lunedì 10 settembre 2012

Rappresentanza in giudizio del comune, ai sensi della 689/81:La Cassazione, con ordinanza n. 14219/2012 rimette gli atti per l'eventuale assegnazione alla Sezioni Unite.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FELICETTI Francesco - Presidente
Dott. BURSESE Gaetano Antonio - rel. Consigliere
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elett. domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo
rappresenta e difende;
- ricorrente -
Contro

(OMISSIS) P.I. (OMISSIS) IN PERSONA DEL SINDACO P.T. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
(OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato
(OMISSIS), PER PROC. SPEC. DEL 10/5/2006 N. REP. 15580;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 17171/2005 del GIUDICE DI PACE di MILANO, depositata il 23/11/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/05/2012 dal Consigliere Dott. GAETANO
ANTONIO BURSESE;
udito l'Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avv. (OMISSIS) difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso
per l'accoglimento del ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO

1 - (OMISSIS) con atto notificato in data 1.2.06 ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 17171/05 del Giudice di Pace di Milano il quale aveva rigettato l'opposizione da lui formulata ai sensi della Legge n. 689 del 1981, articolo 22 avverso l'ordinanza - ingiunzione di pagamento della somma di euro 10.328,00, emessa dal sindaco del comune (OMISSIS) per violazione di cui al Decreto Legislativo n. 114 del 1998, articolo 7, comma 1 e articolo 22, commi 1 e 6 per avere aperto un "esercizio di vicinato" senza la preventiva comunicazione del competente comune di (OMISSIS)
Il provvedimento sanzionatorio era stato pronunciato a seguito di un sopralluogo degli agenti della Polizia municipale presso il laboratorio del (OMISSIS), in occasione del quale erano stai rinvenuti alcuni capi d'abbigliamento ritenuti destinati alla vendita.
Il G.d.P aveva rigettato l'opposizione ritenendo che l'opponente non avesse fornito la prova del proprio assunto difensivo secondo cui gli abiti non erano destinati alla vendita. In quel giudizio compariva e si costituiva per il Comune il V. Comandante della Polizia Municipale (OMISSIS). Il ricorso per cassazione si fonda su 3 motivi; l'intimato Comune non ha svolto difese.
2- Con il 1 motivo il ricorrente denunzia la violazione degli articoli 75 e 182 c.p.c. e articolo 311, 319 e 166 c.p.c. e articolo 115 c.p.c. Sostiene che il Comune non si era validamente costituito per difetto di poteri di rappresentanza e capacita' processuale del soggetto che era comparso ne giudizio (il V. Comandante della Polizia Municipale per il " Corpo della Polizia Municipale" del comune); soggetto questo che comunque non risultava neppure delegato dal Sindaco. Sottolinea che nella causa in esame l'unico soggetto passivamente legittimato era il Comune di (OMISSIS), la cui rappresentanza in giudizio competeva unicamente al Sindaco a mente del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 50 (Testo Unico leggi sull'ordinamento degli enti locali). Tale rappresentanza processuale era stata ribadita anche dall'articolo 47 dello Statuto del Comune di (OMISSIS). (rubricato: "Il sindaco organo comunale"), che al comma 1 dispone: "Il sindaco e' l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune di cui ha la rappresentanza" ed al comma 11: (lo stesso sindaco) "rappresenta in giudizio il comune, salva la facolta' di delega al responsabile del servizio competente nei giudizi avanti al giudice di pace". Inoltre il predetto Statuto, all'articolo 43, comma 4 nel disciplinare le competenze attribuite alla Giunta Comunale, dispone che quest'ultima " autorizza il sindaco a proporre o resistere ad azione giudiziaria, qualunque sia la magistratura giudicante ed in grado d'appello, nominando i relativi difensori..." Ne consegue, ad avviso del ricorrente, che anche per presente giudizio era comunque necessaria l'autorizzazione delle Giunta municipale al Sindaco di (OMISSIS), a nulla rilevando quanto previsto dalla Legge n. 689 del 1981, articolo 23 che consente all'opponente ed all'autorita' che ha emesso l'ordinanza impugnata di stare in giudizio personalmente ed all'autorita' anche di avvalersi di funzionari appositamente autorizzati.
Osserva il Collegio che questa S.C. ha affrontato ex professo, nell'ambito del nuovo disegno normativo delle autonomie locali, il problema della rappresentanza dell'ente locale nei giudizi ovvero, nella fattispecie, della necessita' di una delibera autorizzativa della giunta municipale che consenta al sindaco di stare in giudizio.
Piu' precisamente si sono cosi' espresse le S.U. (Cass. Sez. U, n. 12868 del 16/06/2005): "Nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce piu', in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione, salva restando la possibilita' per lo statuto comunale - competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio ("ex" articolo 6, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) - di prevedere l'autorizzazione della giunta, ovvero di richiedere una preventiva determinazione del competente dirigente (ovvero, ancora, di postulare l'uno o l'altro intervento in relazione alla natura o all'oggetto della controversia). Ove l'autonomia statutaria si sia cosi' indirizzata, l'autorizzazione giuntale o la determinazione dirigenziale devono essere considerati atti necessari, per espressa scelta statutaria, ai fini della legittimazione processuale dell'organo titolare della rappresentanza" (v. Cass. Sez. U, n. 5463 del 17/03/2004; Cass. n. 4556 del 22/03/2012).
Poste tali premesse, si pone il problema dei rapporti esistenti tra la normativa in esame e la rappresentanza dell'ente locale nei giudizi celebrati con il rito speciale di cui alla Legge n. 689 del 1981, articolo 23 norma che consente all'opponente ed all'autorita' che ha emesso l'ordinanza impugnata di stare in giudizio personalmente ed all'autorita' anche di avvalersi di funzionari appositamente autorizzati.
Sembra infatti necessario stabilire se l'eventuale autorizzazione della giunta al sindaco, ove previsto dallo statuto dell'ente, sia richiesta anche per i giudizi di cui alla menzionata Legge n. 689 del 1981, statuendosi se tale disposizione si riferisca unicamente alla difesa tecnica e rappresentanza in giudizio dell'ente, che a tal fine puo' delegare un suo funzionario, ovvero implicitamente attribuisca al sindaco direttamente , ex lege, una gestione della causa che possa prescindere dall'autorizzazione della giunta.
La questione appare di particolare importanza, attesa la mancanza di precedenti specifici, il numero rilevantissimo delle controversie alle quali e' riferibile e le conseguenze sui procedimenti in corso della sua soluzione in un senso o nell'altro.
Il Collegio ravvisa pertanto l'opportunita' della rimessione degli atti al Primo Presidente per un eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
P.Q.M.
la Corte, rimette gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.