REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA
CIVILE
Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott.
FELICETTI Francesco - Presidente
Dott.
BURSESE Gaetano Antonio - rel. Consigliere
Dott.
BUCCIANTE Ettore - Consigliere
Dott.
NUZZO Laurenza - Consigliere
Dott.
VINCENTI Enzo - Consigliere
ha
pronunciato la seguente:
ORDINANZA
INTERLOCUTORIA
sul
ricorso proposto da:
(OMISSIS)
C.F. (OMISSIS), elett. domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato
(OMISSIS), che lo
rappresenta
e difende;
-
ricorrente -
Contro
(OMISSIS)
P.I. (OMISSIS) IN PERSONA DEL SINDACO P.T. (OMISSIS), elettivamente domiciliato
in
(OMISSIS),
presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende
unitamente all'avvocato
(OMISSIS),
PER PROC. SPEC. DEL 10/5/2006 N. REP. 15580;
-
resistente con procura -
avverso
la sentenza n. 17171/2005 del GIUDICE DI PACE di MILANO, depositata il
23/11/2005;
udita
la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/05/2012 dal
Consigliere Dott. GAETANO
ANTONIO
BURSESE;
udito
l'Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del
ricorso;
udito
l'Avv. (OMISSIS) difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario
Giovanni che ha concluso
per
l'accoglimento del ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO
1
- (OMISSIS) con atto notificato in data 1.2.06 ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 17171/05 del Giudice di Pace di Milano
il quale aveva rigettato l'opposizione da lui formulata ai sensi della Legge n. 689 del 1981, articolo 22
avverso l'ordinanza - ingiunzione di pagamento della somma di euro 10.328,00, emessa dal sindaco del
comune (OMISSIS) per violazione di cui al Decreto Legislativo n. 114 del 1998, articolo 7, comma 1 e articolo
22, commi 1 e 6 per avere aperto un "esercizio di vicinato" senza la preventiva comunicazione del
competente comune di (OMISSIS)
Il provvedimento sanzionatorio era
stato pronunciato a seguito di un sopralluogo degli agenti della Polizia municipale presso il laboratorio del
(OMISSIS), in occasione del quale erano stai rinvenuti alcuni capi d'abbigliamento ritenuti destinati
alla vendita.
Il
G.d.P aveva rigettato l'opposizione ritenendo che l'opponente non avesse
fornito la prova del proprio assunto
difensivo secondo cui gli abiti non erano destinati alla vendita. In quel
giudizio compariva e si costituiva
per il Comune il V. Comandante della Polizia Municipale (OMISSIS). Il ricorso
per cassazione si fonda
su 3 motivi; l'intimato Comune non ha svolto difese.
2-
Con il 1 motivo il ricorrente denunzia la violazione degli articoli 75 e 182
c.p.c. e articolo 311, 319 e 166 c.p.c.
e articolo 115 c.p.c. Sostiene che il Comune non si era validamente costituito
per difetto di poteri di rappresentanza
e capacita' processuale del soggetto che era comparso ne giudizio (il V.
Comandante della Polizia
Municipale per il " Corpo della Polizia Municipale" del comune);
soggetto questo che comunque non risultava
neppure delegato dal Sindaco. Sottolinea che nella causa in esame l'unico
soggetto passivamente legittimato
era il Comune di (OMISSIS), la cui rappresentanza in giudizio competeva
unicamente al Sindaco a
mente del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 50 (Testo Unico
leggi sull'ordinamento degli enti
locali). Tale rappresentanza processuale era stata ribadita anche dall'articolo
47 dello Statuto del Comune
di (OMISSIS). (rubricato: "Il sindaco organo comunale"), che al comma
1 dispone: "Il sindaco e' l'organo
responsabile dell'amministrazione del Comune di cui ha la rappresentanza"
ed al comma 11: (lo stesso
sindaco) "rappresenta in giudizio il comune, salva la facolta' di delega
al responsabile del servizio competente
nei giudizi avanti al giudice di pace". Inoltre il predetto Statuto,
all'articolo 43, comma 4 nel disciplinare
le competenze attribuite alla Giunta Comunale, dispone che quest'ultima "
autorizza il sindaco a proporre
o resistere ad azione giudiziaria, qualunque sia la magistratura giudicante ed
in grado d'appello, nominando
i relativi difensori..." Ne consegue, ad avviso del ricorrente, che anche
per presente giudizio era comunque
necessaria l'autorizzazione delle Giunta municipale al Sindaco di (OMISSIS), a
nulla rilevando quanto
previsto dalla Legge n. 689 del 1981, articolo 23 che consente all'opponente ed
all'autorita' che ha emesso
l'ordinanza impugnata di stare in giudizio personalmente ed all'autorita' anche
di avvalersi di funzionari
appositamente autorizzati.
Osserva
il Collegio che questa S.C. ha affrontato ex professo, nell'ambito del nuovo
disegno normativo delle autonomie
locali, il problema della rappresentanza dell'ente locale nei giudizi ovvero,
nella fattispecie, della necessita'
di una delibera autorizzativa della giunta municipale che consenta al sindaco
di stare in giudizio.
Piu'
precisamente si sono cosi' espresse le S.U. (Cass. Sez. U, n. 12868 del
16/06/2005): "Nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della
rappresentanza in giudizio del Comune, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce
piu', in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione, salva restando
la possibilita' per lo statuto comunale - competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale
dell'ente, anche in giudizio ("ex"
articolo 6, comma 2, del testo unico delle
leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con il Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
- di prevedere l'autorizzazione della
giunta, ovvero di richiedere una preventiva determinazione del competente dirigente (ovvero, ancora,
di postulare l'uno o l'altro intervento in relazione alla natura o all'oggetto della controversia). Ove
l'autonomia statutaria si sia cosi' indirizzata, l'autorizzazione giuntale o la determinazione dirigenziale devono
essere considerati atti necessari, per espressa scelta statutaria, ai fini della legittimazione processuale
dell'organo titolare della rappresentanza" (v. Cass. Sez. U, n. 5463 del 17/03/2004; Cass. n. 4556 del
22/03/2012).
Poste
tali premesse, si pone il problema dei rapporti esistenti tra la normativa in
esame e la rappresentanza dell'ente
locale nei giudizi celebrati con il rito speciale di cui alla Legge n. 689 del
1981, articolo 23 norma che
consente all'opponente ed all'autorita' che ha emesso l'ordinanza impugnata di
stare in giudizio personalmente
ed all'autorita' anche di avvalersi di funzionari appositamente autorizzati.
Sembra
infatti necessario stabilire se l'eventuale autorizzazione della giunta al
sindaco, ove previsto dallo statuto
dell'ente, sia richiesta anche per i giudizi di cui alla menzionata Legge n.
689 del 1981, statuendosi se
tale disposizione si riferisca unicamente alla difesa tecnica e rappresentanza
in giudizio dell'ente, che a tal
fine puo' delegare un suo funzionario, ovvero implicitamente attribuisca al
sindaco direttamente , ex lege, una
gestione della causa che possa prescindere dall'autorizzazione della giunta.
La
questione appare di particolare importanza, attesa la mancanza di precedenti
specifici, il numero rilevantissimo
delle controversie alle quali e' riferibile e le conseguenze sui procedimenti
in corso della sua soluzione
in un senso o nell'altro.
Il
Collegio ravvisa pertanto l'opportunita' della rimessione degli atti al Primo
Presidente per un eventuale assegnazione
alle Sezioni Unite.
P.Q.M.
la
Corte, rimette gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni
Unite.