Con sentenza n. 15603/12 da parte della Corte di Cassazione, sez. VI Civile – depositata il 17 settembre 2012 vengono ribaditi quanto segue:
"in tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti, come previsto dall'art. 142 C.d.S., non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla n. 213 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura. Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia ed metrologica diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed è competenza di autorità amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie (vedasi anche Cass. 24 aprile 2010 n. 9846)"
"per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l'apparecchiatura
utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%,
con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza
strumentale. Non possono essere impiegate, per l'accertamento
dell'osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza
strumentale superiore al 5%".
Mario Serio