Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Sicurezze Stradale
Divisione II
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Sicurezze Stradale
Divisione II
27/07/2012
Prot. n. 4375
Oggetto: Quesito sulle dimensioni e
formati dei segnali verticali. Rif. prot. n. 28548 del 29.06.2012.
Con riferimento al quesito proposto con la nota
in riscontro, spiace comunicare che, ai sensi dell'art. 80, c. 2, del
Regolamento, solo i segnali ripetuti sul lato sinistro possono essere di
dimensioni normali.
AI riguardo si osserva che, se la strada in
questione è classificata urbana di scorrimento, è possibile impiegare su di
essa i dispositivi finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni ai
limiti di velocità, previo decreto prefettizio di Individuazione ai sensi
dell'art. 4 del DL n. 121/2002, convertito con modificazioni dalla L n.
168/2002 e successive modifiche.
Si osserva inoltre che la prescrizione relativa
al limite di velocità deve essere resa nota con l'apposito segnale di cui
all'art. 116, c. 1, lett. e) e Fig. II. 50 del Regolamento (DPR n. 495/1992),
nei formati grande (diametro 90 cm) e normale (60 cm) della Tabella 11.2.
Per quanto riguarda la segnalazione delle
postazioni di controllo, essa deve essere realizzata secondo il disposto di cui
all'art. l, C. 2, del Decreto 15.08.2007, emanato dal Ministro dei Trasporti di
concerto con il Ministro dell'Interno,
Trattasi dunque di segnale di indicazione,
fattispecie diversa dal segnale di prescrizione.
Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore
chiarimento.
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dr. Ing. Francesco MAZZIOTTA)
(Dr. Ing. Francesco MAZZIOTTA)
Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i Sistemi Informativi e Statistici
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Divisione II
27/07/2012
Prot. n. 4376
Oggetto: Integrazione quesito inviato con
raccomandata AR del 29.06.2012. Altezza minima lettere. Rif. prot. n. 28846 del
02.07.2012.
Con riferimento al quesito proposto con la nota
in riscontro, si osserva che, come precisato dall'art. 80, c. 1, del
Regolamento (DPR n. 495/1992), l'altezza delle lettere per i segnali di
preavviso si determina in funzione della distanza di leggibilità richiesta in
relazione alla "velocità locale predominante" e al numero di
iscrizioni.
Quindi per un corretto dimensionamento occorre
riferirsi alla velocità realmente tenuta dagli utenti della strada, e non a
quella localmente imposta.
In pratica ci si riferisce ad una velocità più
elevata, dell'ordine di 10-20 km/h in più, che nel caso segnalato di tre righe,
applicando la formula empirica della Tabella 11.17, porterebbe ad una misura di
circa 7,5 cm, che si consiglia di arrotondare ad almeno 6 cm.
Qualora si volesse realizzare Il segnale con sole
due righe, ci si può riferire alla Tabella 11.16. Ma in tal caso, se sulla
strada interessata è imposto, come sembra, un limite massimo di velocità di 50
km/h, occorrerebbe riferirsi non ad una urbana di scorrimento ma alle
"altre strade", e quindi ad una distanza di leggibilità di 60 m, che
porterebbe ad un'altezza di lettere di circa 8 cm con alfabeto normale.
Si resta a disposizione per ogni eventuale
ulteriore chiarimento.
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dr. Ing. Francesco MAZZIOTTA)
(Dr. Ing. Francesco MAZZIOTTA)