
termine di cui all'articolo 23, comma 12-novies, del decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  7
agosto 2012, n. 135, e'  prorogato  al  31  luglio  2013.  Fino  alla
predetta data continua ad  applicarsi  il  sistema  di  contribuzione
diretta a carico degli enti locali. 
  2. La Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione  dei
dirigenti  della  pubblica   amministrazione   locale,   di   seguito
denominata: "Scuola", e' soppressa. Il Ministero dell'interno succede
a titolo universale alla predetta Scuola e le risorse  strumentali  e
finanziarie e  di  personale  ivi  in  servizio  sono  trasferite  al
Ministero medesimo. 
  3. I predetti dipendenti con contratto a tempo  indeterminato  sono
inquadrati nei ruoli del  Ministero  dell'interno  sulla  base  della
tabella  di  corrispondenza  approvata  col  decreto   del   Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di cui all'articolo 7, comma 31-quater, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio  2010,  n.  122.  I  dipendenti   trasferiti   mantengono   il
trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente  alle
voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. 
  4. Per garantire la continuita' delle funzioni svolte dalla Scuola,
fino all'adozione del regolamento di  cui  al  comma  6,  l'attivita'
continua ad essere esercitata dalla Scuola stessa presso  la  sede  e
gli uffici a tale fine utilizzati. 
  5. La disposizione di cui  all'articolo  7,  comma  31-sexies,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, continua ad applicarsi anche  per
gli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo. 
  6. Al  fine  di  assicurare  il  perfezionamento  del  processo  di
riorganizzazione delle attivita' di interesse pubblico  gia'  facenti
capo all'Agenzia Autonoma per la  gestione  dell'Albo  dei  segretari
comunali e provinciali, previsto  dall'articolo  7,  commi  31-ter  e
seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  nonche'  quelle
connesse all'attuazione di cui ai commi 2 e 3 del presente  articolo,
con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17,  comma  4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di cui al  comma
1 del presente articolo, su proposta del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro
per la pubblica amministrazione e la  semplificazione,  si  provvede,
fermo restando il numero  delle  strutture  dirigenziali  di  livello
generale e non generale, risultante dall'applicazione delle misure di
riduzione degli assetti organizzativi disposti  dal  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012,  n.  135,  alla  riorganizzazione  delle  strutture  del
Ministero  dell'interno  per  garantire  l'esercizio  delle  funzioni
trasferite. Con il medesimo regolamento, ai  fini  dell'inquadramento
del personale con contratto a tempo indeterminato, e'  istituita  una
apposita sezione nei ruoli dell'Amministrazione  civile  dell'interno
corrispondente al numero degli inquadramenti da disporre ai sensi del
decreto di cui all'articolo 7, comma 31-quater, del decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e del comma 3 del presente articolo. 
  7. E' istituito, a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, presso  il  Ministero  dell'interno,  il  Consiglio
direttivo per l'Albo Nazionale dei segretari comunali e  provinciali,
presieduto dal Ministro dell'interno,  o  da  un  Sottosegretario  di
Stato appositamente delegato, e composto dal  Capo  Dipartimento  per
gli Affari Interni e territoriali, dal Capo del Dipartimento  per  le
politiche del personale dell'Amministrazione Civile e per le  risorse
strumentali e finanziarie, da due prefetti dei capoluoghi di  regione
designati a rotazione ogni tre anni, dai Presidenti di ANCI e  UPI  o
dai  loro  delegati,  da  un  rappresentante  dell'ANCI   e   da   un
rappresentante dell'UPI. Il Ministro dell'interno,  su  proposta  del
Consiglio Direttivo, sentita la Conferenza Stato Citta'  e  Autonomie
locali: 
    a) definisce le modalita'  procedurali  e  organizzative  per  la
gestione dell'albo dei segretari, nonche' il fabbisogno di  segretari
comunali e provinciali; 
  b)  definisce  e  approva  gli  indirizzi  per  la   programmazione
dell'attivita'  didattica  ed  il  piano   generale   annuale   delle
iniziative di formazione e di assistenza, verificandone  la  relativa
attuazione; 
  c) provvede alla ripartizione dei fondi necessari  all'espletamento
delle funzioni relative alla  gestione  dell'albo  e  alle  attivita'
connesse, nonche' a quelle relative alle attivita'  di  reclutamento,
formazione e aggiornamento dei segretari comunali e provinciali,  del
personale degli enti locali, nonche' degli amministratori locali; 
  d) definisce le modalita' di gestione e di  destinazione  dei  beni
strumentali e patrimoniali di cui all'articolo 7, comma  31-ter,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  8. Per la partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo non e'
previsto alcun tipo di compenso  ne'  rimborso  spese  a  carico  del
bilancio dello Stato. 
  9.  L'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  non
determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

