lunedì 10 settembre 2012

L'istituzione e la pianificazione delle nuove farmacie spetta solo ai comuni, ai sensi del D.L. 1/2012

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, SEZ. I - sentenza 3 settembre 2012 n. 338

N. 00338/2012 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 265 del 2012, proposto da:
Elsa Hardardottir, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Giordano, Laura Giordani, Bruno Riccardo Nicoloso, con domicilio eletto presso Mario Giordano Avv. in Trieste, via Francesco Rismondo 3;

contro

Comune di Udine, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Sbisa', Giangiacomo Martinuzzi, Claudia Micelli, con domicilio eletto presso Giuseppe Sbisa' Avv. in Trieste, via Donota 3; Asl 104 - Medio Friuli;
nei confronti di
Regione Friuli-Venezia Giulia, rappresentato e difeso per legge dall'Roberto Crucil, domiciliata in Trieste, piazza Unita' D'Italia 1; Ordine dei Farmacisti della Provincia di Udine, B.P. Snc di Alessandra Forgiarini e Roberto Fresco;

per l'annullamento

-della deliberazione della Giunta Comunale di Udine dd. 16 maggio 2012, n. 183 recante "identificazione delle zone per le nuove sedi farmaceutiche conseguenti alla modifica dello standard demografico di cui all'articolo 11 della legge 24 marzo 2012, n. 27" pubblicata dal 21 maggio 2012 al 4 giugno 2012 nella parte in cui individua tra le cinque circoscrizioni territoriali anche la "zona San gottardo-area San gottardo che include la strada convergente ed adiacente all'incrocio delle via Cividale, Barigliaria e Tolmino" nonchè degli atti da questa presupposti ed a questa conseguenti

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Udine e di Regione Friuli-Venezia Giulia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2012 il dott. Enzo Di Sciascio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La ricorrente, titolare della farmacia afferente la sede farmaceutica n. 21 di Udine impugna, chiedendone l’annullamento, la deliberazione giuntale del Comune di Udine 16.5.2012 n. 183, con cui si identificano cinque nuove sedi farmaceutiche in conseguenza dello standard demografico di cui all’art. 11 della L. n. 27/2012, nella parte in cui individua, in base a detta norma, fra esse, la zona San Gottardo – area San Gottardo, di attuale pertinenza della farmacia della ricorrente, rendendola disponibile per l’assegnazione mediante procedura concorsuale, di una nuova sede farmaceutiche, individuata dopo l’acquisizione dei prescritti pareri.

Contesta in primis l’interpretazione data alla norma dal Ministero della Salute dd. 29.3.2012, recepita dal Comune di Udine e richiamata nell’atto impugnato, secondo cui, con la norma in esame, si sarebbe inteso abolire la pianta organica delle farmacie, di cui alla L. 2.4.1968 n. 475, mantenendo in vigore , degli originari cinque commi di detta legge solo i primi due, non tenendo conto che rimangono i vincoli della distanza fra una farmacia e l’altra, e l’applicazione del criterio demografico, topografico ed urbanistico.

Se peraltro l’interpretazione avversata dovesse essere ritenuta corretta, deduce inoltre:

l’incompetenza del Comune, in quanto, ai sensi dell’art. 14 della L.R: n. 21.7.2004 n. 20, che va a sostituire l’art. 5 della L.R. 13.7.1981 n. 43, tale individuazione spetterebbe alla competente ASL in base altresì agli artt. 1 e 32 della L. n. 833/78, sentiti i Comuni e gli Ordini provinciali dei farmacisti, né persuaderebbe l’allegazione, da parte del Comune resistente, del disposto dell’art. 11, 1° comma, lett. c) del D.L. 2.1.2012 n. 1. Se peraltro questa fosse l’interpretazione corretta, dovrebbe sollevarsi questione di legittimità costituzionale per l’usurpazione della funzione programmatoria, riservata all’ASL, in violazione dell’art. 118, 2° comma, Cost. in relazione agli artt. 1 e 32 della L. n. 833/78 e dell’art. 5 della L.R. 20/2004 (rectius dell’art. 14 della L.R. 21.7.2004 n. 20, nella parte in cui sostituisce l’art. 5 della L.R. 13.7.1981 n. 43).

Deduce secondariamente errata applicazione dell’art. 11 della L. n. 27/2012 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e contraddittorietà in quanto le nuove farmacie dovrebbero essere istituite preferibilmente in aree scarsamente abitate e non in quella già servita dalla farmacia della ricorrente in zona S. Gottardo, tanto che il Comune intimato aveva inizialmente prospettato una localizzazione alternativa nella zona di Laipacco, non motivando congruamente la nuova scelta.

Chiede inoltre il risarcimento del danno, derivante dagli illegittimi provvedimenti impugnati.

