martedì 4 settembre 2012

Segnaletica:Dimensioni e formati dei segnali verticali e altezza minima lettere per i segnali di preavviso


Pareri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 4375 e 4376 del 27/07/2012:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Sicurezze Stradale
Divisione II
27/07/2012
Prot. n. 4375
Oggetto: Quesito sulle dimensioni e formati dei segnali verticali. Rif. prot. n. 28548 del 29.06.2012.

Con riferimento al quesito proposto con la nota in riscontro, spiace comunicare che, ai sensi dell'art. 80, c. 2, del Regolamento, solo i segnali ripetuti sul lato sinistro possono essere di dimensioni normali.
AI riguardo si osserva che, se la strada in questione è classificata urbana di scorrimento, è possibile impiegare su di essa i dispositivi finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni ai limiti di velocità, previo decreto prefettizio di Individuazione ai sensi dell'art. 4 del DL n. 121/2002, convertito con modificazioni dalla L n. 168/2002 e successive modifiche.
Si osserva inoltre che la prescrizione relativa al limite di velocità deve essere resa nota con l'apposito segnale di cui all'art. 116, c. 1, lett. e) e Fig. II. 50 del Regolamento (DPR n. 495/1992), nei formati grande (diametro 90 cm) e normale (60 cm) della Tabella 11.2.
Per quanto riguarda la segnalazione delle postazioni di controllo, essa deve essere realizzata secondo il disposto di cui all'art. l, C. 2, del Decreto 15.08.2007, emanato dal Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Interno,
Trattasi dunque di segnale di indicazione, fattispecie diversa dal segnale di prescrizione.
Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dr. Ing. Francesco MAZZIOTTA)

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Sicurezze Stradale
Divisione II
27/07/2012
Prot. n. 4376
Oggetto: Integrazione quesito inviato con raccomandata AR del 29.06.2012. Altezza minima lettere. Rif. prot. n. 28846 del 02.07.2012.

Con riferimento al quesito proposto con la nota in riscontro, si osserva che, come precisato dall'art. 80, c. 1, del Regolamento (DPR n. 495/1992), l'altezza delle lettere per i segnali di preavviso si determina in funzione della distanza di leggibilità richiesta in relazione alla "velocità locale predominante" e al numero di iscrizioni.
Quindi per un corretto dimensionamento occorre riferirsi alla velocità realmente tenuta dagli utenti della strada, e non a quella localmente imposta.
In pratica ci si riferisce ad una velocità più elevata, dell'ordine di 10-20 km/h in più, che nel caso segnalato di tre righe, applicando la formula empirica della Tabella 11.17, porterebbe ad una misura di circa 7,5 cm, che si consiglia di arrotondare ad almeno 6 cm.
Qualora si volesse realizzare Il segnale con sole due righe, ci si può riferire alla Tabella 11.16. Ma in tal caso, se sulla strada interessata è imposto, come sembra, un limite massimo di velocità di 50 km/h, occorrerebbe riferirsi non ad una urbana di scorrimento ma alle "altre strade", e quindi ad una distanza di leggibilità di 60 m, che porterebbe ad un'altezza di lettere di circa 8 cm con alfabeto normale.
Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dr. Ing. Francesco MAZZIOTTA)