        
      
          
Titolo III SISMA DEL MAGGIO 2012
                               Art. 11 
 
 
Ulteriori  disposizioni  per  il  favorire   il   superamento   delle
                conseguenze del sisma del maggio 2012 
 
  1.  Al  fine   della   migliore   individuazione   dell'ambito   di
applicazione del vigente articolo 3-bis del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, e per favorire conseguentemente  la  massima  celerita'
applicativa delle relative disposizioni: 
    a) nel decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122: 
      1) all'articolo 1, dopo il comma 5  e'  aggiunto  il  seguente:
"5-bis.  I  Presidenti  delle  Regioni  Emilia-Romagna,  Lombardia  e
Veneto, in qualita'  di  Commissari  Delegati,  possono  delegare  le
funzioni attribuite con il presente decreto ai Sindaci dei Comuni  ed
ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo  territorio  sono  da
effettuarsi  gli  interventi  oggetto   della   presente   normativa.
Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche  normative
statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme,  e'  possibile
derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga."; 
      2) all'articolo 3, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  "1-bis. I contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi
per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione  di  beni  e  servizi
connessi agli interventi di cui al comma  1,  lettera  a),  non  sono
ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 32, comma 1, lettere  d)
ed e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163;
resta ferma l'esigenza che siano assicurati criteri di economicita' e
trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche.  Restano  fermi  i
controlli  antimafia  previsti  dall'articolo  5-bis  da  effettuarsi
secondo le linee guida  del  Comitato  di  coordinamento  per  l'alta
sorveglianza delle grandi opere"; 
      3) all'articolo 4, comma 1, lettera a), e' aggiunto,  in  fine,
il seguente periodo: "Qualora la programmazione della rete scolastica
preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse
per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono  comunque
prioritariamente destinate a tale scopo."; 
      4) all'articolo 5-bis sono apportate le seguenti modificazioni: 
  4.1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Per l'efficacia dei
controlli antimafia concernenti gli interventi previsti nel  presente
decreto, presso le prefetture-uffici territoriali del  Governo  delle
province interessate alla ricostruzioni  sono  istituiti  elenchi  di
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non  soggetti
a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori di  cui  al
comma 2, cui si rivolgono gli esecutori dei lavori di  ricostruzione.
Per l'affidamento e l'esecuzione, anche nell'ambito di  subcontratti,
di attivita' indicate nel comma 2 e' necessario comprovare quantomeno
l'avvenuta presentazione della domanda di  iscrizione  negli  elenchi
sopracitati presso almeno una delle prefetture  -uffici  territoriali
del Governo delle province interessate."; 
  4.2) al comma 2, dopo la  lettera  h),  e'  aggiunta  la  seguente:
"h-bis) gli ulteriori settori individuati, per ogni singola  Regione,
con ordinanza del Presidente in  qualita'  di  Commissario  delegato,
conseguentemente alle attivita'  di  monitoraggio  ed  analisi  delle
attivita' di ricostruzione". 
      5) all'articolo 7, dopo il comma 1, e'  aggiunto  il  seguente:
"1-bis Ai comuni di cui all'articolo 1, comma 1, non si applicano  le
sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilita'  interno  2011,
ai sensi dell'articolo 7, comma 2 e seguenti, del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 149"; 
    b) le disposizioni di attuazione  del  credito  d'imposta  e  dei
finanziamenti  bancari  agevolati  per  la   ricostruzione   di   cui
all'articolo 3-bis, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
sono  quelle  di  cui  al  Protocollo  d'intesa   tra   il   Ministro
dell'economia e delle finanze e i Presidenti  delle  regioni  Emilia-
Romagna, Lombardia e Veneto, sottoscritto in data 4 ottobre  2012.  I
Presidenti delle predette regioni assicurano in  sede  di  attuazione
del Protocollo il rispetto del limite di spesa autorizzato allo scopo
a legislazione vigente. 
  2. Al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Per gli anni  2012  e
2013 ai Comuni, di cui all'articolo 1, comma 1, del  decreto-legge  6
giugno 2012, n. 74, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°
agosto 2012, n. 122, non si  applicano  le  disposizioni  recate  dal