Chiede altresì la sospensione cautelare dell’atto impugnato.

Il Collegio ritiene invece che il gravame possa essere già in questa sede cautelare definito con sentenza succintamente motivata, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 60 CPA.

Va innanzitutto estromesa dal giudizio la Regione Friuli Venezia Giulia, che non è autrice di alcuno degli atti impugnati

Nel merito è innanzitutto infondato il primo motivo di gravame.

Parte ricorrente non realizza che l’art. 11 del .D.L. 24.1.2012 n. 1, convertito nella L. 24.3.2012 n. 27 è soltanto l’attuazione, in materia di assistenza farmaceutica, dei principi enunciati, e validi per tutte le materie da detta legge disciplinate, dal suo art. 1, che si propone di realizzare il principio costituzionali di libertà di iniziativa economica e il principio, derivante dal trattato dell’Unione Europea, di concorrenza, abolendo tutti i limiti, le restrizioni, i controlli all’esercizio di attività economiche e all’ingresso di nuovi operatori, che non siano ragionevoli, adeguati e proporzionati, interpretando anche questi ultimi in maniera tassativa, e a questo vasto disegno di liberalizzazione debbono adeguarsi i Comuni, le Province e le Regioni, quali soggetti attuatori.

Anche in materia di assistenza farmaceutica, coerentemente, l’art. 11 della citata L. n. 27/2012 garantisce la liberalizzazione dell’istituzione di nuove farmacie, curandosi soltanto di evitare che il loro numero sia proporzionato a quello della popolazione e che esse siano congruamente localizzate, onde rispondere ad esigenze effettive e, a tale scopo l’Azienda sanitaria competente e l’Ordine dei farmacisti interverranno in via consultiva.

Non vi è, quindi, più spazio per le norme regionali, invocate con tale primo motivo, per dedurne il permanere, nella Regione Friuli Venezia Giulia, di una potestà regionale concorrente, in base all’assunto permanente vigore dell’art. dell’art. 14 della L.R: n. 21.7.2004 n. 20, che prevederebbe la competenza dell’ASL per la formazione e revisione della pianta organica delle farmacie.

Invero la realizzazione, anche per l’assistenza farmaceutica, dei suindicati principi di libertà di iniziativa e di liberalizzazione e di concorrenza appartengono alla competenza dello Stato, onde non possono avere vigore norme regionali che alla normativa statale si oppongano, prevedendo limiti all’apertura di nuove farmacie mediante la sopravvivenza della pianta organica e di altri ostacoli alla concorrenza, come vorrebbe parte ricorrente.

E’ inoltre manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione dell’art. 118, 2° comma, Cost., che, testualmente, recita:"I Comuni, le Province e le città Metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze" volendo sostenere la permanente competenza delle ASL nella materia che ne occupa, quando la norma costituzionale in questione chiaramente assegna, fra l’altro, ai Comuni, come nella specie, è la legge statale che conferisce, con disposizione pienamente conforme al dettato costituzionale, le funzioni in materia di localizzazione delle farmacie, di cui qui si controverte, ed è vano tentare di far sopravvivere la cessata ripartizione di competenze, volendo risuscitare una potestà delle Aziende sanitarie in materia di pianta organica delle farmacie, a norma degli artt. 5 e 6 della L.R. n. 43/1981, ormai incompatibile con la normativa statale sopravvenuta e con la competenza esclusiva dello Stato in materia di concorrenza e liberalizzazioni.

Non merita miglior sorte la censura di eccesso di potere, con cui si intende sostenere che la nuova farmacia andava realizzata a Laipacco e non a S. Gottardo. Invero, mentre nella fase iniziale de procedimento il Colune di Udine lasciava aperta la scelta fra le due località,.acquisiti i pareri dell’Ordine dei farmacisti e della ASL competente, ha accettato l’indicazione di detti organi consultivi, che ritenevano la zona di S. Gottardo maggiormente abbisognevole di una nuova farmacia. Non vi era, al riguardo, obbligo di motivazione per la natura programmatoria dell’atto. Se una motivazione dev’essere ricercata, essa va rinvenuta negli atti istruttori, che contraddicono la tesi minuziosamente elaborata dal ricorrente circa una maggiore necessità della zona di Laipacco, onde nessuna contraddittorietà ed irrazionalità può essere rilevata.

Il ricorso dev’essere pertanto rigettato.
La novità della questione consente la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Nulla per le spese nei confronti della Regione, estromessa dal giudizio, e nei confronti dell’Ordine dei Farmacisti e dell’ASL intimati, non costituiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa le spese di giudizio tra le parti costituite.
Nulla per le spese nei confronti dell’estromessa Regione.e delle parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2012 con l'intervento dei magistrati:

Enzo Di Sciascio, Presidente FF, Estensore
Gianluca Bellucci, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 03/09/2012