Tabella dei giochi proibiti. Art.
110 del TULPS.
I colleghi della Polizia Municipale di Torino,
Ufficio Studi e Formazione, hanno diramato recentemente una circolare
(n. 91 del 09 agosto 2012), avente per oggetto:" Polizia
Giudiziaria e di Sicurezza - Attività Produttive. Pubblica sicurezza e ordine
pubblico – Videogiochi. Tabella dei giochi proibiti 2012".
Correttamente, nelle disposizione operative, è stato
indicato che la tabella dei giochi proibiti (secondo la modifica apportata
dalla legge 388/00), deve essere esposta oltre che nelle sale da gioco anche
negli altri esercizi pubblici compresi i circoli privati autorizzati a
praticare il gioco o ad installare apparecchi da gioco. In precedenza tale
obbligo era invece esteso esclusivamente alle sale da biliardo e alle sale da
gioco.
Detta tabella, è predisposta e approvata dal questore
e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza (Sindaco o suo
delegato), nella quale sono indicati, oltre ai giochi d’azzardo, anche quelli
che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le
prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da
biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola
partita ovvero quello orario.
In
ordine invece all’omessa esposizione della tabella dei giochi proibiti, nei
luoghi sopra indicati, a mio parere, vi è una palese ed errata
interpretazione della norma, da parte dell'Ufficio Studi e Formazione della
P.M. di Torino:
Nella circolare n. 91, suddetta, viene
indicato che "l'omessa
esposizione integra l'ipotesi di reato prevista e punita dall'art. 17, comma
1, del T.U.L.P.S." e quindi:
NORME VIOLATE:ART. 110/1 e ART. 17/1 del TULPS
SANZIONE:ARRESTO FINO A TRE MESI O AMMENDA FINO A €.
206,00
Trattandosi di norma penale violata, bisogna
sempre tener presente che la stessa è formata, da due elementi
fondamentali: un precetto che si identifica con il comando
o il divieto imperativo da osservare, e da una sanzione, ovvero
la conseguenza giuridica derivante dalla violazione del precetto, con conseguente
implicazione della minaccia (pena).
Nel caso di specie, la norma precettiva è contenuta nell'art. 110, 1 comma, del tulps e
nell'art. 195, 1 comma, del regolamento, mentre la norma sanzionatoria è contenuta nell'art. 221 del TULPS
(e non nell'art. 17/1 del tulps).
Ma vediamo nel dettaglio gli articoli in
questione:
Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773
"
Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza "
1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi
i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all’installazione di
apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella,
predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al
rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d’azzardo,
anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse,
nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle
sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della
singola partita ovvero quello orario.
Art.
221
Con decreto [reale], su proposta del Ministro
dell'Interno, saranno pubblicati il regolamento generale per l'esecuzione di
questo testo unico e i regolamenti speciali necessari per determinare materie
da esso regolate.
Salvo quanto previsto dall'art. 221-bis, le
contravvenzioni alle disposizioni di tali regolamenti sono punite con l'arresto
fino a due mesi o con l'ammenda fino a € 103,00.
Fino a quando non saranno emanati i regolamenti
suindicati, rimangono in vigore le disposizioni attualmente esistenti sulle
materie regolate in questo testo unico, in quanto non siano incompatibili con
le norme in esso contenute.
Art. 17
Salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le violazioni alle disposizioni di questo testo unico, per le
quali non è stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non
provvede il codice penale, sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda fino a € 206,00.
Con le stesse pene sono punite, salvo quanto
previsto dall'art. 17-bis, le contravvenzioni alle ordinanze emesse, in
conformità alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di pubblica
sicurezza o sindaci.
Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635
Art. 195
La
tabella dei giochi proibiti, prescritta dall'art. 110 della Legge, deve essere
tenuta esposta in luogo visibile nell'esercizio.
In
deroga a quanto previsto dall'art. 110, primo comma, della Legge, la vidimazione
è effettuata dal Sindaco o suo delegato, in ottemperanza agli elenchi dei
giochi vietati, oltre a quelli d'azzardo, stabiliti dal Questore o, se si
tratta di giochi in uso in tutto lo Stato, dal Ministero dell'Interno. Nelle
sale di bigliardo deve essere tenuta costantemente a disposizione dei giocatori
la relativa tariffa.
Come avremo avuto
modo di vedere da un attento esame delle norme suddette, la violazione
dell'obbligo dell'esposizione della tabella dei giochi proibiti, nei luoghi previsti,
configura il reato di cui all'art. 221, comma 2, del TULPS, che sanziona
l'inosservanza del regolamento di esecuzione (l'art. 195 non è contemplato tra le disposizioni per le quali l'art.
221 bis ha previsto la sola sanzione amministrativa).
"Tale fatto è pacificamente non
depenalizzato, nonostante l’avvenuta abrogazione dell’articolo 635 Cp, in
quanto l’asserita depenalizzazione non è prevista dagli articoli 17bis e 221bis
del Tulps e la relativa contravvenzione è punibile – a norma dell’articolo 221
comma 2 del detto Testo unico – con l’arresto o l’ammenda, sicché non rientra
nella previsione dell’articolo 32 legge 689/81 (v. conf. Cassazione, sezione
prima penale, 10935/95, Piangatelli)".
A favore della suddetta tesi v. anche:
- Cassazione – Sezione terza penale (cc) – sentenza 28 ottobre-15 dicembre 2003, n. 47721
- Cassazione – Sezione terza penale - n.14273 del 18.04.2005;
- Cass. pen., sez. III, 22 marzo 2012, n. 11134;
- Cass. pen., sez. III, 22 marzo 2012, n. 11140
In definitiva, quindi, la mancata
esposizione della Tabella dei Giochi Proibiti conserva, oggi, rilevanza
penale, perché integra la contravvenzione prevista dall’art.195 R.D. 635/1940,
ed è punita dall’art. 221, comma 2, TULPS -arresto fino a 2 mesi o ammenda fino
103 €. oblabile ex art. 162/bis cod.pen.
Ispettore Capo di Polizia Municipale
Mario Serio