presente comma, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni
ivi previste di 500 milioni di  euro  per  l'anno  2012  e  di  2.000
milioni di euro per l'anno 2013.". 
  3.  All'articolo  15  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,  n.  122,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1 dopo le parole: "una indennita',"  sono  inserite  le
seguenti: "definita anche secondo le forme e  le  modalita'  previste
per  la  concessione  degli  ammortizzatori  in   deroga   ai   sensi
dell'articolo  19  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.   285,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,"; 
  b) al comma 2 le parole da:"di cui all'articolo 19" fino a: "n.  2"
sono sostituite dalle seguenti: "da definire con il decreto di cui al
comma 3,". 
  4. Per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno  interessato
le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel maggio  2012,  alle
richieste di anticipazione della posizione  individuale  maturata  di
cui  all'articolo  11,  comma  7,  lettere  b)  e  c),  del   decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, avanzate da parte degli aderenti
alle forme pensionistiche complementari residenti nelle  province  di
Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, si applica
in via transitoria quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, lettera
a), del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, a prescindere dal
requisito degli otto anni di iscrizione ad  una  forma  pensionistica
complementare, secondo le modalita' stabilite  dagli  statuti  e  dai
regolamenti di ciascuna specifica forma pensionistica  complementare.
Il periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 22  maggio
2012. 
  5. In considerazione della mancata sospensione degli  obblighi  dei
sostituti  di  imposta,   conseguente   al   decreto   del   Ministro
dell'economia e  delle  finanze  1°  giugno  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 6 giugno 2012, n. 130, i
sostituti di cui al predetto decreto che, a  partire  dal  20  maggio
2012,  non  hanno  adempiuto  agli  obblighi  di  riversamento  delle
ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati,  nonche'  sui
redditi di lavoro  autonomo,  e  relative  addizionali  gia'  operate
ovvero che non hanno adempiuto alla effettuazione e  al  riversamento
delle  stesse  successivamente  a  tale   data,   regolarizzano   gli
adempimenti e i versamenti omessi entro il 16  dicembre  2012,  senza
applicazione di sanzioni e interessi.  Effettuato  il  versamento,  i
sostituti operano le ritenute IRPEF sui redditi di lavoro  dipendente
e assimilati e relative addizionali nei limiti di cui all'articolo  2
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. 
  6.  I  pagamenti  dei  tributi,  dei  contributi  previdenziali   e
assistenziali e dei premi per l'assicurazione  obbligatoria,  sospesi
ai sensi dei decreti del Ministro dell'economia e  delle  finanze  1°
giugno 2012 e 24 agosto 2012,  pubblicati  nella  Gazzetta  ufficiale
della Repubblica italiana, rispettivamente, del  6  giugno  2012,  n.
130, e del 30 agosto 2012, n. 202, nonche' dell'articolo 8, comma  1,
del  decreto-legge  6   giugno   2012,   n.   74,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.  122,  sono  effettuati
entro  il  16  dicembre  2012,  senza  applicazione  di  sanzioni   e
interessi. 
  7. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per
il pagamento dei tributi, contributi e  premi  di  cui  al  comma  6,
nonche' per gli altri importi dovuti  dal  1°  dicembre  2012  al  30
giugno 2013, i titolari di reddito di impresa che,  limitatamente  ai
danni  subiti  in  relazione  alla  attivita'  di  impresa,  hanno  i
requisiti per accedere  ai  contributi  di  cui  all'articolo  3  del
decreto-legge 6 giugno 2012 n.  74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,  ovvero  all'articolo  3-bis  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  in  aggiunta  ai   predetti
contributi, possono chiedere ai  soggetti  autorizzati  all'esercizio
del credito operanti nei territori di cui all'articolo  1,  comma  1,
del citato decreto-legge n. 74 del 2012, un finanziamento,  assistito
dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A  tale
fine,   i   predetti   soggetti   finanziatori   possono    contrarre
finanziamenti,  secondo  contratti   tipo   definiti   con   apposita
convenzione  tra  la  Cassa  depositi  e  prestiti  e  l'Associazione
bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino  ad  un
massimo di 6.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma  7,
lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto, sono concesse le garanzie dello Stato  di  cui  al  presente
