mercoledì 12 settembre 2012

Piemonte:Vendita di pane su aree pubbliche.

Ma  perchè in  Piemonte c'è stato bisogno di una determinazione dirigenziale, da pubblicare all'albo regionale,   per consentire la vendita di pane su aree pubbliche?

 Misteri della Fede.
Mario Serio

Sulla vendita di pane avevo scritto su questo blog un ampio articolo il 21dicembre 2011:

 
REGIONE PIEMONTE BU34 23/08/2012
Codice DB2017
D.D. 11 luglio 2012, n. 473
Vendita di pane su aree pubbliche.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
E’ consentita la vendita di pane sfuso nelle costruzioni stabili dei mercati e nei negozi mobili
autotrasportati nelle aree mercatali assicurando una idonea protezione del banco verso i clienti in
verticale ed orizzontale, in assenza della quale, la vendita è concessa solo per pane preconfezionato
all’origine e etichettato.
E’ consentita la vendita di pane nelle aree mercatali, su banchi temporanei che posseggano i
seguenti requisiti:
- rivestiti per la parte a contatto con alimenti in materiale idoneo a venire a contatto con gli
alimenti e installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l’attività commerciale;
- avere piani rialzati da terra per un’altezza non inferiore a un metro;
- essere dotati di idonee protezioni chiuse (come ad es:vetrinetta chiusa), costituite da materiale
facilmente lavabile e disinfettabile, idoneo a venire a contatto con gli alimenti, in grado di
proteggere il pane da eventuali contaminazioni esterne.
Per il commercio del pane sulle aree pubbliche, l’operatore del Settore Alimentare (OSA) che
effettua l’attività di vendita, è tenuto alla predisposizione e applicazione del Piano di autocontrollo
previsto dal Regolamento CE 852/2004.
Il trasporto del pane dal luogo di produzione deve avvenire in contenitori lavabili e muniti di
copertura a chiusura o comunque in modo che il pane risulti al riparo dalla polvere e da ogni altra
causa di insudiciamento (ad es. contenitori traforati, ma rivestiti con panno pulito, chiaro,
traspirante ed idoneo al contatto con alimenti). I contenitori devono essere mantenuti in buone
condizioni di igiene e manutenzione e devono essere realizzati con materiale idoneo a venire a
contatto con gli alimenti.
I prodotti esposti per la vendita, allo stato sfuso, devono indicare, mediante l’uso di cartello,
l’elenco degli ingredienti che li compongono.
Devono sempre essere disponibili per l’Autorità competente gli elementi identificativi della Ditta
produttrice (rintracciabilità).
Il pane preconfezionato deve essere etichettato ai sensi del D.L.vo 109 e s.m.i.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
Il Dirigente
Gianfranco Corgiat Loia