comma e sono definiti i criteri e le modalita' di operativita'  delle
stesse. Le garanzie  dello  Stato  di  cui  al  presente  comma  sono
elencate  nell'allegato  allo  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della  legge  31
dicembre 2009, n. 196. 
  8. I soggetti finanziatori di cui al comma 7 comunicano all'Agenzia
delle entrate i dati  identificativi  dei  soggetti  che  omettono  i
pagamenti previsti nel piano  di  ammortamento,  nonche'  i  relativi
importi, per la loro successiva  iscrizione,  con  gli  interessi  di
mora, a ruolo di riscossione. 
  9. Per accedere al finanziamento di cui al comma 7, i  contribuenti
ivi indicati presentano ai soggetti finanziatori di cui  al  medesimo
comma: 
    a) una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,   e
successive modificazioni, che attesta: 
  1) il possesso dei requisiti per  accedere  ai  contributi  di  cui
all'articolo 3 del predetto decreto-legge  n.  74  del  2012,  ovvero
dell'articolo 3-bis  del  predetto  decreto-legge  n.  95  del  2012;
nonche' 
  2) la circostanza che i danni  subiti  in  occasione  degli  eventi
sismici, come comprovati dalle perizie  occorrenti  per  accedere  ai
contributi di cui al numero 1), sono stati di entita'  effettivamente
tale da condizionare ancora una  ripresa  piena  della  attivita'  di
impresa; 
  b) copia del modello di cui al comma 11, presentato telematicamente
all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati  i  versamenti  di
cui al comma 6 sospesi fino al 30 novembre 2012, l'importo da  pagare
dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, nonche' della ricevuta che ne
attesta la corretta trasmissione; 
  c) alle rispettive scadenze, per gli altri importi di cui al  comma
7, copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti riferiti  al
periodo dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013. 
  10. Gli interessi relativi ai  finanziamenti  erogati,  nonche'  le
spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai
soggetti finanziatori di cui  al  comma  7  mediante  un  credito  di
imposta  di  importo  pari,  per  ciascuna  scadenza   di   rimborso,
all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti.  Il  credito
di imposta e' utilizzabile ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del  limite  di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero puo'
essere  ceduto  secondo  quanto  previsto  dall'articolo  43-ter  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La
quota capitale e' restituita dai soggetti di cui al comma 7 a partire
dal 1° luglio 2013 secondo il  piano  di  ammortamento  definito  nel
contratto di finanziamento. 
  11. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate  da
adottare entro il 31 ottobre 2012, e' approvato il  modello  indicato
al comma 9, lettera b), idoneo altresi' ad  esporre  distintamente  i
diversi importi dei versamenti da effettuare, nonche' sono  stabiliti
i tempi e le modalita'  della  relativa  presentazione.  Con  analogo
provvedimento  possono  essere  disciplinati  modalita'  e  tempi  di
trasmissione  all'Agenzia  delle  entrate,  da  parte  dei   soggetti
finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati  e  al  loro
utilizzo, nonche' quelli di attuazione del comma 8. 
  12. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa,  l'Agenzia  delle
entrate comunica al Ministero dell'economia e delle  finanze  i  dati
risultanti dal modello di cui al comma 9, lettera b),  i  dati  delle
compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per  la  fruizione
del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori. 
  13. Agli oneri derivanti dal comma 10, stimati in  145  milioni  di
euro per l'anno 2013 e in 70 milioni di  euro  per  l'anno  2014,  si
provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 21,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di spesa
previste dallo stesso decreto. Agli eventuali scostamenti rispetto ai
predetti  importi,  dovuti  a  variazioni  dei  tassi  di   interesse
monitorati dal Ministero dell'economia e  delle  finanze-Dipartimento
del tesoro, si provvede a valere sulle medesime  risorse  di  cui  al
periodo precedente. 

        
      
          
Titolo III SISMA DEL MAGGIO 2012
                               Art. 12 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 10 ottobre 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                  Monti, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri 
 
                                  Cancellieri, Ministro dell'interno 
 
                                  Grilli,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze